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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 07/04/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice in composizione monocratica, Roberta Picardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2152/2017 del Ruolo Generale
tra rappresentata e difesa come da procura alle liti in atti Parte_1
dall'Avv. Sante Giuseppe Mascolo presso il cui studio in Barletta è elettivamente domiciliata
-attrice-
E
, rappresentata e difesa come da procura alle liti in atti Controparte_1
dall'Avv. Francesco Mazzola presso il cui studio in Barletta è elettivamente domiciliata
-convenuta-
OGGETTO: “azione di rivendica e domanda riconvenzionale di usucapione
CONCLUSIONI: precisate dalle parti all'udienza del 2.12.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 06.04.2017, conveniva in Parte_1
giudizio la germana affinché il Tribunale di Trani, in Controparte_1
1 accoglimento della domanda di rivendica proposta, accertasse e dichiarasse che il lastrico solare posto al primo piano del fabbricato sito in Barletta alla Via
Carducci n.100 e n.102 appartenesse in comune e indiviso sia ad essa attrice che alla convenuta.
Premetteva l'attrice che il comune genitore, , aveva donato alla Controparte_2
propria figlia la nuda proprietà dell'intero primo piano Controparte_1
composto da due appartamentini dello stabile sito in Barletta alla via Via
Carducci n.100, identificati come in atti, nonché un locale in piano terra, avente accesso dalla Via Carducci n.102 e con altro accesso dal vano portone civico n.100 di Via Carducci, il tutto con i relativi diritti pari ad ½ sulle parti comuni ovvero sul vano scala, scalinata, impianto idrico e fognale e sul sovrastante terrazzo o lastrico solare e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano;
che nulla disponeva il donante in merito al solaio di copertura Controparte_2
degli immobili in primo piano da cui si accede dalla scala comune;
che, con atto per Notar del 13/10/1994, sempre , riservandosi Per_1 Controparte_2
l'usufrutto vita natural durante e dopo di sé a favore della propria moglie
, aveva donato alla figlia la nuda proprietà Controparte_3 Parte_1
dell'appartamento formante l'intero secondo piano, del medesimo stabile di via
Carducci 100, nel loro stato di fatto e di diritto, con i diritti pari ad ½ delle parti comuni e cioè sempre sul vano scala, scalinata, impianto idrico e fognale e sul sovrastante terrazzo o lastrico solare;
che le due donatarie odierne parti in causa,
sarebbero rimaste comproprietarie nella misura del 50% ciascuna del lastrico solare o solaio di copertura dei vani in piano terra del fabbricato di Via Carducci
n.100 e n.102, da cui si accede dal comune vano scale del suddetto fabbricato, in quanto non menzionato in donazione;
che a seguito del decesso dei comuni
2 genitori, e , usufruttuaria in forza delle Controparte_2 Controparte_3
donazioni ricevute dalle odierne parti in causa, il lastrico solare era rimasto in comproprietà delle stesse, unitamente altre parti comuni del fabbricato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1117 cod. civ.; che , eseguiti a sue Controparte_1
spese i lavori di manutenzione straordinaria al suddetto lastrico solare, a seguito di diffida pervenuta dal ad entrambe le germane in qualità Controparte_4
di comproprietarie, aveva apposto alla porta di accesso al lastrico solare un lucchetto impedendone il libero accesso;
che è pertanto interesse dell'attrice fare accertare il suo diritto di comproprietà sul lastrico solare di copertura dei vani in pianto terra del fabbricato di via Carducci, n. 100 e 102; di avere attivato procedura di mediazione obbligatoria cui la convenuta non ha inteso partecipare-
tutto quanto premesso ha domandato:
lastrico solare e/o solaio di copertura dei vani in piano terra del fabbricato di Via
Carducci n.100 e n.102, lastrico solare posto al primo piano da cui si accede dal comune vano scale del suddetto fabbricato, si appartiene, in comune ed indiviso,
sia a che a ordinare alla convenuta Parte_1 Controparte_1
l'immediata rimozione del lucchetto apposto alla porta di accesso del lastrico solare e/o solaio di copertura o la consegna della relativa chiave di accesso in favore di , con vittoria delle spese di lite. Parte_1
si è tempestivamente costituita con comparsa di costituzione Controparte_1
e risposta del 9.6.2017, contestando la fondatezza della domanda attorea di cui ha chiesto il rigetto, deducendo di essere proprietaria esclusiva, in forza dell'atto di donazione del 1994, dell'intera superficie del primo piano, compreso il lastrico che funge da copertura del locale di piano terra di cui è proprietaria esclusiva e spiegando domanda riconvenzionale, subordinata alla ipotesi di
3 accertamento della comproprietà sul predetto lastrico solare in capo alle germane atta ad accertare e dichiarare che la convenuta teneva e faceva uso CP_1
esclusivo di tale solaio-terrazzo, da oltre vent'anni e comunque a far data dal
1994, dichiarando conseguentemente l'acquisizione del relativo diritto di proprietà e/o di uso esclusivo, ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Assegnati i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., istruito il giudizio mediante prove per interpello e testimoniali, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e all'udienza indetta, è stata trattenuta in decisione con termini alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
La domanda principale di rivendica per il riconoscimento della comproprietà
indivisa del lastrico solare sito al primo piano del fabbricato di via Carducci, nn.
100 e 102 a Barletta, avanzata ai sensi dell'art. 948 c.c. da è Parte_1
fondata e va accolta.
È documentato che , padre delle odierne parti, con distinti atti Controparte_2
del 26.5.1994 e del 13.10.1994, ha donato con riserva di usufrutto per sé e successivamente per la moglie, , a la nuda Controparte_3 Controparte_1
proprietà dell'intero primo piano composto da due appartamentini dello stabile sito in Barletta alla via Via Carducci n.100, identificati come in atti, nonché un locale in piano terra avente accesso dalla Via Carducci n.102 e con altro accesso dal vano portone civico n.100 di Via Carducci, il tutto con i relativi diritti pari ad ½ sulle parti comuni e precisamente, sul vano scala, scalinata, impianto idrico e fognale e sovrastante lastrico solare o terrazzo;
e a la nuda Parte_1
proprietà dell'appartamento formante l'intero secondo piano del medesimo stabile di via Carducci 100, nel loro stato di fatto e di diritto, con i diritti pari ad
4 ½ delle parti comuni e cioè sempre sul vano scala, scalinata, impianto idrico e fognale e sul sovrastante terrazzo o lastrico solare.
Il fabbricato si compone di due locali di piano terra, uno a adibito a deposito
(donato ad ) ed uno di uso residenziale (donato a , di due piani CP_1 Pt_1
fuori terra, il primo (donato ad e il secondo (donato a entrambi CP_1 Pt_1
con doppio affaccio, corte interna corrispondente alla dimensione della terrazza a livello di primo piano corrispondente alla copertura dei vani di piano terra ad uso deposito e comprensiva di pozzo luce (cfr. relazione tecnica del 12.1.2015 a firma dell'arch. doc. 19 del fascicolo dell'attrice). Parte_1
Corretto è l'inquadramento della fattispecie dedotta in giudizio nell'ambito delle ipotesi a tutela e dirette al definitivo accertamento della proprietà; le relative azioni, classificate come "petitorie", regolate agli artt. 948 e ss. c.c., sono esercitabili nei confronti di chiunque ponga in essere atti diretti a contestare la titolarità del diritto di proprietà ovvero ad incidere sul suo contenuto.
, infatti assume di essere proprietaria eslcusiva del lastrico al Controparte_1
primo piano sulla base di due argomentazioni: il riferimento contenuto nell'atto di donazione, all' “intero” primo piano, di cui quindi nella sua prospettazione,
farebbe parte anche il lastrico solare che costituirebbe un prolungamento della superficie della superficie del primo piano;
la funzione del lastrico, di copertura del locale deposito a piano terra, di proprietà esclusiva della convenuta.
