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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/05/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3273 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
con l'Avv. FERRATO UMBERTO ( ) P.ZZA LORETO Pt_1 C.F._1
22/A 87100 COSENZA;
parte ricorrente
CONTRO
, con l'Avv. FUSARO ANTONIO GIOVANNI;
Controparte_1
Parte resistente OGGETTO: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso datato 27.9.19 l' ha chiesto la condanna della resistente a Pt_1 restituire la somma di € 8.495,32.
A fondamento della domanda l' evidenzia che quest'ultima avrebbe Pt_1 indebitamente percepito la somma indicata sulla prestazione INVCIV 07307161, intestata a , per il periodo 01.03.2005 – 07.09.2006. Persona_1
Si costituiva la resistente chiedendo il rigetto della domanda.
§§§§
Il ricorso deve essere accolto.
L' assume che l'erogazione della somma, della quale chiede la restituzione, Pt_1 sarebbe avvenuta “sulla prestazione INVCIV 07307161 intestata a Persona_1 per il periodo 01.03.2005 – 07.09.2006” e che la resistente non sarebbe sua erede.
Gli assunti sono sforniti di qualsivoglia riscontro probatorio, né vi è richiesta di prova in tal senso.
Come giustamente ha evidenziato la difesa della resistente, infatti, non è, infatti, provato in alcun modo che l'erogazione della somma in questa sede pretesa sarebbe avvenuta in favore della resistente quale erede della sig.ra e Per_1 non ad altro titolo.
Il ricorso deve, dunque, essere rigettato per difetto di prova, ex art 2967 cod. civ.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna l' al pagamento delle spese e competenze di lite , liquidate Pt_1 in € 1.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione ex art 93 cpc,.
Castrovillari, 26/05/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
con l'Avv. FERRATO UMBERTO ( ) P.ZZA LORETO Pt_1 C.F._1
22/A 87100 COSENZA;
parte ricorrente
CONTRO
, con l'Avv. FUSARO ANTONIO GIOVANNI;
Controparte_1
Parte resistente OGGETTO: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso datato 27.9.19 l' ha chiesto la condanna della resistente a Pt_1 restituire la somma di € 8.495,32.
A fondamento della domanda l' evidenzia che quest'ultima avrebbe Pt_1 indebitamente percepito la somma indicata sulla prestazione INVCIV 07307161, intestata a , per il periodo 01.03.2005 – 07.09.2006. Persona_1
Si costituiva la resistente chiedendo il rigetto della domanda.
§§§§
Il ricorso deve essere accolto.
L' assume che l'erogazione della somma, della quale chiede la restituzione, Pt_1 sarebbe avvenuta “sulla prestazione INVCIV 07307161 intestata a Persona_1 per il periodo 01.03.2005 – 07.09.2006” e che la resistente non sarebbe sua erede.
Gli assunti sono sforniti di qualsivoglia riscontro probatorio, né vi è richiesta di prova in tal senso.
Come giustamente ha evidenziato la difesa della resistente, infatti, non è, infatti, provato in alcun modo che l'erogazione della somma in questa sede pretesa sarebbe avvenuta in favore della resistente quale erede della sig.ra e Per_1 non ad altro titolo.
Il ricorso deve, dunque, essere rigettato per difetto di prova, ex art 2967 cod. civ.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna l' al pagamento delle spese e competenze di lite , liquidate Pt_1 in € 1.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione ex art 93 cpc,.
Castrovillari, 26/05/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO