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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 28/03/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G 3442/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Daniela D'Adamo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3442 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra in persona dei legali rappresentanti pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'avv. Andrea Davide Arnaldi, con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC Email_1
ATTORE
E
, in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Sara Melchiorre, con domicilio eletto presso il suo studio in Pineto (TE) alla via Nazionale Nord n.3;
CONVENUTO
OGGETTO: cessione di crediti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.12.2020 già Parte_2 [...]
ha chiamato in giudizio il per ivi sentir accogliere le Parte_1 Controparte_1 seguenti conclusioni come meglio precisate in fase di udienza di precisazione delle conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: respingere le domande ed eccezioni tutte ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto;
-per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del Parte_2 [...]
dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare il al pagamento in CP_1 Controparte_1 favore di di: - € 1.249,99 per interessi moratori maturati sulla sorte capitale, Parte_2
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con riferimento alle fatture emesse da ER CO S.p.a., gli Part interessi sono dovuti a in forza di quanto previsto dal relativo contratto di cessione dei crediti Part sottoscritto tra la predetta società e con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di sottoscrizione del predetto contratto di cessione – data di sottoscrizione riportata nel contratto medesimo – sino al 10.12.2020, oltre interessi moratori maturandi sulla sorte capitale dal
11.12.2020 sino al saldo mentre con riferimento alle fatture emesse da gli Controparte_2
Part interessi sono dovuti a con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) – sino al 10.12.2020, oltre interessi moratori maturandi sulla sorte capitale azionata di cui al punto i) dal 11.12.2020 sino al saldo effettivo;
- gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
- €. 320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, per il mancato pagamento delle 8 fatture costituenti la predetta sorte capitale, oltre per ciascuna fattura, interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento sino al saldo;
- €. 213,27 a titolo di interessi di mora, ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del CP_1 di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
- gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle note debito, che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
- €.
40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 1 fatture il cui tardivo pagamento da parte del ha CP_1 generato gli interessi di mora oggetto della Nota Debito, oltre per ciascuna fattura, interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento sino al saldo.
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del e, Parte_2 Controparte_1 per l'effetto, condannare il al pagamento in favore di di ogni Controparte_1 Parte_2 diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per: Parte_2
- sorte capitale;
- interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e, in particolare, con riferimento alle fatture emesse da ER CO S.p.a., in forza di quanto previsto Part dal relativo contratto di cessione dei crediti sottoscritto tra la predetta società e con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di sottoscrizione del predetto contratto di cessione – data di sottoscrizione riportata nel contratto medesimo – sino al saldo;
con riferimento alle fatture emesse da con decorrenza dal giorno successivo a quello di Controparte_2 scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, in relazione alla sorte capitale, oltre per ciascuna fattura, interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento sino al saldo;
- importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli CP_1 costituenti la sorte capitale;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle note debito nella misura
“degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito, oltre per ciascuna fattura, interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento sino al saldo.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA NEL MERITO: per l'eventualità in cui il CP_1 dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del e, Parte_2 Controparte_1 per l'effetto, condannare il al pagamento in favore di degli Controparte_1 Parte_2 importi di cui in narrativa o di ogni diversa maggiore o minore somma che fosse ritenuta dovutaa per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a titolo di Parte_2 indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive occorrende. Con riserva di ogni ulteriore difesa e produzione.”
A sostegno della domanda parte attrice ha dedotto di essere divenuta titolare dei menzionati crediti in virtù di contratti di cessione pro soluto, conclusi con società che avevano erogato prestazioni e servizi al e nei confronti delle quali il non aveva Controparte_1 CP_1 provveduto al regolare adempimento delle proprie obbligazioni.
In sede di precisazione delle conclusioni parte attrice ha riconosciuto l'avvenuto pagamento della sorte capitale delle fatture emesse dalle società ER CO S.p.a. ed Controparte_2
(già oggetto di domanda di pagamento in sede di atto introduttivo) ed ha circoscritto la domanda al pagamento degli interessi moratori e anatocistici maturati su tali fatture. Ha insistito poi per il pagamento degli interessi moratori e anatocistici maturati per il tardivo pagamento da parte del della fattura emessa dalla società ER Document solutions CP_1
IA s.p.a., ceduta poi alla società attrice, nonché per il pagamento della somma di € 40,00 ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002 come novellato dal d.lgs. 192/2012 per ciascuna fattura rimasta insoluta o tardivamente pagata.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5.07.2021 si è costituito in giudizio il chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ Controparte_1
Preliminarmente in rito, per le ragioni esposte in narrativa, accertare il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita obbligatoria, dichiarando l'improcedibilità della domanda e, per l'effetto, adottare gli opportuni provvedimenti di rito:
- in via principale, nel merito, rigettare tutte le domande attoree sicché completamente infondate in fatto ed in diritto;
- in accoglimento dell'introdotta domanda ex art. 96 c.p.c. c., condannare
[...] al risarcimento dei danni nella somma ritenuta di giustizia da liquidarsi Parte_1
d'ufficio in via equitativa;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre accessori come per legge.” Segnatamente parte convenuta ha eccepito l'insussistenza dei presupposti del diritto di credito azionato dalla società attrice, quale cessionaria del credito della società ER CO e della , tanto nella parte relativa al capitale, quanto in quella relativa agli Controparte_2 interessi moratori ed anatocistici per aver il provveduto al pagamento delle fatture CP_1 oggetto di cessione. Ha chiesto conseguentemente anche il rigetto della domanda subordinata di indennizzo per ingiustificato arricchimento nonché la condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria per aver la stessa avviato un'azione giudiziaria pur a fronte dell'avvenuto pagamento delle somme richieste in data antecedente al giudizio.