A tale stregua, , messo in sicurezza a sue spese il lastrico Controparte_1
solare di copertura degli immobili di piano terra, nell'anno 2015 ha apposto un lucchetto alla serratura della porta di accesso al terrazzo, impedendone l'accesso alla germana.
L'art. 948 c.c. prevede che il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la
5 possiede o detiene e nella specie, ha intero far accertare il suo Parte_1
diritto sul lastrico al primo piano contro la sorella che l'ha pretermessa da ogni facoltà connessa alla contitolarità del lastrico.
Occorre innanzitutto chiarire come l'azione di rivendicazione, al pari di quella di accertamento della proprietà, esercitata da chi non è nel possesso del bene, in quanto diretta al conseguimento di una pronuncia giudiziale utilizzabile per ottenere la consegna della cosa da parte di chi la possiede o la detiene (vedi Cass.,
Sez. 2, 3/8/2022, n. 24050), diverga, sotto il profilo probatorio, dall'azione di accertamento esercitata da chi è nel possesso del bene, che tende non già alla modifica di uno stato di fatto, ma soltanto all'eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore è già
investito, attraverso la dichiarazione che esso risponde esattamente allo stato di diritto (Cass. civ. 4537/2025).
Mentre in quest'ultimo caso l'attore è, infatti, soggetto a un minore onere probatorio, in quanto è tenuto ad allegare e provare esclusivamente il proprio titolo di acquisto, ma non anche i vari trasferimenti della proprietà sino alla copertura del tempo sufficiente ad usucapire (Cass., Sez. 2, 9/6/2000, n. 7894;
Cass., Sez. 2, 4/12/1997, n. 12300; Cass., Sez. 2, 27/4/1982, n. 2621), con l'azione di rivendicazione ex art. 948 cod. civ. e con quella di accertamento in assenza di possesso, quand'anche non accompagnate dalla domanda di rilascio
(in questi termini Cass., Sez. 2, 7/4/1987, n. 3340), è imposto, viceversa,
all'attore di fornire la c.d. probatio diabolica della titolarità del proprio diritto -
che costituisce un onere da assolvere ogniqualvolta sia proposta un'azione fondata sul diritto di proprietà tutelato erga omnes - dimostrando il titolo di acquisto proprio e dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario
6 ovvero il compimento dell'usucapione (Cass., Sez. 2, 3/8/2022, n. 24050, cit.;
Cass., Sez. 2, 19/1/2022, n. 1569; Cass., Sez. 2, 10/9/2018, n. 21940; Cass. n.
1210/2017).
E per quel che più specificatamente riguarda la fattispecie in esame, anche la proposizione di un'azione finalizzata alla rivendicazione della comproprietà di un bene immobile, con la quale si chiede inibirsi attività vietate al comunista perché lesive delle pari facoltà del comproprietario, pone a carico dell'attore l'onere di offrire la prova rigorosa prescritta in tema di azione di rivendica della proprietà dall'art. 948 c.c.
Soggiace, invero, all'onere di offrire la prova rigorosa prescritta in tema di
azione di rivendica della proprietà colui che, invocando la qualità di
comproprietario e non di proprietario esclusivo del bene, agisca per ottenere,
previo accertamento della comunione, il recupero della utilizzazione della cosa,
di cui lamenti di essere stato privato, attraverso un provvedimento che gli
consenta l'esercizio dei poteri spettanti al comunista nell'uso della cosa comune
impedito dal comportamento del comproprietario. L'onere di chi agisce in
rivendicazione è di provare la sussistenza del proprio diritto di proprietà o di
altro diritto reale sul bene anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire
ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell'usucapione>
(Cass. 3648/04).
