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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/12/2025, n. 5315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5315 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7455/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice, dott. IA RO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7455/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BE FEDELE;
ATTORE contro
C.F. e Controparte_1 C.F._2 [...]
(C.F. , con il Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ERRICO LUCA;
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BARATTA CP_3 P.IVA_2
RAFFAELE;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Parte attorea: «Voglia l'On.le Tribunale di Salerno, respinta ogni contraria istanza, deduzione, e/o eccezione: in via preliminare disporre, laddove ritenuto necessario e non sufficienti le risultanze istruttorie acquisite, anche in ossequio al principio del “più probabile che non”, consulenza tecnica ricostruttiva dell'incidente nel quale rimaneva coinvolto Parte_2 previa revoca dell'ordinanza resa in data 16.02.2022; nel merito accertare e dichiarare, in ordine al sinistro per cui è causa l'esclusiva responsabilità di pagi na 1 di 13 in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, quale proprietaria dell'autobus Iveco tg.
BR316PW nonché di quale conducente dello stesso e per Controparte_1
l'effetto condannare gli stessi in solido con in persona del Legale CP_3 rappresentante pro tempore, quivi richiamate le Tabelle anno CP_4
2024 in tema di perdita del rapporto parentale, conside rata la convivenza, confermata, anche in sede istruttoria, dell'attrice con il congiunto, di cui peraltro è l'unica superstite, al pagamento in favore di della Parte_1 complessiva somma di €. 288.703,00 di cui, a titolo di danno non patrimoniale, €.285.503,00 quale danno da perdita del rapporto parentale, determinato nei valori medi o comunque di quella somma maggiore che si reputerà essere dovuta in ragione delle circostanze sopra evidenziate, con riferimento alla convivenza e al fatto che l'attrice era ed è l'unica congiunta superstite della famiglia primaria del de cuius, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data dell'evento al soddisfo o comunque di quella somma maggiore e/o minore che si dovesse ritenere, oltre inter essi e rivalutazione dalla data dell'evento al soddisfo, nonché, a titolo di danno patrimoniale
€.3.200,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 27.10.2014 al soddisfo o comunque quella maggiore e/o minore somma ritenuta di giustizia e secondo dottrina e giurisprudenza, oltre interessi e rivalutazione dal 27.10.2014 al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di causa ai sensi de l D.M.
147/2022, oltre rimborso forfettario spese, nella misura del 15%, SA
Avvocati ed Iva, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, come da notula che si deposita». parte convenuta «nel merito in Controparte_2 via principale: rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenz e professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotes i di accoglimento della domanda attrice, dichiarare la Società tenuta a manlevare il Controparte_5 convenuto in ogni caso, con Controparte_2
pagi na 2 di 13 vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 1 5%,
IVA e C.P.A. come per legge». ulteriore parte convenuta : ««nel merito in via Controparte_1 principale: rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenz e professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotes i di accoglimento della domanda attrice, anche solo a titolo parziale, dichiarare la società
[...]
e la tenuta a manlevare il Controparte_2 Controparte_6 convenuto in ogni caso, con Controparte_2 vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 1 5%,
IVA e C.P.A. come per legge». ulteriore parte convenuta «Voglia l'Ill.no Tribunale adito CP_3 contriis reiectis così giudicare e provvedere: 1) Rigettare la domanda attrice siccome infondata in fatto e in diritto;
2) Solo nella denegata ipotesi di accoglimento della stessa contenerla nei limiti del giusto e del provato e in considerazione dell'effettiva graduazione di colpa;
3) Con vittoria di spese e competenze di giudizio ».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto citazione ritualmente notificato, , unica figlia di Parte_1
deceduto in data 09.12.2014, ha evocato in giudizio, davanti a Parte_3 questo Tribunale, Controparte_2 CP_1
e la Compagnia di assicurazioni per sentirli condannare
[...] CP_3 al risarcimento di tutti i danni subiti , quantificati in euro 288.703,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo , danni scaturiti in conseguenza del sinistro stradale occorso il giorno
27.10.2014, quando il padre imaneva ferito per poi decedere, Parte_3 dopo 43 giorni, all'Ospedale San Leonardo di Salerno.
In particolare, la parte attorea ha dedotto
- che, in data 27.10.2014, alle ore 8,50 circa, il padre, , mentre Parte_3 transitava sul marciapiede destro del Corso MB I di Pontecagnano Faiano, pagi na 3 di 13 giunto in prossimità della fermata dell'autobus, data la ridotta larghezza del marciapiede e, per consentire il transito di alcuni pedoni, poneva il piede sinistro sulla sede stradale, sotto il marciapiede e entro la linea bianca;
- che nel frattempo sopraggiungeva un autobus tipo IVECO, Tg. BR316PW, di proprietà della società convenuta e condotto da , che lo Controparte_1 investiva, facendo incastrare il piede sinistro del tra la ruota posteriore Pt_3 destra dell'autobus e il marciapiede;
- che nel tentare di liberarsi il compiva una roteazione del corpo a Pt_3 seguito della quale riportava “frattura scomposta pluriframmentata ed esposta con perdita di sostanza, con aria nel contesto e nella spongiosa della metafisi distale del femore sinistro, che al di sotto del piatto tibiale posteriormente presenta in fase arteriosa fuoriuscita del mdc … Frattura del perone sn … schiacciamento del corpo vertebrale di L2” nonché “frattura pluriframmentata associata a lussazione con esposizione del livello del terzo prossimale di ulna”;
- che dopo 43 giorni di Ricovero presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria
OO.RR. “San Giovanni di Dio e GI d'Aragona”, il decedeva;
Pt_3
- che veniva aperto nei confronti del conducente dell'autobus, CP_1
presso la Procura della Repubblica di Salerno, il procedimento penale
[...]
R.G.N.R. n. 14229/2014/21, ove venivano svolte la consulenza ricostruttiva del sinistro a firma dell'ing. e la consulenza autoptica a firma del Controparte_7 dott. Persona_1
- che il procedimento si concludeva l'accoglimento da parte del Giudice per le
Indagini preliminari della richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico
Ministero;
- che la successiva richiesta di riapertura delle indagini a seguito della predetta archiviazione, veniva rigettata dal Pubblico Ministero secondo cui, non essendo emerse nuove emergenze fattuali, non era legittimamente possibile sottoporre, nuovamente, a valutazione gli stessi elementi di fatto già acquisiti con le precedenti indagini.
L'attrice ha, pertanto, concluso come da conclusioni soprariportate.
pagi na 4 di 13 Si sono costituite tempestivamente in giudizio le Controparte_2
e la che hanno,
[...] Controparte_1 Controparte_8 sostanzialmente, chiesto il rigetto della domanda attorea siccome in fondata in fatto e in diritto, dato che alcuna responsabilità può ascritta al conducente dell'autobus di proprietà della assicurato con Controparte_2 CP_9
.
[...] Controparte_1
La causa, istruita mediante produzione di documenti e l'escussione dei testi, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo meri rinvii dovuti al carico di ruolo e alla necessità di dare prioritaria definizione ai fascicoli di precedente iscrizione, la causa è stata rinviata all'udienza del 11.06.2025 per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c.
All'esito dell'udienza, il Giudice ha riservato la decisione ex art 281-sexies c.p.c. ultimo comma.
***
1. Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di improcedibilità e inammissibilità della domanda formulata dai convenuti CP_1
e , che risulta infondata, essendo stato provato: 1)
[...] Controparte_2 che l'attrice è l'unica figlia di deceduto in Salerno data Parte_3
09.12.2014 e che la stessa ha agito legittimamente in giudizio per il risarcimento del danno non patrimoniale patito per la perdita del rapporto parentale;
2) che l'attrice ha legittimamente formulato, entro i termini prescrizionali, richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno, il cui contenuto è completo di tutti i requisiti previsti dal D.lgs. 209/2005 , con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ricevuta , rispettivamente, da e in data 23.10.2015 e da Controparte_3 Controparte_10 [...]
in data 30.10.2015 ; 3) è stato Controparte_2 ritualmente inoltrato dalle parti attrice, con missiva del 18.05.2016, a tutte le parti convenute, l'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita a cui le stesse, con missive del 03.06.2016 e 06.06.2016, comunicavano di non voler aderire.
pagi na 5 di 13 2. Passando al merito, la domanda attorea è infondata e non merita accoglimento nei termini di seguito precisati.
2.1. L'art. 2054 c.c. stabilisce che «il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno».
2.2. Con specifico riguardo alle norme che regolano il comportamento del conducente del veicolo, e che quindi costituiscono il parametro sulla cui base eventualmente imputare al predetto una responsabilità a titolo di colpa, oltre a quelle generiche di prudenza, cautela ed attenzione, esse sono principalmente quelle rinvenibili nell'art. 140 C.d.S., che sancisce, quale principio generale informatore della circolazione, l'obbligo di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale;
gli articoli successivi, poi, puntualizzano e circoscrivono le regole di condotta più specifiche.
2.3. Con riguardo al comportamento che il conducente deve tenere nei confronti dei pedoni, rilevano le regole di condotta stabilite dall'art. 191 C.d.S., strettamente correlato all'art. 190 C.d.S., che, a sua volta, stabilisce le regole comportamentali cautelari e prudenziali che deve rispettare il pedone.
2.4. La regola prudenziale e cautelare fondamentale, che deve presiedere al comportamento del conducente, è quella ch e può essere sintetizzata nell'”obbligo di attenzione” che questi deve osservare al fine di avvistare il pedone tempestivamente e poter adottare efficacemente gli opportuni e necessari accorgimenti atti a prevenire il rischio di un investimento.
2.5. Il principio generale di cautela dettato dall'art. 140 C.d.S., si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali per il conducente il quale deve: 1) ispezionare la strada dove procede o che sta per impegnare;
2) mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico e adeguare la velocità in base a queste variabili oltre che ad altre circostanze di fatto che, eventualmente, suggeriscano un adeguamento della condotta;
3) prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza pagi na 6 di 13 comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada, in particolare proprio dei pedoni (Cass. Civ., Sez. IV, sentenza n.
2241 del 28.01.2019).
2.6. Il conducente, nell'ambito della circolazione stradale, in base al principio dell'affidamento, ha, tra gli altri, anche l'obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui.
2.7. Per cui, nel caso di investimento di un pedone, il conducente si presume responsabile al 100%, salvo dimostri che l'incidente sia stato determinato da una responsabilità della vittima (Cass. Civ., Sez. VI, sentenza n. 8940 del
18.03.2022).
2.8. In base al costante indirizzo della Corte di SAzione, però,
l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito e, quindi, imprudente o in violazione di una specifica regola comportamentale, non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità essendo il conducente del veicolo responsabile anche per il comportamento imprudente altrui se questo rientra nei limiti della prevedibilità (Cass. Pen., sez. IV, sentenza n. 46406 del 14.12.2021).
2.9. È, infatti, necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno
(Cass. Civ., sentenza n. 8663 del 04.04.2017).
2.10. Ai fini di tale dimostrazione non è sufficiente la violazione da parte del pedone delle regole del codice della strada e neanche l'anomalia della sua condotta.
2.11. E, infatti, in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, per superare la presunzione di cui all'art. 2054, comma
1, c.c., non è sufficiente che il conducente provi che l'investimento del pedone sia avvenuto mentre il veicolo procedeva conformemente al limite di velocità consentito, dovendo anche dimostrare la stessa velocit à fosse costantemente adeguata alle circostanze del caso concreto, onde pr evenire un'eventuale situazione di pericolo (Cass. Civ., ordinanza n. 931 del 14. 01.2025) pagi na 7 di 13 2.12. Occorre che il conducente del veicolo dimostri, da un lato, di aver adottato tutte le cautele esigibili, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta, in relazione alle circostanze del caso concreto, e, dall'altro lato, che la condotta del pedone non fosse ragionevolmente prevedibile e, dunque, il sinistro evitabile ( Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 9856 del 28.03.2022; Cass.
Civ., Sez. III, sentenza n. 8663/2017).
2.13. La responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, non ragionevolmente prevedibile, sicché
l'automobilista si sia trovato , per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti (C ass. Civ., sentenza n. 24837 del 25.06.2021 ;
Cass. Pen., Sez. IV, sentenza n. 7485/2025 ).
2.14. Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla str ada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza
(Cass. Civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. n. 4551 del 22/02/2017).
2.15. In sostanza, la condotta del pedone, perché l'incidente possa essere ricondotto eziologicamente ricondotto allo stesso, deve configurarsi come una vera e propria causa eccezionale da sola sufficiente a produrre l'evento.
2.16. Nel caso di specie, sulla base degli elementi di prova complessivamente acquisiti nel corso del giudizio, è stato accertato che il conducente dell'autobus uniformò la propria condotta stradale al rispetto di tutte le misure idonee ad evitare l'impatto con la vittima, essendo pacificamente emerso dalle prove testimoniali e dalla consulenza tecnica richiesta dalla Procura, come lo stesso procedesse ad una velocità adeguata, rispetto alle concrete circostanze di tempo e di luogo in c ui il sinistro si è verificato, tanto è vero che non è emersa l'inosservanza da parte del conducente dell'autobus delle regole della circolazione stradale.
pagi na 8 di 13 2.17. All'uopo, il consulente tecnico incaricato dalla Procura ha accertato che l'autobus procedeva “a velocità bassa”; i testi escussi hanno concordemente dichiarato che l'autobus marciava “a passo d'uomo” essendo una strada molto trafficata;
il sig. , escusso all'udienza del 16.02.2022, ha dichiarato Parte_4 che l'autobus non oltrepassava la linea di delimitazione della carreggiata.
2.18. Dalle prove raccolte è emerso che la condotta della vittima è stata imprudente e connotata da assoluta imprevedibilità. È provato che Pt_3
infatti, scendeva improvvisamente dal marciapiede e metteva il piede
[...] sinistro sull'asse stradale quando l'autobus era già in transito, e, anzi, lo aveva già superato, tanto che lo stesso, presumibilmente, si trovava tra l'asse anteriore e l'asse posteriore del mezzo, considerando che veniva attinto in corrispondenza della ruota posteriore;
questo risulta con chiarezza dall'elaborato peritale del consulente tecnico della Procura, ing.
[...]
e dalle testimonianze univoche dei testi escussi. CP_7
2.19. A supporto, la consulenza tecnica svolta dal consulente della
Procura ha accertato che «il signor mentre camminava sul marciapiede Pt_3 destro del C.so MB I in Pontecagnano Faiano, sarebbe sceso dallo stesso con il piede sinistro probabilmente anche a causa del fatto che il marciapiede non è molto largo senza avvedersi della presenza sulla sua sinistra dell'autobus della società che pure marciava a velocità bassa ( addirittura a Controparte_2 passo d'uomo secondo alcune testimonianze) nella medesima direzione del pedone. Probabilmente nello scendere dal marciapiede il finiva con il piede Pt_3 sinistro (primo piede a scendere dal marciapiede se lo si percorre in direzione verso Salerno) così da rimanere bloccato tra la ruota posteriore destra del mezzo e il marciapiede. L'azione da parte del di scendere dal marciapiede con il Pt_3 piede sinistro sarebbe avvenuta quando l'autobus lo aveva già superato.... in tale circostanza il conducente dell'autobus difficilmente avrebbe potuto avvedersi che il pedone si trovava almeno con un piede sulla sede stradale… con elevata probabilità il sarebbe sceso dal marciapiede in corrispondenza della ruota Pt_3
pagi na 9 di 13 posteriore (tra l'asse anteriore e l'asse posteriore del mezzo) proprio al momento del passaggio dell'autobus che non poteva avvedersi di quanto stava accadendo».
2.20. E ancora, «il nell'istintivo tentativo di liberarsi avrebbe Pt_3 effettuato un movimento torsionale che avrebbe provocato la frattura tipica rilevata nell'esame autoptico. La caduta a terra verso il lato destro avrebbe poi provocato la frattura al gomito destro. Tale ricostruzione dell'incidente non contrasta con quanto emerso dalla consulenza medica del dott. sulla base Per_1 delle modalità delle fratture che sono concordi con quanti riportato dai testimoni».
2.21. A conforto di siffatta ricostruzioni concorrono anche i rilievi eseguiti dall'Autorità intervenuta nell'immediatezza, in forza dei quali non sono state rinvenute tracce di sangue né sugli pneumatici né sulla fiancata dell'autobus che, tra l'altro, non presentava neppure ammaccature evidenti.
Dalla dinamica accertata nel corso del giudizio emerge chiaramente che il
è apparso improvvisamente sulla traiettoria di marcia dell'autobus Pt_3 investitore e ad una distanza talmente breve da rendere inevitabile l'investimento.
2.22. Conseguenzialmente, era impossibile per il conducente, dato anche l'angolo cieco dello specchietto retrovisore in concomitanza della fermata regolare dell'autobus con conseguente salita e discesa di passeggeri, accorgersi della condotta del pedone alle sue spalle, sì da indurre a r itenere l'imprevedibilità della presenza della vittima sulla sede stradale e, dunque,
l'inevitabilità dell'impatto, una volta attestata l'assoluta irreprensibilità della condotta stradale dell'autista dell'autobus, del tutto prudente e adeguata alla situazione di fatto e che non avrebbe potuto compiere alcuna manovra di emergenza o sicurezza per schivarlo ed evitare di attingerlo.
2.23. In sostanza, è possibile affermare che la condotta anomala del
(scendere dal marciapiede mentre l'autobus stava già transitando) non Pt_3 era ragionevolmente prevedibile e quindi il sinistro non era in concreto evitabile.
pagi na 10 di 13 2.24. Come detto, la ricostruzione appena fornita è confortata dalle deposizioni testimoniali assunte nel presente giudizio . In particolare dalla testimonianza resa dal teste escusso all'udienza del Testimone_1
20.10.2021, emerge anche che la condotta anomala e imprevedibile della vittima è con alta probabilità scatu rita da uno stato confusionale della vittima:
«…il signore che è stato investito non mi sembrava molto lucido quella mattina, al momento del pagamento mi è sembrato frastornato… si metteva le mani in tasca e non riusciva a capire dove aveva messo i soldi… il pullman era posizionato normalmente nella sua corsia senza alcun sbilanciamento a destra o a sinistra».
2.25. La valutazione di tutti i predetti elementi, rispettivamente attinenti la condotta del conducente dell'autobus e del e il contesto in Pt_3 cui si è verificato il sinistro, porta a concludere che il comportamento del
è stato imprudente, eccezionale e atipico e tale da sfuggire alla Pt_3 prevedibilità da parte del conducente dell'autobus la cui condotta è stata adeguata alle circostanze concrete in cui si trovava a guidare (velocità ridotta)
e che non avrebbe potuto evitare l'investimento e il conseguente evento mortale.
2.26. Concludendo, in relazione alle testimonianze in atti e al restante corredo probatorio è emerso che: a) nessun appunto di imprudenza , negligenza o imperizia può muoversi al conducente dell'auto inves titrice;
b) la velocità del conducente dell'autobus al momento dell'investimento era “a passo d'uomo” - non essendo tale risultanza smentita dalla gravit à delle lesioni riportate;
c ) il scendeva repentinamente dal marciapiede quanto l'autobus era già in Pt_3 transito;
d) quand'anche il conducente dell'autobus avesse avvistato il Pt_3 prima dell'urto non avrebbe potuto mettere in atto alcuna manovra di emergenza volta ad evitare l'impatto .
2.27. La emersa condotta imprudente del è idonea a escludere la Pt_3 responsabilità del conducente dell'autobus che, tra l'altro, ha fornito la prova rigorosa della regolarità della propria condotta di guida, necessaria per svincolarsi dalla presunzione codicistica. pagi na 11 di 13 3. Le spese di lite, relative allo scaglione da € 260.00,01 a € 520.000,00
(«Nel caso di integrale rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma determinata di denaro, contenente l'indicazione alternativa del “diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa”, la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa si determina sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile» Sez. U - , Sentenza n. 20805 del 23/07/2025 ), seguono la soccombenza dell'attore nei confronti dei convenuti - in forza del principio di causalità - e sono liquidate al minimo di ciascuna fase, in ragione della complessiva vicenda e del tenore delle difese.
3.1. Appare opportuno, inoltre, suddividere le spese tra e Controparte_1 che, rappresentate dal Controparte_2 medesimo difensore, hanno proposto difese sostanzialmente identiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata da Parte_1
;
[...]
B) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
che si liquidano in € 5.500,00 per compenso d'avvocato, Controparte_1 oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
C) condanna, altresì, al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., che si liquidano in € 5.500,00, per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
D) condanna, altresì, al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore in persona del legale rappresentante p.t. , che si liquidano CP_3 in € 11.000,00, per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% pagi na 12 di 13 sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
26 dicembre 2025 La Giudice
IA RO
pagi na 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice, dott. IA RO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7455/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BE FEDELE;
ATTORE contro
C.F. e Controparte_1 C.F._2 [...]
(C.F. , con il Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ERRICO LUCA;
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BARATTA CP_3 P.IVA_2
RAFFAELE;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Parte attorea: «Voglia l'On.le Tribunale di Salerno, respinta ogni contraria istanza, deduzione, e/o eccezione: in via preliminare disporre, laddove ritenuto necessario e non sufficienti le risultanze istruttorie acquisite, anche in ossequio al principio del “più probabile che non”, consulenza tecnica ricostruttiva dell'incidente nel quale rimaneva coinvolto Parte_2 previa revoca dell'ordinanza resa in data 16.02.2022; nel merito accertare e dichiarare, in ordine al sinistro per cui è causa l'esclusiva responsabilità di pagi na 1 di 13 in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, quale proprietaria dell'autobus Iveco tg.
BR316PW nonché di quale conducente dello stesso e per Controparte_1
l'effetto condannare gli stessi in solido con in persona del Legale CP_3 rappresentante pro tempore, quivi richiamate le Tabelle anno CP_4
2024 in tema di perdita del rapporto parentale, conside rata la convivenza, confermata, anche in sede istruttoria, dell'attrice con il congiunto, di cui peraltro è l'unica superstite, al pagamento in favore di della Parte_1 complessiva somma di €. 288.703,00 di cui, a titolo di danno non patrimoniale, €.285.503,00 quale danno da perdita del rapporto parentale, determinato nei valori medi o comunque di quella somma maggiore che si reputerà essere dovuta in ragione delle circostanze sopra evidenziate, con riferimento alla convivenza e al fatto che l'attrice era ed è l'unica congiunta superstite della famiglia primaria del de cuius, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data dell'evento al soddisfo o comunque di quella somma maggiore e/o minore che si dovesse ritenere, oltre inter essi e rivalutazione dalla data dell'evento al soddisfo, nonché, a titolo di danno patrimoniale
€.3.200,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 27.10.2014 al soddisfo o comunque quella maggiore e/o minore somma ritenuta di giustizia e secondo dottrina e giurisprudenza, oltre interessi e rivalutazione dal 27.10.2014 al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di causa ai sensi de l D.M.
147/2022, oltre rimborso forfettario spese, nella misura del 15%, SA
Avvocati ed Iva, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, come da notula che si deposita». parte convenuta «nel merito in Controparte_2 via principale: rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenz e professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotes i di accoglimento della domanda attrice, dichiarare la Società tenuta a manlevare il Controparte_5 convenuto in ogni caso, con Controparte_2
pagi na 2 di 13 vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 1 5%,
IVA e C.P.A. come per legge». ulteriore parte convenuta : ««nel merito in via Controparte_1 principale: rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenz e professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotes i di accoglimento della domanda attrice, anche solo a titolo parziale, dichiarare la società
[...]
e la tenuta a manlevare il Controparte_2 Controparte_6 convenuto in ogni caso, con Controparte_2 vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 1 5%,
IVA e C.P.A. come per legge». ulteriore parte convenuta «Voglia l'Ill.no Tribunale adito CP_3 contriis reiectis così giudicare e provvedere: 1) Rigettare la domanda attrice siccome infondata in fatto e in diritto;
2) Solo nella denegata ipotesi di accoglimento della stessa contenerla nei limiti del giusto e del provato e in considerazione dell'effettiva graduazione di colpa;
3) Con vittoria di spese e competenze di giudizio ».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto citazione ritualmente notificato, , unica figlia di Parte_1
deceduto in data 09.12.2014, ha evocato in giudizio, davanti a Parte_3 questo Tribunale, Controparte_2 CP_1
e la Compagnia di assicurazioni per sentirli condannare
[...] CP_3 al risarcimento di tutti i danni subiti , quantificati in euro 288.703,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo , danni scaturiti in conseguenza del sinistro stradale occorso il giorno
27.10.2014, quando il padre imaneva ferito per poi decedere, Parte_3 dopo 43 giorni, all'Ospedale San Leonardo di Salerno.
In particolare, la parte attorea ha dedotto
- che, in data 27.10.2014, alle ore 8,50 circa, il padre, , mentre Parte_3 transitava sul marciapiede destro del Corso MB I di Pontecagnano Faiano, pagi na 3 di 13 giunto in prossimità della fermata dell'autobus, data la ridotta larghezza del marciapiede e, per consentire il transito di alcuni pedoni, poneva il piede sinistro sulla sede stradale, sotto il marciapiede e entro la linea bianca;
- che nel frattempo sopraggiungeva un autobus tipo IVECO, Tg. BR316PW, di proprietà della società convenuta e condotto da , che lo Controparte_1 investiva, facendo incastrare il piede sinistro del tra la ruota posteriore Pt_3 destra dell'autobus e il marciapiede;
- che nel tentare di liberarsi il compiva una roteazione del corpo a Pt_3 seguito della quale riportava “frattura scomposta pluriframmentata ed esposta con perdita di sostanza, con aria nel contesto e nella spongiosa della metafisi distale del femore sinistro, che al di sotto del piatto tibiale posteriormente presenta in fase arteriosa fuoriuscita del mdc … Frattura del perone sn … schiacciamento del corpo vertebrale di L2” nonché “frattura pluriframmentata associata a lussazione con esposizione del livello del terzo prossimale di ulna”;
- che dopo 43 giorni di Ricovero presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria
OO.RR. “San Giovanni di Dio e GI d'Aragona”, il decedeva;
Pt_3
- che veniva aperto nei confronti del conducente dell'autobus, CP_1
presso la Procura della Repubblica di Salerno, il procedimento penale
[...]
R.G.N.R. n. 14229/2014/21, ove venivano svolte la consulenza ricostruttiva del sinistro a firma dell'ing. e la consulenza autoptica a firma del Controparte_7 dott. Persona_1
- che il procedimento si concludeva l'accoglimento da parte del Giudice per le
Indagini preliminari della richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico
Ministero;
- che la successiva richiesta di riapertura delle indagini a seguito della predetta archiviazione, veniva rigettata dal Pubblico Ministero secondo cui, non essendo emerse nuove emergenze fattuali, non era legittimamente possibile sottoporre, nuovamente, a valutazione gli stessi elementi di fatto già acquisiti con le precedenti indagini.
L'attrice ha, pertanto, concluso come da conclusioni soprariportate.
pagi na 4 di 13 Si sono costituite tempestivamente in giudizio le Controparte_2
e la che hanno,
[...] Controparte_1 Controparte_8 sostanzialmente, chiesto il rigetto della domanda attorea siccome in fondata in fatto e in diritto, dato che alcuna responsabilità può ascritta al conducente dell'autobus di proprietà della assicurato con Controparte_2 CP_9
.
[...] Controparte_1
La causa, istruita mediante produzione di documenti e l'escussione dei testi, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo meri rinvii dovuti al carico di ruolo e alla necessità di dare prioritaria definizione ai fascicoli di precedente iscrizione, la causa è stata rinviata all'udienza del 11.06.2025 per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c.
All'esito dell'udienza, il Giudice ha riservato la decisione ex art 281-sexies c.p.c. ultimo comma.
***
1. Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di improcedibilità e inammissibilità della domanda formulata dai convenuti CP_1
e , che risulta infondata, essendo stato provato: 1)
[...] Controparte_2 che l'attrice è l'unica figlia di deceduto in Salerno data Parte_3
09.12.2014 e che la stessa ha agito legittimamente in giudizio per il risarcimento del danno non patrimoniale patito per la perdita del rapporto parentale;
2) che l'attrice ha legittimamente formulato, entro i termini prescrizionali, richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno, il cui contenuto è completo di tutti i requisiti previsti dal D.lgs. 209/2005 , con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ricevuta , rispettivamente, da e in data 23.10.2015 e da Controparte_3 Controparte_10 [...]
in data 30.10.2015 ; 3) è stato Controparte_2 ritualmente inoltrato dalle parti attrice, con missiva del 18.05.2016, a tutte le parti convenute, l'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita a cui le stesse, con missive del 03.06.2016 e 06.06.2016, comunicavano di non voler aderire.
pagi na 5 di 13 2. Passando al merito, la domanda attorea è infondata e non merita accoglimento nei termini di seguito precisati.
2.1. L'art. 2054 c.c. stabilisce che «il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno».
2.2. Con specifico riguardo alle norme che regolano il comportamento del conducente del veicolo, e che quindi costituiscono il parametro sulla cui base eventualmente imputare al predetto una responsabilità a titolo di colpa, oltre a quelle generiche di prudenza, cautela ed attenzione, esse sono principalmente quelle rinvenibili nell'art. 140 C.d.S., che sancisce, quale principio generale informatore della circolazione, l'obbligo di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale;
gli articoli successivi, poi, puntualizzano e circoscrivono le regole di condotta più specifiche.
2.3. Con riguardo al comportamento che il conducente deve tenere nei confronti dei pedoni, rilevano le regole di condotta stabilite dall'art. 191 C.d.S., strettamente correlato all'art. 190 C.d.S., che, a sua volta, stabilisce le regole comportamentali cautelari e prudenziali che deve rispettare il pedone.
2.4. La regola prudenziale e cautelare fondamentale, che deve presiedere al comportamento del conducente, è quella ch e può essere sintetizzata nell'”obbligo di attenzione” che questi deve osservare al fine di avvistare il pedone tempestivamente e poter adottare efficacemente gli opportuni e necessari accorgimenti atti a prevenire il rischio di un investimento.
2.5. Il principio generale di cautela dettato dall'art. 140 C.d.S., si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali per il conducente il quale deve: 1) ispezionare la strada dove procede o che sta per impegnare;
2) mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico e adeguare la velocità in base a queste variabili oltre che ad altre circostanze di fatto che, eventualmente, suggeriscano un adeguamento della condotta;
3) prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza pagi na 6 di 13 comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada, in particolare proprio dei pedoni (Cass. Civ., Sez. IV, sentenza n.
2241 del 28.01.2019).
2.6. Il conducente, nell'ambito della circolazione stradale, in base al principio dell'affidamento, ha, tra gli altri, anche l'obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui.
2.7. Per cui, nel caso di investimento di un pedone, il conducente si presume responsabile al 100%, salvo dimostri che l'incidente sia stato determinato da una responsabilità della vittima (Cass. Civ., Sez. VI, sentenza n. 8940 del
18.03.2022).
2.8. In base al costante indirizzo della Corte di SAzione, però,
l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito e, quindi, imprudente o in violazione di una specifica regola comportamentale, non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità essendo il conducente del veicolo responsabile anche per il comportamento imprudente altrui se questo rientra nei limiti della prevedibilità (Cass. Pen., sez. IV, sentenza n. 46406 del 14.12.2021).
2.9. È, infatti, necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno
(Cass. Civ., sentenza n. 8663 del 04.04.2017).
2.10. Ai fini di tale dimostrazione non è sufficiente la violazione da parte del pedone delle regole del codice della strada e neanche l'anomalia della sua condotta.
2.11. E, infatti, in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, per superare la presunzione di cui all'art. 2054, comma
1, c.c., non è sufficiente che il conducente provi che l'investimento del pedone sia avvenuto mentre il veicolo procedeva conformemente al limite di velocità consentito, dovendo anche dimostrare la stessa velocit à fosse costantemente adeguata alle circostanze del caso concreto, onde pr evenire un'eventuale situazione di pericolo (Cass. Civ., ordinanza n. 931 del 14. 01.2025) pagi na 7 di 13 2.12. Occorre che il conducente del veicolo dimostri, da un lato, di aver adottato tutte le cautele esigibili, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta, in relazione alle circostanze del caso concreto, e, dall'altro lato, che la condotta del pedone non fosse ragionevolmente prevedibile e, dunque, il sinistro evitabile ( Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 9856 del 28.03.2022; Cass.
Civ., Sez. III, sentenza n. 8663/2017).
2.13. La responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, non ragionevolmente prevedibile, sicché
l'automobilista si sia trovato , per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti (C ass. Civ., sentenza n. 24837 del 25.06.2021 ;
Cass. Pen., Sez. IV, sentenza n. 7485/2025 ).
2.14. Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla str ada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza
(Cass. Civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. n. 4551 del 22/02/2017).
2.15. In sostanza, la condotta del pedone, perché l'incidente possa essere ricondotto eziologicamente ricondotto allo stesso, deve configurarsi come una vera e propria causa eccezionale da sola sufficiente a produrre l'evento.
2.16. Nel caso di specie, sulla base degli elementi di prova complessivamente acquisiti nel corso del giudizio, è stato accertato che il conducente dell'autobus uniformò la propria condotta stradale al rispetto di tutte le misure idonee ad evitare l'impatto con la vittima, essendo pacificamente emerso dalle prove testimoniali e dalla consulenza tecnica richiesta dalla Procura, come lo stesso procedesse ad una velocità adeguata, rispetto alle concrete circostanze di tempo e di luogo in c ui il sinistro si è verificato, tanto è vero che non è emersa l'inosservanza da parte del conducente dell'autobus delle regole della circolazione stradale.
pagi na 8 di 13 2.17. All'uopo, il consulente tecnico incaricato dalla Procura ha accertato che l'autobus procedeva “a velocità bassa”; i testi escussi hanno concordemente dichiarato che l'autobus marciava “a passo d'uomo” essendo una strada molto trafficata;
il sig. , escusso all'udienza del 16.02.2022, ha dichiarato Parte_4 che l'autobus non oltrepassava la linea di delimitazione della carreggiata.
2.18. Dalle prove raccolte è emerso che la condotta della vittima è stata imprudente e connotata da assoluta imprevedibilità. È provato che Pt_3
infatti, scendeva improvvisamente dal marciapiede e metteva il piede
[...] sinistro sull'asse stradale quando l'autobus era già in transito, e, anzi, lo aveva già superato, tanto che lo stesso, presumibilmente, si trovava tra l'asse anteriore e l'asse posteriore del mezzo, considerando che veniva attinto in corrispondenza della ruota posteriore;
questo risulta con chiarezza dall'elaborato peritale del consulente tecnico della Procura, ing.
[...]
e dalle testimonianze univoche dei testi escussi. CP_7
2.19. A supporto, la consulenza tecnica svolta dal consulente della
Procura ha accertato che «il signor mentre camminava sul marciapiede Pt_3 destro del C.so MB I in Pontecagnano Faiano, sarebbe sceso dallo stesso con il piede sinistro probabilmente anche a causa del fatto che il marciapiede non è molto largo senza avvedersi della presenza sulla sua sinistra dell'autobus della società che pure marciava a velocità bassa ( addirittura a Controparte_2 passo d'uomo secondo alcune testimonianze) nella medesima direzione del pedone. Probabilmente nello scendere dal marciapiede il finiva con il piede Pt_3 sinistro (primo piede a scendere dal marciapiede se lo si percorre in direzione verso Salerno) così da rimanere bloccato tra la ruota posteriore destra del mezzo e il marciapiede. L'azione da parte del di scendere dal marciapiede con il Pt_3 piede sinistro sarebbe avvenuta quando l'autobus lo aveva già superato.... in tale circostanza il conducente dell'autobus difficilmente avrebbe potuto avvedersi che il pedone si trovava almeno con un piede sulla sede stradale… con elevata probabilità il sarebbe sceso dal marciapiede in corrispondenza della ruota Pt_3
pagi na 9 di 13 posteriore (tra l'asse anteriore e l'asse posteriore del mezzo) proprio al momento del passaggio dell'autobus che non poteva avvedersi di quanto stava accadendo».
2.20. E ancora, «il nell'istintivo tentativo di liberarsi avrebbe Pt_3 effettuato un movimento torsionale che avrebbe provocato la frattura tipica rilevata nell'esame autoptico. La caduta a terra verso il lato destro avrebbe poi provocato la frattura al gomito destro. Tale ricostruzione dell'incidente non contrasta con quanto emerso dalla consulenza medica del dott. sulla base Per_1 delle modalità delle fratture che sono concordi con quanti riportato dai testimoni».
2.21. A conforto di siffatta ricostruzioni concorrono anche i rilievi eseguiti dall'Autorità intervenuta nell'immediatezza, in forza dei quali non sono state rinvenute tracce di sangue né sugli pneumatici né sulla fiancata dell'autobus che, tra l'altro, non presentava neppure ammaccature evidenti.
Dalla dinamica accertata nel corso del giudizio emerge chiaramente che il
è apparso improvvisamente sulla traiettoria di marcia dell'autobus Pt_3 investitore e ad una distanza talmente breve da rendere inevitabile l'investimento.
2.22. Conseguenzialmente, era impossibile per il conducente, dato anche l'angolo cieco dello specchietto retrovisore in concomitanza della fermata regolare dell'autobus con conseguente salita e discesa di passeggeri, accorgersi della condotta del pedone alle sue spalle, sì da indurre a r itenere l'imprevedibilità della presenza della vittima sulla sede stradale e, dunque,
l'inevitabilità dell'impatto, una volta attestata l'assoluta irreprensibilità della condotta stradale dell'autista dell'autobus, del tutto prudente e adeguata alla situazione di fatto e che non avrebbe potuto compiere alcuna manovra di emergenza o sicurezza per schivarlo ed evitare di attingerlo.
2.23. In sostanza, è possibile affermare che la condotta anomala del
(scendere dal marciapiede mentre l'autobus stava già transitando) non Pt_3 era ragionevolmente prevedibile e quindi il sinistro non era in concreto evitabile.
pagi na 10 di 13 2.24. Come detto, la ricostruzione appena fornita è confortata dalle deposizioni testimoniali assunte nel presente giudizio . In particolare dalla testimonianza resa dal teste escusso all'udienza del Testimone_1
20.10.2021, emerge anche che la condotta anomala e imprevedibile della vittima è con alta probabilità scatu rita da uno stato confusionale della vittima:
«…il signore che è stato investito non mi sembrava molto lucido quella mattina, al momento del pagamento mi è sembrato frastornato… si metteva le mani in tasca e non riusciva a capire dove aveva messo i soldi… il pullman era posizionato normalmente nella sua corsia senza alcun sbilanciamento a destra o a sinistra».
2.25. La valutazione di tutti i predetti elementi, rispettivamente attinenti la condotta del conducente dell'autobus e del e il contesto in Pt_3 cui si è verificato il sinistro, porta a concludere che il comportamento del
è stato imprudente, eccezionale e atipico e tale da sfuggire alla Pt_3 prevedibilità da parte del conducente dell'autobus la cui condotta è stata adeguata alle circostanze concrete in cui si trovava a guidare (velocità ridotta)
e che non avrebbe potuto evitare l'investimento e il conseguente evento mortale.
2.26. Concludendo, in relazione alle testimonianze in atti e al restante corredo probatorio è emerso che: a) nessun appunto di imprudenza , negligenza o imperizia può muoversi al conducente dell'auto inves titrice;
b) la velocità del conducente dell'autobus al momento dell'investimento era “a passo d'uomo” - non essendo tale risultanza smentita dalla gravit à delle lesioni riportate;
c ) il scendeva repentinamente dal marciapiede quanto l'autobus era già in Pt_3 transito;
d) quand'anche il conducente dell'autobus avesse avvistato il Pt_3 prima dell'urto non avrebbe potuto mettere in atto alcuna manovra di emergenza volta ad evitare l'impatto .
2.27. La emersa condotta imprudente del è idonea a escludere la Pt_3 responsabilità del conducente dell'autobus che, tra l'altro, ha fornito la prova rigorosa della regolarità della propria condotta di guida, necessaria per svincolarsi dalla presunzione codicistica. pagi na 11 di 13 3. Le spese di lite, relative allo scaglione da € 260.00,01 a € 520.000,00
(«Nel caso di integrale rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma determinata di denaro, contenente l'indicazione alternativa del “diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa”, la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa si determina sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile» Sez. U - , Sentenza n. 20805 del 23/07/2025 ), seguono la soccombenza dell'attore nei confronti dei convenuti - in forza del principio di causalità - e sono liquidate al minimo di ciascuna fase, in ragione della complessiva vicenda e del tenore delle difese.
3.1. Appare opportuno, inoltre, suddividere le spese tra e Controparte_1 che, rappresentate dal Controparte_2 medesimo difensore, hanno proposto difese sostanzialmente identiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata da Parte_1
;
[...]
B) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
che si liquidano in € 5.500,00 per compenso d'avvocato, Controparte_1 oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
C) condanna, altresì, al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., che si liquidano in € 5.500,00, per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
D) condanna, altresì, al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore in persona del legale rappresentante p.t. , che si liquidano CP_3 in € 11.000,00, per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% pagi na 12 di 13 sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
26 dicembre 2025 La Giudice
IA RO
pagi na 13 di 13