Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 19/12/2025, n. 4198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4198 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04198/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04044/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4044 del 2025, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Barbara Spinelli e domiciliato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
contro
- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, e l’U.T.G. - Prefettura di Milano, in persona Prefetto pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
per l’annullamento
- del silenzio rigetto formatosi, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990, in relazione alla richiesta di accesso agli atti formulata alla competente Prefettura di Milano, a mezzo p.e.c. del 15 agosto 2025, con riferimento alla procedura n. -OMISSIS-, riguardante la concessione della cittadinanza italiana in favore del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del 18 dicembre 2025, il consigliere TO De TA e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 14 ottobre 2025 e depositato il 29 ottobre successivo, il ricorrente ha chiesto l’annullamento del silenzio rigetto formatosi, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990, in relazione alla richiesta di accesso agli atti formulata alla competente Prefettura di Milano, a mezzo p.e.c. del 15 agosto 2025, con riferimento alla procedura n. -OMISSIS-, riguardante la concessione della cittadinanza italiana in proprio favore.
Il ricorrente, di nazionalità kuwaitiana, in data 11 luglio 2023 ha presentato l’istanza volta a ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana ex art. 9, comma 1, lett. e), e art. 16, comma 2, della legge n. 91 del 1992, cui è stato assegnato il codice identificativo -OMISSIS-. Non ricevendo riscontro, in data 15 agosto 2025, il ricorrente ha inoltrato, tra l’altro, alla Prefettura di Milano - Area Cittadinanza, una istanza di accesso ai documenti amministrativi relativi alla predetta pratica di cittadinanza, chiedendo “ ai sensi degli artt. 10, 22, 23, 25 della legge n. 241/1990, di poter prendere visione e/o acquisire copia degli atti del procedimento per determinare quali siano state le cause del ritardo e le relative eventuali responsabilità ”. Sulla predetta istanza si è formato il silenzio-rigetto, non essendo stata evasa la stessa dalla Prefettura di Milano, che ha lasciato decorrere inutiliter il termine di trenta giorni dalla notifica della medesima richiesta, previsto dall’art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990.
Assumendo l’illegittimità del predetto diniego tacito, il ricorrente ne ha chiesto l’annullamento per violazione dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 116 cod. proc. amm. e per eccesso di potere per difetto di motivazione e sviamento.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione dell’Interno, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 18 dicembre 2025, il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto in decisione la controversia.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Attraverso l’istanza di accesso agli atti del 15 agosto 2025, formulata ai sensi della legge n. 241 del 1990, il ricorrente ha chiesto “ di poter prendere visione e/o acquisire copia degli atti del procedimento [relativo alla richiesta concessione della cittadinanza italiana in proprio favore] per determinare quali siano state le cause del ritardo e le relative eventuali responsabilità ”.
L’Amministrazione non ha riscontrato la citata richiesta e per tale ragione si è formato il silenzio-rigetto.
3. La domanda giudiziale deve essere accolta, non giustificandosi il mancato riscontro della stessa, poiché si tratta di istanza sufficientemente perimetrata nel suo oggetto (ovvero, tutta la documentazione relativa alla pratica di cittadinanza del ricorrente), attraverso la quale non si impone all’Amministrazione, in vista dell’evasione della richiesta, un onere oltremodo gravoso che potrebbe interferire con il buon funzionamento dell’attività della stessa (cfr. Consiglio di Stato, III, 14 marzo 2023, n. 2686; VI, 24 maggio 2021, n. 4004; in argomento anche, T.A.R. Lombardia, Milano, III, 28 marzo 2024, n. 954; IV, 5 giugno 2023, n. 1382; T.A.R. Toscana, II, 25 luglio 2023, n. 775).
4. Da quanto evidenziato, discende l’illegittimità del diniego (tacito) di accesso opposto al ricorrente.
5. Pertanto, va ordinato all’Amministrazione resistente di esibire la documentazione richiesta con l’istanza del 15 agosto 2025 dal ricorrente, entro il termine di trenta giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
6. Le spese di lite vengono poste a carico dell’Amministrazione dell’Interno e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe, secondo quanto specificato in motivazione.
Condanna l’Amministrazione dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente nella misura di € 1.000,00 (mille/00), oltre oneri e spese generali; dispone altresì la rifusione del contributo unificato in favore del ricorrente e a carico dell’Amministrazione dell’Interno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AB IA, Presidente
TO De TA, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO De TA | AB IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.