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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 13030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13030 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
in persona della Giudice IE RA, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 37905 dell'anno 2024 vertente tra
, con l'Avv. Eleonora Marini, ricorrente Parte_1
e
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., con l'Avv. Luca Capilupi, resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18 ottobre 2024 adiva Parte_1
l'intestato Tribunale esponendo di aver subito, in data 20 aprile 2021, un infortunio sul lavoro e chiedendo di “accertare e dichiarare che la menomazione riportata dal ricorrente in esito all'infortunio subito in data 20.4.2021 si è verificata per causa violenta in occasione ed a causa dell'attività lavorativa da quest'ultimo svolta e comporta una menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 7% ed in ogni caso non inferiore al 6%; per l'effetto, dichiarare il diritto del Sig. alla liquidazione del corrispondente indennizzo in capitale, ex Parte_1 art. 13 D.Lgs. 38/2000; per l'effetto condannare , in persona del legale CP_1 rapp.te p.t., alla liquidazione dell'indennizzo in capitale, ex art. 13 D.Lgs. 38/2000, pagina 1 di 4 in favore del Sig. nella misura corrispondente al grado di menomazione Parte_1
dell'integrità psicofisica che sarà accertato in corso di causa, anche a mezzo di
CTU, da corrispondersi nei modi e nei termini di legge, con gli interessi legali e quanto altro di competenza con decorrenza dalla data della domanda”.
Assumeva che era dipendente della con Parte_2
mansioni di operatore per l'igiene ambientale;
che, mentre si trovava alla guida del mezzo aziendale sulla Via Ostiense, a causa di un avvallamento del fondo stradale, aveva urtato violentemente il torace contro il manubrio del veicolo;
che, a seguito dell'evento, l'assicurato riportava la frattura dell'arco anteriore della VI e
VII costa sinistra, oltre a contusioni escoriate a entrambe le ginocchia;
che l resistente aveva riconosciuto l'evento come infortunio (pratica n. CP_1
517956660), corrispondendo l'indennità per inabilità temporanea assoluta fino al 7 luglio 2021; che, tuttavia, con provvedimento dell'8 luglio 2021, l' aveva CP_1
definito il caso valutando i postumi permanenti nella misura del 2%, percentuale non indennizzabile in capitale ai sensi del D.lgs. 38/2000; che tale valutazione era erronea, in quanto l'entità delle lesioni (fratture costali e lassità articolare alle ginocchia) avrebbe dovuto comportare un grado di menomazione dell'integrità psicofisica pari al 7%, o comunque non inferiore al 6%, soglia minima per l'erogazione dell'indennizzo.
Si costituiva in giudizio l' , contestando integralmente la domanda. CP_1
Deduceva la correttezza della valutazione operata dai propri sanitari, basata su plurimi accertamenti chirurgici e radiografici, e sottolineava come la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio fosse da considerarsi esplorativa e superflua, data l'ampia distanza tra il 2% accertato e il minimo indennizzabile.
All'esito dell'udienza del 29 ottobre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V c.p.c.
***
pagina 2 di 4 Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
La controversia verte sulla corretta quantificazione dei postumi permanenti residuati al Sig. a seguito dell'infortunio occorso il 20 aprile 2021. In Parte_1
sede amministrativa, l' ha proceduto al riconoscimento dell'evento lesivo, CP_1
liquidando tuttavia un'indennità limitata alla sola inabilità temporanea e valutando il danno biologico nella misura del 2%. Tale determinazione è stata impugnata dall'assicurato, il quale ha dedotto un'erronea sottostima della compromissione dell'integrità psico-fisica, rivendicando un grado di menomazione pari al 7% (e comunque non inferiore al 6%). La distinzione non è meramente quantitativa, ma assume un rilievo giuridico decisivo: il superamento della soglia del 5% costituisce, infatti, il presupposto legale indispensabile per l'insorgenza del diritto all'indennizzo in capitale ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 38/2000.
Al fine di dirimere il contrasto tecnico tra le parti, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio. Il nominato consulente, Dott. Persona_1
ha proceduto all'esame della documentazione clinica e a una puntuale visita peritale. Gli accertamenti hanno confermato la sussistenza di esiti di frattura della VI e della VII costa sinistra riconducibili al sinistro in oggetto. Tuttavia, il
CTU ha concluso che tali lesioni determinano un danno biologico permanente nella misura del 2%. Tale valutazione appare pienamente conforme ai criteri tabellari di cui al D.M. 38/2000 (voce n. 219), che prevede per ogni costa fratturata un punteggio fino all'1%.
Le risultanze peritali, supportate da una motivazione tecnica coerente con il dato radiologico e con i criteri tabellari obbligatori, confermano la correttezza della valutazione dell' resistente. Poiché l'entità del danno accertato si colloca al CP_1
di sotto della soglia di rilevanza indennizzabile prevista dalla normativa vigente, la pretesa attorea risulta priva del necessario presupposto costitutivo e la domanda deve, pertanto, essere integralmente rigettata.
pagina 3 di 4 La parte ricorrente, seppure soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003
n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326.
Le spese di CTU, stante l'esenzione di parte ricorrente, debbono essere poste a carico dell' e sono liquidate come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
Roma, lì 29 ottobre 2025
La Giudice
IE RA
Provvedimento redatto con l'ausilio dell'Ufficio per il Processo – Dr.ssa Prisca
Boggetti
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