Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 2233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2233 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai magistrati: Presidente 1. dr.ssa Anna Carla Catalano
Consigliere rel.
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio
Consigliere 3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli all'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 23 gennaio 2025 la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 826/2023 del ruolo generale lavoro vertente TRA
P.I. P.IVA_1 in persona del Parte_1
Direttore Generale p.t., con sede in Pt_1 via Unità Italiana 28, rappresentata e in virtù di procura difesa dall'avv. Antonia Sarro C.F. C.F._1 rilasciata su foglio separato da intendersi in calce al presente atto e con la stessa elettivamente domiciliata presso l'U.O.C. Affari Legali in Pt_1 via Unità Italiana n.28, sede dell'Ente, con richiesta di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al ricorso al seguente n.ro 0823445104 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
Appellante
E
Controparte_1 C.F. C.F. 2 nata a [...] il
29.11.1953 e residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce alla memoria di costituzione, dall'Avv.to Teresa Viggiano C.F. C.F. 3 (telefax: 0823.896583 p.e.c con la quale elettivamente domicilia a Email_2 Pt_1 alla Via San Nicola,49. Il procuratore ha dichiarato di ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec o al tel/fax 0823.1714292 Email_2
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere n. 2446/2022 pubblicata il 19.10.2022
FATTO E DIRITTO
Parte_2 ha impugnatoCon atto di appello depositato in data 14.04.2023 1' la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, accogliendo parzialmente il ricorso proposto da
2) spese di lite compensate".
La ricorrente, invero, nel formulare la propria domanda al Tribunale aveva dedotto di essere dipendente a tempo indeterminato dell” Parte_2 a far tempo dal giorno 1.06.1991; di prestare servizio presso la Direzione Sanitaria del Distretto 16 di Marcianise CE, inquadrata con la qualifica di assistente amministrativo catg. C;
di avere svolto sin dall'assunzione, anche in ragione della carenza di personale, “mansioni amministrativo contabili complesse, avvalendosi della collaborazione di altro personale amministrativo cui fornisce istruzioni e compiti di segreteria”; di avere, in particolare, svolto i compiti affidatile con nota prot. n. 488/D del 13.01.2000 occupandosi della “gestione di tutto il personale del Distretto 6 di Marcianise in diretta collaborazione con il Direttore Sanitario del distretto" ed attuando concretamente i seguenti compiti: "registrazione e controllo delle assenze del personale di tutte le UO, cura di tutti gli adempimenti relativi alla legge 104/92 e 1204/ 71, istruzione delle pratiche inerenti il diritto allo studio, funzioni pubbliche, aggiornamento professionale, controllo delle assenze per malattia nei tre anni e relative attestazioni, ricezione e trasmissione richieste visite fiscali per i dipendenti del distretto, permessi retribuiti ai sensi dell'articolo 21 CCNL e congedo straordinario, istruzione delle pratiche per le visite collegiali ed aspettative senza assegni, riepilogo mensile del modello B per tutte le UO del distretto da trasmettere al servizio gestione risorse umane, permessi sindacali, cura degli atti sulla mobilità del personale controllo delle schede di presenza ed assenza di tutto il personale del distretto con relativi adempimenti contrattuali, controllo dei cartellini marcatempo con conteggio dei ritardi e del lavoro straordinario con conseguente comunicazione al servizio G.R.U., trasmissione al servizio G.R.U. in fotocopia della documentazione sanitaria con relativo elenco cronologico per i dipendenti che richiedono il riconoscimento di malattie dovute a causa di servizio, controllo e contabilità per chilometraggio e missioni, preparazione attestazioni varie e archiviazione della documentazione riguardante tutto il personale, rapporti con l'ispettorato del lavoro (gravidanza a rischio) con CP_2 (infortuni, variazioni stipendiali, statistiche varie); di aver svolto le proprie oni avvalendosi della collaborazione di altro personale, coordinando l'attività di lavoro di propria competenza e collaborando direttamente con il Direttore responsabile del distretto. La ricorrente, quindi, invocando gli attestati allegati, lamentava il mancato riconoscimento della qualifica di collaboratore amministrativo categoria
D e chiedeva al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di accogliere le seguenti conclusioni: "-accertare lo svolgimento da parte della ricorrente delle mansioni ascrivibili alla categoria di collaboratore amministrativo di cui all'allegato uno CCNL comparto sanità 7 Aprile 1999 e per l'effetto dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del livello di come espressamente previsto dall'articolo 9 CCNL- sanità biennio economico 2000/2001 ed al riconoscimento delle differenze retributive per le mansioni superiori svolte dal mese di gennaio 2010 corrispondenti alla categoria D di cui al CCNL sanità biennio economico
20002001 oltre interessi e rivalutazione monetaria. -In conseguenza delle mansioni effettivamente svolte, accertare altresì il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere anche la retribuzione della posizione organizzativa ad essa spettante in ragione del lavoro effettivamente svolto in sostituzione di altro dipendente titolare di posizione organizzativa come da attestazione numero 40 del 14.06.2016 in atti;
-condannare
1 CP_3 in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della ricorrente delle differenze economiche risultanti dal raffronto terra la retribuzione percepita con decorrenza gennaio 2010 è quella corrispondente al trattamento economico relativo alla categoria D del CCNL comparto sanità biennio economico 200/2001 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria". Il giudice di prime cure, disattendendo le altre istanze, accoglieva unicamente la domanda diretta al riconoscimento delle differenze retributive tra il livello di appartenenza e quello rivendicato. Parte Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello 1* che ha affidato il gravame a due motivi: con il primo ha lamentato l'omessa pronuncia circa l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata nella memoria di costituzione del primo grado di giudizio;
con il secondo motivo ha censurato la sentenza per aver ritenuto provato lo svolgimento delle mansioni superiori da parte della CP_1
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si è costituita in giudizio la parte appellata che ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto.
Nelle more del giudizio è stata disposta la trattazione cartolare del procedimento, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con sostituzione dell'udienza del 23 gennaio 2025 mercè lo scambio delle note tra le parti. Indi, acquisite le note di trattazione, all'esito della camera di consiglio la Corte ha deliberato nei termini di seguito espressi.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Va premesso che la sentenza impugnata dall, Parte è passata in giudicato quanto al rigetto delle domande dirette ad ottenere il superiore inquadramento e la corresponsione della posizione organizzativa per il tempo specificato in ricorso.
Occorre, quindi, esaminare con priorità -in quanto costituisce la ragione liquida in base alla quale può essere definito il giudizio- il secondo motivo di gravame. L Parte_2 ha infatti evidenziato che la domanda risultava del tutto inaccoglibile attesa l'assenza di allegazioni idonee a dimostrare i presupposti per l'accertamento dello svolgimento di mansioni rientranti nella categoria superiore D- Collaboratore
Amministrativo. L'appellante, in particolare, ha sottolineato come parte appellata non abbia mai nemmeno dedotto (se non in modo generico) di avere svolto compiti di coordinamento e di controllo delle attività amministrative e contabili di unità operative semplici, né di avvalersi di altri lavoratori con assunzioni di responsabilità del loro operato, né di svolgere attività autonome che comportano assunzione di responsabilità diretta.
Parte Preso atto delle censure sollevate dall si deve osservare in via generale che il procedimento logico che deve presiedere all'attività di giudizio relativo all'accertamento di un superiore livello contrattuale di inquadramento per effetto delle mansioni di fatto svolte, postula un'indagine articolata in tre fasi. In primo luogo è necessario esaminare la declaratoria contrattuale con la quale le parti collettive hanno determinato i criteri di appartenenza alla categoria rivendicata estrapolandone i requisiti fisionomici tipici.
