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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 313/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6134/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ato Me 1 S.p.a - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037533755000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037533755000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037533755000 TARI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 07/11/2024, il Sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 295 2024 00375337 55/000, notificatagli in data 27/09/2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate -
Riscossione, su incarico della Società d'Ambito “ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione”, gli intimava il pagamento della somma complessiva di € 409,88 a titolo di Tassa Rifiuti Solidi Urbani per le annualità 2010, 2011 e
2012, oltre sanzioni, interessi e diritti di notifica.
Il ricorrente eccepiva, in via principale, l'illegittimità della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. Sosteneva, a tal fine, di non aver mai ricevuto la notifica di alcun atto presupposto o interruttivo del termine prescrizionale prima della cartella di pagamento opposta. In via subordinata, deduceva che, anche qualora l'atto presupposto menzionato nella cartella (intimazione di pagamento n. 260986 del 29/07/2019) fosse stato notificato, la prescrizione sarebbe comunque maturata in data anteriore, rendendo tale atto inefficace. A sostegno della propria tesi, richiamava recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. n. 16743/2024) sulla natura non obbligatoriamente impugnabile dell'avviso di intimazione, con conseguente facoltà per il contribuente di eccepire la prescrizione in sede di impugnazione dell'atto successivo. Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione della sua efficacia esecutiva.
Si costituiva in giudizio la ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione, la quale contestava le deduzioni avversarie, chiedendo il rigetto del ricorso. La resistente deduceva l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dell'atto presupposto, ovvero l'intimazione di pagamento n. 260986 del 29/07/2019, che sosteneva essere stata ritualmente notificata al contribuente in data 23/08/2019. Tale atto, a suo dire, non essendo stato impugnato, avrebbe reso definitiva la pretesa tributaria, precludendo al ricorrente la possibilità di sollevare eccezioni relative al merito del credito.
Si costituiva altresì l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle questioni attinenti al merito della pretesa, essendo essa mera esecutrice del ruolo formato dall'ente impositore.
Con ordinanza n. 443/2025 del 11/02/2025, questa Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.
All'udienza del 16/12/2025, la causa, posta in decisione sulle conclusioni delle parti come in atti, veniva trattenuta dal Giudice per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l ricorso è fondato e merita accoglimento.
La questione precipua della controversia attiene all'eccezione di prescrizione del credito per Tassa Rifiuti
Solidi Urbani (TIA) relativo alle annualità 2010, 2011 e 2012, sollevata dal ricorrente.
È pacifico e non contestato che il credito in questione, avendo natura periodica, sia soggetto al termine di prescrizione breve quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c. Pertanto, il diritto alla riscossione per le annualità in esame si sarebbe prescritto, rispettivamente, al 31/12/2015 (per il 2010), al 31/12/2016 (per il
2011) e al 31/12/2017 (per il 2012), in assenza di atti interruttivi ritualmente notificati al contribuente.
La società resistente fonda la propria difesa sulla notifica, in data 23/08/2019, dell'intimazione di pagamento n. 260986 del 29/07/2019. Sostiene che la mancata impugnazione di tale atto abbia reso definitiva la pretesa, precludendo al ricorrente la possibilità di far valere l'eccezione di prescrizione nel presente giudizio. Tale tesi è infondata.
L'atto notificato nel 2019, qualificato come "intimazione di pagamento", non è un atto impositivo (quale un avviso di accertamento), né un atto della riscossione coattiva (quale la cartella di pagamento o l'intimazione ad adempiere ex art. 50, D.P.R. n. 602/1973), bensì un mero sollecito di pagamento emesso dall'ente creditore al fine di costituire in mora il debitore. Come tale, esso non rientra nel novero degli atti la cui mancata impugnazione determina la cristallizzazione del credito e la conseguente inammissibilità di doglianze relative al merito della pretesa in sede di impugnazione dell'atto successivo.
