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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/01/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 8916/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE SESTA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dott. Gianfranco Di Rago, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 8916/2022 promossa da:
nato a [...] il [...], cod.fisc. , Parte_1 C.F._1 residente in [...](Ge) Corso Risorgimento 43-2, in proprio e in qualità di titolare firmatario della omonima impresa individuale (p.iva ), corrente in Ne (Ge) Corso Risorgimento P.IVA_1
43-2, elettivamente domiciliato agli effetti del presente giudizio in Chiavari (Ge), via Nino Bixio
34/3, presso la persona e lo studio dell'avv. Federico Macellari (cod.fisc.
), che lo rappresenta e difende in unione, anche disgiunta, con l'avv. C.F._2
Lorenzo NATTERO (cod.fisc. ), con studio in Chiavari (Ge), via C.F._3
Parma 182 C, giusta procura in atti,
- Attore opponente -
CONTRO
(RF - C.F. , tale Controparte_1 C.F._4 P.IVA_2 dichiarato dal Tribunale di Genova con sentenza n. 109/2019, pubblicata il 04.10.2019, nella persona del curatore dott.sa (C.F. ), nata a [...] il Persona_1 C.F._5
08.06.1971, con studio in Chiavari, via San Giovanni n. 4, elettivamente domiciliato in Chiavari, corso Genova 11/1 presso lo studio dell'avv. Diego Balducci (C.F. ) dal C.F._6 quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti,
- Convenuto opposto -
Conclusioni dei procuratori delle parti Precisazione delle conclusioni per l'opponente.
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge, per quanto illustrato nel presente atto e si riserva di illustrare ed argomentare nel prosieguo del presente giudizio:
- in via preliminare: revocare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1859/2022 (r.g. 5675/2022) concesso dal Tribunale di Genova il 3-5/7/2022 e notificato a mezzo del servizio postale il 5/8/2022;
- in via principale: revocare / dichiarare nullo / annullare il decreto ingiuntivo n. 1859/2022 (r.g.
5675/2022) concesso dal Tribunale di Genova il 3-5/7/2022 notificato il 5/8/2022 siccome ingiusto / illegittimo / non provato o come meglio sarà giudicato e ritenuto;
- in via riconvenzionale: ai sensi e per gli effetti dell'art. 1243 primo comma c.c., dichiarare la compensazione tra il credito del Sig. di € 18.000,00, quale portato dalla fattura n. 09 del 26/3/2010 (o per Parte_1 quello diverso maggiore o minore che risulterà dovuto) e quello azionato in sede monitoria dall'opposta, con ogni statuizione connessa e conseguente;
- ancora in via riconvenzionale: accertato che i costi per l'eliminazione dei vizi e difetti delle opere (realizzazione della pavimentazione in elicotterato e tinteggiatura) eseguite dall'opposta in qualità di sub-appaltatrice nel cantiere di AN RG LI (Ge), via Dogali 50, sono ammontati a € 17.115,00 oltre a iva di legge se dovuta (o a quella diversa maggiore o minore che risulterà accertata), ai sensi e per gli effetti dell'art. 1243 primo comma c.c., dichiarare la compensazione (anche parziale) tra il credito del Sig. per le predette Parte_1 opere di rifacimento e quello azionato in sede monitoria dall'opposta, con ogni statuizione connessa e conseguente;
- in via riconvenzionale subordinata: ai sensi e per gli effetti dell'art. 1243 secondo comma c.c., accertato e dichiarato che il credito vantato dal Sig. nei confronti della società (ora Parte_1 Controparte_1
ammonta a € 18.000,00 come da fattura n. 09 del 26/3/2010 (o per Controparte_1 quella diversa maggiore o minore che risulterà dovuta) dichiarare la compensazione (anche parziale) con il credito azionato in sede monitoria dall'opposta, con ogni statuizione connessa e conseguente;
- ancora in via riconvenzionale subordinata: ai sensi e per gli effetti dell'art. 1243 secondo comma c.c., accertato che i costi sopportati dal Sig. per l'eliminazione dei vizi e difetti delle opere (realizzazione della Parte_1 pavimentazione in elicotterato e tinteggiatura) eseguite dall'opposta in qualità di sub-appaltatrice nel cantiere di
AN RG LI (Ge), via Dogali 50, sono ammontati a € 17.115,00 oltre a iva di legge se dovuta (o
a quella diversa maggiore o minore), ai sensi e per gli effetti dell'art. 1243 secondo comma c.c., dichiarare la compensazione (anche parziale) tra il credito del Sig. per le predette opere di rifacimento e Parte_1 quello azionato in sede monitoria dall'opposta, con ogni statuizione connessa e conseguente;
- in ogni caso: con vittoria di spese, compenso di avvocato, oltre a rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa come per legge”. Precisazione delle conclusioni per l'opposto.
