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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 27/05/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3171/2020 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. CARASSAI ROBERTO;
elettivamente domiciliato in Tolentino, v. Fidelfo n. 21, presso il difensore nei confronti di
, C.F. Controparte_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. PASCUCCI LUCA;
elettivamente domiciliato in C-so della Repubblica, 49 - Macerata, presso il difensore;
con la chiamata in giudizio di
, C.F. Controparte_2 P.IVA_2 assistito dall'avv. CARNEVALI PAOLO e dall'avv. GAMBA ALBERTO;
elettivamente domiciliato in VIA MORBIDUCCI 53 62100 MACERATA, presso il primo difensore;
e di
P.I. Controparte_3 P.IVA_3 assistita dall'avv. SBRIZZI LAURA, elett.te dom.ta in Macerata, v. F.lli Pianesi n. 12, presso avv. Cristina Marangoni;
e di
P.I. , CP_4 P.IVA_4 assistita e difesa dall'avv. ZAPPALA' MASSIMO, elett,te dom.ta in Treviso, v. S. Nicolò n. 42, presso il difensore;
pagina 1 di 7 OGGETTO: compravendita autovettura - risarcimento danni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 7.2.25 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 – Fondata, e quindi da accogliersi, la domanda risarcitoria avanzata in via subordinata da nei confronti della (convenuto principale), Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
(chiamato in giudizio dalla , (terzo chiamato in
[...] Controparte_1 CP_3 giudizio dalla ) e nei confronti della (terza chiamata in causa Controparte_2 CP_4 dalla ) per il danno patito in conseguenza della svalutazione economica subita CP_3 dall'autovettura Mercedes - Benz C 200 CDI SW Executive t.g. EV040FV, acquistata il
04.09.2019 dalla con chilometraggio di 105.000 ed al prezzo complessivo di Controparte_1 euro 17.000,00, per effetto della scoperta della percorrenza dell'autovettura per un chilometraggio maggiore di quanto segnato dalla strumentazione della stessa e dichiarato dal venditore per iscritto sul contratto di compravendita.
1.1- Infondata invece, e quindi da respingersi, la domanda principale dell'attore intesa all'annullamento del contratto di compravendita dell'autoveicolo suddetto, in quanto asseritamente effetto del dolo -determinante- della venditrice Controparte_1
2- Ricostruendo in fatto:
-il 05.02.1014 la stipulava con la un contratto di noleggio a CP_4 Controparte_3 lungo termine della durata di due anni avente ad oggetto l'autovettura del presente contezioso;
- il 27.02.2014 la -dando seguito al precedente contratto- stipulava con la CP_3
un contratto di locazione a lungo termine di veicoli senza conducente;
Controparte_2
- l'autovettura veniva immatricolata in data 11.03.2014 e consegnata alla
[...]
in data 26.03.2014 con km zero. Controparte_2
- il 23.09.2016 la -rientrata nel possesso dell'autovettura alla Controparte_2 scadenza del contratto- ha venduto l'autovettura (alla data con chilometraggio dichiarato di pagina 2 di 7 105.020 km) alla La riportata indicazione del chilometraggio risultava dal Controparte_1 display dell'autovettura, dal contratto di compravendita e dalla dichiarazione di conformità del veicolo usato;
- circa un anno dopo, il 06.09.2017, la vendeva la Mercedes Controparte_1 all'odierno attore al prezzo complessivo di euro 17.000,00 con chilometraggio dichiarato in contratto di 105.000.
3 - Deduce l'attore che, in data 13.02.2019, in occasione di un controllo eseguito a causa della segnalata mancanza di liquido nel radiatore, ha scoperto che l'autovettura acquistata aveva subito una rigenerazione del filtro del particolato diesel a 229.560 km nonostante il chilometraggio in display al momento della verifica indicasse una percorrenza di 129.714 km (cfr. dichiarazione di difformità della officina autorizzata Mercedes-bez di cui all. 2 della citazione).