Successivamente occorre individuare e qualificare l'attività di fatto espletata dal lavoratore nei suoi vari aspetti e nei suoi momenti più qualificanti. Infine si deve procedere al confronto tra la previsione della declaratoria contrattuale, alla luce dei
CCNL succedutisi nel tempo e l'attività di fatto espletata onde verificare se sussista o meno corrispondenza (le tre fasi di accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda sono state ribadite da C. Cass. n. 8589 del 2015).
L'onere della prova grava sul lavoratore che agisce in giudizio, secondo l'ordinario criterio di riparto, attesa la contestazione effettuata dall"Part
Ebbene, dall'esame dell'atto introduttivo del giudizio di prime cure si evince l'omissione da parte della ricorrente dell'allegazione del contenuto della declaratoria relativa alla qualifica riconosciutale dall› Part
Tale carenza assertiva risulta rilevante ai fini dell'onere di contestazione gravante sulla parte appellata.
Invero, per attivare l'onere della puntuale contestazione, è indispensabile che il ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio, alleghi compiutamente i fatti costitutivi del diritto vantato, descrivendo puntualmente le mansioni disimpegnate, indicando quelle spettanti in base alla qualifica riconosciuta per contratto e individuando precisamente le declaratorie contrattuali corrispondenti della qualifica oggetto di pretesa.
Nel caso in esame l'indicazione è parzialmente carente, atteso che la mancata indicazione della declaratoria della categoria di appartenenza ha impedito la necessaria comparazione tra le stesse e le mansioni effettivamente svolte.
Emergono, quindi, nell'atto introduttivo del giudizio insanabili carenze espositive e di allegazione, laddove per una adeguata soluzione della controversia si rivela necessario individuare, nelle funzioni concretamente espletate, le precise caratteristiche che le rendono differenti da quelle previste dal livello di inquadramento e, di conseguenza, riconducibili a quello superiore rivendicato.
In conformità all'insegnamento della Suprema Corte, il lavoratore che agisca in giudizio per far valere diritti attinenti allo svolgimento di mansioni superiori ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare quali siano i profili caratterizzanti le mansioni detta qualifica, raffrontandoli con quelli propri delle mansioni che egli deduce di aver concretamente svolto. Occorre seguire la tripartizione espositiva e argomentativa sopra richiamata che anticipi e precorra il giudizio di accertamento che il giudice del merito dovrà poi svolgere in sede decisionale, di natura tri-fasica, consistente cioè (1) nell'accertamento in fatto dell'attività lavorativa in concreto svolta, (2) nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e (3) nel raffronto dei risultati di tali due indagini: «la relativa valutazione, deve essere effettuata accertando i contenuti effettivi delle mansioni esercitate confrontandoli con quelli delle declaratorie delle categorie e dei profili professionali introdotte dalla contrattazione collettiva succedutasi nel tempo» (Cass., 8 aprile 2011, n.8084 Cass. 14088/2001; Cass 8589/2015; Cass 30580/2019). E' evidente che il giudice deve compiere una preventiva, rigorosa e penetrante indagine quanto alla continuità, alla rilevanza e all'impegno temporale giornaliero delle mansioni, delle diverse categorie, espletate dal lavoratore, e che a quest'ultimo incombe l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda, e cioè di aver svolto, in via continuativa e prevalente, mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato.
I compiti svolti devono essere valutati nella loro unitarietà, senza atomizzazioni o parcellizzazioni di singole funzioni che, isolatamente considerate, non farebbero mai emergere l'esatto tenore qualitativo di una data posizione di lavoro.
In altri termini ciò che rileva è il contenuto concreto dell'attività lavorativa effettivamente svolta, che deve risultare sussumibile, per continuità, qualità e quantità della stessa, nel superiore livello economico rivendicato. Deve pertanto essere allegato e dimostrato che l'esercizio di attività connotanti la qualifica superiore sia prevalente, sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo, tanto da farne la mansione primaria e caratterizzante (Cass., sez. lav., 2.1.2001, n. 9; Cass., sez. lav., 22.4.1995, n. 4561).
