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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/12/2025, n. 7517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7517 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. NI CI presidente dott. AN RO PELLEGRINI consigliere relatore dott. Marco GENNA consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 3549 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione all'udienza del 4 dicembre 2025 e vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLANTE
E
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avvocati Aristide Police e Carlo Mirabile
APPELLATA
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 4 dicembre 2025 la parte appellante ha rinunciato all'appello, chiedendo la compensazione delle spese di lite. La parte appellata ha dichiarato di accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il (già Parte_1 Parte_2
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
[...]
6747/2020, che, accogliendo parzialmente la domanda formulata da Controparte_1 ha condannato il convenuto al pagamento di 34.315.835,00 € oltre interessi, in Parte_1 favore di a titolo di ripetizione dell'indebito pari alle somme versate Controparte_1 da per oneri vari e spese condominiali e di gestione di diversi Controparte_1 immobili assegnati in uso al convenuto. Parte_1
L'appellante ha concluso domandando la riforma parziale della sentenza con rideterminazione del quantum debeatur.
In via istruttoria, l'appellante ha insistito per la rinnovazione della c.t.u.
Si è costituita in giudizio domandando il rigetto dell'appello Controparte_1 perché infondato e proponendo a sua volta appello incidentale (per i cui motivi si rinvia alla comparsa di costituzione in atti).
L'appellante incidentale ha concluso domandando l'accertamento del diritto di al pagamento da parte del della Controparte_1 Parte_2 somma di 62.235.009,39 €.
Con note di trattazione scritta depositate il 27 novembre 2025, il
[...]
e hanno chiesto congiuntamente che Parte_1 Controparte_1 venga dichiarata l'estinzione del giudizio (con compensazione delle spese di lite) “per sopravvenuta carenza di interesse”, rappresentando il fatto che medio tempore è intervenuto un accordo transattivo tra le parti.
All'udienza del 4 dicembre 2025, parte appellante ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio e parte appellata ha contestualmente accettato la rinuncia, come da nota congiunta depositata il 27 novembre 2025.
Va dunque dichiarata l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite come richiesto dalle parti nella nota congiunta depositata il 27 novembre 2025.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
2) comparsa tra le parti le spese processuali.
2 Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
AN RO PELLEGRINI NI CI
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. NI CI presidente dott. AN RO PELLEGRINI consigliere relatore dott. Marco GENNA consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 3549 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione all'udienza del 4 dicembre 2025 e vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLANTE
E
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avvocati Aristide Police e Carlo Mirabile
APPELLATA
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 4 dicembre 2025 la parte appellante ha rinunciato all'appello, chiedendo la compensazione delle spese di lite. La parte appellata ha dichiarato di accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il (già Parte_1 Parte_2
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
[...]
6747/2020, che, accogliendo parzialmente la domanda formulata da Controparte_1 ha condannato il convenuto al pagamento di 34.315.835,00 € oltre interessi, in Parte_1 favore di a titolo di ripetizione dell'indebito pari alle somme versate Controparte_1 da per oneri vari e spese condominiali e di gestione di diversi Controparte_1 immobili assegnati in uso al convenuto. Parte_1
L'appellante ha concluso domandando la riforma parziale della sentenza con rideterminazione del quantum debeatur.
In via istruttoria, l'appellante ha insistito per la rinnovazione della c.t.u.
Si è costituita in giudizio domandando il rigetto dell'appello Controparte_1 perché infondato e proponendo a sua volta appello incidentale (per i cui motivi si rinvia alla comparsa di costituzione in atti).
L'appellante incidentale ha concluso domandando l'accertamento del diritto di al pagamento da parte del della Controparte_1 Parte_2 somma di 62.235.009,39 €.
Con note di trattazione scritta depositate il 27 novembre 2025, il
[...]
e hanno chiesto congiuntamente che Parte_1 Controparte_1 venga dichiarata l'estinzione del giudizio (con compensazione delle spese di lite) “per sopravvenuta carenza di interesse”, rappresentando il fatto che medio tempore è intervenuto un accordo transattivo tra le parti.
All'udienza del 4 dicembre 2025, parte appellante ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio e parte appellata ha contestualmente accettato la rinuncia, come da nota congiunta depositata il 27 novembre 2025.
Va dunque dichiarata l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite come richiesto dalle parti nella nota congiunta depositata il 27 novembre 2025.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
2) comparsa tra le parti le spese processuali.
2 Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
AN RO PELLEGRINI NI CI
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