Sentenza 15 giugno 1999
Massime • 1
In tema di sanzioni amministrative in materia tributaria, la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 10 della legge 11 maggio 1981 n. 213 per la omissione della denuncia delle giacenze di carburante entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del D.L. 3 maggio 1985, n. 159, convertito nella legge 25 giugno 1985, n. 316, deve essere applicata anche in presenza di un pagamento tempestivo dell'imposta di fabbricazione nella misura dovuta, atteso che detto pagamento non vale ad escludere la punibilità della condotta omissiva, ma comporta solo, secondo la disciplina generale del tentativo (art. 56, ultimo comma, cod. pen.)l'applicazione di una pena diminuita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/06/1999, n. 5940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5940 |
| Data del deposito : | 15 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Ugo VITRONE - Cons. relatore -
Dott. Massimo BONOMO - Consigliere -
Dott. GI Maria BERRUTI - Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO, in persona del ministro in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
ricorrente contro
TT OS EP, in persona del suo titolare, elettivamente domiciliata in Roma, Via Sabotino, n. 46, presso l'avv. Patrizia Properzi, che la rappresenta e difende per procura in calce al controricorso;
controricorrente avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 172 pubblicata il 5 maggio 1997;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 marzo 1999 dal Relatore Cons. dr. Ugo VITRONE;
udito l'avv. Patrizia PROPERZI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 11 gennaio 1991 NI GI, dopo aver esperito inutilmente i rimedi amministrativi previsti dalla legge, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Ancona l'Amministrazione delle Finanze dello Stato per sentir dichiarare la nullità e l'inefficacia dei verbali di accertamento e delle ingiunzioni di pagamento emesse nei suoi confronti dalla Dogana Principale di Ancona a titolo di sanzioni pecuniarie conseguenti all'omessa denuncia delle giacenze di carburante in suo possesso nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del D.L. 3 maggio 1985, n. 159, convertito nella legge 25 giugno 1985, n. 316.
Sosteneva l'attore che egli, pur avendo omesso la formale denuncia prevista dalla legge, aveva tuttavia versato alla Sezione Provinciale di Tesoreria di Ancona nel termine all'uopo stabilito gli importi differenziali d'imposta esattamente corrispondenti alla maggior imposta dovuta per le giacenze di carburante poi riscontrate nei processi verbali degli uffici accertatori.
Con sentenza del 14 maggio 1993 - 16 febbraio 1994 il tribunale rigettava la domanda, ma, su gravame del contribuente, la Corte d'Appello di Ancona, con sentenza del 20 febbraio - 5 maggio 1997, riformava la decisione impugnata. Osservava la corte che la pena pecuniaria prevista a carico di chi ometteva di presentare la denuncia, o presentava una denuncia inesatta o tardiva, era stabilita in una somma dal doppio al decuplo dell'importo frodato o che si fosse tentato di frodare e da ciò deduceva che, pur non potendo contestarsi che la denuncia prevista dall'art. 9 della legge 11 maggio 1981, n. 213, non ammetteva equipollenti quanto al suo destinatario e che a integrare l'illecito amministrativo era sufficiente l'elemento soggettivo della mera colpa, non poteva tuttavia attribuirsi all'illecito sanzionato natura di illecito di mera condotta, in quanto la norma in esame implicava che il comportamento del contribuente producesse un risultato di evasione o fosse di per sè idoneo a produrlo, poiché, diversamente, dovrebbe ritenersi sufficiente a integrare l'illecito sanzionato anche una denuncia inesatta per eccesso. Ne conseguiva che l'omessa denuncia, in presenza di un pagamento tempestivo dell'imposta nella misura dovuta, non consumava alcuna lesione dell'interessè dell'Amministrazione, trattandosi di condotta inidonea a produrre l'evento dannoso o pericoloso sanzionato dalla legge. Contro la sentenza ricorre per cassazione l'Amministrazione delle Finanze dello Stato con un solo motivo.
Resiste la TA NI GI con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Amministrazione denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 9 e 10 della legge 11 maggio 1981, n. 213, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., e sostiene che la denuncia prevista in caso di aumento delle imposte di fabbricazione o dei diritti erariali gravanti su prodotti che avessero già assolto l'imposta con l'aliquota precedentemente in vigore costituirebbe presupposto necessario per la verifica da parte dell'U.T.I.F., la cui omissione è sanzionata con una pena pecuniaria distinta da quella applicabile in caso di omesso o insufficiente versamento, come sarebbe del resto confermato dal rilievo che il ritardo nella denuncia è sanzionato anche quando essa risulti regolare, dal momento che la tesoreria provinciale, organo destinatario del pagamento, non ha alcun potere di accertamento in ordine al regolare svolgimento del rapporto. Ne conseguirebbe che la mancata presentazione della denuncia integra di per sè sola l'infrazione sanzionabile, senza che possa attribuirsi alcun rilievo agli adempimenti successivi che non possono assolvere alle funzioni proprie della denuncia, come sarebbe confermato dal rilievo che l'art. 10 della legge in esame sanziona l'omissione di denuncia indipendentemente dagli estremi dell'evasione o del tentativo di evasione, e che il successivo pagamento non potrebbe perciò essere considerato alla stregua di un'esimente.
Il ricorso merita accoglimento in quanto la legge, imponendo al contribuente l'obbligo di denunciare tempestivamente l'esatta quantità dei prodotti in giacenza che avessero assolto l'imposta su di essi gravante secondo le aliquote precedentemente in vigore, prevede un autonomo comportamento doveroso rispetto all'obbligo del successivo pagamento dell'imposta dovuta, la cui inosservanza è sanzionata per il solo fatto che esso preclude l'effettuazione dei necessari controlli preventivi da parte dell'U.T.I.F., sicché la sanzione connessa con la mera tardività, inesattezza o omissione di denuncia si giustifica, anche nel caso di pagamento integrale dell'imposta dovuta, con la considerazione che la violazione dell'obbligo della tempestiva ed esatta denuncia da parte del contribuente integra una condotta comunque idonea a consumare un'evasione tributaria e, come tale, sanzionabile con l'irrogazione di un pena pecuniaria. Va considerato inoltre che il richiamo all'importo del tributo frodato o che si sia tentato di frodare non comporta - contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata - la necessità che in dipendenza della condotta del contribuente si verifichi anche l'evento costituito dall'evasione tributaria, ovvero che il contribuente ponga in essere una condotta obbiettivamente idonea a provocare detto evento, indipendentemente dall'intenzione fraudolenta, poiché il legislatore considera l'omissione di denuncia alla stregua di un comportamento obbiettivamente idoneo a cagionare una evasione tributaria a causa dell'impedimento che così viene posto all'esecuzione dei controlli da parte dell'U.T.I.F., e pertanto il successivo pagamento dell'esatto importo dell'imposta dovuta non vale a escludere la punibilità della condotta omissiva, ma comporta solo, secondo la disciplina generale del tentativo (art. 56, ult. co., cod. pen.) l'applicazione di una pena diminuita: ne consegue che il pagamento dell'imposta non può produrre gli effetti di un'esimente - come suggestivamente ritenuto nella sentenza impugnata - ma solo incidere sull'entità della pena pecuniaria, che il legislatore ha opportunamente stabilito in misura variabile proprio al fine di adeguare la sanzione al comportamento osservato in concreto dal contribuente, secondo che esso abbia determinato o meno un'evasione tributaria e secondo l'entità dell'evasione eventualmente verificatasi.
Nè vale osservare, in contrario, che così argomentando si sanzionerebbe anche una denuncia inesatta per eccesso, poiché l'obbligo della denuncia veritiera è stabilito in funzione dell'esatto adempimento dell'obbligazione tributaria posta a carico del contribuente ed esso non viene meno in presenza di un pagamento indebito per eccesso, dal quale deriva unicamente il diritto al rimborso delle somme pagate in eccedenza.
In conclusione perciò il ricorso merita accoglimento e la sentenza impugnata dev'essere cassata;
non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto può pronunciarsi nel merito rigettando la domanda della TA NI GI. La novità della questione sottoposta all'esame di questa Corte giustifica la compensazione totale delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, rigetta la domanda proposta dalla TA NI GI nei confronti dell'Amministrazione delle Finanze dello Stato. Dispone la compensazione totale delle spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 1999