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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 05/05/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto
Opposizione ad avviso di In nome del Popolo italiano addebito
TRIBUNALE DI PERUGIA Cessata materia del contendere
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice Onorario di Pace dott. Paolo Sconocchia, nella causa civile iscritta al n. 808/2022 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da avv. Gabriele Babbucci) Parte_1
- ricorrente -
nei confronti di
(avv. Mirella Arlotta) CP_1
- convenuto - ha emesso, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'udienza del 05 maggio 2025, leggendo la motivazione ed il dispositivo, la seguente
SENTENZA
Con ricorso iscritto a ruolo in data 06/09/2022 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'avviso di addebito n. 38020220000995168000, notificato in data 28/07/2022 con l' gli CP_1
ha ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 4.258,17 (comprensiva di sanzioni e spese), per omesso versamento di contributi IVS relativi all'annualità 2020.
A sostegno dell'opposizione, il ricorrente ha dedotto l'assenza dei presupposti di legge, oggettivi e soggettivi, per l'assoggettamento al versamento dei suddetti contributi, avendo la società “Paolo Coloni Racing S.r.l.” cessato la propria attività, retta in passato unicamente dal lavoro personale del ricorrente, già in data 31/12/2015.
Previa istanza di sospensione dell'esecutorietà dell'avviso di addebito impugnato, nel merito, la ricorrente ha, pertanto, concluso affinché il Tribunale adito accertasse e dichiarasse l'infondatezza della pretesa creditoria azionata, con conseguente pronuncia di illegittimità/infondatezza dello stesso.
Pag. 1 di 4 In data 14/04/2025 si è costituito in giudizio l' , “dando atto che parte ricorrente ha CP_1
presentato in data 19 agosto 2022 domanda ad di cancellazione retroattiva a decorrere CP_1 dal 13 giugno 2015”, dichiarando, in conseguenza dell'accoglimento di tale domanda di cancellazione retroattiva, di avere abbandonato il credito di cui è causa, con conseguente cessazione della materia del contendere e con richiesta di compensazione delle spese di lite.
A tal ultimo proposito, citando a supporto giurisprudenza della Corte territoriale di Perugia,
l' convenuto ha sostenuto la non imputabilità al medesimo della formazione dell'avviso CP_2
di addebito per essere stato il procedimento amministrativo di cancellazione avviato dall'odierna ricorrente prima dell'introduzione del ricorso giudiziale: a supporto della propria richiesta ha richiamato la previsione contenuta nell'art. 2 del D.L. n. 352/1978, convertito nella legge n. 467/1978, secondo cui "In caso di sospensione, variazione o cessazione dell'attività, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa sono tenuti a farne comunicazione, entro trenta giorni, alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e agli enti previdenziali gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie nei cui confronti è sussistito il relativo obbligo assicurativo. In caso di mancato adempimento è dovuta a ciascuno degli enti nei cui confronti si è verificata l'omissione la somma di L. ((50.000)) a titolo di sanzione amministrativa”.
Nel corso dell'odierna udienza di prima comparizione, tenutasi mediante collegamento da remoto, le difese hanno concordato sulla declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Stante la concorde richiesta delle parti, deve essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto della congiunta richiesta delle parti nonché delle ragioni sottese all'intervenuta cessazione della materia del contendere dipese dalla cessazione di attività imprenditoriale, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa
(conformi, sul punto, Tribunale di Perugia, sentenze n. 272/2023 del 17/10/2023 e n. 295/2023 del 14/11/2023, entrambe a firma del dott. n. 403/2024 del 04/11/2024 a firma CP_3
dello scrivente).
Del resto, come emerge dalla lettura degli atti di causa, il ricorrente ha chiesto all' la CP_1
cancellazione dal Registro delle Imprese, con effetto retroattivo, solo in data 19/08/2022, vale
Pag. 2 di 4 a dire dopo la formazione e la notifica dell'avviso di addebito oggetto di opposizione nel presente giudizio.
Sono pertanto condivisibili (e vengono, pertanto, richiamate e fatte proprie da questo giudice ai sensi del primo comma dell'art. 118 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.) le conclusioni raggiunte sul punto dalla Corte d'Appello di Perugia con la sentenza n. 136/2024 (Consigliera relatrice dott.ssa Simonetta Liscio), con la quale è stata confermata la pronuncia con cui questo stesso Tribunale con la sentenza n. 272/202 3aveva disposto, in un caso analogo al presente, la compensazione delle spese di lite osservando che “… nonostante la pretesa di fosse CP_1
infondata, non sussistendo alcun obbligo contributivo in capo alla ricorrente, la stessa era stata causata dal mancato assolvimento dell'obbligo di comunicazione della cessazione dell'attività commerciale alla Camera di Commercio e all'Istituto.
5. L'art. 2 DL. n° 352/1978, convertito nella legge n° 467/1978 (e la cui inosservanza è presidiata da sanzione amministrativa) dispone: "In caso di sospensione, variazione o cessazione dell'attività, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa sono tenuti a farne comunicazione, entro trenta giorni, alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e agli enti previdenziali gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie nei cui confronti è sussistito il relativo obbligo assicurativo. In caso di mancato adempimento è dovuta a ciascuno degli enti nei cui confronti si è verificata l'omissione la somma di L.
((50.000)) a titolo di sanzione amministrativa”; e che, pertanto, “Non era dunque imputabile ad una negligenza dell' l'emissione dell'avviso di addebito per l'anno 2020, avendo CP_1
l' legittimamente potuto presumere la continuità dell'attività commerciale da parte CP_2 dell'assicurata anche per quell'anno, in mancanza della cancellazione dell'impresa dal registro di soggetti iscritti all'IVA, oltre che della comunicazione da parte della stessa della cessazione dell'attività commerciale- condizione per nulla equivalente all'avvenuta cessione dell'azienda”.
Anche nel caso di specie, deve darsi atto che il ricorrente non ha allegato né ha provato di aver ottemperato al suddetto dovere, né ha dimostrato che potesse comunque essere a CP_1 conoscenza della cessazione dell'attività.
P.Q.M.
il Tribunale di Perugia, sezione Lavoro, Previdenza e Assistenza, definitivamente pronunciando:
Pag. 3 di 4 - dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Perugia, 05 maggio 2025
Il Giudice Onorario di Pace
Paolo Sconocchia
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