La causa è stata istruita in via meramente documentale ed è giunta all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.12.2024 tenutasi con le modalità stabilite dall'art. 127 ter
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e come tale non meritevole di accoglimento.
In linea generale deve osservarsi che “il creditore, il quale agisca per far accertare l'altrui inadempimento, è tenuto a fornire la prova del titolo e dell'esigibilità della prestazione, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, sul quale graverà la prova del fatto estintivo, costituito dall'intervenuto adempimento” (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 13533/01); e che ai sensi dell'art. 2697 c.c., in tema di riparto dell'onere della prova, chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento del diritto ex adverso azionato in giudizio, ovvero eccepisce che il diritto si
è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Nel caso che ci occupa, le pretese creditorie azionate con l'atto introduttivo del giudizio e relative a somministrazioni di prestazioni periodiche di beni e servizi in favore del CP_1
, da parte di ER comm. S.p.a., e ER Document SO IA
[...] Controparte_2 spa, fanno riferimento ai contratti di cessione di credito conclusi tra tali soggetti e la
[...] versati in atti (all.to 7 e all.to 11 all'atto di citazione). Parte_1
Sul tema, deve in linea generale osservarsi che la disciplina della cessione dei crediti vantati nei confronti della PA ha natura speciale rispetto alla disciplina codicistica della cessione dei crediti di cui agli art. 1260 e ss. c.c.
Le diverse norme che si sono susseguite nel tempo hanno introdotto specifiche formalità necessarie perché si compia il trasferimento del credito e la cessione sia opponibile. La prima importante differenza che si riscontra rispetto a quanto stabilito dall'art. 1260 c.c., che disciplina il principio della libera cedibilità del credito, è che la cessione dei crediti è subordinata alla preventiva adesione della pubblica amministrazione;
perché quindi la cessione sia opponibile, è necessario che l'ente pubblico esprima il proprio consenso. Fin dalla Legge n. 2248/1865, ancora in vigore, sul contenzioso amministrativo, si prevede infatti ai sensi dell'articolo 9 che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
Successivamente il legislatore, nell'ambito della normativa di cui al Regio Decreto n.
2440/1923 in materia di “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”, ha richiamato espressamente la disciplina di cui alla Legge
2248/1865. L'art. 70 del predetto RD, infatti, prevede che in caso di somme dovute dallo Stato relative a crediti per somministrazioni, forniture ed appalti, questi non possano essere ceduti senza il consenso dell'amministrazione ceduta, secondo appunto quanto stabilito dall'art. 9 della L. 2248/1865.
Una disciplina analoga è stata poi introdotta nel Codice dei Contratti Pubblici all'articolo
117 del D.lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti pubblici) per quanto riguarda le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione, le quali sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti (che sono amministrazioni pubbliche) se queste non le rifiutano, con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario, entro 45 giorni dalla notifica della cessione. Il legislatore in questa norma ha ritenuto opportuno introdurre, oltre al meccanismo del consenso, anche quello del silenzio assenso al fine di garantire maggior certezza del diritto nei confronti dei soggetti privati.
In base al dato testuale dell'articolo sopra citato, la deroga al principio civilistico di libera cedibilità del credito sembra però doversi applicare solo ai contratti di durata, escludendone l'applicazione per i contratti ad esecuzione istantanea, soggetti quindi a quanto stabilito dall'articolo 1260 C.C., salvo alcune precisazioni relative alla forma della cessione, previste dall'articolo 69 c.3 del Regio Decreto n. 2440/1923.
In questo senso si è pronunciata anche la Cassazione Civile Sezione III nella sentenza n.981/2002, la quale ha affermato che “il divieto di cessione senza l' “adesione” della p.a. si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), solo rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto”.
È opportuno dunque sottolineare che l'adesione della PA è richiesta solo fintanto che il contratto risulti in fase esecutiva, come precisato dall'art. 9 della Legge n. 2248/1865, che si riferisce ai “contratti in corso”, e dall'articolo 70 r.d. n. 2440/1923. Una volta terminata l'esecuzione dello stesso, infatti, non sarà più applicabile il potere di veto della pubblica amministrazione e tornerà ad operare la disciplina generale del codice civile e quanto stabilito dall'art. 69 del Decreto in relazione alla forma del contratto.
Sul punto la Cassazione ha chiarito che: “il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865,
n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la “inefficacia provvisoria” della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. Pertanto, allorché il contratto di appalto all'origine del credito ceduto, alla data della comunicazione della cessione, risulti completamente esaurito (nella specie, per essere stati i lavori completati da circa due anni), non vi è necessità di accettazione del credito da parte dell'ente pubblico.” (Cass. Civ. Sez. III n. 268/2006, Cass. Civ. Sez. I n. 2209/2007).
Con specifico riguardo al prezzo della somministrazione di energia elettrica pagato annualmente o a scadenze inferiori all' anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, si è affermato che questo “configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo” (cass. Civ. n. 1442/15).
Ne consegue che deve considerarsi del tutto legittima ed operante la cessione di crediti derivanti da somministrazione di energia elettrica, portati da fatture scadute, atteso che “ogni singola fattura esaurisce i suoi effetti nel momento in cui avviene l'erogazione costituendo la singola fattura la traduzione in termini monetari dell'operazione già conclusa all'atto dell'immissione dell'energia nella disponibilità del cliente” (C. App. Milano, n. 1700/2020).