Denunciava quindi l'incongruenza del chilometraggio, e dunque la manipolazione del contachilometri (alterazione di circa 100.000 km), alla società venditrice con pec del 14.03.2019
(cfr. all 3 costituzione).
Sulla base di questa premessa l'attore lamenta che il consenso all'acquisto sia stato determinato dall'artifizio posto in essere dal venditore (manipolazione del contachilometri) c.d. dolo essenziale;
in via subordinata, espone come il raggiro abbia determinato il consenso alla stipula di un contrato a condizioni più onerose (c.d. dolo incidentale): “…senza la condotta illecita tenuta dal rivenditore il sig. non avrebbe stipulato il contratto o, quanto meno, Parte_1
l'avrebbe stipulato a condizioni di miglior favore…”.
4 - Va innanzitutto respinta l'eccezione di prescrizione della garanzia avverso i vizi della cosa (ex. art. 1495 c.c.) sollevata dal convenuto e da alcuni dei terzi chiamati sul presupposto che la relativa azione è stata esercitata oltre un anno dalla consegna dell'autovettura (che, in mancanza di specifica indicazione, va fatta coincidere con quella della emissione della fattura di vendita, 05.09.2017) mentre il primo atto interruttivo della prescrizione (pec del difensore dell'attore) risale a alla data 06.09.2019.
4.1 - Rileva il Tribunale che la disciplina invocata da queste parti non è quella applicabile al caso di specie: il vizio dedotto dall'attore non è quello della res oggetto di compravendita (difetto materiale), di cui all'art. 1495 c.c., ma quello del consenso;
vizio specificatamente dedotto come
“dolo” determinante o incidente nel processo formativo del consenso all'acquisto dell'autoveicolo.
pagina 3 di 7 Nel primo caso (dolo determinante) si applicano le disposizioni di cui agli art. 1441 ss. c.c.; nel secondo (dolo incidente) quelle di cui all'art. 2043 s.s. c.c.
4.2 - In entrambi i casi la prescrizione è di cinque anni e decorre dalla scoperta del dolo: il dies a quo coincide con il 13.02.2019, epoca della scoperta del raggiro (dichiarazione di difformità della officina autorizzata Mercedes-bez di cui all. 2 della citazione) dal quale derivare quello dell'elemento psicologico.
5 - Il CTU (ing. ) -dopo aver analizzato le centraline del veicolo- ha accertato Persona_1 che il chilometraggio indicato sul contachilometri del veicolo risultava sottostimato di circa
100.000 km e che la manomissione è stata senz'altro realizzata con attrezzatura informatica
“…poco prima della vendita del veicolo all'attore…”, quando questo era nella disponibilità della
[...]
Controparte_1
5.1 - Dall'esame della “centralina quadro strumenti” (che contiene la lista degli interventi di manutenzione effettuati sul veicolo) il CTU ha verificato che il primo intervento di manutenzione è stato effettuato ad un chilometraggio pari a 105.102 km, incongruo con la parimenti riscontrata annotazione informatica dell'essere stata operata quella manutenzione a distanza di 105.102 km da altra precedente, avvenuta 71 giorni prima della manutenzione in oggetto.
Secondo il CTU tale circostanza (primo intervento manutentivo coincidente con quello risultante dalla annotazione informatica a 105.102 chilometri) risulta falsa: sia perché significherebbe che “…non sarebbe mai stato effettuato alcun tagliando prima di tale percorrenza…” (105.102), sia perché “…nessuna operazione di manutenzione risulta svolta a tale percorrenza…” (105.102).