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza,
1) IN VIA PRELIMINARE, in accoglimento delle formulate eccezioni,
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione estintiva decennale dell'asserito diritto di credito relativamente all'importo di € 18.000 di cui alla fattura n. 09/2010, per le ragioni meglio illustrate nel paragrafo n. 1 della comparsa di costituzione e risposta, oltre che nelle successive memorie ex art. 183 6° comma n. 2 e 3, e, per
l'effetto, respingere l'opposizione avversaria sul punto;
- accertare e dichiarare, altresì, l'inammissibilità della domanda avversaria di compensazione del preteso credito derivante dagli asseriti vizi e difetti dell'opera nel cantiere di AN RG LI, per le ragioni meglio illustrate nel paragrafo n. 2 della comparsa di costituzione e risposta, avuto riguardo, in particolare, all'intervenuta decadenza di parte attrice dall'azione di regresso ex art. 1670 c.c. nei confronti dell'allora subappaltatrice e, per l'effetto, respingere l'opposizione avversaria sul punto e Controparte_1 confermare il decreto ingiuntivo opposto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, respingere l'opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto - e comunque non provata - nonché ogni e qualsiasi altra domanda formulata nei confronti dell'odierna conchiudente, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
3) IN OGNI CASO condannare parte attrice in opposizione alla rifusione dei compensi professionali e delle spese del giudizio”.
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
L'odierno attore ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1859/2022 – R.G.
5675/2022 emesso dal Tribunale di Genova in data 5/07/2022 per l'importo di € 24.138,61 oltre interessi e spese. Costituitosi in giudizio il fallimento, in persona del curatore, all'esito della prima udienza di comparizione delle parti è stata concessa la provvisoria esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo e sono state autorizzate le memorie di cui al comma sesto dell'art. 183 c.p.c.. All'esito dell'istruttoria orale della causa è stata quindi fissata udienza di precisazione delle conclusioni, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La società dichiarata fallita, come allegato dall'odierno opposto, in epoca antecedente al fallimento aveva svolto quale attività principale l'esecuzione di lavori edili e aveva intrattenuto rapporti commerciali con la ditta individuale odierna opponente. In particolare, come allegato dalla procedura fallimentare, nel corso del 2018 detta società aveva effettuato in favore della ditta opponente cessione di materiali e/o prestazione di servizi, come descritti nelle fatture n. 2031 del 30.03.2018 (per € 1.138,61), n. 37 del 25.06.2018 (per € 17.000,00) e n. 47 del
25.07.2018 (per € 10.000,00), così maturando un credito complessivo pari a € 28.138,61. Poiché
l'odierna opponente aveva provveduto al pagamento parziale di un acconto di € 4.000,00, la procedura fallimentare ha chiesto e ottenuto l'emissione dell'opposto decreto ingiuntivo per l'importo residuo di € 24.138,61.
L'opponente non ha contestato il credito vantato ex adverso, ma ha opposto in compensazione un controcredito di € 18.000,00 per prestazioni edili svolte in favore della stessa e per il quale è stata prodotta agli atti una risalente fattura del 2010. L'opponente ha prodotto in giudizio anche una lettera, recante la data del 10.10.2017, a suo dire munita del timbro della società odierna fallita, con relativa sottoscrizione del legale rappresentante, deducendo che detto atto costituisse un riconoscimento del predetto debito di € 18.000,00, anche con efficacia interruttiva della prescrizione.
L'eccezione appare infondata. Va in primo luogo evidenziato come l'opponente non abbia fornito alcuna prova dell'effettivo svolgimento dei lavori edili che gli sarebbero stati commissionati dalla società successivamente fallita e per i quali sarebbe stata emessa la predetta fattura del 2010. Non vi è inoltre prova del fatto che l'opponente, successivamente all'emissione di detta fattura, abbia provveduto a sollecitarne il pagamento. Sono state invero prodotte in atti, sub doc. 5 del relativo fascicolo di parte, due richieste di pagamento che l'opponente avrebbe inviato all'impresa successivamente fallita, ma non vi è prova alcuna della loro spedizione e/o consegna.
Quanto alla lettera del 2017, prodotta sub doc. 6 del relativo fascicolo di parte, che, secondo l'opponente, costituirebbe un atto di espresso riconoscimento di detto debito, si osserva invece come il fallimento opposto abbia prontamente disconosciuto il documento. Nella specie, nel respingere la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, questo
Tribunale ha ritenuto applicabile il disposto di cui al secondo comma dell'art. 214 c.p.c., poiché il fallimento non può certo conoscere la sottoscrizione del legale rappresentante della società fallita. Proprio per tale motivo la predetta disposizione consente agli aventi causa dal soggetto presunto autore della sottoscrizione del documento di limitarsi a dichiarare di non conoscerla e detta dichiarazione produce gli stessi effetti del disconoscimento. In ogni caso, sia che si voglia qualificare la predetta dichiarazione del fallimento come disconoscimento, ai sensi del primo comma della citata disposizione codicistica, sia che la si voglia invece intendere come mancato riconoscimento, quel che rileva è che l'opponente, a fronte di tale dichiarazione, formulata dall'opposto in sede di costituzione in giudizio, non ha chiesto la verificazione della predetta sottoscrizione, come viceversa imposto dall'art. 216 c.p.c., ove la parte intenda comunque valersi in giudizio della scrittura non riconosciuta. Di conseguenza di tale documento non può tenersi conto alcuno ai fini della decisione della causa.
Si evidenzia, comunque, come appaia di poco pregio l'argomento difensivo di parte opponente secondo cui nella specie sarebbe stata utilizzata la carta intestata e il timbro della società fallita, elementi che, valutati di per sé, non provano certo che il documento in questione sia stato formato da quest'ultima. E controverse sono anche le circostanze nelle quali tale documento sarebbe stato consegnato all'odierno opponente, tanto che esso non può certo definirsi di data certa. Lo stesso, infatti, non è stato inviato per posta raccomandata o per pec e nemmeno sarebbe stato consegnato di persona al Sig. dal legale rappresentante della società poi Parte_1 fallita. L'opponente, tra l'altro soltanto in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c., a fronte delle contestazioni avversarie circa la mancanza della prova della consegna di tale documento, ha infatti allegato che lo stesso, una volta prodotto e sottoscritto dal legale rappresentante della società poi fallita, gli sarebbe stato consegnato da un soggetto terzo.
L'opponente ha poi contestato la presenza di vizi e difetti nelle opere realizzate dalla società fallita nel subappalto cui sono riferite le fatture azionate in via monitoria, il cui ripristino, effettuato dal medesimo proprio in ragione dell'intervenuto fallimento, avrebbe comportato oneri per oltre € 17.000,00, i quali pure andrebbero quindi scomputati dal credito azionato in via monitoria.
Ma anche in questo caso la pretesa dell'opponente non appare fondata. E' infatti proprio quest'ultimo ad allegare che il committente avrebbe contestato la presenza di vizi e difetti nelle opere consegnategli. Non vi è però prova del fatto che il Sig. abbia a sua volta Parte_1 contestato detti vizi e difetti al sub-committente, come viceversa prescritto dall'art. 1670 c.c., con conseguente decadenza dall'azione di regresso.
A quanto sopra segue il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite del presente procedimento, liquidate sulla base dei criteri indicati nel D.M.
55/2014, tenuto conto dell'effettiva attività svolta e del valore della causa:
a) fase di studio della controversia, valore medio, € 919,00;
b) fase introduttiva del giudizio, valore medio, € ,777,00;
c) fase istruttoria, valore medio, € 1.680,00;
d) fase decisionale, valore medio, € 1.701,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1859/2022 – R.G.
5675/2022 emesso dal Tribunale di Genova in data 5/07/2022;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 in persona del curatore, delle spese del presente giudizio, che si liquidano, come da motivazione, nell'importo di € 5.077,00 per competenze, oltre accessori di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva.
Genova, li 12 Gennaio 2025 Il Giudice
Dott. Gianfranco Di Rago
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE SESTA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dott. Gianfranco Di Rago, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 8916/2022 promossa da:
nato a [...] il [...], cod.fisc. , Parte_1 C.F._1 residente in [...](Ge) Corso Risorgimento 43-2, in proprio e in qualità di titolare firmatario della omonima impresa individuale (p.iva ), corrente in Ne (Ge) Corso Risorgimento P.IVA_1
43-2, elettivamente domiciliato agli effetti del presente giudizio in Chiavari (Ge), via Nino Bixio
34/3, presso la persona e lo studio dell'avv. Federico Macellari (cod.fisc.
), che lo rappresenta e difende in unione, anche disgiunta, con l'avv. C.F._2
Lorenzo NATTERO (cod.fisc. ), con studio in Chiavari (Ge), via C.F._3
Parma 182 C, giusta procura in atti,
- Attore opponente -
CONTRO
(RF - C.F. , tale Controparte_1 C.F._4 P.IVA_2 dichiarato dal Tribunale di Genova con sentenza n. 109/2019, pubblicata il 04.10.2019, nella persona del curatore dott.sa (C.F. ), nata a [...] il Persona_1 C.F._5
08.06.1971, con studio in Chiavari, via San Giovanni n. 4, elettivamente domiciliato in Chiavari, corso Genova 11/1 presso lo studio dell'avv. Diego Balducci (C.F. ) dal C.F._6 quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti,
- Convenuto opposto -
Conclusioni dei procuratori delle parti Precisazione delle conclusioni per l'opponente.
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge, per quanto illustrato nel presente atto e si riserva di illustrare ed argomentare nel prosieguo del presente giudizio:
- in via preliminare: revocare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1859/2022 (r.g. 5675/2022) concesso dal Tribunale di Genova il 3-5/7/2022 e notificato a mezzo del servizio postale il 5/8/2022;
- in via principale: revocare / dichiarare nullo / annullare il decreto ingiuntivo n. 1859/2022 (r.g.
5675/2022) concesso dal Tribunale di Genova il 3-5/7/2022 notificato il 5/8/2022 siccome ingiusto / illegittimo / non provato o come meglio sarà giudicato e ritenuto;
- in via riconvenzionale: ai sensi e per gli effetti dell'art. 1243 primo comma c.c., dichiarare la compensazione tra il credito del Sig. di € 18.000,00, quale portato dalla fattura n. 09 del 26/3/2010 (o per Parte_1 quello diverso maggiore o minore che risulterà dovuto) e quello azionato in sede monitoria dall'opposta, con ogni statuizione connessa e conseguente;
- ancora in via riconvenzionale: accertato che i costi per l'eliminazione dei vizi e difetti delle opere (realizzazione della pavimentazione in elicotterato e tinteggiatura) eseguite dall'opposta in qualità di sub-appaltatrice nel cantiere di AN RG LI (Ge), via Dogali 50, sono ammontati a € 17.115,00 oltre a iva di legge se dovuta (o a quella diversa maggiore o minore che risulterà accertata), ai sensi e per gli effetti dell'art. 1243 primo comma c.c., dichiarare la compensazione (anche parziale) tra il credito del Sig. per le predette Parte_1 opere di rifacimento e quello azionato in sede monitoria dall'opposta, con ogni statuizione connessa e conseguente;
- in via riconvenzionale subordinata: ai sensi e per gli effetti dell'art. 1243 secondo comma c.c., accertato e dichiarato che il credito vantato dal Sig. nei confronti della società (ora Parte_1 Controparte_1
ammonta a € 18.000,00 come da fattura n. 09 del 26/3/2010 (o per Controparte_1 quella diversa maggiore o minore che risulterà dovuta) dichiarare la compensazione (anche parziale) con il credito azionato in sede monitoria dall'opposta, con ogni statuizione connessa e conseguente;
- ancora in via riconvenzionale subordinata: ai sensi e per gli effetti dell'art. 1243 secondo comma c.c., accertato che i costi sopportati dal Sig. per l'eliminazione dei vizi e difetti delle opere (realizzazione della Parte_1 pavimentazione in elicotterato e tinteggiatura) eseguite dall'opposta in qualità di sub-appaltatrice nel cantiere di
AN RG LI (Ge), via Dogali 50, sono ammontati a € 17.115,00 oltre a iva di legge se dovuta (o
a quella diversa maggiore o minore), ai sensi e per gli effetti dell'art. 1243 secondo comma c.c., dichiarare la compensazione (anche parziale) tra il credito del Sig. per le predette opere di rifacimento e Parte_1 quello azionato in sede monitoria dall'opposta, con ogni statuizione connessa e conseguente;
- in ogni caso: con vittoria di spese, compenso di avvocato, oltre a rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa come per legge”. Precisazione delle conclusioni per l'opposto.
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza,
1) IN VIA PRELIMINARE, in accoglimento delle formulate eccezioni,
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione estintiva decennale dell'asserito diritto di credito relativamente all'importo di € 18.000 di cui alla fattura n. 09/2010, per le ragioni meglio illustrate nel paragrafo n. 1 della comparsa di costituzione e risposta, oltre che nelle successive memorie ex art. 183 6° comma n. 2 e 3, e, per
l'effetto, respingere l'opposizione avversaria sul punto;
- accertare e dichiarare, altresì, l'inammissibilità della domanda avversaria di compensazione del preteso credito derivante dagli asseriti vizi e difetti dell'opera nel cantiere di AN RG LI, per le ragioni meglio illustrate nel paragrafo n. 2 della comparsa di costituzione e risposta, avuto riguardo, in particolare, all'intervenuta decadenza di parte attrice dall'azione di regresso ex art. 1670 c.c. nei confronti dell'allora subappaltatrice e, per l'effetto, respingere l'opposizione avversaria sul punto e Controparte_1 confermare il decreto ingiuntivo opposto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, respingere l'opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto - e comunque non provata - nonché ogni e qualsiasi altra domanda formulata nei confronti dell'odierna conchiudente, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
3) IN OGNI CASO condannare parte attrice in opposizione alla rifusione dei compensi professionali e delle spese del giudizio”.
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
L'odierno attore ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1859/2022 – R.G.
5675/2022 emesso dal Tribunale di Genova in data 5/07/2022 per l'importo di € 24.138,61 oltre interessi e spese. Costituitosi in giudizio il fallimento, in persona del curatore, all'esito della prima udienza di comparizione delle parti è stata concessa la provvisoria esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo e sono state autorizzate le memorie di cui al comma sesto dell'art. 183 c.p.c.. All'esito dell'istruttoria orale della causa è stata quindi fissata udienza di precisazione delle conclusioni, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La società dichiarata fallita, come allegato dall'odierno opposto, in epoca antecedente al fallimento aveva svolto quale attività principale l'esecuzione di lavori edili e aveva intrattenuto rapporti commerciali con la ditta individuale odierna opponente. In particolare, come allegato dalla procedura fallimentare, nel corso del 2018 detta società aveva effettuato in favore della ditta opponente cessione di materiali e/o prestazione di servizi, come descritti nelle fatture n. 2031 del 30.03.2018 (per € 1.138,61), n. 37 del 25.06.2018 (per € 17.000,00) e n. 47 del
25.07.2018 (per € 10.000,00), così maturando un credito complessivo pari a € 28.138,61. Poiché
l'odierna opponente aveva provveduto al pagamento parziale di un acconto di € 4.000,00, la procedura fallimentare ha chiesto e ottenuto l'emissione dell'opposto decreto ingiuntivo per l'importo residuo di € 24.138,61.
L'opponente non ha contestato il credito vantato ex adverso, ma ha opposto in compensazione un controcredito di € 18.000,00 per prestazioni edili svolte in favore della stessa e per il quale è stata prodotta agli atti una risalente fattura del 2010. L'opponente ha prodotto in giudizio anche una lettera, recante la data del 10.10.2017, a suo dire munita del timbro della società odierna fallita, con relativa sottoscrizione del legale rappresentante, deducendo che detto atto costituisse un riconoscimento del predetto debito di € 18.000,00, anche con efficacia interruttiva della prescrizione.
L'eccezione appare infondata. Va in primo luogo evidenziato come l'opponente non abbia fornito alcuna prova dell'effettivo svolgimento dei lavori edili che gli sarebbero stati commissionati dalla società successivamente fallita e per i quali sarebbe stata emessa la predetta fattura del 2010. Non vi è inoltre prova del fatto che l'opponente, successivamente all'emissione di detta fattura, abbia provveduto a sollecitarne il pagamento. Sono state invero prodotte in atti, sub doc. 5 del relativo fascicolo di parte, due richieste di pagamento che l'opponente avrebbe inviato all'impresa successivamente fallita, ma non vi è prova alcuna della loro spedizione e/o consegna.