“Del resto, una differente interpretazione della norma in questione non appare rispettosa della ratio sottesa al dato legislativo, atteso che, stante il carattere di contratto a tempo indeterminato che connota la somministrazione/fornitura di energia elettrica, si finirebbe per dover considerare permanente (a contratto sempre in corso) la deroga alla libera cedibilità del credito del fornitore, deroga che invece la legge considera eccezionale e solo in funzione dell'esigenza di evitare che durante la fornitura possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato;
esigenza che peraltro -e con ogni evidenza- appare anzi meglio garantita dalla possibilità di cessione/smobilizzo di crediti afferenti a forniture già eseguite e non ancora saldate” (C. App. Milano, n. 1700/2020).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, venendo in considerazione cessioni di crediti scaturenti da prestazioni periodiche e continuative, il divieto di cui all'art. 9 della L 20 marzo 1865, n. 2248, all. E. richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923 -a mente del quale, sui prezzi dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata- non può ulteriormente considerarsi operante, dal momento che la fornitura risulta eseguita, costituendo la singola fattura la traduzione in termini monetari dell'operazione già conclusa all'atto dell'immissione dell'energia nella disponibilità del cliente, secondo la citata impostazione.
Ne deriva che non sono meritevoli di condivisione le doglianze espresse dal convenuto solo in sede di comparsa conclusionale e relative alla mancata dimostrazione da parte dell'attrice dell'espressa adesione del alle cessioni e comunque dell'espressa accettazione CP_1 dell'Ente, ai fini dell'opponibilità ad esso delle cessioni stesse.
Quanto alla pretesa creditoria relativa alle fatture emesse dalle società ER CO ed
[...]
deve rilevarsi quanto segue. CP_2
La domanda di pagamento del credito a titolo di sorte capitale deve intendersi rinunciata non essendo stata riproposta in sede di udienza di precisazione delle conclusioni e stante quanto dichiarato dall'attrice in sede di comparsa conclusionale a pag. 6:”Dalle verifiche compiute nel corso del giudizio, a seguito della documentazione prodotta da controparte, si è appurato che nulla è più dovuto a titolo di capitale portato da tali fatture, fermo restando il diritto della a ottenere dal il pagamento degli interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002 Pt_1 CP_1 maturati in relazione alle stesse, dalla scadenza del relativo termine di pagamento sino al saldo effettivo”.
A fronte dell'espresso riconoscimento della non debenza delle somme richieste a titolo di sorte capitale, appaiono pertanto prive di alcun rilievo, nonché del tutto superflue, le eccezioni, pur articolate da parte attrice nel medesimo atto conclusivo, relative alla inidoneità dei mandati di pagamento prodotti dal a fornire prova dell'estinzione del relativo credito. CP_1
Quanto alla domanda di pagamento degli interessi moratori relativi alle fatture emesse da
ER CO, e si ritiene non fondata e pertanto deve essere rigettata. CP_2
Parte attrice invoca l'applicazione della disciplina di cui al d.lgs. 231/2002, il cui art. 4 prevede che, nelle transazioni commerciali definite come “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo (art.
2) “1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e
5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini: a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.”
Orbene, nel caso che ci occupa la domanda di condanna al pagamento degli interessi moratori e anatocistici deve essere rigettata per mancanza di prova. Infatti, alla luce del consueto riparto dell'onere probatorio secondo il quale incombe al creditore fornire la prova del titolo e dell'esigibilità del credito invocato, deve ritenersi che l'attrice non abbia fornito elementi specifici, o quantomeno sufficientemente chiari, dai quali ritenere provata la sussistenza di tale pretesa creditoria.
La cessionaria avrebbe quindi dovuto fornire la prova del ritardo nel pagamento della sorte capitale (pagamento espressamente riconosciuto in sede di comparsa conclusionale) indicando con precisione la data di scadenza dell'obbligazione di pagamento delle fatture oggetto di cessione (scadenza da individuare secondo quanto previsto dal D. Lgs. 231/2002) e quella dell'effettivo saldo, nonché i criteri di calcolo utilizzati per quantificare il quantum dovuto a titolo di interessi.
D'altro canto, nella propria domanda introduttiva e sul presupposto della debenza di euro
4.247,94 per sorte capitale, parte attrice ha calcolato gli interessi moratori delle fatture emesse da ER CO spa con decorrenza dal giorno successivo a quello della sottoscrizione del contratto di cessione, circostanza che rende evidente la non debenza di alcun interesse, dal momento che – in quel momento – il debito oggetto della sorte capitale era già stato saldato
(come confermato dai mandati di pagamento versati in atti dalla convenuta e oggetto di specifico riconoscimento da parte dell'attrice).
Con riferimento, invece, alle fatture emesse da il calcolo degli interessi è Controparte_2 stato effettuato con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento e sino alla data di cessione del credito, circostanza che rende evidente la non debenza degli interessi in quella misura, dal momento che a quella data la sorte capitale oggetto del debito era già stata pagata.
