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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/09/2025, n. 3407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3407 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
Verbale udienza ex art. 429 c.p.c. con deposito contestuale della
SENTENZA
Proc. N.11126 /2024 r.g.
All'udienza del 10/09/2025 davanti al giudice Dr. Filippo Lo Presti sono comparsi: per e e in Parte_1 Parte_2 Parte_3 proprio e n.q., l'Avv. LO PRESTI FRANCESCO e l'Avv. Claudia CUFFARO in sostituzione dell'Avv. Carlo Fratello, nonché il Dr. Gabriele Riggio ai fini della pratica forense;
per è presente Controparte_1
l'Avv. Beninati in sostituzione dell'Avv. CURATOLO CRISTIANO.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale.
Gli Avvocati Lo Presti e Cuffaro, segnalando che la mediazione ha avuto esito negativo, nonostante lo svolgimento di serie trattative, chiedono la conferma dell'ordine di rilascio e l'accoglimento della domanda di accertamento della finita locazione. Chiedono inoltre la condanna di cui all'art. 641 bis c.p.c. e al ristoro delle spese di mediazione.
L'Avv. Beninati insiste nel contenuto della comparsa di costituzione e nella richiesta di ulteriori dodici mesi ai fini della restituzione del bene.
Il Giudice, riserva la decisione all'esito della camera di consiglio odierna.
Il Giudice, alle ore 18.00, all'esito della camera di consiglio del 10/09/2025 , riaperto il verbale del procedimento n. 11126 del RG dell'anno 2024 , pronuncia la sentenza - dando lettura - assenti le parti - del dispositivo e delle ragioni della decisione, e ne fa deposito in Cancelleria.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI PALERMO
Nella persona del Dott. Filippo Lo Presti, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
1 SENTENZA nella causa iscritta al n° 11126 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024
TRA
C.F. , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, , C.F. in proprio e n.q. C.F._2 Parte_3 C.F._3 di eredi di nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 5.1.2020, Persona_1 elettivamente domiciliate in Palermo via E. Amari n. 76, presso lo studio dell'Avv. Carlo
Fratello, che le rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Francesco Lo
Presti, in virtù di mandato allegato telematicamente in calce all'atto di intimazione di sfratto
(proc. n. 8435/2024 R.G.),
CONTRO
n persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore (P.Iva ) con sede in Milano Largo Donegani n. 2, elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Caltanissetta via Piave 14/B presso lo studio legale dell'Avv. Cristiano Curatolo del foro di Caltanissetta, come da procura allegata telematicamente con la comparsa di costituzione della fase sommaria.
OGGETTO: azione dichiarativa di risoluzione per scaduta locazione e di condanna alla restituzione del bene.
DISPOSITIVO
Il Tribunale di Palermo, definitivamente decidendo e respinta ogni diversa eccezione: dichiara risolto dal 31 maggio 2024 il contratto di locazione a uso diverso sottoscritto in data
1.6.2009, registrato il 25.04.2012, in cui è subentrata la società convenuta, avente a oggetto il godimento della porzione di suolo antistante l'immobile sito in Palermo, loc. Mondello, iscritto al NCEU del Comune di Palermo alla partita 41493, foglio 5, part. 3013.
Condanna ha restituire l'immobile oggetto del Controparte_1 contratto libero da cose e sgombero da persone in favore delle attrici.
Condanna a pagare in favore delle attrici a titolo Controparte_1 di risarcimento il corrispettivo contrattuale dalla data della risoluzione sino alla effettiva restituzione.
Condanna a pagare ex art. 614 bis c.p.c. in favore Controparte_1 delle attrici la somma di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo a far data dal 10 ottobre 2025 sino alla restituzione.
2 Visto quanto dispone l'art. 91 c.p.c., condanna la società convenuta a pagare le spese di lite in favore delle attrici in solido, in misura di euro 5.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%, e oltre ai costi del procedimento di mediazione in misura di euro 156,00 oltre IVA.
