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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/12/2025, n. 5094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5094 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 10640/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.12.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10640/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a CASERTA (CE) il 20/12/1977 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. CUTILLO CIRO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, rappresentato e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 02/09/2024, la ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l'amministrazione scolastica per il riconoscimento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute ed ha chiesto al Tribunale di: “- Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente, Prof.ssa , all'indennità sostitutiva per ferie non godute per Parte_1 gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio durante il periodo di sospensione delle lezioni e giorni di ferie effettivamente richiesti e fruiti, così come sopra ed in atti precisati;
- Per l'effetto, condannare il al pagamento dell'indennità per ferie Controparte_1
1 maturate e non godute da parte ricorrente pari all'importo monetario di € 1.347,62 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo oppure, in via subordinata, a, quella diversa somma, maggiore e/o minore, che risulterà dovuta in corso di causa, oltre naturalmente rivalutazione monetaria ed interessi, dal dì del fatto sino al saldo. • Vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi a favore del procuratore anticipatario”.
A fondamento della domanda l'istante ha dedotto di essere docente precaria e di essere stata destinataria di incarichi di supplenza per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per il numero di giorni indicati in ricorso e di non aver goduto di tutte le ferie maturate nel corso delle predette annualità. Indi chiedeva condannarsi il convenuto al CP_1 pagamento, a titolo di indennità sostitutiva per le ferie non godute, della somma di euro
1.347,62, oltre interessi legali, dalla maturazione al saldo.
Il si è costituito regolarmente in giudizio contestando il Controparte_1 fondamento della domanda e chiedendone il rigetto.
La causa è stata discussa e decisa sulla base della documentazione versata in atti e, quindi, decisa all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 16.12.2025 ex art. 127 ter c.p.c., sulle note di trattazione delle parti.
Il ricorso è fondato.
Giova, preliminarmente, rilevare che artt. 13 e 19 del CCNL 2007 Comparto Scuola prevedevano, per il personale a tempo sia indeterminato che determinato, la monetizzazione delle ferie spettanti e non godute all'atto della cessazione del rapporto. In particolare, per il personale a tempo determinato, l'art. 19 prevedeva la non obbligatorietà della fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico.
Il D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, convertito nella L. 7 luglio 2012, n. 135 ha, invece, vietato la monetizzazione delle ferie, disponendo che "le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale... delle pubbliche amministrazioni... sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro... Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto...".
La L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 54, 55, 56, (legge di stabilità 2013 entrata in vigore l'1.1.2013) ha, poi, stabilito che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce
2 delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato ed alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica” (comma 54). Al D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” (comma 55). 56. “Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013".
Alla luce di tale previsione normativa si evince, quindi, che il generalizzato divieto di monetizzazione delle ferie, vigente sia nel pubblico impiego che nel comparto scuola, è derogato in favore degli insegnanti a tempo determinato.
In particolare, l'obbligo di fruizione delle ferie maturate nei giorni previsti di sospensione delle attività didattiche consente ai docenti di ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva, nei soli limiti della differenza tra i giorni di ferie maturati e quelli in cui è loro consentito di fruirne, ovvero i giorni in cui sono sospese le lezioni e non sono previste ulteriori attività. Non è, invece, previsto un onere per il docente a tempo determinato di richiedere la fruizione dei giorni di ferie residui nei periodi in cui le attività didattiche non sono sospese.
Ciò posto, la domanda merita accoglimento aderendo questo Giudice all'orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del
6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva,
3 senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (Cass., 17.6.2024 n. 16715). In parte motiva la Corte precisa che il datore di lavoro pubblico “è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo
- in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro”.
Tali principi sono stati ribaditi dalla Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 7 maggio 2025, n. 11968 con la quale è stato ribadito che “..trova applicazione il principio affermato da questa Corte secondo cui il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia UE, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio
2022)”.
Va, ancora, evidenziato che nel numero di ferie sono comprese le festività soppresse, in ordine alle quali va condiviso il principio enunciato dalla Cassazione civile sez. lav.,
04/04/2024, n. 8926, secondo cui, l'assenza “di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della l. n. 937
4 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie”. Sul punto, pare sufficiente richiamare la recente pronunzia con cui la Corte di Cassazione ha chiarito questo specifico aspetto affermando che “ il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro ( Cass. Civ. sez. Lavoro, 5 maggio 2022
n. 14268 - ordinanza).
Quanto agli oneri probatori, va evidenziato che la Corte di Cassazione Sezione Lavoro nell'ordinanza 14 giugno 2024 n. 16603 ha statuito che”…E' costante l'orientamento di legittimità per cui il lavoratore che una volta cessato il rapporto, agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggiore facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (v. Cass. n. 10956 del 1999; n.
22751 del 2004; n. 26985 del 2009; n. 8521 del 2015; n. 7696 del 2020; n. 9791 del
2020”).
In applicazione di tali principi, si osserva quanto segue.
Parte ricorrente ha allegato di aver lavorato in ciascun anno scolastico per i giorni indicati in ricorso e di aver maturato e non fruito dei giorni di ferie (comprese le festività
5 soppresse) come meglio specificati nei conteggi versati in atti su ordine del giudicante (v. conteggi allegati alle note del 30.10.2025).
