TRIB
Sentenza 15 marzo 2024
Sentenza 15 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/03/2024, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice monocratico Dott. Sossio
Pellecchia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 D. lgs. n. 150/2011 e 437 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1653/2023 R.G.A.C.C., avente ad oggetto “appello avverso la senten- za n. 1545/2022 del Giudice di Pace di Avellino” e vertente
TRA
(C.F. , in persona del legale rappre- Parte_1 P.IVA_1 sentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. COLABELLA UMBERTO, in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
E
, (C.F. ) in persona del le- Controparte_1 P.IVA_2
gale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. AMANDOLA GIULIO, in virtù di procura in atti;
APPELLATA
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2 difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui ope legis è domiciliata, in
Napoli alla via Armando Diaz n. 11
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come in note di trattazione scritta e in atti di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECI-
SIONE
Con ricorso in appello notificato in data 26/05/2023, la Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 1545/2022 resa dal Giudice di Pace di Avel-
[...]
lino in data 05.12.2022 (deposita in data 04.04.2023), con la quale, in accoglimento della sua
1 opposizione, aveva annullato la cartella di pagamento n. 10020200015218441/000 senza nulla statuire sulle spese di rappresentanza e difesa e con condanna delle attuali appellate, soccom- benti in primo grado, al rimborso del solo contributo unificato in favore della parte ricorrente, attuale appellante.
Il Giudice di prime cure così motivava la sua decisione:
Con l'appello l'appellante si doleva unicamente della mancata statuizione da parte del primo giudice circa le spese di rappresentanza e difesa, essendo stato riconosciuto in suo favore sol- tanto il rimborso del contributo unificato, tra l'altro, senza distrazione, nonostante l'apposita richiesta ex art. 93 c.p.c..
2 Le appellate, ritualmente e tempestivamente costituitesi in giudizio, chiedevano di rigettare l'appello.
Così brevemente riassunti i fatti di causa, va preliminarmente rilevata l'ammissibilità dell'appello, atteso che in seguito all'abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 23 della L.
689/1981, intervenuta con il D.lgs. 40/2006, la sentenza che definisce il giudizio di opposi- zione a sanzione amministrativa, compresa quella del giudice di pace, è soggetta all'appello e non al ricorso per cassazione.
L'appello per le cause di valore non superiore ad euro 1.100,00 non è sottoposto alle limita- zioni di cui all'art. 339 comma 3 c.p.c. poiché, per espressa disposizione dell'art. 23, comma
11, della legge citata, come modificato dall'art. 99 D.lgs. 507/1999, non è applicabile l'art. 113 comma 2 c.p.c., sicché non è possibile una pronuncia secondo equità.
Inoltre, prima di vagliare nel merito il presente appello, va esaminata l'eccezione di inammis- sibilità dell'opposizione per tardività dell'azione, sollevata dalla . Controparte_2
Nel caso di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione pecuniaria ir- rogata per violazione delle norme del codice della strada, al fine di verificare la tempestività del ricorso inoltrato a mezzo posta, deve aversi riguardo alla data di spedizione e non di arrivo del plico in cancelleria. Invero, in tema di opposizione ad ingiunzione di pagamento di san- zione pecuniaria amministrativa disciplinata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a seguito della sentenza n. 98 del 2004 della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato la illegittimità dell'art. 22 della predetta legge, nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale al fine del deposito del ricorso in opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione, va escluso che possa essere dichiarato inammissibile un ricorso perché pervenuto con tale mezzo e non con- segnato personalmente dal ricorrente in cancelleria. Inoltre è noto che, a seguito degli inter- venti della Corte Costituzionale costituisce principio generale che, quando sia consentito ser- virsi del servizio postale ed il ricorrente opti per tale forma di notificazione, per la verifica della tempestività del ricorso (e delle impugnazioni) deve aversi riguardo non alla data di ar- rivo, bensì a quella di spedizione (cass 27067/06) e più in generale qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata per il richiedente (Cass 2261/07) con la consegna al soggetto che procede alla notificazione (V. SU 10216/06). (Cass., Sez. II, Ordinanza n.
6493 dell'11.03.2008, che ha ritenuto tempestiva un'opposizione a cartella esattoriale in base alla data in cui la stessa era stata avviata alla notifica a mezzo posta)
Nel caso in esame la notifica della cartella esattoriale veniva eseguita tramite pec in data
09.12.2021, termine dal quale iniziavano a decorrere i trenta giorni utili per la proposizione
3 dell'opposizione, trattandosi di opposizione vertente sull'omessa notifica del verbale di accer- tamento della violazione, con scadenza ultima l'8.1.2022 e, nello specifico, l'atto di opposi- zione alla cartella esattoriale veniva avviato alla notifica a mezzo posta il 03.01.2022 e, per- tanto, il ricorso è tempestivo.
Vagliatane l'ammissibilità, l'appello è fondato e, pertanto, va accolto.
L'art. 91, comma primo, c.p.c., dispone che: “Il giudice, con la sentenza che chiude il proces- so davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra par- te e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa” e, in particolare, il successivo art. 92 c.p.c., ai comma 1 e 2, prevede che: “Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue;
e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte. Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle que- stioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Dal combinato disposto dei richiamati articoli si evince che il giudice deve necessariamente provvedere in merito alle spese processuali, incorrendo, in caso contrario, nella violazione di un preciso obbligo normativo, poiché la statuizione sulle spese di lite costituisce atto non di- screzionale, ma atto dovuto e, qualora il giudice intenda compensare le spese processuali tra le parti, deve, tra l'altro, darne adeguata motivazione, non potendo la compensazione ritenersi desumibile dalla omessa pronuncia sulle spese di lite: “…la mancata statuizione sulle spese del giudizio integra una vera e propria omissione di carattere concettuale e sostanziale e co- stituisce un vizio della sentenza, stante la mancanza di qualsiasi decisione da parte del giudi- ce in ordine ad una domanda che è stata ritualmente proposta e che richiede pertanto una pronuncia di accoglimento o di rigetto. Ne consegue che l'omessa pronuncia sulle spese in un provvedimento a contenuto decisorio che definisce il giudizio non costituisce mero errore ma- teriale emendabile con la speciale procedura di correzione prevista dagli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., ma vizio di omessa pronuncia da farsi valere solo con i mezzi d'impugnazione…”
(Cass., Sez. II, Sentenza n. 12625 del 17 giugno 2016, che richiama sul punto Cass. n. 13513 del 2005, Rv.582009).
Nel caso in esame il giudice di prime cure, in accoglimento dell'opposizione spiegata dall'attuale appellante, ha erroneamente omesso ogni statuizione sulle spese di lite, in viola- zione di un obbligo inderogabile del giudice di provvedere sulle spese del procedimento:
“…L'omessa statuizione sulle spese processuali integra una lesione del diritto costituzionale, di cui agli articoli 24 e 111 Cost., ad una tutela giurisdizionale effettiva e tendenzialmente completa che contenga una pronuncia sulle spese di lite conseguente al “decisum”. Infatti, gli articoli 91 e ss. cod. proc. civ., stabilendo un obbligo officioso del giudice di provvedere
4 sulle spese del procedimento, hanno natura inderogabile e, in correlazione con l'articolo 112 cod. proc. civ., esprimono il principio, che costituisce un cardine della tutela processuale ci- vile della corrispondenza, necessaria e doverosamente completa, tra le domande delle parti e le statuizioni giudiziali…” (Cass., Sez. III, Ordinanza n. 26187 dell'08.09.2023).
Inoltre, la sentenza impugnata è viziata anche in punto di omessa pronuncia sull'istanza di di- strazione delle spese di lite, atteso che il recupero del contribuito unificato è stato riconosciuto in capo al ricorrente, pur in presenza di un'espressa richiesta di distrazione del difensore costi- tuito. Sul punto, la giurisprudenza è unanime nel ritenere che in tal caso va esperito il proce- dimento di correzione di errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. e non già gli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda au- tonoma: “…In caso di omessa pronuncia, ricorrente nella specie, sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazio- ne legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad esse- re in linea con il disposto dell'art. 93 c.p.c., comma 2, che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del proces- so…”(Cass., Sez. Unite, Ordinanza n. 22400 del 13.09.2018).
Tuttavia, nel caso in esame si rende necessario procedere ad una compiuta regolamentazione delle spese di lite che il giudice di prime cure in parte ha omesso di compiere e, limitatamente al recupero degli esborsi, è incorso nell'errore di ignorare del tutto la richiesta di distrazione delle spese di lite.
Infine, le spese di lite, in base al principio di causalità, vanno poste solidalmente a carico dell'ente impositore e dell'agente della riscossione, entrambi soccombenti nei confronti dell'opponente, estraneo alla circostanza, rilevante unicamente nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo: “…In tema di esecuzione esattoria- le per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, ove, a seguito di opposizione, la cartella di pagamento sia annullata, le spese di lite vanno poste, in solido tra loro ed in base al principio di causalità, a carico dell'ente impositore e dell'agente della riscossione, da con- siderarsi entrambi soccombenti rispetto all'opponente, il quale è, invece, estraneo alla circo- stanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su ri- chiesta del primo…” (Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 1070 del 18.01.2017).
5 Ne deriva che, ove l'opposizione non concerna la validità degli atti posti in essere dal conces- sionario, poiché ha ad oggetto, come nella fattispecie in esame, l'omessa notifica del verbale di accertamento presupposto, l'esattore risponde in ogni caso delle spese processuali nei con- fronti dell'opponente vittorioso, traendo la lite origine dalla notificazione della cartella di pa- gamento, nonostante sia stata eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad og- getto il servizio di riscossione, anche in virtù della legittimazione passiva dell'esattore nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1999.
In definitiva va disposta la condanna solidale alla rifusione delle spese processuali di ente creditore e agente della riscossione, quale conseguenza della legittimazione passiva di questo ultimo, dovendo la doglianza del concessionario in ordine alle conseguenze della lite essere trasferita sul piano del rapporto interno con l'ente creditore.
Anche le spese del presente grado di appello seguono la soccombenza delle appellate e si li- quidano come in dispositivo.
Va fatta applicazione dei valori medi previsti per il secondo scaglione di valore dal D.M.
55/2014 per i giudizi davanti al giudice di pace per il primo grado e dal D.M. 147/2022 per i giudizi davanti al tribunale, con esclusione della fase istruttoria/trattazione, in concreto non tenutasi, per il presente grado di appello.
P. Q. M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pro- nunziando, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza n.
1545/2022 resa dal Giudice di Pace di Avellino in data 05.12.2022, condanna la
[...]
e l' Controparte_3 Parte_2 [...]
, in solido tra loro, al pagamento in favore della Controparte_1 [...]
delle spese del giudizio di opposizione a cartella di paga- Parte_3
mento per violazioni del codice della strada svoltosi davanti al Giudice di Pace, liquidate in €
125,00 per esborsi ed € 1.205,00 per compensi professionali nonché delle spese del presente giudizio di appello, liquidate in € 174,00 per esborsi ed € 1.701,00 per compensi professiona- li, in entrambi i casi oltre iva, cpa, se dovute, come per legge, e rimborso delle spese forfetta- rie nella misura del 15% ed in entrambi i casi con attribuzione in favore dell'Avv. COLA-
BELLA UMBERTO.
Avellino, 14/03/2024
Il Giudice
Dott. Sossio Pellecchia
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice monocratico Dott. Sossio
Pellecchia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 D. lgs. n. 150/2011 e 437 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1653/2023 R.G.A.C.C., avente ad oggetto “appello avverso la senten- za n. 1545/2022 del Giudice di Pace di Avellino” e vertente
TRA
(C.F. , in persona del legale rappre- Parte_1 P.IVA_1 sentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. COLABELLA UMBERTO, in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
E
, (C.F. ) in persona del le- Controparte_1 P.IVA_2
gale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. AMANDOLA GIULIO, in virtù di procura in atti;
APPELLATA
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2 difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui ope legis è domiciliata, in
Napoli alla via Armando Diaz n. 11
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come in note di trattazione scritta e in atti di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECI-
SIONE
Con ricorso in appello notificato in data 26/05/2023, la Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 1545/2022 resa dal Giudice di Pace di Avel-
[...]
lino in data 05.12.2022 (deposita in data 04.04.2023), con la quale, in accoglimento della sua
1 opposizione, aveva annullato la cartella di pagamento n. 10020200015218441/000 senza nulla statuire sulle spese di rappresentanza e difesa e con condanna delle attuali appellate, soccom- benti in primo grado, al rimborso del solo contributo unificato in favore della parte ricorrente, attuale appellante.
Il Giudice di prime cure così motivava la sua decisione:
Con l'appello l'appellante si doleva unicamente della mancata statuizione da parte del primo giudice circa le spese di rappresentanza e difesa, essendo stato riconosciuto in suo favore sol- tanto il rimborso del contributo unificato, tra l'altro, senza distrazione, nonostante l'apposita richiesta ex art. 93 c.p.c..
2 Le appellate, ritualmente e tempestivamente costituitesi in giudizio, chiedevano di rigettare l'appello.
Così brevemente riassunti i fatti di causa, va preliminarmente rilevata l'ammissibilità dell'appello, atteso che in seguito all'abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 23 della L.
689/1981, intervenuta con il D.lgs. 40/2006, la sentenza che definisce il giudizio di opposi- zione a sanzione amministrativa, compresa quella del giudice di pace, è soggetta all'appello e non al ricorso per cassazione.