~~~~~~~~~~~~~~
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 intimavano alla società (per brevità anche ) lo Controparte_1 CP_1 sfratto per finita locazione in relazione al contratto regolarmente registrato il 4 aprile 2012 e cessato il 31 maggio 2024, avente a oggetto le porzioni dell'immobile sito in Palermo, loc.
Mondello, iscritto al NCEU del Comune di Palermo alla partita 41493, foglio 5, part. 3013, occupate dalle infrastrutture per reti di tele e/o videocomunicazione di proprietà della controparte.
Con rituale comparsa di costituzione, la premetteva di essere una società CP_1 quotata in Borsa, operante nel settore delle infrastrutture passive per la telefonia mobile, il brodcasting, la radiofonia, altri servizi wireless e reti mobili private e di aver acquisito mediante fusione la società Tanto premesso, richiamando l'art. 90 del Controparte_2
D.Lgs 1.8.03 n. 259, in forza del quale gli impianti di telecomunicazioni sono opere aventi carattere di pubblica utilità, nonché l'art. 7 della l. 21.7.00 n. 205 in forza del quale il servizio di telecomunicazione è un pubblico servizio, la conduttrice sollevava opposizione avverso la risoluzione del rapporto contrattuale, assumendone l'impedimento a causa del rilievo pubblico del servizio da essa reso.
Nel solco di tale impostazione, la conduttrice rilevava che la richiesta di rilascio dell'immobile doveva e deve invero fare i conti con le difficoltà operative sottese dalle operazioni di trasferimento delle antenne di presso altro sito;
sito che deve essere adeguato sotto il CP_1 profilo tecnico.
Con ordinanza del 20 settembre 2024 è stata accolta l'istanza di rilascio immediato proposta ex art. 665 c.p.c.
Disposto il mutamento del rito, le locatrici hanno depositato memoria integrativa per insistere nella domanda introduttiva, mentre la Società conduttrice ha sostanzialmente ribadito il contenuto dell'opposizione originaria chiedendo il rigetto delle domande.
Nel corso dell'udienza del 2 aprile 2025 le Parti hanno chiesto un termine per definire la mediazione ma con le successive note scritte autorizzate hanno documentato il fallimento delle trattative e depositato il verbale negativo.
3 Le attrici hanno così ribadito le conclusioni contenute nella memoria integrativa e hanno avanzato richiesta di condanna anche ex art. 614 bis c.p.c.; la Società convenuta, ribadendo l'opposizione, ha chiesto, in ogni caso, che si “proroghi” il termine concesso ai fini del rilascio.
Preso atto delle odierne conclusioni, all'esito della camera di consiglio, ritiene questo giudice che le domande delle attrici siano fondate.
È pacifico che è subentrata in veste di conduttrice nel contratto di locazione CP_1
a uso diverso sottoscritto da e (deceduto e dante causa Parte_4 Persona_1 di tutte le attrici); contratto datato primo giugno 2009, registrato il 25 aprile 2012 e avente a oggetto il godimento della porzione di suolo antistante l'immobile sito in Palermo, loc.
Mondello, iscritto al NCEU del Comune di Palermo alla partita 41493, foglio 5, part. 3013.
È documentato che in seguito al primo rinnovo del contratto, parte locatrice ha tempestivamente notificato regolare disdetta con PEC del 16.11.2022 in vista della scadenza contrattuale del 31 maggio 2024.
Al cospetto di ciò, le obiezioni di non colgono nel segno, perché, come già CP_1 segnalato nell'ordinanza resa ex art. 665 c.p.c., grava soltanto sulla sua articolazione organizzativa interna il dovere di garantire l'accesso ininterrotto dell'utenza al servizio pubblico affidato, senza che l'importanza pubblica di quel servizio possa limitare l'autonomia negoziale delle locatrici o tradursi in un vincolo sul bene oggetto del contratto;
dovendosi del resto considerare che dalla data dell'ordinanza di rilascio -20 settembre 2024- è ormai decorso quasi integralmente il termine massimo di dodici mesi che, ai sensi dell'art. 56 della l. n.
292/1978, può essere concesso al conduttore in “casi eccezionali”; termine che la convenuta avrebbe potuto di certo impiegare per individuare un sito nuovo adeguato all'attività svolta.
Per tali ragioni la domanda dichiarativa di risoluzione del contratto è fondata ed è conseguentemente fondata anche la domanda di condanna proposta ex art. 1591 c.c. con riguardo al periodo trascorso dalla data di cessazione degli effetti del contratto, 31 maggio
2024, sino alla restituzione del bene.
Secondo questo giudice vi sono gli estremi per accogliere pure la richiesta di condanna ex art. 614 bis c.p.c. con riguardo all'esecuzione dell'obbligo di restituzione del bene immobile, evidentemente riferibile ad un interesse specifico delle locatrici a conseguire la piena e diretta disponibilità del cespite invece del risarcimento stabilito dall'art. 1591 c.c. anzi richiamato.
Tenuto conto della natura del rapporto, del valore del canone periodico (euro 2.925,00), e della durata del persistente inadempimento all'obbligo restitutorio, si ritiene congruo stabilire
4 la somma che in euro 100,00 per ogni giorno di Controparte_1 ritardo a decorrere dal prossimo 10 ottobre, ritenendo ragionevole tale intervallo di tempo per liberare il bene.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano in euro 5.000,00
(parametri medi), tenuto conto del valore della lite, determinabile in base al valore dei canoni che a titolo risarcito sono stimabili in base all'art. 1591 c.c. (quindici mensilità), oltre ai costi tabellari relativi al procedimento di mediazione obbligatoria.
Così deciso a Palermo il 10/09/2025
Il giudice
Filippo Lo Presti
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/dottor Filippo Lo Presti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
5
Verbale udienza ex art. 429 c.p.c. con deposito contestuale della
SENTENZA
Proc. N.11126 /2024 r.g.
All'udienza del 10/09/2025 davanti al giudice Dr. Filippo Lo Presti sono comparsi: per e e in Parte_1 Parte_2 Parte_3 proprio e n.q., l'Avv. LO PRESTI FRANCESCO e l'Avv. Claudia CUFFARO in sostituzione dell'Avv. Carlo Fratello, nonché il Dr. Gabriele Riggio ai fini della pratica forense;
per è presente Controparte_1
l'Avv. Beninati in sostituzione dell'Avv. CURATOLO CRISTIANO.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale.
Gli Avvocati Lo Presti e Cuffaro, segnalando che la mediazione ha avuto esito negativo, nonostante lo svolgimento di serie trattative, chiedono la conferma dell'ordine di rilascio e l'accoglimento della domanda di accertamento della finita locazione. Chiedono inoltre la condanna di cui all'art. 641 bis c.p.c. e al ristoro delle spese di mediazione.
L'Avv. Beninati insiste nel contenuto della comparsa di costituzione e nella richiesta di ulteriori dodici mesi ai fini della restituzione del bene.
Il Giudice, riserva la decisione all'esito della camera di consiglio odierna.
Il Giudice, alle ore 18.00, all'esito della camera di consiglio del 10/09/2025 , riaperto il verbale del procedimento n. 11126 del RG dell'anno 2024 , pronuncia la sentenza - dando lettura - assenti le parti - del dispositivo e delle ragioni della decisione, e ne fa deposito in Cancelleria.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI PALERMO
Nella persona del Dott. Filippo Lo Presti, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
1 SENTENZA nella causa iscritta al n° 11126 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024
TRA
C.F. , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, , C.F. in proprio e n.q. C.F._2 Parte_3 C.F._3 di eredi di nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 5.1.2020, Persona_1 elettivamente domiciliate in Palermo via E. Amari n. 76, presso lo studio dell'Avv. Carlo
Fratello, che le rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Francesco Lo
Presti, in virtù di mandato allegato telematicamente in calce all'atto di intimazione di sfratto
(proc. n. 8435/2024 R.G.),
CONTRO
n persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore (P.Iva ) con sede in Milano Largo Donegani n. 2, elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Caltanissetta via Piave 14/B presso lo studio legale dell'Avv. Cristiano Curatolo del foro di Caltanissetta, come da procura allegata telematicamente con la comparsa di costituzione della fase sommaria.
OGGETTO: azione dichiarativa di risoluzione per scaduta locazione e di condanna alla restituzione del bene.
DISPOSITIVO
Il Tribunale di Palermo, definitivamente decidendo e respinta ogni diversa eccezione: dichiara risolto dal 31 maggio 2024 il contratto di locazione a uso diverso sottoscritto in data
1.6.2009, registrato il 25.04.2012, in cui è subentrata la società convenuta, avente a oggetto il godimento della porzione di suolo antistante l'immobile sito in Palermo, loc. Mondello, iscritto al NCEU del Comune di Palermo alla partita 41493, foglio 5, part. 3013.
Condanna ha restituire l'immobile oggetto del Controparte_1 contratto libero da cose e sgombero da persone in favore delle attrici.
Condanna a pagare in favore delle attrici a titolo Controparte_1 di risarcimento il corrispettivo contrattuale dalla data della risoluzione sino alla effettiva restituzione.
Condanna a pagare ex art. 614 bis c.p.c. in favore Controparte_1 delle attrici la somma di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo a far data dal 10 ottobre 2025 sino alla restituzione.
2 Visto quanto dispone l'art. 91 c.p.c., condanna la società convenuta a pagare le spese di lite in favore delle attrici in solido, in misura di euro 5.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%, e oltre ai costi del procedimento di mediazione in misura di euro 156,00 oltre IVA.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 intimavano alla società (per brevità anche ) lo Controparte_1 CP_1 sfratto per finita locazione in relazione al contratto regolarmente registrato il 4 aprile 2012 e cessato il 31 maggio 2024, avente a oggetto le porzioni dell'immobile sito in Palermo, loc.
Mondello, iscritto al NCEU del Comune di Palermo alla partita 41493, foglio 5, part. 3013, occupate dalle infrastrutture per reti di tele e/o videocomunicazione di proprietà della controparte.
Con rituale comparsa di costituzione, la premetteva di essere una società CP_1 quotata in Borsa, operante nel settore delle infrastrutture passive per la telefonia mobile, il brodcasting, la radiofonia, altri servizi wireless e reti mobili private e di aver acquisito mediante fusione la società Tanto premesso, richiamando l'art. 90 del Controparte_2
D.Lgs 1.8.03 n. 259, in forza del quale gli impianti di telecomunicazioni sono opere aventi carattere di pubblica utilità, nonché l'art. 7 della l. 21.7.00 n. 205 in forza del quale il servizio di telecomunicazione è un pubblico servizio, la conduttrice sollevava opposizione avverso la risoluzione del rapporto contrattuale, assumendone l'impedimento a causa del rilievo pubblico del servizio da essa reso.
Nel solco di tale impostazione, la conduttrice rilevava che la richiesta di rilascio dell'immobile doveva e deve invero fare i conti con le difficoltà operative sottese dalle operazioni di trasferimento delle antenne di presso altro sito;
sito che deve essere adeguato sotto il CP_1 profilo tecnico.
Con ordinanza del 20 settembre 2024 è stata accolta l'istanza di rilascio immediato proposta ex art. 665 c.p.c.
Disposto il mutamento del rito, le locatrici hanno depositato memoria integrativa per insistere nella domanda introduttiva, mentre la Società conduttrice ha sostanzialmente ribadito il contenuto dell'opposizione originaria chiedendo il rigetto delle domande.