Sul punto, la difesa del ricorrente ha correttamente richiamato il principio espresso dalla Corte di Cassazione, secondo cui: " L'avviso di intimazione, infatti, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non è un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione (Cass. n. 2616 del 11/02/2015; si vedano, altresì, Cass. n. 26129 del 02/11/2017; Cass. n. 1230 del 21/01/2020). Ciò nondimeno, sotto il profilo sostanziale, l'avviso di intimazione integra un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione. ". La Suprema Corte, nella medesima pronuncia (Cass. n. 16743/2024), ha ulteriormente chiarito che il contribuente "non aveva l'onere d'impugnare il primo avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari [...] l'eccezione di prescrizione, pertanto, è stata correttamente proposta in sede di impugnazione del successivo avviso di intimazione e il giudice di appello avrebbe dovuto verificare se detta prescrizione si era effettivamente maturata". Ne consegue che l'eccezione di prescrizione sollevata dal Sig. Ricorrente_1 nel presente giudizio è pienamente ammissibile. Occorre, dunque, procedere alla verifica della sua fondatezza nel merito.
L'intimazione di pagamento del 2019, notificata il 23/08/2019, è intervenuta quando il termine quinquennale di prescrizione per tutte le annualità contestate (2010, 2011, 2012) era già ampiamente decorso. L'ente impositore non ha fornito in giudizio la prova della notifica di altri atti interruttivi anteriori alla scadenza dei rispettivi termini prescrizionali. L'atto notificato nel 2019, pertanto, è risultato inidoneo a interrompere la prescrizione, in quanto volto a far valere un diritto già estinto.
La pretesa tributaria sottesa alla cartella di pagamento impugnata deve, quindi, ritenersi prescritta.
L'iscrizione a ruolo e la conseguente emissione della cartella di pagamento n. 295 2024 00375337 55/000 sono, pertanto, illegittime.
Il ricorso va, in conclusione, accolto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in favore del ricorrente,
a carico della ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione. Le spese vengono invece compensate nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, stante il suo ruolo meramente esecutivo nella vicenda.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sezione 3, definitivamente pronunciando in funzione monocratica sul ricorso in epigrafe, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
2. Condanna la resistente ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in Euro 500,00, oltre accessori di legge.
3. Compensa le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
Il Giudice
LÒ IN
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6134/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ato Me 1 S.p.a - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037533755000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037533755000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037533755000 TARI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 07/11/2024, il Sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 295 2024 00375337 55/000, notificatagli in data 27/09/2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate -
Riscossione, su incarico della Società d'Ambito “ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione”, gli intimava il pagamento della somma complessiva di € 409,88 a titolo di Tassa Rifiuti Solidi Urbani per le annualità 2010, 2011 e
2012, oltre sanzioni, interessi e diritti di notifica.
Il ricorrente eccepiva, in via principale, l'illegittimità della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. Sosteneva, a tal fine, di non aver mai ricevuto la notifica di alcun atto presupposto o interruttivo del termine prescrizionale prima della cartella di pagamento opposta. In via subordinata, deduceva che, anche qualora l'atto presupposto menzionato nella cartella (intimazione di pagamento n. 260986 del 29/07/2019) fosse stato notificato, la prescrizione sarebbe comunque maturata in data anteriore, rendendo tale atto inefficace. A sostegno della propria tesi, richiamava recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. n. 16743/2024) sulla natura non obbligatoriamente impugnabile dell'avviso di intimazione, con conseguente facoltà per il contribuente di eccepire la prescrizione in sede di impugnazione dell'atto successivo. Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione della sua efficacia esecutiva.
Si costituiva in giudizio la ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione, la quale contestava le deduzioni avversarie, chiedendo il rigetto del ricorso. La resistente deduceva l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dell'atto presupposto, ovvero l'intimazione di pagamento n. 260986 del 29/07/2019, che sosteneva essere stata ritualmente notificata al contribuente in data 23/08/2019. Tale atto, a suo dire, non essendo stato impugnato, avrebbe reso definitiva la pretesa tributaria, precludendo al ricorrente la possibilità di sollevare eccezioni relative al merito del credito.
Si costituiva altresì l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle questioni attinenti al merito della pretesa, essendo essa mera esecutrice del ruolo formato dall'ente impositore.
Con ordinanza n. 443/2025 del 11/02/2025, questa Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.
