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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 25/05/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno, nel collegio composto dai seguenti magistrati: dott. Umberto GIACOMELLI Presidente dott.ssa Chiara SANDINI Giudice dott.ssa Gersa GERBI Giudice rel. riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
N O N D E F I N I T I V A nella causa civile iscritta al n. 820/2024 R.G. promossa con ricorso depositato in data 13/12/2024 da
, c.f. , residente in [...] Parte_1 C.F._1
ON (BL) rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Montoneri del foro di Belluno come da procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Kaoutar Badrane del foro di Vicenza, come da mandato in atti
RESISTENTE con l'intervento del p.m. in sede
OGGETTO: ricorso per separazione personale dei coniugi e successivo scioglimen- to del matrimonio.
Conclusioni conformi delle parti: come da verbale d'udienza del 23/04/2025:
“pronuncia di separazione e divorzio entrambe alle seguenti conclusioni: affidamento congiunto dei figli minori della coppia, con collocazione prevalente presso l'indirizzo di residenza della madre, alla quale viene anche assegnata la ca- sa coniugale;
il sig. si impegna a rilasciare l'immobile, con il consenso della CP_1 sig.ra , entro settembre 2025; il sig. contribuirà per il mantenimento Pt_1 CP_1
1 dei figli con la somma complessiva di € 700,00 mensili, da versare entro il giorno
12 di ogni mese, a titolo di mantenimento ordinario, di cui € 200 per ciascuno dei figli più grandi ed € 300,00 per il piccolo , rivalutabili annualmente secondo Per_1 gli indici ISTAT se positivi, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie co- me da Protocollo in essere in questo Tribunale;
il padre potrà vedere e tenere con sé i figli liberamente;
le parti si rilasciano reciproco consenso all'espatrio”.
Conclusioni adesive del Pubblico Ministero
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.12.2024, ha chiesto la pronuncia Parte_1 di separazione e di contestuale divorzio dal OR , al quale si Controparte_1 era unita in matrimonio in data 28.01.1999 in MARRAKECH (MAROCCO), atto tra- scritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ON dell'anno 2018,
– atto n. 35 parte 2 serie C, chiedendo altresì la regolamentazione dei rapporti ge- nitoriali, in relazione ai figli nati dalla coppia: Nata a Marrakech Ma- Persona_2 rocco il 04.05.2002, maggiorenne non economicamente sufficiente;
CP_2
nato a [...] il [...]; nato a [...] il
[...] CP_3
04.10.2022.
In data 11.03.2025 si è costituito in giudizio il OR , ade- Controparte_1 rendo alla domanda sullo status ma chiedendo al Tribunale di disporre l'affidamento condiviso dei figli, con contributo al mantenimento ordinario dei me- desimi pari a 150,00 euro ciascuno, oltre alla suddivisione equa dell'assegno unico
(euro 470,80 mensili) tra entrambi i genitori, e ripartizione delle spese straordina- rie al 50% tra i genitori, in conformità con il Protocollo del Tribunale di Belluno. Ha chiesto inoltre il rigetto della richiesta di mantenimento per la ricorrente.
Alla prima udienza del 23.4.2025 le parti hanno raggiunto accordo di conciliazione, precisando in modo conforme le conclusioni di causa, con conseguente discussione orale e rimessione al collegio per la decisione.
Il P.M. ha rassegnato parere favorevole all'accoglimento delle domande delle parti in data 2.5.2025.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione in atti risulta che e si Parte_1 Controparte_1 sono uniti in matrimonio celebrato in data 28.01.1999 in MARRAKECH (MAROCCO), atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ON dell'anno
2 2018, – atto n. 35 parte 2 serie C.
La domanda di separazione è fondata, essendo emerso dagli atti e dalla manifesta volontà delle parti l'irrimediabile crisi dell'affectio coniugale.
Risultando altresì condivisibili le condizioni concordate dalle parti, in quanto tengo- no debitamente conto dell'interesse dei figli della coppia e della parità sostanziale dei coniugi e genitori.
Stante la domanda di pronuncia dello scioglimento del matrimonio, la causa va ri- messa in istruttoria – come da separata ordinanza -- e le spese andranno liquida- te all'esito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate come da verbale d'udienza del 23.4.2025;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ON di procedere con le an- notazioni di legge.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso a Belluno, nella camera di consiglio del 22.5.2025.
Il Presidente dott. Umberto Giacomelli
Il Giudice rel. dott.ssa Gersa Gerbi
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