Cass. civ., sez. I, sentenza 15/06/1999, n. 5940
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Sentenza 15 giugno 1999

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In tema di sanzioni amministrative in materia tributaria, la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 10 della legge 11 maggio 1981 n. 213 per la omissione della denuncia delle giacenze di carburante entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del D.L. 3 maggio 1985, n. 159, convertito nella legge 25 giugno 1985, n. 316, deve essere applicata anche in presenza di un pagamento tempestivo dell'imposta di fabbricazione nella misura dovuta, atteso che detto pagamento non vale ad escludere la punibilità della condotta omissiva, ma comporta solo, secondo la disciplina generale del tentativo (art. 56, ultimo comma, cod. pen.)l'applicazione di una pena diminuita.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 15/06/1999, n. 5940
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5940
    Data del deposito : 15 giugno 1999

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