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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/07/2025, n. 2096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2096 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 04.10.2023 al n. 5153 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio (scioglimento matrimonio)
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv.to Angela Auriemma ed elettivamente C.F._1 domiciliato in T'TA alla Via Emilio Merone n. 57, presso lo studio di questi;
- ricorrente -
CONTRO
, nata a [...] l'[...], codice fiscale Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv.to Giovanni Di Costanzo ed elettivamente C.F._2 domiciliata in Napoli (NA) alla Via Sebastiano Veniero n. 17, presso lo studio di questi;
- resistente –
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza del 25.06.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e (matrimonio celebrato in Somma Vesuviana il 05.04.2013 – atto Parte_1 Controparte_1
n. 4 Parte 2 Serie A dell'anno 2013 del Comune di Somma Vesuviana) dalla cui unione nasceva la figlia (nata a [...] il [...]). Persona_1
Il Tribunale di Nola, con sentenza n. 2925/2024 resa in data 25.10.2024, dichiarava la separazione personale dei coniugi e con ordinanza del 25.10.2024 rimetteva la causa sul ruolo per la domanda di divorzio.
Con note ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza del 25.06.2025, le parti confermavano la volontà di divorziare alle condizioni condivise e di cui alla sentenza di separazione.
Il Giudice, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, riservava la causa al collegio per la decisione.
Va, preliminarmente, precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato della procedura introdotta. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998;
Cass. Civ. n. 13062/2000).
Ciò posto, va certamente accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui i ricorrenti sono comparsi innanzi al Tribunale di Nola nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stata, altresì, prodotta la sentenza di separazione dei coniugi n. 2925/2024, resa dal
Tribunale di Nola in data 25.10.2024 e munita di attestazione di passaggio in giudicato.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì le parti espressamente ribadito la volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Anche le condizioni di divorzio concordate sono conformi agli interessi della prole e non contrastano con i diritti inderogabili di cui all'art. 160 c.c., di talché possono essere integralmente recepite dal tribunale.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente. Il tribunale, pertanto, così dispone:
1) affida la minore ad entrambi i genitori con collocazione preferenziale presso la Persona_1 madre;
2) assegna la casa familiare sita T'TA alla via Antonio D'Auria n. 58 alla IGnora
Controparte_1
3) dispone che il Sig. , salvi diversi accordi, potrà vedere e tenere con sé la minore Parte_1 una settimana dal martedì all'uscita da scuola o, in mancanza, dalle ore 15,00 fino al giovedì con accompagnamento a scuola al mattino e un'altra settimana dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica ore 21,00, un anno il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre, un altro anno dal 31 dicembre al 6 gennaio;
il periodo dal venerdì santo al martedì successivo alternato al periodo dal venerdì prima del martedì grasso al martedì grasso;
15 gg nel periodo estivo da concordarsi entro il
30 maggio di ogni anno;
compleanno della minore possibilmente con entrambi i genitori in luogo neutro oppure ove non possibile ad anni alterni con ciascun genitore;
4) pone a carico del IG. l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore Parte_1
versando alla IGnora entro il giorno cinque di ogni mese, la somma Persona_1 Controparte_1
€ 650,00, secondo le modalità già consolidatesi tra le parti;
5) dà atto che la IG.ra ha rinunciato all'assegno di mantenimento disposto in suo Controparte_1 favore con l'ordinanza del 07.03.2024, in quanto dichiaratasi economicamente indipendente;
6) dà atto che il IG. ha prestato il proprio consenso a che l'assegno unico continui ad essere Pt_1 percepito integralmente dalla IG.ra ; CP_1
7) pone le spese straordinarie a carico delle parti, gravanti nella misura del 70% sul IG. e Pt_1 nella misura del 30% sulla IG.ra , da individuarsi in conformità alle linee guida previste CP_1 dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Nola sulle spese straordinarie ove vengono comunque precisate anche quelle che sono da considerarsi ordinarie;
8) dà atto che le parti hanno concordato che la IG.ra , quale assegnataria della casa CP_1 coniugale sita in T'TA (Na) alla via Antonio D'Auria n.58, provvederà a volturare tutte le utenze a suo nome entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'accordo di separazione, così come provvederà al pagamento degli oneri condominiali ordinari a far data dall'ordinanza del Tribunale di Nola, e, quindi, dal marzo 2024.
9) dà altresì atto che con note depositate per l'udienza del 25.06.2025 la IG.ra ha Controparte_1 rinunciato all'assegno divorzile in quanto allo stato economicamente indipendente;
Quanto alle spese, considerata la natura della controversia e le conclusioni congiunte, esse vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il tribunale di Nola, definitivamente pronunciando ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 05.04.2013 in
Somma Vesuviana (NA) trascritto sul registro degli atti di matrimonio del predetto Comune
(atto n. 4 Parte 2 Serie A dell'anno 2013);
b) affida la minore ad entrambi i genitori con collocazione preferenziale presso la Persona_1 madre;
c) assegna la casa familiare sita T'TA alla via Antonio D'Auria n. 58 alla IGnora
Controparte_1
d) disciplina il diritto di visita del padre in conformità alla parte motiva;
e) pone a carico del IG. l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore Parte_1
versando alla IGnora entro il giorno cinque di ogni mese, la Persona_1 Controparte_1 somma € 650,00, secondo le modalità già consolidatesi tra le parti;
f) dà atto che la IG.ra ha rinunciato all'assegno di mantenimento disposto in suo Controparte_1 favore con l'ordinanza del 07.03.2024;
g) dà atto che il IG. ha prestato il proprio consenso a che l'assegno unico continui ad essere Pt_1 percepito integralmente dalla IG.ra ; CP_1
h) pone le spese straordinarie a carico delle parti, gravanti nella misura del 70% sul IG. e Pt_1 nella misura del 30% sulla IG.ra , da individuarsi in conformità alle linee guida CP_1 previste dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Nola sulle spese straordinarie;
i) dà atto che le parti hanno concordato che la IG.ra , quale assegnataria della casa CP_1 coniugale sita in T'TA (Na) alla via Antonio D'Auria n.58, provvederà a volturare tutte le utenze a suo nome entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'accordo di separazione, così come provvederà al pagamento degli oneri condominiali ordinari a far data dall'ordinanza del Tribunale di Nola, e, quindi, dal marzo 2024.
j) dà altresì atto che la IG.ra ha rinunciato all'assegno divorzile;
Controparte_1
k) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola nella camera di conIGlio del 01.07.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 04.10.2023 al n. 5153 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio (scioglimento matrimonio)
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv.to Angela Auriemma ed elettivamente C.F._1 domiciliato in T'TA alla Via Emilio Merone n. 57, presso lo studio di questi;
- ricorrente -
CONTRO
, nata a [...] l'[...], codice fiscale Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv.to Giovanni Di Costanzo ed elettivamente C.F._2 domiciliata in Napoli (NA) alla Via Sebastiano Veniero n. 17, presso lo studio di questi;
- resistente –
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza del 25.06.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e (matrimonio celebrato in Somma Vesuviana il 05.04.2013 – atto Parte_1 Controparte_1
n. 4 Parte 2 Serie A dell'anno 2013 del Comune di Somma Vesuviana) dalla cui unione nasceva la figlia (nata a [...] il [...]). Persona_1
Il Tribunale di Nola, con sentenza n. 2925/2024 resa in data 25.10.2024, dichiarava la separazione personale dei coniugi e con ordinanza del 25.10.2024 rimetteva la causa sul ruolo per la domanda di divorzio.
Con note ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza del 25.06.2025, le parti confermavano la volontà di divorziare alle condizioni condivise e di cui alla sentenza di separazione.
Il Giudice, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, riservava la causa al collegio per la decisione.
Va, preliminarmente, precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato della procedura introdotta. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998;
Cass. Civ. n. 13062/2000).
Ciò posto, va certamente accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui i ricorrenti sono comparsi innanzi al Tribunale di Nola nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stata, altresì, prodotta la sentenza di separazione dei coniugi n. 2925/2024, resa dal
Tribunale di Nola in data 25.10.2024 e munita di attestazione di passaggio in giudicato.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì le parti espressamente ribadito la volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Anche le condizioni di divorzio concordate sono conformi agli interessi della prole e non contrastano con i diritti inderogabili di cui all'art. 160 c.c., di talché possono essere integralmente recepite dal tribunale.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente. Il tribunale, pertanto, così dispone:
1) affida la minore ad entrambi i genitori con collocazione preferenziale presso la Persona_1 madre;
2) assegna la casa familiare sita T'TA alla via Antonio D'Auria n. 58 alla IGnora
Controparte_1
3) dispone che il Sig. , salvi diversi accordi, potrà vedere e tenere con sé la minore Parte_1 una settimana dal martedì all'uscita da scuola o, in mancanza, dalle ore 15,00 fino al giovedì con accompagnamento a scuola al mattino e un'altra settimana dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica ore 21,00, un anno il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre, un altro anno dal 31 dicembre al 6 gennaio;
il periodo dal venerdì santo al martedì successivo alternato al periodo dal venerdì prima del martedì grasso al martedì grasso;
15 gg nel periodo estivo da concordarsi entro il
30 maggio di ogni anno;
compleanno della minore possibilmente con entrambi i genitori in luogo neutro oppure ove non possibile ad anni alterni con ciascun genitore;
4) pone a carico del IG. l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore Parte_1
versando alla IGnora entro il giorno cinque di ogni mese, la somma Persona_1 Controparte_1
€ 650,00, secondo le modalità già consolidatesi tra le parti;
5) dà atto che la IG.ra ha rinunciato all'assegno di mantenimento disposto in suo Controparte_1 favore con l'ordinanza del 07.03.2024, in quanto dichiaratasi economicamente indipendente;
6) dà atto che il IG. ha prestato il proprio consenso a che l'assegno unico continui ad essere Pt_1 percepito integralmente dalla IG.ra ; CP_1
7) pone le spese straordinarie a carico delle parti, gravanti nella misura del 70% sul IG. e Pt_1 nella misura del 30% sulla IG.ra , da individuarsi in conformità alle linee guida previste CP_1 dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Nola sulle spese straordinarie ove vengono comunque precisate anche quelle che sono da considerarsi ordinarie;
8) dà atto che le parti hanno concordato che la IG.ra , quale assegnataria della casa CP_1 coniugale sita in T'TA (Na) alla via Antonio D'Auria n.58, provvederà a volturare tutte le utenze a suo nome entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'accordo di separazione, così come provvederà al pagamento degli oneri condominiali ordinari a far data dall'ordinanza del Tribunale di Nola, e, quindi, dal marzo 2024.
9) dà altresì atto che con note depositate per l'udienza del 25.06.2025 la IG.ra ha Controparte_1 rinunciato all'assegno divorzile in quanto allo stato economicamente indipendente;
Quanto alle spese, considerata la natura della controversia e le conclusioni congiunte, esse vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il tribunale di Nola, definitivamente pronunciando ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 05.04.2013 in
Somma Vesuviana (NA) trascritto sul registro degli atti di matrimonio del predetto Comune
(atto n. 4 Parte 2 Serie A dell'anno 2013);
b) affida la minore ad entrambi i genitori con collocazione preferenziale presso la Persona_1 madre;
c) assegna la casa familiare sita T'TA alla via Antonio D'Auria n. 58 alla IGnora
Controparte_1
d) disciplina il diritto di visita del padre in conformità alla parte motiva;
e) pone a carico del IG. l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore Parte_1
versando alla IGnora entro il giorno cinque di ogni mese, la Persona_1 Controparte_1 somma € 650,00, secondo le modalità già consolidatesi tra le parti;
f) dà atto che la IG.ra ha rinunciato all'assegno di mantenimento disposto in suo Controparte_1 favore con l'ordinanza del 07.03.2024;
g) dà atto che il IG. ha prestato il proprio consenso a che l'assegno unico continui ad essere Pt_1 percepito integralmente dalla IG.ra ; CP_1
h) pone le spese straordinarie a carico delle parti, gravanti nella misura del 70% sul IG. e Pt_1 nella misura del 30% sulla IG.ra , da individuarsi in conformità alle linee guida CP_1 previste dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Nola sulle spese straordinarie;
i) dà atto che le parti hanno concordato che la IG.ra , quale assegnataria della casa CP_1 coniugale sita in T'TA (Na) alla via Antonio D'Auria n.58, provvederà a volturare tutte le utenze a suo nome entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'accordo di separazione, così come provvederà al pagamento degli oneri condominiali ordinari a far data dall'ordinanza del Tribunale di Nola, e, quindi, dal marzo 2024.
j) dà altresì atto che la IG.ra ha rinunciato all'assegno divorzile;
Controparte_1
k) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola nella camera di conIGlio del 01.07.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)