Quanto alla lettera del 2017, prodotta sub doc. 6 del relativo fascicolo di parte, che, secondo l'opponente, costituirebbe un atto di espresso riconoscimento di detto debito, si osserva invece come il fallimento opposto abbia prontamente disconosciuto il documento. Nella specie, nel respingere la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, questo
Tribunale ha ritenuto applicabile il disposto di cui al secondo comma dell'art. 214 c.p.c., poiché il fallimento non può certo conoscere la sottoscrizione del legale rappresentante della società fallita. Proprio per tale motivo la predetta disposizione consente agli aventi causa dal soggetto presunto autore della sottoscrizione del documento di limitarsi a dichiarare di non conoscerla e detta dichiarazione produce gli stessi effetti del disconoscimento. In ogni caso, sia che si voglia qualificare la predetta dichiarazione del fallimento come disconoscimento, ai sensi del primo comma della citata disposizione codicistica, sia che la si voglia invece intendere come mancato riconoscimento, quel che rileva è che l'opponente, a fronte di tale dichiarazione, formulata dall'opposto in sede di costituzione in giudizio, non ha chiesto la verificazione della predetta sottoscrizione, come viceversa imposto dall'art. 216 c.p.c., ove la parte intenda comunque valersi in giudizio della scrittura non riconosciuta. Di conseguenza di tale documento non può tenersi conto alcuno ai fini della decisione della causa.
Si evidenzia, comunque, come appaia di poco pregio l'argomento difensivo di parte opponente secondo cui nella specie sarebbe stata utilizzata la carta intestata e il timbro della società fallita, elementi che, valutati di per sé, non provano certo che il documento in questione sia stato formato da quest'ultima. E controverse sono anche le circostanze nelle quali tale documento sarebbe stato consegnato all'odierno opponente, tanto che esso non può certo definirsi di data certa. Lo stesso, infatti, non è stato inviato per posta raccomandata o per pec e nemmeno sarebbe stato consegnato di persona al Sig. dal legale rappresentante della società poi Parte_1 fallita. L'opponente, tra l'altro soltanto in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c., a fronte delle contestazioni avversarie circa la mancanza della prova della consegna di tale documento, ha infatti allegato che lo stesso, una volta prodotto e sottoscritto dal legale rappresentante della società poi fallita, gli sarebbe stato consegnato da un soggetto terzo.
L'opponente ha poi contestato la presenza di vizi e difetti nelle opere realizzate dalla società fallita nel subappalto cui sono riferite le fatture azionate in via monitoria, il cui ripristino, effettuato dal medesimo proprio in ragione dell'intervenuto fallimento, avrebbe comportato oneri per oltre € 17.000,00, i quali pure andrebbero quindi scomputati dal credito azionato in via monitoria.
Ma anche in questo caso la pretesa dell'opponente non appare fondata. E' infatti proprio quest'ultimo ad allegare che il committente avrebbe contestato la presenza di vizi e difetti nelle opere consegnategli. Non vi è però prova del fatto che il Sig. abbia a sua volta Parte_1 contestato detti vizi e difetti al sub-committente, come viceversa prescritto dall'art. 1670 c.c., con conseguente decadenza dall'azione di regresso.
A quanto sopra segue il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite del presente procedimento, liquidate sulla base dei criteri indicati nel D.M.
55/2014, tenuto conto dell'effettiva attività svolta e del valore della causa:
a) fase di studio della controversia, valore medio, € 919,00;
b) fase introduttiva del giudizio, valore medio, € ,777,00;
c) fase istruttoria, valore medio, € 1.680,00;
d) fase decisionale, valore medio, € 1.701,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1859/2022 – R.G.
5675/2022 emesso dal Tribunale di Genova in data 5/07/2022;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 in persona del curatore, delle spese del presente giudizio, che si liquidano, come da motivazione, nell'importo di € 5.077,00 per competenze, oltre accessori di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva.
Genova, li 12 Gennaio 2025 Il Giudice
Dott. Gianfranco Di Rago