Nel corso dell'udienza del 2 aprile 2025 le Parti hanno chiesto un termine per definire la mediazione ma con le successive note scritte autorizzate hanno documentato il fallimento delle trattative e depositato il verbale negativo.
3 Le attrici hanno così ribadito le conclusioni contenute nella memoria integrativa e hanno avanzato richiesta di condanna anche ex art. 614 bis c.p.c.; la Società convenuta, ribadendo l'opposizione, ha chiesto, in ogni caso, che si “proroghi” il termine concesso ai fini del rilascio.
Preso atto delle odierne conclusioni, all'esito della camera di consiglio, ritiene questo giudice che le domande delle attrici siano fondate.
È pacifico che è subentrata in veste di conduttrice nel contratto di locazione CP_1
a uso diverso sottoscritto da e (deceduto e dante causa Parte_4 Persona_1 di tutte le attrici); contratto datato primo giugno 2009, registrato il 25 aprile 2012 e avente a oggetto il godimento della porzione di suolo antistante l'immobile sito in Palermo, loc.
Mondello, iscritto al NCEU del Comune di Palermo alla partita 41493, foglio 5, part. 3013.
È documentato che in seguito al primo rinnovo del contratto, parte locatrice ha tempestivamente notificato regolare disdetta con PEC del 16.11.2022 in vista della scadenza contrattuale del 31 maggio 2024.
Al cospetto di ciò, le obiezioni di non colgono nel segno, perché, come già CP_1 segnalato nell'ordinanza resa ex art. 665 c.p.c., grava soltanto sulla sua articolazione organizzativa interna il dovere di garantire l'accesso ininterrotto dell'utenza al servizio pubblico affidato, senza che l'importanza pubblica di quel servizio possa limitare l'autonomia negoziale delle locatrici o tradursi in un vincolo sul bene oggetto del contratto;
dovendosi del resto considerare che dalla data dell'ordinanza di rilascio -20 settembre 2024- è ormai decorso quasi integralmente il termine massimo di dodici mesi che, ai sensi dell'art. 56 della l. n.
292/1978, può essere concesso al conduttore in “casi eccezionali”; termine che la convenuta avrebbe potuto di certo impiegare per individuare un sito nuovo adeguato all'attività svolta.
Per tali ragioni la domanda dichiarativa di risoluzione del contratto è fondata ed è conseguentemente fondata anche la domanda di condanna proposta ex art. 1591 c.c. con riguardo al periodo trascorso dalla data di cessazione degli effetti del contratto, 31 maggio
2024, sino alla restituzione del bene.
Secondo questo giudice vi sono gli estremi per accogliere pure la richiesta di condanna ex art. 614 bis c.p.c. con riguardo all'esecuzione dell'obbligo di restituzione del bene immobile, evidentemente riferibile ad un interesse specifico delle locatrici a conseguire la piena e diretta disponibilità del cespite invece del risarcimento stabilito dall'art. 1591 c.c. anzi richiamato.
Tenuto conto della natura del rapporto, del valore del canone periodico (euro 2.925,00), e della durata del persistente inadempimento all'obbligo restitutorio, si ritiene congruo stabilire
4 la somma che in euro 100,00 per ogni giorno di Controparte_1 ritardo a decorrere dal prossimo 10 ottobre, ritenendo ragionevole tale intervallo di tempo per liberare il bene.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano in euro 5.000,00
(parametri medi), tenuto conto del valore della lite, determinabile in base al valore dei canoni che a titolo risarcito sono stimabili in base all'art. 1591 c.c. (quindici mensilità), oltre ai costi tabellari relativi al procedimento di mediazione obbligatoria.
Così deciso a Palermo il 10/09/2025
Il giudice
Filippo Lo Presti
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/dottor Filippo Lo Presti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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