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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1440/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marsala - Via Giuseppe Garibaldi N. 1 91025 Marsala TP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.marsala.tp.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2804 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18.12.2024, RGR n.1440/24, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal Rag. Difensore_1, impugnava l'avviso di accertamento n. 2804 del 23.08.2024, notificato il 15.11.2024, con cui il Comune di Marsala richiedeva la somma complessiva di euro 1.537,00, per IMU non versata nell'anno 2019, relativamente all'immobile di civile abitazione sito a Luogo_1 Indirizzo_1 con relativa pertinenza, sostenendone la illegittimità.
A sostegno del gravame la ricorrente deduceva l'esenzione dal versamento dell'imposta locale sull'abitazione principale, utilizzata come dimora abituale.
Il Comune di Marsala, costituitosi in giudizio con controdeduzioni depositate il 23.12.24, confutava le argomentazioni di parte ricorrente con specifico riguardo alla sussistenza del requisito della dimora abituale, insisteva nel proprio operato e concludeva per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 11.07.2025, Questo Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.
All'udienza del 12.12.2025, la controversia veniva chiamata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
La Suprema Corte con l'ordinanza n. 19684/2024, ha affermato un principio ormai consolidato, ovvero, che l'esenzione IMU è subordinata alla presenza sia della residenza anagrafica sia della dimora abituale, binomio quest'ultimo, che deve essere imprescindibile;
Sul punto il ricorrente non ha fornito prova sostanziale del fatto che l'abitazione civile sita a Luogo_1 nella Indirizzo_1, costituisca la sua dimora abituale.
Invero, dall'esame della documentazione prodotta, concernente le risultanze delle utenze elettriche e del gas relative all'annualità 2019, oggetto del presente giudizio, si evince con chiarezza come i dati di consumo risultino sensibilmente inferiori ai parametri medi di riferimento per unità abitativa.
Tale circostanza configura un indice presuntivo della carenza del requisito della dimora abituale, attesa l'oggettiva inidoneità dei flussi energetici e di gas a supportare una stabile e continuativa permanenza presso l'immobile in questione.
Dal che consegue il rigetto della pretesa azionata.
Per l'effetto, il Giudice Monocratico rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Spese compensate.
Così deciso in Trapani, addì 12 dicembre 2025
Il Giudice Monocratico
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1440/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marsala - Via Giuseppe Garibaldi N. 1 91025 Marsala TP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.marsala.tp.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2804 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18.12.2024, RGR n.1440/24, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal Rag. Difensore_1, impugnava l'avviso di accertamento n. 2804 del 23.08.2024, notificato il 15.11.2024, con cui il Comune di Marsala richiedeva la somma complessiva di euro 1.537,00, per IMU non versata nell'anno 2019, relativamente all'immobile di civile abitazione sito a Luogo_1 Indirizzo_1 con relativa pertinenza, sostenendone la illegittimità.
A sostegno del gravame la ricorrente deduceva l'esenzione dal versamento dell'imposta locale sull'abitazione principale, utilizzata come dimora abituale.
Il Comune di Marsala, costituitosi in giudizio con controdeduzioni depositate il 23.12.24, confutava le argomentazioni di parte ricorrente con specifico riguardo alla sussistenza del requisito della dimora abituale, insisteva nel proprio operato e concludeva per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 11.07.2025, Questo Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.
All'udienza del 12.12.2025, la controversia veniva chiamata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
La Suprema Corte con l'ordinanza n. 19684/2024, ha affermato un principio ormai consolidato, ovvero, che l'esenzione IMU è subordinata alla presenza sia della residenza anagrafica sia della dimora abituale, binomio quest'ultimo, che deve essere imprescindibile;
Sul punto il ricorrente non ha fornito prova sostanziale del fatto che l'abitazione civile sita a Luogo_1 nella Indirizzo_1, costituisca la sua dimora abituale.
Invero, dall'esame della documentazione prodotta, concernente le risultanze delle utenze elettriche e del gas relative all'annualità 2019, oggetto del presente giudizio, si evince con chiarezza come i dati di consumo risultino sensibilmente inferiori ai parametri medi di riferimento per unità abitativa.
Tale circostanza configura un indice presuntivo della carenza del requisito della dimora abituale, attesa l'oggettiva inidoneità dei flussi energetici e di gas a supportare una stabile e continuativa permanenza presso l'immobile in questione.
Dal che consegue il rigetto della pretesa azionata.
Per l'effetto, il Giudice Monocratico rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Spese compensate.
Così deciso in Trapani, addì 12 dicembre 2025
Il Giudice Monocratico