Dunque, l'alterazione, consistita nel “…riportare il veicolo ad una percorrenza compatibile con l'ultimo intervento della rete ufficiale, cancellando contemporaneamente tutti gli interventi di manutenzione effettuati prima di tale termine…” è stata eseguita quando il veicolo presentava una percorrenza di circa 205.000 km, ed è consistita nel riportare tale percorrenza a circa
105.000 km, cancellando dalla centralina strumenti gli interventi di manutenzione effettuati fino a quel momento. In altre parole: l'ultimo intervento manutentivo della Casa madre risulta da fattura del 23.5.16 a 104.806 chilometri e l'annotazione informatica è stata riportata ad un chilometraggio appena maggiore (105.102) contestualmente cancellando tutti gli interventi e lasciando unico intervento quello annotato al chilometro 105.102.
pagina 4 di 7 5.2 - Tuttavia, diversamente da quello che emerge dalla centralina quadro (primo intervento al chilometro 105.102), dall'esame dei documenti allegati in atti (fatture), risulta che:
- la rete ufficiale Mercedes ha effettuato un intervento di manutenzione nel veicolo in data
23.05.2016, alla percorrenza di 104.806 km.
- il 01/09/2016 il veicolo effettuava un intervento di "centralina con diagnosi e sostituzione" presso l'Autofficina Gava snc di Roveredo in Piano (PN) al km 105.006 come risulta dall'allegata fattura emessa in data 19.09.2016(cfr. all. 10 comparsa di ). CP_3
5.3 - Le indicate percorrenze coincidono con quelle indicate nei verbali di riconsegna dell'autovettura:
- in data 31.08.2016 la Adriarent S.r.l, che aveva preso in consegna l'auto da CP_4
restituiva il mezzo alla e nel relativo verbale venivano registrati 105.006 km
[...] CP_3
(all. 12 della comparsa di ); CP_3
- in data 07.09.2016 (una settimana dopo) la riconsegnava il veicolo alla CP_3
con percorrenza di 105.020 km (cfr. all. 13 della comparsa di ), CP_2 CP_3 la quale lo vendeva alla (circa quindici giorni dopo) il 23.09.2016 con chilometri Controparte_1
105.020.
5.4 - La manomissione è dunque intervenuta quando l'autoveicolo era nella disponibilità della (dal 23.09.2016 al 04.09.2017 giorno della conclusione del contratto di Controparte_1 compravendita con l'attore); venditore questo che neppure produce alcunché in merito agli interventi manutentivi eventualmente eseguiti sul veicolo durante il periodo di circa un anno nel quale questo era rimasto nella sua disponibilità, impedendo così l'emergere dell'eventuale avanzamento chilometrico.
5.3.1 - L'avanzamento della percorrenza dell'autoveicolo nel tempo in epoca precedente alla alienazione alla come affermata dai terzi chiamati, trova riscontro nella CP_1 documentazione riversata in atti concernente gli interventi manutentivi eseguiti sull'autoveicolo (il
12.09.2014, 27.559 km;
il 11.03.2015, 52.190 km;
il 25.09.2015, 77.445; il 23.05.2016, 104.806 km;
il 19.09.2016 sino al 31.08.2016, 105.006 km;
il 07.09.2016, 105.020 km). Riscontro impossibile da eseguire invece nel periodo in cui l'autoveicolo si trovava nella disponibilità della
Controparte_1
6 - Pur accertata come sopra la difformità della autovettura Mercedes rispetto a quella dichiarata dal venditore e dunque l'artifizio (manomissione contachilometri) posto Controparte_1
pagina 5 di 7 in essere da quest'ultimo, risulta comunque impossibile accogliere la domanda di annullamento del contratto: l'attore non ha infatti provato che senza l'artifizio del venditore non avrebbe concluso l'acquisito del veicolo.
6.1- In tal senso: insufficiente la deposizione di , compagna dell'attore resa Tes_1 all'udienza del 30.10.2023, la quale, dopo aver precisato che di aver presenziato a circa 4 o 5 incontri tra l'attore e la affermava che il ha palesato al Controparte_1 Parte_1 CP_1
(rappresentante legale della che il chilometraggio indicato sul display Controparte_1 dell'autovettura (km. 105.000) era il fattore decisivo e determinante per l'acquisto tantoché il
“…Nunziante ha dato via (vendendola autonomamente) una Citroen C4 Gran Picasso che aveva
136-137.000 km”.
Premesso che il chilometraggio dell'autovettura venduta dal (136.000/137.000) Parte_1 era di poco superiore (di circa 29.000) rispetto al chilometraggio dichiarato dal venditore della
Mercedes (105.000), va dedotto che la percorrenza dell'autovettura non rappresentava il fattore determinante l'acquisto, talché la stessa afferma che “…la macchina era bella e il Tes_1 prezzo buono…”.
A prescindere da quanto appena detto, tale deposizione testimoniale è inidonea a fornire prova utile dell'essenzialità del dolo nella conclusione del contratto;
al più poterebbe invece rappresentare un isolato indizio della essenzialità, irrilevante se non adeguatamente sopportato da altri elementi indiziari gravi precisi e concordati.
7- Pertanto, ferma la validità della compravendita, il raggiro (manomissione del chilometraggio) posto in essere dalla ha influito sull'assetto negoziale del Controparte_1 contratto che sarebbe comunque stato concluso; risulta infatti che l'attore avrebbe comunque acquistato l'autovettura ma ad un prezzo inferiore in considerazione del superiore chilometraggio percorso rispetto a quello dichiarato.
Il venditore è dunque chiamato a rispondere dei danni arrecati al compratore a titolo di responsabilità extracontrattuale.
8 - Sul quantum risarcitorio il CTU afferma che “…il deprezzamento conseguente al chilometraggio ammonta in generale al 3% per ogni 10.000 km percorsi in più rispetto al dato di riferimento…” e che pertanto il supplemento di 100.000 km del caso di specie corrisponde ad un
30% di deprezzamento (rispetto al prezzo di acquisto ritenuto dal CTU compatibile con i listini ufficiali di euro 17.000,00), pari ad euro 5.100,00.
pagina 6 di 7 9 - Così raggiunta la prova della condotta dolosa del venditore, del danno e del nesso di causalità tra quest'ultimo e la condotta, va liquidato in favore di l'importo di euro Parte_1
5.100,00, a titolo di risarcimento del danno per il riconosciuto dolo incidentale del venditore, oltre interessi legali dalla data dell'acquisto (04.09.2017) sino al soddisfo.
10 - Assorbite per effetto di quanto sopra, le domande di garanzia avanzate via via dal convenuto e da ciascuno dei terzi chiamati.
11- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Vanno invece compensate le spese dell'attore e quelle della (comprese quelle del CTU) Controparte_1 in quanto il primo (unitamente alla ) non ha accettato la proposta conciliativa CP_2 avanzata dal giudice (di euro 5.700) -maggiormente satisfattiva rispetto alla liquidazione operata con la presente-, proposta invece accettata dalla e dalla Controparte_1 CP_3 CP_4
[...]
PQM
il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti, accoglie la domanda risarcitoria proposta da nei confronti della Parte_1 [...] per il riconosciuto dolo incidente sul contratto di compravendita di autoveicolo in CP_1 data 4.9.17 e CONDANNA la a versare a la somma di Controparte_1 Parte_1 euro 5.100,00, oltre interessi legali come al punto 9 della motivazione;
respinge le domande proposte dalla nei confronti del terzo chiamato e quelle successive proposte Controparte_1 da questo verso i terzi a cascata;
COMPENSA tra e la le Parte_1 Controparte_1 spese del giudizio (comprese quelle di CTU);
CONDANNA la a sostenere le restanti spese del giudizio in favore di Controparte_1 ciascuna delle parti chiamate e costituite e liquida per ciascuna di esse;
Controparte_2
; e euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali CP_3 CP_4
15%, cap, iva e spese vive documentate.
Macerata, 27 maggio 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3171/2020 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. CARASSAI ROBERTO;
elettivamente domiciliato in Tolentino, v. Fidelfo n. 21, presso il difensore nei confronti di
, C.F. Controparte_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. PASCUCCI LUCA;
elettivamente domiciliato in C-so della Repubblica, 49 - Macerata, presso il difensore;
con la chiamata in giudizio di
, C.F. Controparte_2 P.IVA_2 assistito dall'avv. CARNEVALI PAOLO e dall'avv. GAMBA ALBERTO;
elettivamente domiciliato in VIA MORBIDUCCI 53 62100 MACERATA, presso il primo difensore;
e di
P.I. Controparte_3 P.IVA_3 assistita dall'avv. SBRIZZI LAURA, elett.te dom.ta in Macerata, v. F.lli Pianesi n. 12, presso avv. Cristina Marangoni;
e di
P.I. , CP_4 P.IVA_4 assistita e difesa dall'avv. ZAPPALA' MASSIMO, elett,te dom.ta in Treviso, v. S. Nicolò n. 42, presso il difensore;
pagina 1 di 7 OGGETTO: compravendita autovettura - risarcimento danni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 7.2.25 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 – Fondata, e quindi da accogliersi, la domanda risarcitoria avanzata in via subordinata da nei confronti della (convenuto principale), Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
(chiamato in giudizio dalla , (terzo chiamato in
[...] Controparte_1 CP_3 giudizio dalla ) e nei confronti della (terza chiamata in causa Controparte_2 CP_4 dalla ) per il danno patito in conseguenza della svalutazione economica subita CP_3 dall'autovettura Mercedes - Benz C 200 CDI SW Executive t.g. EV040FV, acquistata il
04.09.2019 dalla con chilometraggio di 105.000 ed al prezzo complessivo di Controparte_1 euro 17.000,00, per effetto della scoperta della percorrenza dell'autovettura per un chilometraggio maggiore di quanto segnato dalla strumentazione della stessa e dichiarato dal venditore per iscritto sul contratto di compravendita.
1.1- Infondata invece, e quindi da respingersi, la domanda principale dell'attore intesa all'annullamento del contratto di compravendita dell'autoveicolo suddetto, in quanto asseritamente effetto del dolo -determinante- della venditrice Controparte_1
2- Ricostruendo in fatto:
-il 05.02.1014 la stipulava con la un contratto di noleggio a CP_4 Controparte_3 lungo termine della durata di due anni avente ad oggetto l'autovettura del presente contezioso;
- il 27.02.2014 la -dando seguito al precedente contratto- stipulava con la CP_3
un contratto di locazione a lungo termine di veicoli senza conducente;
Controparte_2
- l'autovettura veniva immatricolata in data 11.03.2014 e consegnata alla
[...]
in data 26.03.2014 con km zero. Controparte_2
- il 23.09.2016 la -rientrata nel possesso dell'autovettura alla Controparte_2 scadenza del contratto- ha venduto l'autovettura (alla data con chilometraggio dichiarato di pagina 2 di 7 105.020 km) alla La riportata indicazione del chilometraggio risultava dal Controparte_1 display dell'autovettura, dal contratto di compravendita e dalla dichiarazione di conformità del veicolo usato;
- circa un anno dopo, il 06.09.2017, la vendeva la Mercedes Controparte_1 all'odierno attore al prezzo complessivo di euro 17.000,00 con chilometraggio dichiarato in contratto di 105.000.
3 - Deduce l'attore che, in data 13.02.2019, in occasione di un controllo eseguito a causa della segnalata mancanza di liquido nel radiatore, ha scoperto che l'autovettura acquistata aveva subito una rigenerazione del filtro del particolato diesel a 229.560 km nonostante il chilometraggio in display al momento della verifica indicasse una percorrenza di 129.714 km (cfr. dichiarazione di difformità della officina autorizzata Mercedes-bez di cui all. 2 della citazione).
Denunciava quindi l'incongruenza del chilometraggio, e dunque la manipolazione del contachilometri (alterazione di circa 100.000 km), alla società venditrice con pec del 14.03.2019
(cfr. all 3 costituzione).
Sulla base di questa premessa l'attore lamenta che il consenso all'acquisto sia stato determinato dall'artifizio posto in essere dal venditore (manipolazione del contachilometri) c.d. dolo essenziale;
in via subordinata, espone come il raggiro abbia determinato il consenso alla stipula di un contrato a condizioni più onerose (c.d. dolo incidentale): “…senza la condotta illecita tenuta dal rivenditore il sig. non avrebbe stipulato il contratto o, quanto meno, Parte_1
l'avrebbe stipulato a condizioni di miglior favore…”.
4 - Va innanzitutto respinta l'eccezione di prescrizione della garanzia avverso i vizi della cosa (ex. art. 1495 c.c.) sollevata dal convenuto e da alcuni dei terzi chiamati sul presupposto che la relativa azione è stata esercitata oltre un anno dalla consegna dell'autovettura (che, in mancanza di specifica indicazione, va fatta coincidere con quella della emissione della fattura di vendita, 05.09.2017) mentre il primo atto interruttivo della prescrizione (pec del difensore dell'attore) risale a alla data 06.09.2019.
4.1 - Rileva il Tribunale che la disciplina invocata da queste parti non è quella applicabile al caso di specie: il vizio dedotto dall'attore non è quello della res oggetto di compravendita (difetto materiale), di cui all'art. 1495 c.c., ma quello del consenso;
vizio specificatamente dedotto come
“dolo” determinante o incidente nel processo formativo del consenso all'acquisto dell'autoveicolo.
pagina 3 di 7 Nel primo caso (dolo determinante) si applicano le disposizioni di cui agli art. 1441 ss. c.c.; nel secondo (dolo incidente) quelle di cui all'art. 2043 s.s. c.c.
4.2 - In entrambi i casi la prescrizione è di cinque anni e decorre dalla scoperta del dolo: il dies a quo coincide con il 13.02.2019, epoca della scoperta del raggiro (dichiarazione di difformità della officina autorizzata Mercedes-bez di cui all. 2 della citazione) dal quale derivare quello dell'elemento psicologico.
5 - Il CTU (ing. ) -dopo aver analizzato le centraline del veicolo- ha accertato Persona_1 che il chilometraggio indicato sul contachilometri del veicolo risultava sottostimato di circa
100.000 km e che la manomissione è stata senz'altro realizzata con attrezzatura informatica
“…poco prima della vendita del veicolo all'attore…”, quando questo era nella disponibilità della
[...]
Controparte_1
5.1 - Dall'esame della “centralina quadro strumenti” (che contiene la lista degli interventi di manutenzione effettuati sul veicolo) il CTU ha verificato che il primo intervento di manutenzione è stato effettuato ad un chilometraggio pari a 105.102 km, incongruo con la parimenti riscontrata annotazione informatica dell'essere stata operata quella manutenzione a distanza di 105.102 km da altra precedente, avvenuta 71 giorni prima della manutenzione in oggetto.
Secondo il CTU tale circostanza (primo intervento manutentivo coincidente con quello risultante dalla annotazione informatica a 105.102 chilometri) risulta falsa: sia perché significherebbe che “…non sarebbe mai stato effettuato alcun tagliando prima di tale percorrenza…” (105.102), sia perché “…nessuna operazione di manutenzione risulta svolta a tale percorrenza…” (105.102).
Dunque, l'alterazione, consistita nel “…riportare il veicolo ad una percorrenza compatibile con l'ultimo intervento della rete ufficiale, cancellando contemporaneamente tutti gli interventi di manutenzione effettuati prima di tale termine…” è stata eseguita quando il veicolo presentava una percorrenza di circa 205.000 km, ed è consistita nel riportare tale percorrenza a circa
105.000 km, cancellando dalla centralina strumenti gli interventi di manutenzione effettuati fino a quel momento. In altre parole: l'ultimo intervento manutentivo della Casa madre risulta da fattura del 23.5.16 a 104.806 chilometri e l'annotazione informatica è stata riportata ad un chilometraggio appena maggiore (105.102) contestualmente cancellando tutti gli interventi e lasciando unico intervento quello annotato al chilometro 105.102.
pagina 4 di 7 5.2 - Tuttavia, diversamente da quello che emerge dalla centralina quadro (primo intervento al chilometro 105.102), dall'esame dei documenti allegati in atti (fatture), risulta che:
- la rete ufficiale Mercedes ha effettuato un intervento di manutenzione nel veicolo in data
23.05.2016, alla percorrenza di 104.806 km.
- il 01/09/2016 il veicolo effettuava un intervento di "centralina con diagnosi e sostituzione" presso l'Autofficina Gava snc di Roveredo in Piano (PN) al km 105.006 come risulta dall'allegata fattura emessa in data 19.09.2016(cfr. all. 10 comparsa di ). CP_3
5.3 - Le indicate percorrenze coincidono con quelle indicate nei verbali di riconsegna dell'autovettura:
- in data 31.08.2016 la Adriarent S.r.l, che aveva preso in consegna l'auto da CP_4
restituiva il mezzo alla e nel relativo verbale venivano registrati 105.006 km
[...] CP_3
(all. 12 della comparsa di ); CP_3
- in data 07.09.2016 (una settimana dopo) la riconsegnava il veicolo alla CP_3
con percorrenza di 105.020 km (cfr. all. 13 della comparsa di ), CP_2 CP_3 la quale lo vendeva alla (circa quindici giorni dopo) il 23.09.2016 con chilometri Controparte_1
105.020.
5.4 - La manomissione è dunque intervenuta quando l'autoveicolo era nella disponibilità della (dal 23.09.2016 al 04.09.2017 giorno della conclusione del contratto di Controparte_1 compravendita con l'attore); venditore questo che neppure produce alcunché in merito agli interventi manutentivi eventualmente eseguiti sul veicolo durante il periodo di circa un anno nel quale questo era rimasto nella sua disponibilità, impedendo così l'emergere dell'eventuale avanzamento chilometrico.
5.3.1 - L'avanzamento della percorrenza dell'autoveicolo nel tempo in epoca precedente alla alienazione alla come affermata dai terzi chiamati, trova riscontro nella CP_1 documentazione riversata in atti concernente gli interventi manutentivi eseguiti sull'autoveicolo (il
12.09.2014, 27.559 km;
il 11.03.2015, 52.190 km;
il 25.09.2015, 77.445; il 23.05.2016, 104.806 km;
il 19.09.2016 sino al 31.08.2016, 105.006 km;
il 07.09.2016, 105.020 km). Riscontro impossibile da eseguire invece nel periodo in cui l'autoveicolo si trovava nella disponibilità della
Controparte_1
6 - Pur accertata come sopra la difformità della autovettura Mercedes rispetto a quella dichiarata dal venditore e dunque l'artifizio (manomissione contachilometri) posto Controparte_1
pagina 5 di 7 in essere da quest'ultimo, risulta comunque impossibile accogliere la domanda di annullamento del contratto: l'attore non ha infatti provato che senza l'artifizio del venditore non avrebbe concluso l'acquisito del veicolo.
6.1- In tal senso: insufficiente la deposizione di , compagna dell'attore resa Tes_1 all'udienza del 30.10.2023, la quale, dopo aver precisato che di aver presenziato a circa 4 o 5 incontri tra l'attore e la affermava che il ha palesato al Controparte_1 Parte_1 CP_1
(rappresentante legale della che il chilometraggio indicato sul display Controparte_1 dell'autovettura (km. 105.000) era il fattore decisivo e determinante per l'acquisto tantoché il
“…Nunziante ha dato via (vendendola autonomamente) una Citroen C4 Gran Picasso che aveva
136-137.000 km”.
Premesso che il chilometraggio dell'autovettura venduta dal (136.000/137.000) Parte_1 era di poco superiore (di circa 29.000) rispetto al chilometraggio dichiarato dal venditore della
Mercedes (105.000), va dedotto che la percorrenza dell'autovettura non rappresentava il fattore determinante l'acquisto, talché la stessa afferma che “…la macchina era bella e il Tes_1 prezzo buono…”.
A prescindere da quanto appena detto, tale deposizione testimoniale è inidonea a fornire prova utile dell'essenzialità del dolo nella conclusione del contratto;
al più poterebbe invece rappresentare un isolato indizio della essenzialità, irrilevante se non adeguatamente sopportato da altri elementi indiziari gravi precisi e concordati.
7- Pertanto, ferma la validità della compravendita, il raggiro (manomissione del chilometraggio) posto in essere dalla ha influito sull'assetto negoziale del Controparte_1 contratto che sarebbe comunque stato concluso; risulta infatti che l'attore avrebbe comunque acquistato l'autovettura ma ad un prezzo inferiore in considerazione del superiore chilometraggio percorso rispetto a quello dichiarato.
Il venditore è dunque chiamato a rispondere dei danni arrecati al compratore a titolo di responsabilità extracontrattuale.
8 - Sul quantum risarcitorio il CTU afferma che “…il deprezzamento conseguente al chilometraggio ammonta in generale al 3% per ogni 10.000 km percorsi in più rispetto al dato di riferimento…” e che pertanto il supplemento di 100.000 km del caso di specie corrisponde ad un
30% di deprezzamento (rispetto al prezzo di acquisto ritenuto dal CTU compatibile con i listini ufficiali di euro 17.000,00), pari ad euro 5.100,00.
pagina 6 di 7 9 - Così raggiunta la prova della condotta dolosa del venditore, del danno e del nesso di causalità tra quest'ultimo e la condotta, va liquidato in favore di l'importo di euro Parte_1
5.100,00, a titolo di risarcimento del danno per il riconosciuto dolo incidentale del venditore, oltre interessi legali dalla data dell'acquisto (04.09.2017) sino al soddisfo.
10 - Assorbite per effetto di quanto sopra, le domande di garanzia avanzate via via dal convenuto e da ciascuno dei terzi chiamati.
11- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Vanno invece compensate le spese dell'attore e quelle della (comprese quelle del CTU) Controparte_1 in quanto il primo (unitamente alla ) non ha accettato la proposta conciliativa CP_2 avanzata dal giudice (di euro 5.700) -maggiormente satisfattiva rispetto alla liquidazione operata con la presente-, proposta invece accettata dalla e dalla Controparte_1 CP_3 CP_4
[...]
PQM
il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti, accoglie la domanda risarcitoria proposta da nei confronti della Parte_1 [...] per il riconosciuto dolo incidente sul contratto di compravendita di autoveicolo in CP_1 data 4.9.17 e CONDANNA la a versare a la somma di Controparte_1 Parte_1 euro 5.100,00, oltre interessi legali come al punto 9 della motivazione;
respinge le domande proposte dalla nei confronti del terzo chiamato e quelle successive proposte Controparte_1 da questo verso i terzi a cascata;
COMPENSA tra e la le Parte_1 Controparte_1 spese del giudizio (comprese quelle di CTU);
CONDANNA la a sostenere le restanti spese del giudizio in favore di Controparte_1 ciascuna delle parti chiamate e costituite e liquida per ciascuna di esse;
Controparte_2
; e euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali CP_3 CP_4
15%, cap, iva e spese vive documentate.
Macerata, 27 maggio 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
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