L'appello per le cause di valore non superiore ad euro 1.100,00 non è sottoposto alle limita- zioni di cui all'art. 339 comma 3 c.p.c. poiché, per espressa disposizione dell'art. 23, comma
11, della legge citata, come modificato dall'art. 99 D.lgs. 507/1999, non è applicabile l'art. 113 comma 2 c.p.c., sicché non è possibile una pronuncia secondo equità.
Inoltre, prima di vagliare nel merito il presente appello, va esaminata l'eccezione di inammis- sibilità dell'opposizione per tardività dell'azione, sollevata dalla . Controparte_2
Nel caso di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione pecuniaria ir- rogata per violazione delle norme del codice della strada, al fine di verificare la tempestività del ricorso inoltrato a mezzo posta, deve aversi riguardo alla data di spedizione e non di arrivo del plico in cancelleria. Invero, in tema di opposizione ad ingiunzione di pagamento di san- zione pecuniaria amministrativa disciplinata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a seguito della sentenza n. 98 del 2004 della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato la illegittimità dell'art. 22 della predetta legge, nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale al fine del deposito del ricorso in opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione, va escluso che possa essere dichiarato inammissibile un ricorso perché pervenuto con tale mezzo e non con- segnato personalmente dal ricorrente in cancelleria. Inoltre è noto che, a seguito degli inter- venti della Corte Costituzionale costituisce principio generale che, quando sia consentito ser- virsi del servizio postale ed il ricorrente opti per tale forma di notificazione, per la verifica della tempestività del ricorso (e delle impugnazioni) deve aversi riguardo non alla data di ar- rivo, bensì a quella di spedizione (cass 27067/06) e più in generale qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata per il richiedente (Cass 2261/07) con la consegna al soggetto che procede alla notificazione (V. SU 10216/06). (Cass., Sez. II, Ordinanza n.
6493 dell'11.03.2008, che ha ritenuto tempestiva un'opposizione a cartella esattoriale in base alla data in cui la stessa era stata avviata alla notifica a mezzo posta)
Nel caso in esame la notifica della cartella esattoriale veniva eseguita tramite pec in data
09.12.2021, termine dal quale iniziavano a decorrere i trenta giorni utili per la proposizione
3 dell'opposizione, trattandosi di opposizione vertente sull'omessa notifica del verbale di accer- tamento della violazione, con scadenza ultima l'8.1.2022 e, nello specifico, l'atto di opposi- zione alla cartella esattoriale veniva avviato alla notifica a mezzo posta il 03.01.2022 e, per- tanto, il ricorso è tempestivo.
Vagliatane l'ammissibilità, l'appello è fondato e, pertanto, va accolto.
L'art. 91, comma primo, c.p.c., dispone che: “Il giudice, con la sentenza che chiude il proces- so davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra par- te e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa” e, in particolare, il successivo art. 92 c.p.c., ai comma 1 e 2, prevede che: “Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue;
e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte. Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle que- stioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Dal combinato disposto dei richiamati articoli si evince che il giudice deve necessariamente provvedere in merito alle spese processuali, incorrendo, in caso contrario, nella violazione di un preciso obbligo normativo, poiché la statuizione sulle spese di lite costituisce atto non di- screzionale, ma atto dovuto e, qualora il giudice intenda compensare le spese processuali tra le parti, deve, tra l'altro, darne adeguata motivazione, non potendo la compensazione ritenersi desumibile dalla omessa pronuncia sulle spese di lite: “…la mancata statuizione sulle spese del giudizio integra una vera e propria omissione di carattere concettuale e sostanziale e co- stituisce un vizio della sentenza, stante la mancanza di qualsiasi decisione da parte del giudi- ce in ordine ad una domanda che è stata ritualmente proposta e che richiede pertanto una pronuncia di accoglimento o di rigetto. Ne consegue che l'omessa pronuncia sulle spese in un provvedimento a contenuto decisorio che definisce il giudizio non costituisce mero errore ma- teriale emendabile con la speciale procedura di correzione prevista dagli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., ma vizio di omessa pronuncia da farsi valere solo con i mezzi d'impugnazione…”
(Cass., Sez. II, Sentenza n. 12625 del 17 giugno 2016, che richiama sul punto Cass. n. 13513 del 2005, Rv.582009).