Nell'ordinario dispiegarsi delle regole che reggono il riparto dell'onere della prova, infatti, sarebbe stato onere della creditrice fornire prova concisa del quantum del proprio credito, calcolando gli interessi dalla data della scadenza del termine di pagamento sino al saldo effettivo, soprattutto a fronte della precisa contestazione di parte convenuta, mentre si è limitata ad indicare e quantificare gli interessi di mora (anche nella prima memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) sulla scorta dei medesimi parametri utilizzati nell'atto di citazione, in termini manifestamente eccessivi, dal momento che, sulla scorta di un vaglio dei termini di scadenza delle fatture e dell'emissione dei mandati di pagamento, emerge come l'adempimento delle singole fatture sia avvenuto in un lasso di tempo certamente più circoscritto (fatt. 4800377121, mandato di pagamento dell'11.5.2017, fatt. 4800316256 con termine di pagamento il 22.3.2017
e mandato di pagamento del 9.5.2017, 4800030493 con scadenza il 27.1.2017 e mandato di pagamento del 13.2.2017, fattura 4701369322 con scadenza il 26.10.2016 e mandato di pagamento del 11.11.2016, fattura 4701702875 con scadenza il 28.12.2016 e mandato di pagamento il 2.2.2017, fattura 4800017825 con scadenza il 24.1.2017 e mandato di pagamento del 3.2.2017).
Peraltro, seguendo i criteri di cui d.lgs. 231/2002, unico criterio possibile per quantificare gli interessi di mora è l'individuazione del giorno in cui l'adempimento del capitale è avvenuto, essendo evidente come, da quel momento, non può essersi prodotto alcun interesse.
Ebbene, a tal proposito, a fronte della prova del fatto estintivo del debito da parte del convenuto (attestante i mandati di pagamento), sarebbe stato onere di parte creditrice CP_1 riconteggiare la debenza degli interessi sino alla data di effettivo pagamento del debito, a partire dalla data di effettivo intervenuto pagamento delle somme pretese.
Da quanto sopra argomentato discende infine, la conseguente reiezione della domanda di condanna ex art. 6 D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12, (di cui € 320,00 dovuti in relazione a ciascuna delle n. 8 fatture azionate a titolo di capitale ed € 40,00 dovuti in relazione alla fattura il cui tardivo pagamento da parte del ha generato gli interessi di mora CP_1 oggetto della Nota Debito Interessi) per mancanza del presupposto applicativo, non essendo stato provato il tardivo pagamento delle menzionate fatture.
Quanto alla domanda attorea di arricchimento senza giusta causa avanzata in via subordinata deve rilevarsene la sua inammissibilità stante il carattere sussidiario dell'azione di arricchimento, la quale, ai sensi dell'art. 2042 c.c., “non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito”. L'esercizio di tale azione
è, pertanto, subordinato all'impossibilità di avvalersi di altra azione specifica prevista dalla legge per il raggiungimento della stessa finalità.
Nel caso di specie, l'attrice ben poteva esercitare, come di fatti avvenuto, l'azione contrattuale, esercitata in via principale, sicché l'azione generale di arricchimento gli è preclusa,
e ciò anche se l'azione contrattuale è stata respinta, atteso che il requisito della sussidiarietà deve valutarsi non in concreto bensì in astratto, non essendo l'azione di arricchimento esperibile in via alternativa e subordinata a quella contrattuale per eluderne gli esiti sfavorevoli
(Cass., n. 5222/2023, Cass., n. 29988/2018; conforme SS.UU., n. 28042/2008).
Ad abundantiam, giova rilevare come parte attrice non abbia specificamente allegato né provato la sussistenza dei presupposti dell'azione ex art. 2041 c.c. limitandosi ad affermare solamente che l'Ente avrebbe comunque beneficiato delle prestazioni oggetto delle fatture azionate, in evidente dissonanza con la pretesa creditoria avente ad oggetto non il pagamento delle fatture ma esclusivamente degli interessi moratori asseritamente maturati sulle stesse.
Parte attrice, soccombente su tutte le domande, ha infatti agito in giudizio senza adottare la dovuta cautela, dando vita ad un'azione giudiziaria che è risultata priva di fondamento.
Infatti, parte attrice, ancor prima dell'avvio del procedimento, aveva già ricevuto riscontro dell'avvenuto pagamento delle fatture (oggetto dei contratti di cessione) da parte del
[...]
(si veda documentazione allegata al fascicolo di parte convenuta e non contestata CP_1 dall'attrice) e ciononostante, senza effettuare i dovuti controlli, ha colpevolmente dato avvio all'azione giudiziaria. In altri termini, se l'attrice avesse agito con la dovuta cautela avrebbe verificato la non debenza delle somme richieste a titolo di sorte capitale. Quanto alla pretesa creditoria relativa agli interessi moratori, la stessa è risultata pressoché sfornita dei necessari elementi specificativi nonché carente finanche sotto il profilo della mera allegazione, per le ragioni sopra menzionate.
Per quanto concerne la quantificazione del danno, l'art. 96 c.p.c. non fissa alcun limite massimo o minimo, pertanto, “la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza” (cfr. cfr. Cass. n. 21570/12).
Si ritiene, pertanto, di liquidare il danno nella misura pari alla metà delle spese legali riconosciute a titolo di compenso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri fissati dal D.M. 10/3/2014 n. 55, con applicazione dei valori minimi, in ragione della natura della causa e della entità delle questioni controverse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa n. r.g. 3442/2020 disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande proposte da parte attrice in via principale;
- rigetta le domande proposte da parte attrice in via subordinata;
- condanna parte attrice a corrispondere alla parte convenuta, a titolo di rimborso delle spese di giudizio, la somma di € 2540,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna l'attrice ex art. 96 c.p.c. al pagamento della ulteriore somma di € 1270,00.