E qualora, come nella specie, il convenuto sostenga, in via riconvenzionale, di aver acquistato per usucapione la proprietà del bene rivendicato, si attenua l'onere probatorio posto a carico dell'attore in rivendicazione, poiché esso si riduce alla prova di un valido titolo di acquisto da parte sua e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma
7 di aver iniziato a possedere, nonché alla prova che quell'appartenenza non è stata interrotta da un possesso idoneo ad usucapire da parte del convenuto” (Cass Sez.
2, Sentenza n. 5161 del 10/03/2006; sez. 2 - , Ordinanza n. 25865 del
23/09/2021).
Prove che nella specie sono state raggiunte.
Nei due atti di donazione prodotti dalle parti non è stata affatto prevista l'attribuzione della esclusiva nuda proprietà (poi consolidatasi in proprietà piena)
esclusiva del lastrico solare in capo ad una delle due parti mentre è
analiticamente descritta la consistenza immobiliare donata così come le parti comuni lasciate indivise.
Alcuna menzione invece contengono i titoli, del lastrico solare a livello del primo piano cui si accede dal comune vano scale.
Già nella planimetria catastale redatta al tempo della denuncia catastale del fabbricato (cfr. fascicolo di parte convenuta) non era tracciato il terrazzino né
del primo né del secondo piano, il che depone per la natura comune e non pertinenziale all'immobile in primo piano, della superficie oggetto di causa.
Dal punto di vista documentale non è dunque possibile riconoscere la proprietà
esclusiva del lastrico solare a nessuna delle parti in causa e, in assenza di un titolo contrario alla presunzione di condominialità prevista dall'articolo 1117
c.c., il lastrico deve ritenersi di proprietà comune di e Parte_1 [...]
alle quali è pervenuto dal padre, , che ha edificato CP_1 Controparte_2
il fabbricato nel 1952 su suolo pervenutogli in forza di atto di compravendita del
13.3.1949, trascritto il 13.4.1949 al n. 10541.
Per un verso quindi, l'attrice ha assolto all'onere di provare il suo Parte_1
titolo di acquisto e quello originario, del suo dante causa (quest'ultimo invero
8 pacifico fra le parti) e per altro verso, la sua domanda è risultata fondata.
Il terrazzino in questione funge da copertura oltre che del locale deposito di anche di parte dell'immobile ricevuto da Controparte_1 Parte_1
(vano bagno per la precisione), vi si accede mediante una scala comune, non è
collegato in via esclusiva ad una o ad altra unità immobiliare, e soprattutto vi sono collocati servizi di interesse comune secondo la prospettazione delle stesse parti (tubazione di adduzione dell'acqua potabile, chiavi di arresto delle tubazioni degli appartamentini in secondo piano e relativi contatori di acqua,
autoclave e caldaia di pertinenza dell'appartamento in primo piano).
ai sensi dell'art. 1117, n.1, cod. civ., è necessaria la sussistenza di connotati strutturali e funzionali comportanti la materiale destinazione del bene al servizio e godimento di più unità immobiliari appartenenti in proprietà esclusiva a diversi proprietari. Deve pertanto affermarsi la presunzione di comunione di un lastrico solare che, nel contesto di un edificio costituito da più unità immobiliari autonome, assolva alla funzione di copertura di entrambe> (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 22466 del 04/11/2010).
E nella specie, il lastrico al rimo piano funge da copertura totale del locale deposito della convenuta e parziale dell'abitazione di nella parte Parte_1
corrispondete al vano bagno.
Secondo i più recenti arresti di legittimità, in tema di condominio degli edifici,
qualora non intervenga una volontà derogatoria degli interessati sul regime di appartenenza, i beni e i servizi elencati dall'art. 1117 c.c., in virtù della relazione di accessorietà o di collegamento strumentale con le singole unità immobiliari,
sono attribuiti "ex lege" in proprietà comune per effetto dell'acquisto della
9 proprietà dei piani o porzioni di piano;
pertanto, il terrazzo a livello è oggetto di proprietà comune se il contrario non risulta dal titolo (arg. ex Cass. civile sez. II,
08/10/2021, n.27363).
Come detto, nel caso di specie, la presunzione di condominialità prevista dall'articolo 1117 del c.c. non è vinta, tenuto conto che nulla è previsto nei titoli e considerata la relazione di accessorietà rispetto alle singole proprietà comuni del lastrico ove insistono servizi di pertinenza delle singole unità immobiliari.
, nel chiudere la serratura della porta di accesso al lastrico in Controparte_1
primo piano con un lucchetto di cui detiene le chiavi rifiutandone la consegna di una copia, ha escluso la comproprietaria, dall'esercizio delle Parte_1
facoltà e dei diritti connessi al regime proprietario di quella porzione di fabbricato.
In accoglimento della domanda principale, va dunque accertato e dichiarato che il lastrico solare in primo piano del fabbricato sito a Barletta alla via G. Carducci,
100 e 102 appartiene alla proprietà comune di entrambe le parti in causa, le quali hanno pari ed egual diritto di utilizzo dello stesso e di contribuzione alle relative spese di manutenzione;
al fine di consentire l'accesso al lastrico in parola da parte di va ordinato a di rimuovere il lucchetto Parte_1 Controparte_1
apposto alla serratura di accesso ovvero di consegnare copia delle chiavi a
. Parte_1
La domanda di usucapione del lastrico solare dei vani in piano terra del fabbricato di Via Carducci n.100 e n.102, formulata da in via Controparte_1
subordinata, per il caso di ritenuta comproprietà del lastrico, è infondata.
aveva riservato l'usufrutto di quanto donato a sé e dopo di sé Controparte_2
alla moglie, e per tutto quanto detto, il lastrico è da Controparte_3
10 considerare, al pari delle altre porzioni invece espressamente menzionate in atti,
di proprietà comune alle donatarie.
L'istruttoria orale ha accertato che la usufruttuaria dell'intera CP_3
consistenza immobiliare, usava il lastrico, secondo alcuni testi detenendone in via esclusiva la chiave di accesso mentre secondo altri, limitandosi a farne accesso quotidianamente attraverso la porta che aveva fatto aprire e tanto fino al suo decesso, avvenuto il 5.2.2014.
Quindi, anche affermando che abbia, una volta morta Controparte_1
l'usufruttuaria, iniziato a possedere il lastrico in primo piano in modo esclusivo,
alla data di introduzione di questo giudizio, il 24.3.2017, il termine di vent'anni non era certamente decorso, a tanto conseguendo il rigetto della domanda di usucapione.
Rimane da regolare le spese di lite che nella misura liquidata in dispositivo,
secondo i la tabella di riferimento allegata al D.M. 55/2014, aggiornata sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicato lo scaglione in base al valore della causa individuato a norma dell'art. 10 c.p.c., irrilevante essendo a tal fine la dichiarazione di valore ai fini del versamento contributo unificato (Cass.
19233/2022) seguono la soccombenza della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice
Roberta Picardi –pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2152/2017 del
Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda di rivendica avanzata in via principale da Pt_1
e per l'effetto, accerta e dichiara che il lastrico solare in primo
[...]
11 piano del fabbricato sito a Barletta alla via G. Carducci, 100 e 102
appartiene alla proprietà comune di entrambe le parti in causa;
2. ordina a al fine di consentire l'accesso al lastrico in Controparte_1
parola da parte di , di rimuovere il lucchetto apposto alla Parte_1
serratura di accesso ovvero di consegnare copia delle chiavi a Pt_1
[...]
3. rigetta la domanda di usucapione avanzata dalla convenuta in via riconvenzionale;
4. condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite che liquida in € 125,00 per esborsi ed € 6.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti
Trani, 7.4.2025
Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
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