Nel caso in esame il giudice di prime cure, in accoglimento dell'opposizione spiegata dall'attuale appellante, ha erroneamente omesso ogni statuizione sulle spese di lite, in viola- zione di un obbligo inderogabile del giudice di provvedere sulle spese del procedimento:
“…L'omessa statuizione sulle spese processuali integra una lesione del diritto costituzionale, di cui agli articoli 24 e 111 Cost., ad una tutela giurisdizionale effettiva e tendenzialmente completa che contenga una pronuncia sulle spese di lite conseguente al “decisum”. Infatti, gli articoli 91 e ss. cod. proc. civ., stabilendo un obbligo officioso del giudice di provvedere
4 sulle spese del procedimento, hanno natura inderogabile e, in correlazione con l'articolo 112 cod. proc. civ., esprimono il principio, che costituisce un cardine della tutela processuale ci- vile della corrispondenza, necessaria e doverosamente completa, tra le domande delle parti e le statuizioni giudiziali…” (Cass., Sez. III, Ordinanza n. 26187 dell'08.09.2023).
Inoltre, la sentenza impugnata è viziata anche in punto di omessa pronuncia sull'istanza di di- strazione delle spese di lite, atteso che il recupero del contribuito unificato è stato riconosciuto in capo al ricorrente, pur in presenza di un'espressa richiesta di distrazione del difensore costi- tuito. Sul punto, la giurisprudenza è unanime nel ritenere che in tal caso va esperito il proce- dimento di correzione di errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. e non già gli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda au- tonoma: “…In caso di omessa pronuncia, ricorrente nella specie, sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazio- ne legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad esse- re in linea con il disposto dell'art. 93 c.p.c., comma 2, che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del proces- so…”(Cass., Sez. Unite, Ordinanza n. 22400 del 13.09.2018).
Tuttavia, nel caso in esame si rende necessario procedere ad una compiuta regolamentazione delle spese di lite che il giudice di prime cure in parte ha omesso di compiere e, limitatamente al recupero degli esborsi, è incorso nell'errore di ignorare del tutto la richiesta di distrazione delle spese di lite.
Infine, le spese di lite, in base al principio di causalità, vanno poste solidalmente a carico dell'ente impositore e dell'agente della riscossione, entrambi soccombenti nei confronti dell'opponente, estraneo alla circostanza, rilevante unicamente nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo: “…In tema di esecuzione esattoria- le per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, ove, a seguito di opposizione, la cartella di pagamento sia annullata, le spese di lite vanno poste, in solido tra loro ed in base al principio di causalità, a carico dell'ente impositore e dell'agente della riscossione, da con- siderarsi entrambi soccombenti rispetto all'opponente, il quale è, invece, estraneo alla circo- stanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su ri- chiesta del primo…” (Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 1070 del 18.01.2017).
5 Ne deriva che, ove l'opposizione non concerna la validità degli atti posti in essere dal conces- sionario, poiché ha ad oggetto, come nella fattispecie in esame, l'omessa notifica del verbale di accertamento presupposto, l'esattore risponde in ogni caso delle spese processuali nei con- fronti dell'opponente vittorioso, traendo la lite origine dalla notificazione della cartella di pa- gamento, nonostante sia stata eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad og- getto il servizio di riscossione, anche in virtù della legittimazione passiva dell'esattore nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1999.
In definitiva va disposta la condanna solidale alla rifusione delle spese processuali di ente creditore e agente della riscossione, quale conseguenza della legittimazione passiva di questo ultimo, dovendo la doglianza del concessionario in ordine alle conseguenze della lite essere trasferita sul piano del rapporto interno con l'ente creditore.
Anche le spese del presente grado di appello seguono la soccombenza delle appellate e si li- quidano come in dispositivo.
Va fatta applicazione dei valori medi previsti per il secondo scaglione di valore dal D.M.
55/2014 per i giudizi davanti al giudice di pace per il primo grado e dal D.M. 147/2022 per i giudizi davanti al tribunale, con esclusione della fase istruttoria/trattazione, in concreto non tenutasi, per il presente grado di appello.
P. Q. M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pro- nunziando, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza n.
1545/2022 resa dal Giudice di Pace di Avellino in data 05.12.2022, condanna la
[...]
e l' Controparte_3 Parte_2 [...]
, in solido tra loro, al pagamento in favore della Controparte_1 [...]
delle spese del giudizio di opposizione a cartella di paga- Parte_3
mento per violazioni del codice della strada svoltosi davanti al Giudice di Pace, liquidate in €
125,00 per esborsi ed € 1.205,00 per compensi professionali nonché delle spese del presente giudizio di appello, liquidate in € 174,00 per esborsi ed € 1.701,00 per compensi professiona- li, in entrambi i casi oltre iva, cpa, se dovute, come per legge, e rimborso delle spese forfetta- rie nella misura del 15% ed in entrambi i casi con attribuzione in favore dell'Avv. COLA-
BELLA UMBERTO.
Avellino, 14/03/2024
Il Giudice
Dott. Sossio Pellecchia
6