All'udienza del 16/12/2025, la causa, posta in decisione sulle conclusioni delle parti come in atti, veniva trattenuta dal Giudice per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l ricorso è fondato e merita accoglimento.
La questione precipua della controversia attiene all'eccezione di prescrizione del credito per Tassa Rifiuti
Solidi Urbani (TIA) relativo alle annualità 2010, 2011 e 2012, sollevata dal ricorrente.
È pacifico e non contestato che il credito in questione, avendo natura periodica, sia soggetto al termine di prescrizione breve quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c. Pertanto, il diritto alla riscossione per le annualità in esame si sarebbe prescritto, rispettivamente, al 31/12/2015 (per il 2010), al 31/12/2016 (per il
2011) e al 31/12/2017 (per il 2012), in assenza di atti interruttivi ritualmente notificati al contribuente.
La società resistente fonda la propria difesa sulla notifica, in data 23/08/2019, dell'intimazione di pagamento n. 260986 del 29/07/2019. Sostiene che la mancata impugnazione di tale atto abbia reso definitiva la pretesa, precludendo al ricorrente la possibilità di far valere l'eccezione di prescrizione nel presente giudizio. Tale tesi è infondata.
L'atto notificato nel 2019, qualificato come "intimazione di pagamento", non è un atto impositivo (quale un avviso di accertamento), né un atto della riscossione coattiva (quale la cartella di pagamento o l'intimazione ad adempiere ex art. 50, D.P.R. n. 602/1973), bensì un mero sollecito di pagamento emesso dall'ente creditore al fine di costituire in mora il debitore. Come tale, esso non rientra nel novero degli atti la cui mancata impugnazione determina la cristallizzazione del credito e la conseguente inammissibilità di doglianze relative al merito della pretesa in sede di impugnazione dell'atto successivo.
Sul punto, la difesa del ricorrente ha correttamente richiamato il principio espresso dalla Corte di Cassazione, secondo cui: " L'avviso di intimazione, infatti, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non è un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione (Cass. n. 2616 del 11/02/2015; si vedano, altresì, Cass. n. 26129 del 02/11/2017; Cass. n. 1230 del 21/01/2020). Ciò nondimeno, sotto il profilo sostanziale, l'avviso di intimazione integra un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione. ". La Suprema Corte, nella medesima pronuncia (Cass. n. 16743/2024), ha ulteriormente chiarito che il contribuente "non aveva l'onere d'impugnare il primo avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari [...] l'eccezione di prescrizione, pertanto, è stata correttamente proposta in sede di impugnazione del successivo avviso di intimazione e il giudice di appello avrebbe dovuto verificare se detta prescrizione si era effettivamente maturata". Ne consegue che l'eccezione di prescrizione sollevata dal Sig. Ricorrente_1 nel presente giudizio è pienamente ammissibile. Occorre, dunque, procedere alla verifica della sua fondatezza nel merito.
L'intimazione di pagamento del 2019, notificata il 23/08/2019, è intervenuta quando il termine quinquennale di prescrizione per tutte le annualità contestate (2010, 2011, 2012) era già ampiamente decorso. L'ente impositore non ha fornito in giudizio la prova della notifica di altri atti interruttivi anteriori alla scadenza dei rispettivi termini prescrizionali. L'atto notificato nel 2019, pertanto, è risultato inidoneo a interrompere la prescrizione, in quanto volto a far valere un diritto già estinto.
La pretesa tributaria sottesa alla cartella di pagamento impugnata deve, quindi, ritenersi prescritta.
L'iscrizione a ruolo e la conseguente emissione della cartella di pagamento n. 295 2024 00375337 55/000 sono, pertanto, illegittime.
Il ricorso va, in conclusione, accolto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in favore del ricorrente,
a carico della ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione. Le spese vengono invece compensate nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, stante il suo ruolo meramente esecutivo nella vicenda.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sezione 3, definitivamente pronunciando in funzione monocratica sul ricorso in epigrafe, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
2. Condanna la resistente ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in Euro 500,00, oltre accessori di legge.
3. Compensa le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
Il Giudice
LÒ IN