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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/06/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 25582/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Serafina Aceto Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25582/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. FALCO RITA che li rappresenta e difende ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in TORINO il 10/07/2010.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 315 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 18/03/2015. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 06/11/2019.
Con ricorso depositato il 29/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2 Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minore sia affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria amministrazione e mantenga residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio liberamente, previo accordo Per_1 con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici, ricreativi e ludico-sportivi dello stesso e, in difetto di accordo scritto, secondo le seguenti modalità:
- nei fine settimana in cui il padre ha il turno di lavoro pomeridiano (in ogni caso non più di due fine settimana al mese) dal venerdì dall'uscita da scuola al riaccompagnamento presso la scuola il lunedì mattina (ossia con tre pernottamenti). Nei fine settimana in cui il sig. ha il turno di notte il Pt_1 figlio rimarrà con la madre;
- durante la settimana, nelle settimane in cui il padre ha il turno dalle ore 13,00 alle ore 20,00, il mercoledì dall'uscita da scuola fino al riaccompagnamento a scuola dell'indomani; nelle settimane in cui il padre ha il turno dalle ore 2,00 alle ore 13,00, il mercoledì dall'uscita da scuola fino al riaccompagnamento presso la casa materna alle ore 18,00/18,30. Il sig. avrà cura di Pt_1 comunicare alla sig.ra i propri turni settimanali almeno una settimana prima, così da Pt_2 consentire una corretta organizzazione;
- durante le vacanze natalizie: il padre trascorrerà con il figlio ad anni alterni il 24 o il 25 dicembre (il 24 dal pomeriggio all'indomani mattina;
il 25 dal mattino all'indomani mattina);
- vacanze Pasquali: ad anni alterni l'intero periodo con ciascun genitore;
- vacanze estive: tre settimane con ciascun genitore, di cui non più di due consecutive, da concordarsi entro il 30 marzo di ciascun anno per esigenze lavorative. La terza settimana potrà essere trascorsa anche in periodo diverso dalle vacanze estive. In difetto di diverso accordo scritto, il padre potrà portare in vacanza il figlio nelle due settimane centrali di luglio e nella prima settimana di agosto e la madre nelle due settimane centrali di agosto e nella prima settimana di luglio;
- ulteriori festività in alternanza tra i genitori (a titolo esemplificativo se il 25 aprile è trascorso con il padre, il 1° maggio sarà trascorso con la madre e così via);
- il compleanno del figlio ad anni alterni (se feriale dall'uscita da scuola alle 21,30, se festivo dal mattino).
DISPONE che la ex casa coniugale, sita in Collegno, Via Venaria n. 99, oggi di esclusiva proprietà della sig.ra la quale si è altresì accollata il mutuo ipotecario che, dal 2021, è in Parte_2 essere presso Banca Mediolanum con contratto n. 001-02183356, rimanga assegnata alla stessa la quale ivi vivrà unitamente al figlio . Per_1
DISPONE che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio versando alla sig.ra Pt_1 Per_1
, a mezzo di bonifico bancario sul conto alla stessa intestato, la somma mensile di €. Pt_2 300,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, fino al 31.08.2026. Dal 01.09.2026 il contributo al mantenimento da versare alla sig.ra verrà aumentato ad €. 500,00 mensili, da versarsi sempre entro il giorno 5 di ogni mese e da Pt_2 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, fino a quando non sarà indipendente ed Per_1 economicamente autosufficiente.
PRENDE ATTO che l'assegno UNICO continuerà ad essere richiesto e percepito dalla IG.ra
. Pt_2
DISPONE che ciascun genitore si faccia carico del 50% delle spese straordinarie relative al figlio, come da Protocollo del Tribunale di Torino del 15.03.2016, che qui viene interamente richiamato. In parziale e limitata deroga al suddetto Protocollo, le parti concordano che:
- tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi, il figlio frequenterà i centri estivi per almeno tre settimane l'anno nel periodo delle vacanze scolastiche:
- il sig. contribuirà al mantenimento degli animali domestici rimasti presso la ex casa Pt_1 coniugale corrispondendo, fino al 31.08.2026, l'importo mensile di €. 150,00 alla sig.ra Pt_2 la quale si farà carico delle relative spese senza obbligo di rendiconto.