Teramo, 28.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela D'Adamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Daniela D'Adamo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3442 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra in persona dei legali rappresentanti pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'avv. Andrea Davide Arnaldi, con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC Email_1
ATTORE
E
, in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Sara Melchiorre, con domicilio eletto presso il suo studio in Pineto (TE) alla via Nazionale Nord n.3;
CONVENUTO
OGGETTO: cessione di crediti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.12.2020 già Parte_2 [...]
ha chiamato in giudizio il per ivi sentir accogliere le Parte_1 Controparte_1 seguenti conclusioni come meglio precisate in fase di udienza di precisazione delle conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: respingere le domande ed eccezioni tutte ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto;
-per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del Parte_2 [...]
dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare il al pagamento in CP_1 Controparte_1 favore di di: - € 1.249,99 per interessi moratori maturati sulla sorte capitale, Parte_2
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con riferimento alle fatture emesse da ER CO S.p.a., gli Part interessi sono dovuti a in forza di quanto previsto dal relativo contratto di cessione dei crediti Part sottoscritto tra la predetta società e con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di sottoscrizione del predetto contratto di cessione – data di sottoscrizione riportata nel contratto medesimo – sino al 10.12.2020, oltre interessi moratori maturandi sulla sorte capitale dal
11.12.2020 sino al saldo mentre con riferimento alle fatture emesse da gli Controparte_2
Part interessi sono dovuti a con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) – sino al 10.12.2020, oltre interessi moratori maturandi sulla sorte capitale azionata di cui al punto i) dal 11.12.2020 sino al saldo effettivo;
- gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
- €. 320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, per il mancato pagamento delle 8 fatture costituenti la predetta sorte capitale, oltre per ciascuna fattura, interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento sino al saldo;
- €. 213,27 a titolo di interessi di mora, ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del CP_1 di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
- gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle note debito, che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
- €.
40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 1 fatture il cui tardivo pagamento da parte del ha CP_1 generato gli interessi di mora oggetto della Nota Debito, oltre per ciascuna fattura, interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento sino al saldo.
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del e, Parte_2 Controparte_1 per l'effetto, condannare il al pagamento in favore di di ogni Controparte_1 Parte_2 diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per: Parte_2
- sorte capitale;
- interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e, in particolare, con riferimento alle fatture emesse da ER CO S.p.a., in forza di quanto previsto Part dal relativo contratto di cessione dei crediti sottoscritto tra la predetta società e con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di sottoscrizione del predetto contratto di cessione – data di sottoscrizione riportata nel contratto medesimo – sino al saldo;
con riferimento alle fatture emesse da con decorrenza dal giorno successivo a quello di Controparte_2 scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, in relazione alla sorte capitale, oltre per ciascuna fattura, interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento sino al saldo;
- importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli CP_1 costituenti la sorte capitale;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle note debito nella misura
“degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito, oltre per ciascuna fattura, interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento sino al saldo.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA NEL MERITO: per l'eventualità in cui il CP_1 dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del e, Parte_2 Controparte_1 per l'effetto, condannare il al pagamento in favore di degli Controparte_1 Parte_2 importi di cui in narrativa o di ogni diversa maggiore o minore somma che fosse ritenuta dovutaa per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a titolo di Parte_2 indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive occorrende. Con riserva di ogni ulteriore difesa e produzione.”
A sostegno della domanda parte attrice ha dedotto di essere divenuta titolare dei menzionati crediti in virtù di contratti di cessione pro soluto, conclusi con società che avevano erogato prestazioni e servizi al e nei confronti delle quali il non aveva Controparte_1 CP_1 provveduto al regolare adempimento delle proprie obbligazioni.
In sede di precisazione delle conclusioni parte attrice ha riconosciuto l'avvenuto pagamento della sorte capitale delle fatture emesse dalle società ER CO S.p.a. ed Controparte_2
(già oggetto di domanda di pagamento in sede di atto introduttivo) ed ha circoscritto la domanda al pagamento degli interessi moratori e anatocistici maturati su tali fatture. Ha insistito poi per il pagamento degli interessi moratori e anatocistici maturati per il tardivo pagamento da parte del della fattura emessa dalla società ER Document solutions CP_1
IA s.p.a., ceduta poi alla società attrice, nonché per il pagamento della somma di € 40,00 ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002 come novellato dal d.lgs. 192/2012 per ciascuna fattura rimasta insoluta o tardivamente pagata.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5.07.2021 si è costituito in giudizio il chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ Controparte_1
Preliminarmente in rito, per le ragioni esposte in narrativa, accertare il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita obbligatoria, dichiarando l'improcedibilità della domanda e, per l'effetto, adottare gli opportuni provvedimenti di rito:
- in via principale, nel merito, rigettare tutte le domande attoree sicché completamente infondate in fatto ed in diritto;
- in accoglimento dell'introdotta domanda ex art. 96 c.p.c. c., condannare
[...] al risarcimento dei danni nella somma ritenuta di giustizia da liquidarsi Parte_1
d'ufficio in via equitativa;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre accessori come per legge.” Segnatamente parte convenuta ha eccepito l'insussistenza dei presupposti del diritto di credito azionato dalla società attrice, quale cessionaria del credito della società ER CO e della , tanto nella parte relativa al capitale, quanto in quella relativa agli Controparte_2 interessi moratori ed anatocistici per aver il provveduto al pagamento delle fatture CP_1 oggetto di cessione. Ha chiesto conseguentemente anche il rigetto della domanda subordinata di indennizzo per ingiustificato arricchimento nonché la condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria per aver la stessa avviato un'azione giudiziaria pur a fronte dell'avvenuto pagamento delle somme richieste in data antecedente al giudizio.
