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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 14/11/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
OR RT Presidente
ER MO Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3021/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 09/06/2025
DA
) rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MORELLI LUISELLA
E
rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. TERZI ELISA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Mantova affinchè Voglia omologare le seguenti condizioni:
1) La sig.ra continuerà a risiedere insieme alla figlia minore, in Controparte_1 OL (Mn) Via Roma n. 68 int. 1, nell'immobile di proprietà dei genitori alla stessa, mentre il sig. continuerà ad abitare nella casa insieme ai Parte_1 genitori e ad un fratello in OL (Mn) Via Matteotti n. 51, obbligandosi a reciprocamente darsi comunicazione di ogni eventuale futuro trasferimento.
2) La figlia minore avrà la residenza anagrafica e domicilio con la Per_1 madre,in OL (Mn) Via Roma n. 68 int. 1 e resterà affidata, in via condivisa, ad entrambi i genitori che, in un rapporto di mutuo rispetto e di collaborazione reciproca, provvederanno alla sua crescita, educazione e cura, precisandosi che, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente;
3) Visita e permanenza:
, salvo diverso accordo, starà con il padre: Per_1 nell'ordinario:
- tutti i mercoledì, dall'uscita da scuola attualmente ore 16,00 fino al giovedì mattina, con un pernotto, quando il padre la riaccompagnerà a scuola.
- inoltre a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita dalla scuola fino al lunedì mattina, quando il padre la riaccompagnerà a scuola (con tre pernotti) durante il periodo di chiusura della scuola:
- tutti i mercoledì dalle ore 8,00 del mattino fino al giovedì mattina ad ore 8,00, con un pernotto
- inoltre a fine settimana alternati, dal venerdì mattina ad ore 8,00 fino al lunedì sera ad ore 18,30 quando il padre la riaccompagnerà dalla mamma (con tre pernotti). Salvo diverso accordo, nelle vacanze di natale: ogni anno, per la Vigilia di Per_ Natale sarà a pranzo con il papà e a cena con la mamma. Per_
inoltre trascorrerà una settimana con ciascun genitore: per le vacanze di Natale dell'anno 2025, sarà con il padre da Natale mattina ad ore 9,00 fino al 31.12 ad ore 9,00, mentre sarà con la mamma dal 31.12 ore 9,00 fino al rientro a scuola. Con alternanza dei periodi nelle vacanze di natale negli anni successivi. Per_ Salvo diverso accordo, per le vacanze di pasqua, trascorrerà tre giorni consecutivi con il padre, comprensivi di Pasqua o di Pasquetta, ad anni alterni. Per_ Salvo diverso accordo, per le vacanze estive trascorrerà una settimana con ciascun genitore, precisando che per il resto dell'estate, il diritto di permanenza della bambina presso il padre, manterrà il calendario previsto “durante il periodo di chiusura della scuola” (fine settimana alternati da venerdi a lunedì, oltre ai giorni infrasettimanali). Ciascun genitore dovrà comunicare il periodo scelto entro il 30 aprile di ogni anno: in caso di disaccordo negli anni pari sceglie il padre e, viceversa, negli anni dispari la madre. Entrambi i genitori dovranno comunicarsi preventivamente l'indirizzo di destinazione e recapito telefonico del luogo scelto per le vacanze estive/invernali. Le ulteriori festività sono da suddividere con il principio dell'alternanza (dalle ore 9,00 alle ore 20,30). La disciplina dei suindicati periodi di vacanza non influisce su quella dell'alternanza settimanale, nel senso che ove la disciplina delle ferie natalizie, pasquali ed estive si sovrapponga in favore dello stesso genitore che già avrebbe diritto di avere con sé la minore, ciò non comporta alcun diritto di recupero dei giorni così persi. Per_ Nel caso di malattia di il padre recupererà i giorni persi. 4) Le parti concordano che, prima di ricorrere a terzi o a baby sitter per la Per_ gestione della figlia, nei pomeriggi di lavoro della madre e del padre, dovrà essere affidata alle cure dell'altro genitore ove disponibile e libero dal lavoro, oppure dei nonni. Resta inteso che il pagamento delle spese della baby sitter, saranno a carico per l'intero del genitore che se ne serve pur avendo avuto la disponibilità dell'altro genitore a sostituirlo nella gestione della figlia o di persona di fiducia di entrambi i genitori che presti la propria collaborazione nella gestione della
2 minore a titolo gratuito. 5) Il padre potrà tenere con sé la figlia in occasione della festa del papà, con il medesimo diritto della madre in occasione della festa della mamma. Per_
potrà liberamente incontrare e frequentare i parenti di entrambi i genitori.
6) Entrambi i genitori avranno la responsabilità di seguire la figlia nell'andamento scolastico e di garantirne la frequenza;
potranno richiedere e/o recarsi individualmente ai colloqui con gli insegnanti e informarsi autonomamente sulle attività didattiche ed extrascolastiche previste. Il ritiro dei documenti di valutazione potrà essere effettuata da entrambi i genitori, consentendo all'altro di prenderne visione o estrarne copia. Le visite mediche dovranno essere concordemente decise, tranne nei casi di emergenza/urgenza (nei quali il genitore coinvolto si farà carico di avvisare con tempestività l'altro).
7) Il padre sarà tenuto al versamento, quale contributo al mantenimento indiretto della figlia, della somma mensile di € 250,00, già comprensivo della mensa scolastica come da Protocollo del Tribunale di Mantova, da corrispondere entro il 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di maggio 2025, da rivalutare secondo gli indici ISTAT. L'assegno unico universale (AUU attualmente di € 209,10) resta nella disponibilità, per l'intero, della madre, mentre le detrazioni saranno divise tra i genitori in pari misura.
8) I genitori saranno tenuti, inoltre, a provvedere, nella misura del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: A) spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle (sempre su prescrizione medica); per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall'istituto oppure se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, ect.); spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili); spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio
3 differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento,00); spesa per la retta della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle delle scuole materne comunali. Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria e come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile;
pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto alla quota fissa mensile relativa al servizio scolastico. C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria e tasse di iscrizione ai relativi esami). Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le modalità e le tempistiche sopra precisare, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure
- anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze, per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc). Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque, sostenuta.
9) I sigg.ri e si impegnano, sin da ora, a sottoscrivere le Pt_1 CP_1 autorizzazioni reciproche per il rilascio/rinnovo del proprio passaporto e/o di documento di identità valido per l'espatrio della minore;
10) Con l'esecuzione di quanto contenuto nel presente atto, le parti dichiarano di aver definito tutti i rapporti tra di loro esistenti, derivati e derivanti dalla loro relazione e di non avere reciprocamente più nulla a che pretendere l'una dall'altra per nessun motivo e/o ragione.
11) Le spese della presente procedura sono interamente compensate tra le parti.
…(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, le parti hanno formulato le
4 conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti, il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge e rispondano all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 13.11.2025
La Giudice relatrice
ER MO
Il Presidente
OR RT
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
OR RT Presidente
ER MO Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3021/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 09/06/2025
DA
) rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MORELLI LUISELLA
E
rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. TERZI ELISA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Mantova affinchè Voglia omologare le seguenti condizioni:
1) La sig.ra continuerà a risiedere insieme alla figlia minore, in Controparte_1 OL (Mn) Via Roma n. 68 int. 1, nell'immobile di proprietà dei genitori alla stessa, mentre il sig. continuerà ad abitare nella casa insieme ai Parte_1 genitori e ad un fratello in OL (Mn) Via Matteotti n. 51, obbligandosi a reciprocamente darsi comunicazione di ogni eventuale futuro trasferimento.
2) La figlia minore avrà la residenza anagrafica e domicilio con la Per_1 madre,in OL (Mn) Via Roma n. 68 int. 1 e resterà affidata, in via condivisa, ad entrambi i genitori che, in un rapporto di mutuo rispetto e di collaborazione reciproca, provvederanno alla sua crescita, educazione e cura, precisandosi che, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente;
3) Visita e permanenza:
, salvo diverso accordo, starà con il padre: Per_1 nell'ordinario:
- tutti i mercoledì, dall'uscita da scuola attualmente ore 16,00 fino al giovedì mattina, con un pernotto, quando il padre la riaccompagnerà a scuola.
- inoltre a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita dalla scuola fino al lunedì mattina, quando il padre la riaccompagnerà a scuola (con tre pernotti) durante il periodo di chiusura della scuola:
- tutti i mercoledì dalle ore 8,00 del mattino fino al giovedì mattina ad ore 8,00, con un pernotto
- inoltre a fine settimana alternati, dal venerdì mattina ad ore 8,00 fino al lunedì sera ad ore 18,30 quando il padre la riaccompagnerà dalla mamma (con tre pernotti). Salvo diverso accordo, nelle vacanze di natale: ogni anno, per la Vigilia di Per_ Natale sarà a pranzo con il papà e a cena con la mamma. Per_
inoltre trascorrerà una settimana con ciascun genitore: per le vacanze di Natale dell'anno 2025, sarà con il padre da Natale mattina ad ore 9,00 fino al 31.12 ad ore 9,00, mentre sarà con la mamma dal 31.12 ore 9,00 fino al rientro a scuola. Con alternanza dei periodi nelle vacanze di natale negli anni successivi. Per_ Salvo diverso accordo, per le vacanze di pasqua, trascorrerà tre giorni consecutivi con il padre, comprensivi di Pasqua o di Pasquetta, ad anni alterni. Per_ Salvo diverso accordo, per le vacanze estive trascorrerà una settimana con ciascun genitore, precisando che per il resto dell'estate, il diritto di permanenza della bambina presso il padre, manterrà il calendario previsto “durante il periodo di chiusura della scuola” (fine settimana alternati da venerdi a lunedì, oltre ai giorni infrasettimanali). Ciascun genitore dovrà comunicare il periodo scelto entro il 30 aprile di ogni anno: in caso di disaccordo negli anni pari sceglie il padre e, viceversa, negli anni dispari la madre. Entrambi i genitori dovranno comunicarsi preventivamente l'indirizzo di destinazione e recapito telefonico del luogo scelto per le vacanze estive/invernali. Le ulteriori festività sono da suddividere con il principio dell'alternanza (dalle ore 9,00 alle ore 20,30). La disciplina dei suindicati periodi di vacanza non influisce su quella dell'alternanza settimanale, nel senso che ove la disciplina delle ferie natalizie, pasquali ed estive si sovrapponga in favore dello stesso genitore che già avrebbe diritto di avere con sé la minore, ciò non comporta alcun diritto di recupero dei giorni così persi. Per_ Nel caso di malattia di il padre recupererà i giorni persi. 4) Le parti concordano che, prima di ricorrere a terzi o a baby sitter per la Per_ gestione della figlia, nei pomeriggi di lavoro della madre e del padre, dovrà essere affidata alle cure dell'altro genitore ove disponibile e libero dal lavoro, oppure dei nonni. Resta inteso che il pagamento delle spese della baby sitter, saranno a carico per l'intero del genitore che se ne serve pur avendo avuto la disponibilità dell'altro genitore a sostituirlo nella gestione della figlia o di persona di fiducia di entrambi i genitori che presti la propria collaborazione nella gestione della
2 minore a titolo gratuito. 5) Il padre potrà tenere con sé la figlia in occasione della festa del papà, con il medesimo diritto della madre in occasione della festa della mamma. Per_
potrà liberamente incontrare e frequentare i parenti di entrambi i genitori.
6) Entrambi i genitori avranno la responsabilità di seguire la figlia nell'andamento scolastico e di garantirne la frequenza;
potranno richiedere e/o recarsi individualmente ai colloqui con gli insegnanti e informarsi autonomamente sulle attività didattiche ed extrascolastiche previste. Il ritiro dei documenti di valutazione potrà essere effettuata da entrambi i genitori, consentendo all'altro di prenderne visione o estrarne copia. Le visite mediche dovranno essere concordemente decise, tranne nei casi di emergenza/urgenza (nei quali il genitore coinvolto si farà carico di avvisare con tempestività l'altro).
7) Il padre sarà tenuto al versamento, quale contributo al mantenimento indiretto della figlia, della somma mensile di € 250,00, già comprensivo della mensa scolastica come da Protocollo del Tribunale di Mantova, da corrispondere entro il 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di maggio 2025, da rivalutare secondo gli indici ISTAT. L'assegno unico universale (AUU attualmente di € 209,10) resta nella disponibilità, per l'intero, della madre, mentre le detrazioni saranno divise tra i genitori in pari misura.
8) I genitori saranno tenuti, inoltre, a provvedere, nella misura del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: A) spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle (sempre su prescrizione medica); per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall'istituto oppure se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, ect.); spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili); spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio
3 differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento,00); spesa per la retta della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle delle scuole materne comunali. Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria e come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile;
pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto alla quota fissa mensile relativa al servizio scolastico. C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria e tasse di iscrizione ai relativi esami). Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le modalità e le tempistiche sopra precisare, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure
- anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze, per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc). Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque, sostenuta.
9) I sigg.ri e si impegnano, sin da ora, a sottoscrivere le Pt_1 CP_1 autorizzazioni reciproche per il rilascio/rinnovo del proprio passaporto e/o di documento di identità valido per l'espatrio della minore;
10) Con l'esecuzione di quanto contenuto nel presente atto, le parti dichiarano di aver definito tutti i rapporti tra di loro esistenti, derivati e derivanti dalla loro relazione e di non avere reciprocamente più nulla a che pretendere l'una dall'altra per nessun motivo e/o ragione.
11) Le spese della presente procedura sono interamente compensate tra le parti.
…(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, le parti hanno formulato le
4 conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti, il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge e rispondano all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 13.11.2025
La Giudice relatrice
ER MO
Il Presidente
OR RT
5