PRENDE ATTO che la sig.ra si impegna, in caso di eventuale vendita della casa Parte_2 sita in Collegno (TO), Via Venaria n. 99, ad un prezzo superiore di almeno 100.000,00 (centomila/00) Euro al debito residuo nei confronti della per il mutuo n. 08/48312338, a Controparte_1 vincolare, entro 30 giorni dalla suddetta eventuale vendita, la somma di 50.000,00 (cinquantamila/00) Euro depositandola su un libretto postale/conto corrente intestato al figlio (con firma Persona_2 congiunta di entrambi i genitori nel caso in cui il figlio fosse ancora minorenne.
PRENDE ATTO che il sig. si impegna, nel caso di eventuale vendita della quota Parte_1 societaria da lui detenuta nella F.lli Nagliano Srl, entro 30 giorni dalla suddetta eventuale vendita, a vincolare la somma di 50.000,00 (cinquantamila/00) Euro depositandola su un libretto postale/conto corrente intestato al figlio (con firma congiunta di entrambi i genitori nel caso in Persona_2 cui il figlio fosse ancora minorenne).
PRENDE ATTO che i signori e danno atto di aver già diviso Parte_1 Parte_2 equamente i beni comuni e vista l'autosufficienza patrimoniale ed economica di entrambi, gli stessi rinunciano ad ogni reciproca pretesa economica a titolo di mantenimento.
PRENDE ATTO che le parti prestano reciproco consenso per il rilascio/rinnovo dei propri documenti d'identità e passaporti e si impegnano a provvedere alla sottoscrizione di qualsivoglia modulistica si renda necessaria per il rilascio/rinnovo della carta d'identità o di documenti equipollenti, anche se validi per l'espatrio, relativi al minore.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/6/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Serafina Aceto Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25582/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. FALCO RITA che li rappresenta e difende ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in TORINO il 10/07/2010.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 315 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 18/03/2015. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 06/11/2019.
Con ricorso depositato il 29/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2 Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minore sia affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria amministrazione e mantenga residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio liberamente, previo accordo Per_1 con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici, ricreativi e ludico-sportivi dello stesso e, in difetto di accordo scritto, secondo le seguenti modalità:
- nei fine settimana in cui il padre ha il turno di lavoro pomeridiano (in ogni caso non più di due fine settimana al mese) dal venerdì dall'uscita da scuola al riaccompagnamento presso la scuola il lunedì mattina (ossia con tre pernottamenti). Nei fine settimana in cui il sig. ha il turno di notte il Pt_1 figlio rimarrà con la madre;
- durante la settimana, nelle settimane in cui il padre ha il turno dalle ore 13,00 alle ore 20,00, il mercoledì dall'uscita da scuola fino al riaccompagnamento a scuola dell'indomani; nelle settimane in cui il padre ha il turno dalle ore 2,00 alle ore 13,00, il mercoledì dall'uscita da scuola fino al riaccompagnamento presso la casa materna alle ore 18,00/18,30. Il sig. avrà cura di Pt_1 comunicare alla sig.ra i propri turni settimanali almeno una settimana prima, così da Pt_2 consentire una corretta organizzazione;
- durante le vacanze natalizie: il padre trascorrerà con il figlio ad anni alterni il 24 o il 25 dicembre (il 24 dal pomeriggio all'indomani mattina;
il 25 dal mattino all'indomani mattina);
- vacanze Pasquali: ad anni alterni l'intero periodo con ciascun genitore;
- vacanze estive: tre settimane con ciascun genitore, di cui non più di due consecutive, da concordarsi entro il 30 marzo di ciascun anno per esigenze lavorative. La terza settimana potrà essere trascorsa anche in periodo diverso dalle vacanze estive. In difetto di diverso accordo scritto, il padre potrà portare in vacanza il figlio nelle due settimane centrali di luglio e nella prima settimana di agosto e la madre nelle due settimane centrali di agosto e nella prima settimana di luglio;
- ulteriori festività in alternanza tra i genitori (a titolo esemplificativo se il 25 aprile è trascorso con il padre, il 1° maggio sarà trascorso con la madre e così via);
- il compleanno del figlio ad anni alterni (se feriale dall'uscita da scuola alle 21,30, se festivo dal mattino).
DISPONE che la ex casa coniugale, sita in Collegno, Via Venaria n. 99, oggi di esclusiva proprietà della sig.ra la quale si è altresì accollata il mutuo ipotecario che, dal 2021, è in Parte_2 essere presso Banca Mediolanum con contratto n. 001-02183356, rimanga assegnata alla stessa la quale ivi vivrà unitamente al figlio . Per_1
DISPONE che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio versando alla sig.ra Pt_1 Per_1
, a mezzo di bonifico bancario sul conto alla stessa intestato, la somma mensile di €. Pt_2 300,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, fino al 31.08.2026. Dal 01.09.2026 il contributo al mantenimento da versare alla sig.ra verrà aumentato ad €. 500,00 mensili, da versarsi sempre entro il giorno 5 di ogni mese e da Pt_2 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, fino a quando non sarà indipendente ed Per_1 economicamente autosufficiente.
PRENDE ATTO che l'assegno UNICO continuerà ad essere richiesto e percepito dalla IG.ra
. Pt_2
DISPONE che ciascun genitore si faccia carico del 50% delle spese straordinarie relative al figlio, come da Protocollo del Tribunale di Torino del 15.03.2016, che qui viene interamente richiamato. In parziale e limitata deroga al suddetto Protocollo, le parti concordano che:
- tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi, il figlio frequenterà i centri estivi per almeno tre settimane l'anno nel periodo delle vacanze scolastiche:
- il sig. contribuirà al mantenimento degli animali domestici rimasti presso la ex casa Pt_1 coniugale corrispondendo, fino al 31.08.2026, l'importo mensile di €. 150,00 alla sig.ra Pt_2 la quale si farà carico delle relative spese senza obbligo di rendiconto.
PRENDE ATTO che la sig.ra si impegna, in caso di eventuale vendita della casa Parte_2 sita in Collegno (TO), Via Venaria n. 99, ad un prezzo superiore di almeno 100.000,00 (centomila/00) Euro al debito residuo nei confronti della per il mutuo n. 08/48312338, a Controparte_1 vincolare, entro 30 giorni dalla suddetta eventuale vendita, la somma di 50.000,00 (cinquantamila/00) Euro depositandola su un libretto postale/conto corrente intestato al figlio (con firma Persona_2 congiunta di entrambi i genitori nel caso in cui il figlio fosse ancora minorenne.
PRENDE ATTO che il sig. si impegna, nel caso di eventuale vendita della quota Parte_1 societaria da lui detenuta nella F.lli Nagliano Srl, entro 30 giorni dalla suddetta eventuale vendita, a vincolare la somma di 50.000,00 (cinquantamila/00) Euro depositandola su un libretto postale/conto corrente intestato al figlio (con firma congiunta di entrambi i genitori nel caso in Persona_2 cui il figlio fosse ancora minorenne).
PRENDE ATTO che i signori e danno atto di aver già diviso Parte_1 Parte_2 equamente i beni comuni e vista l'autosufficienza patrimoniale ed economica di entrambi, gli stessi rinunciano ad ogni reciproca pretesa economica a titolo di mantenimento.
PRENDE ATTO che le parti prestano reciproco consenso per il rilascio/rinnovo dei propri documenti d'identità e passaporti e si impegnano a provvedere alla sottoscrizione di qualsivoglia modulistica si renda necessaria per il rilascio/rinnovo della carta d'identità o di documenti equipollenti, anche se validi per l'espatrio, relativi al minore.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/6/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.