E', invece, onere del datore di lavoro informare il lavoratore della possibilità di fruire delle ferie annuali retribuite ed assicurarsi concretamente che quest'ultimo si trovi nella condizione di usufruirne.
Nel caso in esame, parte convenuta non ha fornito la prova di aver adempiuto a tale onere. Neppure tale onere può ritenersi adempiuto, quanto meno in relazione agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 rispetto ai quali dalla stessa documentazione allegata al ricorso risulta che parte ricorrente in tali aa.ss. avrebbe fruito dei giorni di ferie durante i periodi di sospensione dell'attività didattica (ad es. feste natalizie, pasquali etc), in mancanza di prova – mancante nella specie - di espresso invito di parte datoriale a fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni.
Il non ha, invero, provato di aver invitato la ricorrente alla fruizione dei giorni di CP_1 ferie maturati in proporzione al servizio prestato, che fossero scaturiti e pari al differenziale tra i giorni di ferie dovuti e i giorni di sospensione delle lezioni, meno i giorni di ferie e/o riposi effettivamente goduti, non ha contestato i giorni di servizio prestati né ha provato di aver monetizzato tali giorni di ferie e/o riposi a favore della ricorrente.
Sulla base del conteggio fornito dalla parte ricorrente e versato in atti emerge un differenziale positivo che va monetizzato secondo i principi sanciti dalla costante giurisprudenza di merito e di legittimità.
Risulta inoltre incontestato che la ricorrente non abbia goduto della totalità delle ferie
(comprese le festività soppresse) maturate in proporzione ai giorni di servizio prestati negli anni scolastici indicati in ricorso per un importo totale di € 1.347,62, secondo il conteggio sviluppato su ordine del giudicante e non contestato dal convenuto. CP_1
L'Amministrazione scolastica resistente va quindi condannata al pagamento di complessivi
€ 1.347,62 a titolo di ferie maturate e non godute, oltre interessi legali dalla domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e sono liquidate come da CP_1 dispositivo (applicati i minimi nello scaglione fino a € 5.200,00) tenuto conto del valore e della ridotta complessità della controversia, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- ACCOGLIE il ricorso e conseguentemente DICHIARA tenuto e CONDANNA il CP_1 convenuto a corrispondere alla parte ricorrente l'importo di € 1.347,62 quale indennità per
6 ferie maturate e non godute negli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
- CONDANNA il alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in € 1.314,00 CP_1 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA, con distrazione al difensore antistatario.
Aversa, 17.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Fabiana Colameo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.12.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10640/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a CASERTA (CE) il 20/12/1977 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. CUTILLO CIRO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, rappresentato e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 02/09/2024, la ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l'amministrazione scolastica per il riconoscimento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute ed ha chiesto al Tribunale di: “- Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente, Prof.ssa , all'indennità sostitutiva per ferie non godute per Parte_1 gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio durante il periodo di sospensione delle lezioni e giorni di ferie effettivamente richiesti e fruiti, così come sopra ed in atti precisati;
- Per l'effetto, condannare il al pagamento dell'indennità per ferie Controparte_1
1 maturate e non godute da parte ricorrente pari all'importo monetario di € 1.347,62 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo oppure, in via subordinata, a, quella diversa somma, maggiore e/o minore, che risulterà dovuta in corso di causa, oltre naturalmente rivalutazione monetaria ed interessi, dal dì del fatto sino al saldo. • Vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi a favore del procuratore anticipatario”.
A fondamento della domanda l'istante ha dedotto di essere docente precaria e di essere stata destinataria di incarichi di supplenza per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per il numero di giorni indicati in ricorso e di non aver goduto di tutte le ferie maturate nel corso delle predette annualità. Indi chiedeva condannarsi il convenuto al CP_1 pagamento, a titolo di indennità sostitutiva per le ferie non godute, della somma di euro
1.347,62, oltre interessi legali, dalla maturazione al saldo.
Il si è costituito regolarmente in giudizio contestando il Controparte_1 fondamento della domanda e chiedendone il rigetto.
La causa è stata discussa e decisa sulla base della documentazione versata in atti e, quindi, decisa all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 16.12.2025 ex art. 127 ter c.p.c., sulle note di trattazione delle parti.
Il ricorso è fondato.
Giova, preliminarmente, rilevare che artt. 13 e 19 del CCNL 2007 Comparto Scuola prevedevano, per il personale a tempo sia indeterminato che determinato, la monetizzazione delle ferie spettanti e non godute all'atto della cessazione del rapporto. In particolare, per il personale a tempo determinato, l'art. 19 prevedeva la non obbligatorietà della fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico.
Il D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, convertito nella L. 7 luglio 2012, n. 135 ha, invece, vietato la monetizzazione delle ferie, disponendo che "le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale... delle pubbliche amministrazioni... sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro... Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto...".
La L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 54, 55, 56, (legge di stabilità 2013 entrata in vigore l'1.1.2013) ha, poi, stabilito che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce
2 delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato ed alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica” (comma 54). Al D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” (comma 55). 56. “Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013".
Alla luce di tale previsione normativa si evince, quindi, che il generalizzato divieto di monetizzazione delle ferie, vigente sia nel pubblico impiego che nel comparto scuola, è derogato in favore degli insegnanti a tempo determinato.
In particolare, l'obbligo di fruizione delle ferie maturate nei giorni previsti di sospensione delle attività didattiche consente ai docenti di ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva, nei soli limiti della differenza tra i giorni di ferie maturati e quelli in cui è loro consentito di fruirne, ovvero i giorni in cui sono sospese le lezioni e non sono previste ulteriori attività. Non è, invece, previsto un onere per il docente a tempo determinato di richiedere la fruizione dei giorni di ferie residui nei periodi in cui le attività didattiche non sono sospese.
Ciò posto, la domanda merita accoglimento aderendo questo Giudice all'orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del
6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva,
3 senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (Cass., 17.6.2024 n. 16715). In parte motiva la Corte precisa che il datore di lavoro pubblico “è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo
- in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro”.
Tali principi sono stati ribaditi dalla Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 7 maggio 2025, n. 11968 con la quale è stato ribadito che “..trova applicazione il principio affermato da questa Corte secondo cui il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia UE, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio
2022)”.
Va, ancora, evidenziato che nel numero di ferie sono comprese le festività soppresse, in ordine alle quali va condiviso il principio enunciato dalla Cassazione civile sez. lav.,
04/04/2024, n. 8926, secondo cui, l'assenza “di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della l. n. 937
4 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie”. Sul punto, pare sufficiente richiamare la recente pronunzia con cui la Corte di Cassazione ha chiarito questo specifico aspetto affermando che “ il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro ( Cass. Civ. sez. Lavoro, 5 maggio 2022
n. 14268 - ordinanza).
Quanto agli oneri probatori, va evidenziato che la Corte di Cassazione Sezione Lavoro nell'ordinanza 14 giugno 2024 n. 16603 ha statuito che”…E' costante l'orientamento di legittimità per cui il lavoratore che una volta cessato il rapporto, agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggiore facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (v. Cass. n. 10956 del 1999; n.
22751 del 2004; n. 26985 del 2009; n. 8521 del 2015; n. 7696 del 2020; n. 9791 del
2020”).
In applicazione di tali principi, si osserva quanto segue.
Parte ricorrente ha allegato di aver lavorato in ciascun anno scolastico per i giorni indicati in ricorso e di aver maturato e non fruito dei giorni di ferie (comprese le festività
5 soppresse) come meglio specificati nei conteggi versati in atti su ordine del giudicante (v. conteggi allegati alle note del 30.10.2025).
E', invece, onere del datore di lavoro informare il lavoratore della possibilità di fruire delle ferie annuali retribuite ed assicurarsi concretamente che quest'ultimo si trovi nella condizione di usufruirne.
Nel caso in esame, parte convenuta non ha fornito la prova di aver adempiuto a tale onere. Neppure tale onere può ritenersi adempiuto, quanto meno in relazione agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 rispetto ai quali dalla stessa documentazione allegata al ricorso risulta che parte ricorrente in tali aa.ss. avrebbe fruito dei giorni di ferie durante i periodi di sospensione dell'attività didattica (ad es. feste natalizie, pasquali etc), in mancanza di prova – mancante nella specie - di espresso invito di parte datoriale a fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni.
Il non ha, invero, provato di aver invitato la ricorrente alla fruizione dei giorni di CP_1 ferie maturati in proporzione al servizio prestato, che fossero scaturiti e pari al differenziale tra i giorni di ferie dovuti e i giorni di sospensione delle lezioni, meno i giorni di ferie e/o riposi effettivamente goduti, non ha contestato i giorni di servizio prestati né ha provato di aver monetizzato tali giorni di ferie e/o riposi a favore della ricorrente.
Sulla base del conteggio fornito dalla parte ricorrente e versato in atti emerge un differenziale positivo che va monetizzato secondo i principi sanciti dalla costante giurisprudenza di merito e di legittimità.
Risulta inoltre incontestato che la ricorrente non abbia goduto della totalità delle ferie
(comprese le festività soppresse) maturate in proporzione ai giorni di servizio prestati negli anni scolastici indicati in ricorso per un importo totale di € 1.347,62, secondo il conteggio sviluppato su ordine del giudicante e non contestato dal convenuto. CP_1
L'Amministrazione scolastica resistente va quindi condannata al pagamento di complessivi
€ 1.347,62 a titolo di ferie maturate e non godute, oltre interessi legali dalla domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e sono liquidate come da CP_1 dispositivo (applicati i minimi nello scaglione fino a € 5.200,00) tenuto conto del valore e della ridotta complessità della controversia, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- ACCOGLIE il ricorso e conseguentemente DICHIARA tenuto e CONDANNA il CP_1 convenuto a corrispondere alla parte ricorrente l'importo di € 1.347,62 quale indennità per
6 ferie maturate e non godute negli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
- CONDANNA il alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in € 1.314,00 CP_1 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA, con distrazione al difensore antistatario.
Aversa, 17.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Fabiana Colameo
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