La causa è stata istruita in via meramente documentale ed è giunta all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.12.2024 tenutasi con le modalità stabilite dall'art. 127 ter
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e come tale non meritevole di accoglimento.
In linea generale deve osservarsi che “il creditore, il quale agisca per far accertare l'altrui inadempimento, è tenuto a fornire la prova del titolo e dell'esigibilità della prestazione, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, sul quale graverà la prova del fatto estintivo, costituito dall'intervenuto adempimento” (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 13533/01); e che ai sensi dell'art. 2697 c.c., in tema di riparto dell'onere della prova, chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento del diritto ex adverso azionato in giudizio, ovvero eccepisce che il diritto si
è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Nel caso che ci occupa, le pretese creditorie azionate con l'atto introduttivo del giudizio e relative a somministrazioni di prestazioni periodiche di beni e servizi in favore del CP_1
, da parte di ER comm. S.p.a., e ER Document SO IA
[...] Controparte_2 spa, fanno riferimento ai contratti di cessione di credito conclusi tra tali soggetti e la
[...] versati in atti (all.to 7 e all.to 11 all'atto di citazione). Parte_1
Sul tema, deve in linea generale osservarsi che la disciplina della cessione dei crediti vantati nei confronti della PA ha natura speciale rispetto alla disciplina codicistica della cessione dei crediti di cui agli art. 1260 e ss. c.c.
Le diverse norme che si sono susseguite nel tempo hanno introdotto specifiche formalità necessarie perché si compia il trasferimento del credito e la cessione sia opponibile. La prima importante differenza che si riscontra rispetto a quanto stabilito dall'art. 1260 c.c., che disciplina il principio della libera cedibilità del credito, è che la cessione dei crediti è subordinata alla preventiva adesione della pubblica amministrazione;
perché quindi la cessione sia opponibile, è necessario che l'ente pubblico esprima il proprio consenso. Fin dalla Legge n. 2248/1865, ancora in vigore, sul contenzioso amministrativo, si prevede infatti ai sensi dell'articolo 9 che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
Successivamente il legislatore, nell'ambito della normativa di cui al Regio Decreto n.
2440/1923 in materia di “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”, ha richiamato espressamente la disciplina di cui alla Legge
2248/1865. L'art. 70 del predetto RD, infatti, prevede che in caso di somme dovute dallo Stato relative a crediti per somministrazioni, forniture ed appalti, questi non possano essere ceduti senza il consenso dell'amministrazione ceduta, secondo appunto quanto stabilito dall'art. 9 della L. 2248/1865.
Una disciplina analoga è stata poi introdotta nel Codice dei Contratti Pubblici all'articolo
117 del D.lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti pubblici) per quanto riguarda le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione, le quali sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti (che sono amministrazioni pubbliche) se queste non le rifiutano, con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario, entro 45 giorni dalla notifica della cessione. Il legislatore in questa norma ha ritenuto opportuno introdurre, oltre al meccanismo del consenso, anche quello del silenzio assenso al fine di garantire maggior certezza del diritto nei confronti dei soggetti privati.
In base al dato testuale dell'articolo sopra citato, la deroga al principio civilistico di libera cedibilità del credito sembra però doversi applicare solo ai contratti di durata, escludendone l'applicazione per i contratti ad esecuzione istantanea, soggetti quindi a quanto stabilito dall'articolo 1260 C.C., salvo alcune precisazioni relative alla forma della cessione, previste dall'articolo 69 c.3 del Regio Decreto n. 2440/1923.
In questo senso si è pronunciata anche la Cassazione Civile Sezione III nella sentenza n.981/2002, la quale ha affermato che “il divieto di cessione senza l' “adesione” della p.a. si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), solo rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto”.
È opportuno dunque sottolineare che l'adesione della PA è richiesta solo fintanto che il contratto risulti in fase esecutiva, come precisato dall'art. 9 della Legge n. 2248/1865, che si riferisce ai “contratti in corso”, e dall'articolo 70 r.d. n. 2440/1923. Una volta terminata l'esecuzione dello stesso, infatti, non sarà più applicabile il potere di veto della pubblica amministrazione e tornerà ad operare la disciplina generale del codice civile e quanto stabilito dall'art. 69 del Decreto in relazione alla forma del contratto.
Sul punto la Cassazione ha chiarito che: “il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865,
n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la “inefficacia provvisoria” della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. Pertanto, allorché il contratto di appalto all'origine del credito ceduto, alla data della comunicazione della cessione, risulti completamente esaurito (nella specie, per essere stati i lavori completati da circa due anni), non vi è necessità di accettazione del credito da parte dell'ente pubblico.” (Cass. Civ. Sez. III n. 268/2006, Cass. Civ. Sez. I n. 2209/2007).
Con specifico riguardo al prezzo della somministrazione di energia elettrica pagato annualmente o a scadenze inferiori all' anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, si è affermato che questo “configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo” (cass. Civ. n. 1442/15).
Ne consegue che deve considerarsi del tutto legittima ed operante la cessione di crediti derivanti da somministrazione di energia elettrica, portati da fatture scadute, atteso che “ogni singola fattura esaurisce i suoi effetti nel momento in cui avviene l'erogazione costituendo la singola fattura la traduzione in termini monetari dell'operazione già conclusa all'atto dell'immissione dell'energia nella disponibilità del cliente” (C. App. Milano, n. 1700/2020).
“Del resto, una differente interpretazione della norma in questione non appare rispettosa della ratio sottesa al dato legislativo, atteso che, stante il carattere di contratto a tempo indeterminato che connota la somministrazione/fornitura di energia elettrica, si finirebbe per dover considerare permanente (a contratto sempre in corso) la deroga alla libera cedibilità del credito del fornitore, deroga che invece la legge considera eccezionale e solo in funzione dell'esigenza di evitare che durante la fornitura possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato;
esigenza che peraltro -e con ogni evidenza- appare anzi meglio garantita dalla possibilità di cessione/smobilizzo di crediti afferenti a forniture già eseguite e non ancora saldate” (C. App. Milano, n. 1700/2020).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, venendo in considerazione cessioni di crediti scaturenti da prestazioni periodiche e continuative, il divieto di cui all'art. 9 della L 20 marzo 1865, n. 2248, all. E. richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923 -a mente del quale, sui prezzi dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata- non può ulteriormente considerarsi operante, dal momento che la fornitura risulta eseguita, costituendo la singola fattura la traduzione in termini monetari dell'operazione già conclusa all'atto dell'immissione dell'energia nella disponibilità del cliente, secondo la citata impostazione.
Ne deriva che non sono meritevoli di condivisione le doglianze espresse dal convenuto solo in sede di comparsa conclusionale e relative alla mancata dimostrazione da parte dell'attrice dell'espressa adesione del alle cessioni e comunque dell'espressa accettazione CP_1 dell'Ente, ai fini dell'opponibilità ad esso delle cessioni stesse.
Quanto alla pretesa creditoria relativa alle fatture emesse dalle società ER CO ed
[...]
deve rilevarsi quanto segue. CP_2
La domanda di pagamento del credito a titolo di sorte capitale deve intendersi rinunciata non essendo stata riproposta in sede di udienza di precisazione delle conclusioni e stante quanto dichiarato dall'attrice in sede di comparsa conclusionale a pag. 6:”Dalle verifiche compiute nel corso del giudizio, a seguito della documentazione prodotta da controparte, si è appurato che nulla è più dovuto a titolo di capitale portato da tali fatture, fermo restando il diritto della a ottenere dal il pagamento degli interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002 Pt_1 CP_1 maturati in relazione alle stesse, dalla scadenza del relativo termine di pagamento sino al saldo effettivo”.
A fronte dell'espresso riconoscimento della non debenza delle somme richieste a titolo di sorte capitale, appaiono pertanto prive di alcun rilievo, nonché del tutto superflue, le eccezioni, pur articolate da parte attrice nel medesimo atto conclusivo, relative alla inidoneità dei mandati di pagamento prodotti dal a fornire prova dell'estinzione del relativo credito. CP_1
Quanto alla domanda di pagamento degli interessi moratori relativi alle fatture emesse da
ER CO, e si ritiene non fondata e pertanto deve essere rigettata. CP_2
Parte attrice invoca l'applicazione della disciplina di cui al d.lgs. 231/2002, il cui art. 4 prevede che, nelle transazioni commerciali definite come “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo (art.
2) “1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e
5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini: a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.”
Orbene, nel caso che ci occupa la domanda di condanna al pagamento degli interessi moratori e anatocistici deve essere rigettata per mancanza di prova. Infatti, alla luce del consueto riparto dell'onere probatorio secondo il quale incombe al creditore fornire la prova del titolo e dell'esigibilità del credito invocato, deve ritenersi che l'attrice non abbia fornito elementi specifici, o quantomeno sufficientemente chiari, dai quali ritenere provata la sussistenza di tale pretesa creditoria.
La cessionaria avrebbe quindi dovuto fornire la prova del ritardo nel pagamento della sorte capitale (pagamento espressamente riconosciuto in sede di comparsa conclusionale) indicando con precisione la data di scadenza dell'obbligazione di pagamento delle fatture oggetto di cessione (scadenza da individuare secondo quanto previsto dal D. Lgs. 231/2002) e quella dell'effettivo saldo, nonché i criteri di calcolo utilizzati per quantificare il quantum dovuto a titolo di interessi.
D'altro canto, nella propria domanda introduttiva e sul presupposto della debenza di euro
4.247,94 per sorte capitale, parte attrice ha calcolato gli interessi moratori delle fatture emesse da ER CO spa con decorrenza dal giorno successivo a quello della sottoscrizione del contratto di cessione, circostanza che rende evidente la non debenza di alcun interesse, dal momento che – in quel momento – il debito oggetto della sorte capitale era già stato saldato
(come confermato dai mandati di pagamento versati in atti dalla convenuta e oggetto di specifico riconoscimento da parte dell'attrice).
Con riferimento, invece, alle fatture emesse da il calcolo degli interessi è Controparte_2 stato effettuato con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento e sino alla data di cessione del credito, circostanza che rende evidente la non debenza degli interessi in quella misura, dal momento che a quella data la sorte capitale oggetto del debito era già stata pagata.
Nell'ordinario dispiegarsi delle regole che reggono il riparto dell'onere della prova, infatti, sarebbe stato onere della creditrice fornire prova concisa del quantum del proprio credito, calcolando gli interessi dalla data della scadenza del termine di pagamento sino al saldo effettivo, soprattutto a fronte della precisa contestazione di parte convenuta, mentre si è limitata ad indicare e quantificare gli interessi di mora (anche nella prima memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) sulla scorta dei medesimi parametri utilizzati nell'atto di citazione, in termini manifestamente eccessivi, dal momento che, sulla scorta di un vaglio dei termini di scadenza delle fatture e dell'emissione dei mandati di pagamento, emerge come l'adempimento delle singole fatture sia avvenuto in un lasso di tempo certamente più circoscritto (fatt. 4800377121, mandato di pagamento dell'11.5.2017, fatt. 4800316256 con termine di pagamento il 22.3.2017
e mandato di pagamento del 9.5.2017, 4800030493 con scadenza il 27.1.2017 e mandato di pagamento del 13.2.2017, fattura 4701369322 con scadenza il 26.10.2016 e mandato di pagamento del 11.11.2016, fattura 4701702875 con scadenza il 28.12.2016 e mandato di pagamento il 2.2.2017, fattura 4800017825 con scadenza il 24.1.2017 e mandato di pagamento del 3.2.2017).
Peraltro, seguendo i criteri di cui d.lgs. 231/2002, unico criterio possibile per quantificare gli interessi di mora è l'individuazione del giorno in cui l'adempimento del capitale è avvenuto, essendo evidente come, da quel momento, non può essersi prodotto alcun interesse.
Ebbene, a tal proposito, a fronte della prova del fatto estintivo del debito da parte del convenuto (attestante i mandati di pagamento), sarebbe stato onere di parte creditrice CP_1 riconteggiare la debenza degli interessi sino alla data di effettivo pagamento del debito, a partire dalla data di effettivo intervenuto pagamento delle somme pretese.
Da quanto sopra argomentato discende infine, la conseguente reiezione della domanda di condanna ex art. 6 D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12, (di cui € 320,00 dovuti in relazione a ciascuna delle n. 8 fatture azionate a titolo di capitale ed € 40,00 dovuti in relazione alla fattura il cui tardivo pagamento da parte del ha generato gli interessi di mora CP_1 oggetto della Nota Debito Interessi) per mancanza del presupposto applicativo, non essendo stato provato il tardivo pagamento delle menzionate fatture.
Quanto alla domanda attorea di arricchimento senza giusta causa avanzata in via subordinata deve rilevarsene la sua inammissibilità stante il carattere sussidiario dell'azione di arricchimento, la quale, ai sensi dell'art. 2042 c.c., “non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito”. L'esercizio di tale azione
è, pertanto, subordinato all'impossibilità di avvalersi di altra azione specifica prevista dalla legge per il raggiungimento della stessa finalità.
Nel caso di specie, l'attrice ben poteva esercitare, come di fatti avvenuto, l'azione contrattuale, esercitata in via principale, sicché l'azione generale di arricchimento gli è preclusa,
e ciò anche se l'azione contrattuale è stata respinta, atteso che il requisito della sussidiarietà deve valutarsi non in concreto bensì in astratto, non essendo l'azione di arricchimento esperibile in via alternativa e subordinata a quella contrattuale per eluderne gli esiti sfavorevoli
(Cass., n. 5222/2023, Cass., n. 29988/2018; conforme SS.UU., n. 28042/2008).
Ad abundantiam, giova rilevare come parte attrice non abbia specificamente allegato né provato la sussistenza dei presupposti dell'azione ex art. 2041 c.c. limitandosi ad affermare solamente che l'Ente avrebbe comunque beneficiato delle prestazioni oggetto delle fatture azionate, in evidente dissonanza con la pretesa creditoria avente ad oggetto non il pagamento delle fatture ma esclusivamente degli interessi moratori asseritamente maturati sulle stesse.
Parte attrice, soccombente su tutte le domande, ha infatti agito in giudizio senza adottare la dovuta cautela, dando vita ad un'azione giudiziaria che è risultata priva di fondamento.
Infatti, parte attrice, ancor prima dell'avvio del procedimento, aveva già ricevuto riscontro dell'avvenuto pagamento delle fatture (oggetto dei contratti di cessione) da parte del
[...]
(si veda documentazione allegata al fascicolo di parte convenuta e non contestata CP_1 dall'attrice) e ciononostante, senza effettuare i dovuti controlli, ha colpevolmente dato avvio all'azione giudiziaria. In altri termini, se l'attrice avesse agito con la dovuta cautela avrebbe verificato la non debenza delle somme richieste a titolo di sorte capitale. Quanto alla pretesa creditoria relativa agli interessi moratori, la stessa è risultata pressoché sfornita dei necessari elementi specificativi nonché carente finanche sotto il profilo della mera allegazione, per le ragioni sopra menzionate.
Per quanto concerne la quantificazione del danno, l'art. 96 c.p.c. non fissa alcun limite massimo o minimo, pertanto, “la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza” (cfr. cfr. Cass. n. 21570/12).
Si ritiene, pertanto, di liquidare il danno nella misura pari alla metà delle spese legali riconosciute a titolo di compenso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri fissati dal D.M. 10/3/2014 n. 55, con applicazione dei valori minimi, in ragione della natura della causa e della entità delle questioni controverse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa n. r.g. 3442/2020 disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande proposte da parte attrice in via principale;
- rigetta le domande proposte da parte attrice in via subordinata;
- condanna parte attrice a corrispondere alla parte convenuta, a titolo di rimborso delle spese di giudizio, la somma di € 2540,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna l'attrice ex art. 96 c.p.c. al pagamento della ulteriore somma di € 1270,00.
Teramo, 28.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela D'Adamo