Non è quindi sufficiente dichiarare: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale.
Nè può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda (v. Cass. N. 8025/2003).
Nel caso di specie, il primo giudice ha omesso di riscontrare la carenza di allegazioni.
Quanto al "grado di sufficienza" delle allegazioni, esso è indicato non solo nell'art. 414 cod. proc. civ. ma anche nel successivo art. 416: se infatti quest'ultima disposizione impone al convenuto di < prendere posizione in maniera specifica e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda...>> ; ne deriva che non è sufficiente, in ricorso, una allegazione generica, perché rispetto ad essa la corrispettiva contestazione non potrebbe che, a sua volta, essere generica, e ciò contrasterebbe con le regole del processo, che impongono alle parti di dispiegare compiutamente, lealmente e tempestivamente tutte le difese in fatto.
La stessa giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che i fatti costitutivi devono essere stati allegati dalla parte ricorrente, giacché questi, prima ancora di essere provati in giudizio ex art. 2697 cod. civ., devono essere allegati, non potendosi dimostrare se non le circostanze già versate in causa. Una volta precisati i fatti sui quali si fonda la domanda o l'eccezione, occorre poi che ciascuna parte offra la prova della sussistenza dei medesimi sulla base dell'art. 2697 c.c. Si consideri poi che, se il giudice può sopperire alle carenze di prove avvalendosi dei poteri istruttori ufficiosi di cui all'art. 421 del codice di procedura civile, mai potrebbe sopperire alla carenza di allegazione, non potendo, d'ufficio, introdurre in giudizio "fatti" non dedotti dalla parte.
Nel caso in esame il difetto come si è detto- è consistito nella mancata allegazione del contenuto della declaratoria di appartenenza e di quegli elementi necessari ai fini della verifica del cd. procedimento trifasico cui prima si è fatto riferimento, atteso che le lacune assertive riscontrate sulle mansioni in concreto svolte non consentono di ricondurre le stesse nell'alveo della categoria superiore rivendicata né di dare ingresso alla prova orale.
Invero, dalla descrizione del lavoro svolto dall'odierna appellata, emerge con chiarezza che non è fatta alcuna menzione degli elementi specifici caratterizzanti le categorie superiori invocate rispetto a quella di appartenenza dello stesso.
Le mansioni descritte in ricorso appaiono prive di qualsiasi connotato di specializzazione, non vi è alcun riferimento al fatto che il ricorrente fosse titolare di conoscenze teoriche
"specialistiche e gestionali " (per la cat. D) o di capacità organizzative, di coordinamento e/o gestionali (per la cat. D) o in cosa s concretizzasse il "coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità" per apprezzare l'autonomia e responsabilità tipiche della categoria rivendicata.
A tale difetto di allegazione si è accompagnata una carenza probatoria assolutamente non colmabile con la documentazione prodotta che parte appellante richiama in questa sede.
Ed infatti in un contesto quale quello descritto, assolutamente deficitario sul piano delle deduzioni, non è consentito supplire alle carenze del ricorso riguardanti l'oggetto della domanda ed i suoi elementi costitutivi tramite una integrazione del ricorso stesso ad opera dei documenti allegati, cui deve assegnarsi solo la funzione probatoria di attestare la veridicità degli assunti riportati nell'atto introduttivo della lite e di dimostrane la fondatezza.
Osserva il collegio che nel ricorso non è riportata la declaratoria contrattuale relativa alla categoria di appartenenza C (Assistente amministrativo) ed insufficiente appare l'invocazione dell'allegazione in atti del CCNL di riferimento.
Infatti, anche all'esito della lettura delle declaratorie e della documentazione versata in atti (si ripete, non idonea a colmare lacune assertive), non può non rimarcarsi che la ricorrente non ha dedotto circostanze specifiche dalle quali poter desumere il grado di autonomia e responsabilità che ritiene insito nelle mansioni di fatto disbrigrate, non avendo specificato se godesse di un'autonomia operativa nell'ambito di prescrizioni di massima ovvero di un'autonomia di tipo decisionale, atteso che sia il profilo di appartenenza che quelli rivendicati prevedono autonomia e responsabilità. In particolare, alla C è correlata “autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo", alla D infine “autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa....” (v. CCNL allegato al fascicolo di prime cure).
Il grado di autonomia non può desumersi dalla nota prot. n. 488/D del 13.01.2000
(Assegnazione carichi di lavoro) né dalle attestazioni allegate che costituiscono valutazioni provenienti da soggetti che, peraltro, non hanno potere di rappresentanza dell'Azienda. Inoltre, sia dalla nota sopra richiamata che dalle successive attestazioni emerge che la CP_1 avesse compiti di supervisione del personale e di istruzione delle pratiche relative a permessi, interdizioni, astensioni dal lavoro ecc. Aveva quindi un onere di collaborazione con il Direttore responsabile del distretto ma nessuno dei compiti indicati nella nota n. 488/D, invocata a sostegno della domanda, rivela quel grado di autonomia decisionale e responsabilità dei risultati che è tipico della categoria rivendicata dall'appellata.
Neppure si rinvengono tali elementi qualificanti nelle successive disposizioni ed attestazioni (in cui si reitera l'affidamento del compito di “curare tutti gli adempimenti relativi alla segreteria di questa Parte_3 gli adempimenti attinenti alla gestione del personale (parte giuridica ed economica), procedendo alla verifica e supervisione degli istituti contrattuali... fornendo il necessario supporto" (cfr., fra le altre, attestazione del
21 maggio 2012).
In particolare, poi, nell'attestazione del 14.06.2016 a firma del Responsabile dott. Per_1 si evince una espressione di apprezzamento del servizio reso, ma non si riscontrano concreti elementi atti ad individuare il livello di autonomia nello svolgimento delle attività elencate e di connessa responsabilità.
A ciò si aggiunga che la riscontrata carenza allegativa non rende nemmeno invocabile il principio della non contestazione, pur evocato dall'appellata nella propria memoria, il quale presuppone, per poter operare, la specifica deduzione di circostanze fattuali (cfr.
Cass., SS.UU., n. 11353 del 17/06/2004: "in tanto la mancata contestazione da parte del convenuto può avere le conseguenze ora specificate, in quanto i dati fattuali, interessanti sotto diversi profili la domanda attrice, siano tutti esplicitati in modo esaustivo in ricorso o perché fondativi del diritto fatto valere in giudizio o perché rivolti
-
a introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria non potendo, il convenuto, contestare ciò che non è stato detto").
La carenza di allegazioni e la genericità di formulazione dei capitoli di prova osta all'ammissione dei mezzi istruttori, per la quale l'appellante insiste anche in questo grado.
In definitiva ritiene la Corte che all'esito dell'esame degli atti di causa, non appare condivisibile il governo dell'interpretazione delle norme e l'analisi degli elementi processuali effettuati dal primo giudice che ha inspiegabilmente “accolto il ricorso nella parte in cui riconosce le differenze retributive" pur in assenza di precise allegazioni e conteggi.
L'appello deve quindi essere accolto in considerazione delle ragioni sopra evidenziate. Le spese del doppio grado di giudizio si compensano, in considerazione della condotta processuale della parte appellante che in prime cure si è limitata ad una contestazione Parte generica ed in considerazione della condotta dei responsabili di servizio (cfr. attestazioni in atti) che attraverso le attestazioni e valutazioni espresse in favore dell'appellata hanno indotto nella stessa il convincimento della bontà delle proprie ragioni
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata rigetta integralmente la domanda proposta da Controparte_1 ; compensa tra le parti le spese del doppio grado.
Così deciso in Napoli il 23 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano