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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 25/06/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
GI RI Presidente rel
Michela Grillo giudice
Francesca Di Giorno giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n 1206/2025 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione il
25/6/2025, promossa da , nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
e , nato a [...] il [...], c.f. , rappresentati e difesi
[...] CP_1 CodiceFiscale_2 dall' avv. Giuseppe Diana, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9/6/2025 i signori e , premesso di aver contratto Parte_1 CP_1 matrimonio civile l'8/1/2009 in GA (LT) e di non aver avuto figli durante la convivenza, hanno riferito che con sentenza n. 283/24, pubblicata il 28/11/2024 il Tribunale di Cassino ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Hanno evidenziato, inoltre, che si è ormai esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti. In forza di quanto precede hanno chiesto che il Collegio dichiari lo scioglimento del matrimonio e disciplini gli istituti connessi alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno insistito per la pronuncia del divorzio congiunto.
*** Pt_ Ricostruiti in tal modo i termini della causa, il Collegio reputa che le richieste dei signori e meritino CP_1 di essere accolte. Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di GA (LT) dell'anno 2009 al numero 1, parte I, e che con sentenza n. 283/24, pubblicata il 28/11/2024, Tribunale di Cassino ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Il provvedimento non risulta impugnato. Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate. A fronte di un simile quadro si deve ritenere che la comunione materiale Pt_ e spirituale tra i signori e sia venuta meno in maniera definitiva. Sussistono le condizioni CP_1 contemplate dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970. Nulla osta allo scioglimento del matrimonio.
*** Pt_ Le intese dei signori e sulle questioni connesse al divorzio sono conformi alla legge. Anche in CP_1 questo caso non vi è motivo di non riconoscere gli accordi degli interessati.
***
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa n. 1206/2025 R.G.V.G., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede: ⮚ dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in GA (LT) l'8/1/2009 tra e Parte_1
, trascritto nel registro degli atti dello stato civile di GA (LT) dell'anno 2009 al numero 12, CP_1 parte II, serie A;
⮚ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di GA (LT) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
⮚ riconosce le ulteriori intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
⮚ compensa le spese di lite.
Cassino, 25/6/2025
il Presidente est.
RI GI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
GI RI Presidente rel
Michela Grillo giudice
Francesca Di Giorno giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n 1206/2025 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione il
25/6/2025, promossa da , nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
e , nato a [...] il [...], c.f. , rappresentati e difesi
[...] CP_1 CodiceFiscale_2 dall' avv. Giuseppe Diana, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9/6/2025 i signori e , premesso di aver contratto Parte_1 CP_1 matrimonio civile l'8/1/2009 in GA (LT) e di non aver avuto figli durante la convivenza, hanno riferito che con sentenza n. 283/24, pubblicata il 28/11/2024 il Tribunale di Cassino ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Hanno evidenziato, inoltre, che si è ormai esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti. In forza di quanto precede hanno chiesto che il Collegio dichiari lo scioglimento del matrimonio e disciplini gli istituti connessi alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno insistito per la pronuncia del divorzio congiunto.
*** Pt_ Ricostruiti in tal modo i termini della causa, il Collegio reputa che le richieste dei signori e meritino CP_1 di essere accolte. Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di GA (LT) dell'anno 2009 al numero 1, parte I, e che con sentenza n. 283/24, pubblicata il 28/11/2024, Tribunale di Cassino ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Il provvedimento non risulta impugnato. Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate. A fronte di un simile quadro si deve ritenere che la comunione materiale Pt_ e spirituale tra i signori e sia venuta meno in maniera definitiva. Sussistono le condizioni CP_1 contemplate dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970. Nulla osta allo scioglimento del matrimonio.
*** Pt_ Le intese dei signori e sulle questioni connesse al divorzio sono conformi alla legge. Anche in CP_1 questo caso non vi è motivo di non riconoscere gli accordi degli interessati.
***
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa n. 1206/2025 R.G.V.G., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede: ⮚ dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in GA (LT) l'8/1/2009 tra e Parte_1
, trascritto nel registro degli atti dello stato civile di GA (LT) dell'anno 2009 al numero 12, CP_1 parte II, serie A;
⮚ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di GA (LT) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
⮚ riconosce le ulteriori intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
⮚ compensa le spese di lite.
Cassino, 25/6/2025
il Presidente est.
RI GI