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Sentenza 3 maggio 2024
Sentenza 3 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 03/05/2024, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale, in persona del giudice Marco Viani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 198/22 RGL promossa da c.f. , residente ad Arcola, con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto a Carrara in viale Turigliano 13 presso lo studio dell'avv. Claudio
Lalli (PEC che lo rappresenta e difende per procura Email_1
depositata in via telematica con il ricorso ricorrente
contro cod. fisc. , in persona dell'amm.re Controparte_1 P.IVA_1
delegato con sede legale a Pistoia e domicilio eletto ivi in Controparte_2
Galleria Nazionale 32 presso lo studio dell'avv. Emiliano Gargini (PEC
che la rappresenta e difende per procura Email_2
depositata in via telematica con il ricorso convenuta
e contro c.f. , non costituita terza chiamata Controparte_3 P.IVA_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente: “I. Voglia in via principale, dichiarare ed accertare che la responsabilità dell'evento infortunistico subito dal ricorrente la mattina del
11/07/2021 è in capo alla in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede in Pistoia Via Gramsci 56, con conseguente assenza di responsabilità e quindi di obblighi risarcitori relativi all'auto danneggiata in capo al ricorrente;
II. Voglia conseguentemente condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore a restituire quindi pagare al ricorrente tutte quelle somme che sono già
1 state e saranno recuperate a tale titolo dalla società sui prospetti paga dal mese di novembre 2021 al giorno della sentenza oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
III. Voglia ancora condannare la in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore a pagare al ricorrente del danno differenziale non risarcito dall' per l'infortunio del 11/07/2021 nella misura Org_1 di € 13.252,88 o in quella misura che sarà accertata in causa oltre rivalutazione ed interessi;
IV. Voglia in via subordinata, ove non dovesse essere accolta la domanda principale, accertare che il valore del danno all'autovettura corrisponde all'importo di € 3.500,00 (o a quel diverso importo che sarà accertato in causa); V. Voglia conseguentemente condannare la CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore a restituire al
[...]
ricorrente tutte quelle somme che sono già state e saranno recuperate a tale titolo dalla società sui prospetti paga dal mese di novembre 2021 al giorno della sentenza, in eccesso rispetto all'importo di cui al capo IV delle conclusioni oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
VI. Voglia infine condannare la CP_1
in persona del suo legale Rappresentante pro tempore con sede in
[...]
Pistoia Via Gramsci 56 a pagare tutte le spese e competenze del presente
Giudizio nonché quelle della CTP Medica Dott. pari ad € 480,00, Per_1 calcolate secondo tariffa e per il valore della causa”.
Per la convenuta: “
2. In tesi: respingere la domanda avanzata dal ricorrente nei confronti di poiché infondata in fatto e diritto;
3. In ipotesi: Controparte_1
nella denegata ipotesi che questo Tribunale accerti la responsabilità di
[...]
nella provocazione del danno che sarà accertato nella misura di Controparte_1
giustizia, dichiarare tenuta a manlevare la Parte_2
resistente per tutte quelle somme oggetto di condanna;
4. In via riconvenzionale, accertare la responsabilità del sig. per Parte_1
l'incidente occorsogli in data 10/07/2021 e la distruzione dell'auto aziendale
FIAT Panda Van, targata FX635JC e condannare il lavoratore a risarcire il danno ed a pagare a la somma di euro 5.912,56 Controparte_1
(considerate le trattenute effettuate fino alla busta paga di Febbraio 2022) o quella diversa di giustizia;
5. vittoria di spese e competenze professionali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1. Con ricorso depositato il 2.3.2022 , dipendente di Parte_1 CP_1
con mansioni di guardia giurata, premesso che alle 2:30
[...] dell'11.7.2021, mentre era in servizio alla guida di un'autovettura aziendale, colto da un colpo di sonno era uscito di strada e che la datrice di lavoro gli aveva addebitato il danno all'autovettura, quantificandolo in € 8.592,00, procedendo al recupero mediante addebito in busta paga di un quinto dello stipendio, ha esposto che la perdita di controllo dell'autovettura era stata causata dai ritmi di lavoro imposti dalla Società e ha pertanto chiesto il risarcimento del danno biologico differenziale (dando atto di aver ricevuto da la somma di € 8.721,12) e la restituzione delle somme trattenute;
in Org_1 subordine, esponendo che il danno non poteva essere superiore a € 3.500,00, ha chiesto la ripetizione delle maggiori somme trattenute.
La Società, assumendo che l'incidente fosse interamente dovuto a colpa del lavoratore, ha chiesto il rigetto e in via riconvenzionale (peraltro senza proporre istanza di spostamento di udienza) la condanna del ricorrente al risarcimento del danno;
in subordine ha chiesto la condanna alla manleva del proprio assicuratore , che ha chiamato di terzo. CP_3
è contumace. CP_3
1.1. All'udienza del 17.6.2022 la convenuta ha rinunciato alla riconvenzionale e da ultimo ha dichiarato anche di non insistere nella domanda di manleva.
Su tali domande è quindi cessata la materia del contendere.
2. I fatti di causa, in sé, non sono stati contestati (le prove orali erano state assunte sul presupposto che, nei confronti della terza chiamata contumace, non si potesse apprezzare un fenomeno di non contestazione e la loro necessità viene meno con la cessazione della materia del contendere nei confronti della medesima terza chiamata).
In ogni caso, il teste , intervenuto dopo il sinistro, ha riferito: “La Tes_1
macchina era su un fianco, al centro della corsia, era sceso e stava in Parte_1 piedi, mezzo sanguinante mi sembra dalla fronte. Più o meno erano le tre – quattro del mattino, l'orario preciso non lo ricordo. mi ha detto in Parte_1 quell'occasione che gli si erano chiusi gli occhi. Da come mi ha detto aveva preso una radice sporgente che era proprio a bordo della carreggiata, aveva perso il controllo e gli si era ribaltata la macchina”.
3 2.1. Il consulente dell'ufficio ha riferito: “Il lavoro notturno è considerato un rischio lavorativo che prevede la sorveglianza sanitaria da parte del medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Il turno di notte sappiamo che altera
l'esposizione al fotoperiodo (alternanza luce/oscurità), interferisce sui ritmi circadiani, perturba il ciclo naturale del sonno e della veglia e modifica i modelli di attività e riposo (es. ora dei pasti, vita sociale). Stare svegli di notte e cercare di dormire durante il giorno non è una condizione fisiologica per creature
“diurne” come gli umani. La melatonina, ormone secreto dalla ghiandola pineale, è il principale sincronizzatore dell'orologio biologico in grado di regolare il ritmo circadiano. La secrezione di melatonina aumenta con l'oscurità ed anche pochi minuti di esposizione alla luce durante le ore di oscurità naturale ne possono alterare (sopprimere) la secrezione interferendo sui ritmi circadiani.
Recentemente, anche sulla base di studi effettuati sugli animali, lo ha Org_2 classificato i turni di notte come possibili cancerogeni per l'uomo (gruppo 2A). I meccanismi di cancerogenesi possono essere diversi e andranno studiati meglio ma coinvolgono certamente gli squilibri ormonali, l'alterazione dei naturali cicli circadiani può aumentare lo stress, indebolire l'organismo, favorire infiammazioni croniche e diminuire l'efficienza del sistema immunitario. Non è pensabile l'eliminazione dei turni di notte ma è auspicabile un loro attento utilizzo limitandone ad esempio il numero e non per più di qualche anno consecutivo. Per il procrastinarsi dell'età pensionabile e per le carenze di personale, accade, purtroppo, attualmente l'esatto contrario, pensiamo ad esempio agli ambienti ospedalieri, dove contrariamente a quanto accadeva in passato, anche medici prossimi alla pensione sono inseriti nei turni di guardia notturna. Il Sig. , svolgendo costantemente per tutto l'anno attività di Parte_1
servizio dalle 23.00 alle 6 del mattino, indubbiamente rientra nella definizione di lavoratore notturno. Per tale rischio l'azienda aveva attivato regolarmente la sorveglianza sanitaria, mi sono stati prodotti gli ultimi due giudizi di idoneità del
27.05.2020 e del 26.05.2021 Quindi il periziando presenta, di fatto, per mansione, un maggiore rischio rispetto ad altri lavoratori di settori diversi di avere alterazioni del ritmo sonno veglia. Se poi consideriamo che all'epoca dell'incidente aveva 59 anni, che era adibito a turni notturni da circa sette anni, che l'infortunio è occorso all'ottava giornata lavorativa consecutiva (sarebbero
4 10 se fosse provato, come riferito, che aveva lavorato anche nei giorni 1 e 2 luglio segnati come ferie) senza il previsto riposo compensativo, appare più probabile che non che il carico lavorativo abbia avuto un ruolo concausale nell'incidente”.
Il consulente ha già riscontrato le osservazioni del consulente di parte convenuta osservando: “Il fatto che il Sig. venisse da un periodo di Parte_1
ferie di sette giorni prima della ripresa del suo lavoro, non mi sembra possa giustificare la mancata concessione del giorno di riposo dopo i 5 lavorativi. Un riposo prolungato migliora, presumibilmente, la capacità di adattamento al turno notturno nelle prime giornate ma non in ottava giornata come nel caso in esame. Non si mette in dubbio l'operato del medico competente, io stesso ho sottolineato che il lavoratore non presentava patologie o effettuava terapie farmacologiche che potessero controindicare l'idoneità al turno notturno. Come detto, però, l'aumento degli anni di attività e l'aumento dell'età anagrafica incrementa il rischio d'infortunio. Il non aver avuto mai incidenti negli anni precedenti, a mio parere, è un fattore a vantaggio del lavoratore in quanto indicativo di una vita regolare e di una guida direi sempre attenta… Per quanto riguarda l'orario di accadimento dell'incidente, non sempre i dati confermano quanto sembrerebbe scontato, cioè che all'aumentare delle ore di lavoro ed al sopraggiungere della stanchezza si debba rilevare un maggior numero di infortuni. Da un lavoro pubblicato dall' emerge… che vi è stata una CP_4
elevata concentrazione di eventi nella prima ora (12,9%); la concentrazione massima l'abbiamo avuta, come atteso, dopo otto ore (37,6%); in quarta ora, come nel nostro caso, la percentuale è del 8,9%, percentuale superiore a quella che troviamo in quinta, sesta, settima e ottava ora”.
Su tali premesse, il consulente ha concluso: “Ritengo più probabile che non, per le soprariportate considerazioni, un nesso causale tra il carico di lavoro e la perdita di controllo del mezzo da lui guidato”.
2.1.1. Va precisato che il consulente ha ricavato il dato dei giorni lavorati dal ricorrente dalla documentazione prodotta dalla convenuta;
sul punto, in ogni caso, non c'è contestazione della medesima convenuta.
3. Grava sul datore di lavoro l'obbligo di garantire la sicurezza dei propri dipendenti e la protezione della loro salute nell'ambito dell'attività di lavoro.
5 Grava, quindi, sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adempiuto a tale obbligo.
3.1. Nel caso di specie, è pacifico che la notte dell'incidente il ricorrente prestava la propria attività per l'ottava giornata consecutiva.
La convenuta ha osservato che il CCNL applicabile prevede all'art. 73 che il lavoratore possa essere chiamato a lavorare anche nel giorno di riposo settimanale, traendone la conclusione di non aver compiuto alcun inadempimento.
Per la verità, l'art. 73, nel testo prodotto in atti, dispone: “Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 72, in materia di riposo giornaliero, il dipendente chiamato a prestare la propria opera nel giorno di riposo settimanale avrà diritto oltre al recupero della giornata di riposo, ad un compenso pari al 30% della quota giornaliera della normale retribuzione di cui all'art. 105 c.c.n.l. nel caso in cui il recupero del riposo avvenga entro il settimo giorno. Qualora il recupero di cui sopra avvenga dopo sette giorni consecutivi di effettivo lavoro, in sostituzione dell'indennità di cui al comma precedente, verrà corrisposto una somma anche a titolo di risarcimento danni pari al 40% della normale retribuzione giornaliera e/o oraria, di cui ad art. 105 del presente
c.c.n.l.”.
Le parti collettive hanno quindi previsto espressamente che, se il riposo viene recuperato dopo sette giorni consecutivi di effettivo lavoro, il dipendente ha diritto a un “risarcimento danni”: il risarcimento presuppone un illecito, e se ne desume allora che adibire il dipendente ad attività lavorativa per sette giorni consecutivi costituisce un illecito contrattuale.
3.1.1. In ogni caso, va osservato che il contratto individuale pone una disciplina ancora più favorevole al lavoratore, perché prevede che il dipendente abbia diritto a un giorno di riposo dopo cinque giorni di lavoro senza prevedere la possibilità di deroghe: a maggior ragione, quindi, ne risulta l'inadempimento del datore di lavoro.
È appena il caso di osservare che il contratto individuale può derogare in melius
a quello collettivo.
3.2. La convenuta ha poi osservato che il consulente ha richiamato il D. Lgs.
66/2003 che non si applica però ai dipendenti della vigilanza privata.
6 L'osservazione in sé è esatta.
Tuttavia, il consulente ha richiamato il D. Lgs. 66/2003 solo per trarne la nozione di lavoro notturno.
Il richiamo può considerarsi superfluo, perché, nel momento in cui afferma che il lavoro notturno è considerato un rischio lavorativo, il consulente ne assume evidentemente una nozione “naturalistica” che prescinde dalla definizione legale;
che il ricorrente, svolgendo l'orario di lavoro 23-6, fosse un lavoratore notturno appare francamente innegabile.
4. Assumendo le conclusioni del consulente, si deve ritenere che la perdita di controllo del veicolo sia causalmente riconducibile al sovraccarico di lavoro e quindi, per i motivi che si sono esposti, all'inadempimento del datore di lavoro.
Questo inadempimento assorbe eventuali profili di apporto causale della condotta del dipendente, anche sotto il profilo del concorso del fatto colposo del danneggiato.
Sarebbe infatti contraddittorio concludere da un lato che la perdita del controllo del mezzo è causalmente connessa al mancato riposo e dall'altro che si ravvisa una colpa del lavoratore nel fatto di aver perduto il controllo del mezzo.
Sotto questo profilo, si assumono le conclusioni del consulente (rese, come si è visto, in termini di nesso causale) e non il riferimento a una concausalità che si rinviene invece nella parte analitica della relazione.
5. Il ricorrente, quindi, non è tenuto al risarcimento del danno al mezzo, perché il sinistro è ascrivibile semmai a colpa del datore di lavoro.
Le somme trattenute a tale titolo gli devono quindi essere restituite, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal giorno della trattenuta, secondo quanto previsto dall'art. 429 c.p.c..
Nelle note difensive, senza contestazione, il ricorrente quantifica la somma trattenuta in € 8.592,00.
6. La convenuta è tenuta al risarcimento del danno alla salute del lavoratore, nei limiti del danno differenziale.
6.1. La convenuta (che neppure l'aveva invocato) non può valersi dell'esonero previsto dall'art. 10 dPR 1124/65.
Secondo quella disposizione, nel testo risultante dopo la sentenza 118/86 della
Corte costituzionale, il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità civile
7 per gli infortuni sul lavoro salvo che abbia riportato condanna penale o, in assenza di azione penale, il giudice civile accerti incidentalmente che il fatto dannoso integra un reato procedibile d'ufficio, nel qual caso risponde dei danni non indennizzati (o indennizzabili) dall' e, nei limiti del differenziale, anche Org_1
di quelli indennizzati (o indennizzabili).
6.1.1. In linea di principio, va premesso che, diversamente da quanto argomentato dal ricorrente, l'operatività del meccanismo di esonero è stata implicitamente riconosciuta dal giudice di legittimità anche in relazione a fattispecie in cui si discuta di una fattispecie riconducibile alla mancanza di serenità nell'ambiente di lavoro come il mobbing (cfr. Cass., 15.11.2023 n.
33639, in motiv.)
6.1.2. Ora, come non è contestato, il sinistro di luglio ha provocato al ricorrente una malattia guarita dopo oltre 40 giorni, dato che il rientro al lavoro è avvenuto a ottobre.
Nel fatto della società si può quindi riscontrare l'elemento oggettivo di un reato procedibile d'ufficio (lesioni gravi colpose con violazione di norme relative all'igiene del lavoro: art. 590 c.p.).
In effetti, per “igiene del lavoro” si deve intendere genericamente la prevenzione dei pericoli per la salute e l'integrità fisica dei lavoratori che possono sorgere dall'attività lavorativa o dal luogo di lavoro, mentre le “norme” non sono solamente quelle di legge.
La mancata concessione del dovuto riposo rientra quindi in quella categoria.
6.1.3. Per quanto riguarda l'elemento psicologico, va ricordato che "In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disciplina prevista dagli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124 del
1965 deve essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del c.d. danno differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall' , deve Org_1
essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale tra fatto ed evento dannoso" (Cass., 19.6.2020 n. 12041).
8 Alla stregua di questi principi, il mancato riconoscimento del dovuto riposo costituisce una violazione di specifiche regole di condotta sufficiente per identificare la colpa della convenuta.
6.2. Con tale premessa, il consulente ha stimato il danno biologico nel 7%. In ricorso non è stata chiesto il risarcimento dell'invalidità temporanea.
Tenuto conto dell'età del danneggiato (59 anni compiuti al momento del fatto) e facendo uso per la liquidazione delle tabelle formate dall'Osservatorio per la
Giustizia civile presso il Tribunale di Milano, in ossequio alla prassi dell'ufficio e alla loro vocazione nazionale riconosciuta dalla Corte di Cassazione, si perviene alla somma di € 11.171,00 (e non € 8.937,00 come si legge nelle note difensive della convenuta).
6.2.1. Si applicano le tabelle di Milano, e non il decreto ministeriale sulle c.d. micropermanenti, perché quest'ultimo viene in considerazione laddove la fonte di responsabilità sia il sinistro stradale in sé considerato. Il riferimento che si legge nell'art. 139 cod. ass. private a “danno biologico per di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti” deve intendersi riferito, secondo la finalità propria del provvedimento e tenuto conto della collocazione nel titolo X (“Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti”), al titolo della responsabilità.
Sul punto si veda Cass., 11.2.2022 n. 4509: “…là dove si faccia questione di danni asseritamente derivanti dalla circolazione stradale, la circostanza dell'avvenuto danneggiamento di un soggetto impegnato in detta circolazione non assuma di per sé alcun rilievo determinante, occorrendo, ai fini della qualificazione della causa del danno (come segnatamente derivante dalla circolazione stradale), che nella ridetta circolazione stradale sia piuttosto impegnato il danneggiante, sì che possa senza alcun dubbio ricondursi la causa efficiente del pregiudizio denunciato a quella specifica fonte di danno (cfr. l'art.
139 cit., là dove sottolinea l'applicabilità delle tabelle ivi previste ai soli "danni derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione stradale")…”.
Nel caso di specie, il datore di lavoro non era impegnato nella circolazione stradale e la condotta che gli si imputa non è connessa alla circolazione stradale.
9 6.2.2. Non si ravvisano motivi per procedere ad alcuna personalizzazione in aumento.
In particolare, va rammentato che la personalizzazione presuppone, come si legge nei criteri orientativi per la liquidazione a cui le tabelle sono allegate, che vengano allegate e provate peculiarità concrete della fattispecie in relazione agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali o agli aspetti di sofferenza soggettiva.
Nel caso di specie, nulla è stato dedotto al riguardo.
6.3. Tenuto conto del fatto che il ricorrente ha già ricevuto da la somma di Org_1
€ 8.721,12, residuano quindi a suo favore € 2.449,88 a titolo di danno differenziale.
Questa somma è espressa in valuta del giorno delle tabelle (marzo 2021).
Trattandosi di obbligazione di valore, da marzo 2021 si applica la rivalutazione monetaria;
dal giorno del sinistro decorrono poi gli interessi legali, previa devalutazione a tale data e successiva rivalutazione anno per anno.
6.4. Si deve poi considerare risarcibile a titolo di danno emergente anche la somma di € 480,00 spesa dalla parte per la perizia medica stragiudiziale, quale normale conseguenza del sinistro e in assenza di elementi che inducano a ritenerla inutile o sovrabbondante.
Questa somma è espressa in valuta del giorno della fattura (20 gennaio 2022).
Trattandosi di obbligazione di valore, da tale data si applica la rivalutazione monetaria e decorrono gli interessi legali, previa rivalutazione anno per anno.
Complessivamente, quindi, è dovuta la somma di € 2.929,88 oltre gli accessori calcolati come si è sopra illustrato.
7. Le spese di lite si liquidano come da dispositivo (DM 55/14, tabella lavoro, scaglione 5201/26000 corrispondente agli importi oggetto della pronuncia, equa riduzione sui valori medi in relazione all'effettiva complessità della causa) e seguono la soccombenza.
Nei rapporti interni, anche le spese di consulenza seguono la soccombenza.
Nulla sulle spese nei confronti della terza chiamata, che non ne ha sostenute.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa;
dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di e sulla Controparte_1 Parte_1
10 domanda di manleva proposta da nei confronti di Controparte_1 [...]
Controparte_3
dichiara che non è tenuto a risarcire a Parte_1 Controparte_1
il danno al veicolo FIAT Panda Van meglio identificato in atti e
[...]
conseguentemente condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a restituire a la somma di € Parte_1
8.592,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno delle singole trattenute;
dichiara tenuta e condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a pagare a , a titolo di Parte_1
risarcimento del danno e per le causali di cui in motivazione, la complessiva somma di € 2.929,88 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali da calcolarsi come in motivazione;
condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a rifondere a le spese di lite che liquida in € Parte_1
2.695,00 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense,
IVA se dovuta e successive occorrende;
[. nei rapporti interni, pone le spese di consulenza tecnica a carico definitivo di
Controparte_1
La Spezia, 3.5.2024
Il giudice
Marco Viani
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale, in persona del giudice Marco Viani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 198/22 RGL promossa da c.f. , residente ad Arcola, con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto a Carrara in viale Turigliano 13 presso lo studio dell'avv. Claudio
Lalli (PEC che lo rappresenta e difende per procura Email_1
depositata in via telematica con il ricorso ricorrente
contro cod. fisc. , in persona dell'amm.re Controparte_1 P.IVA_1
delegato con sede legale a Pistoia e domicilio eletto ivi in Controparte_2
Galleria Nazionale 32 presso lo studio dell'avv. Emiliano Gargini (PEC
che la rappresenta e difende per procura Email_2
depositata in via telematica con il ricorso convenuta
e contro c.f. , non costituita terza chiamata Controparte_3 P.IVA_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente: “I. Voglia in via principale, dichiarare ed accertare che la responsabilità dell'evento infortunistico subito dal ricorrente la mattina del
11/07/2021 è in capo alla in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede in Pistoia Via Gramsci 56, con conseguente assenza di responsabilità e quindi di obblighi risarcitori relativi all'auto danneggiata in capo al ricorrente;
II. Voglia conseguentemente condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore a restituire quindi pagare al ricorrente tutte quelle somme che sono già
1 state e saranno recuperate a tale titolo dalla società sui prospetti paga dal mese di novembre 2021 al giorno della sentenza oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
III. Voglia ancora condannare la in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore a pagare al ricorrente del danno differenziale non risarcito dall' per l'infortunio del 11/07/2021 nella misura Org_1 di € 13.252,88 o in quella misura che sarà accertata in causa oltre rivalutazione ed interessi;
IV. Voglia in via subordinata, ove non dovesse essere accolta la domanda principale, accertare che il valore del danno all'autovettura corrisponde all'importo di € 3.500,00 (o a quel diverso importo che sarà accertato in causa); V. Voglia conseguentemente condannare la CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore a restituire al
[...]
ricorrente tutte quelle somme che sono già state e saranno recuperate a tale titolo dalla società sui prospetti paga dal mese di novembre 2021 al giorno della sentenza, in eccesso rispetto all'importo di cui al capo IV delle conclusioni oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
VI. Voglia infine condannare la CP_1
in persona del suo legale Rappresentante pro tempore con sede in
[...]
Pistoia Via Gramsci 56 a pagare tutte le spese e competenze del presente
Giudizio nonché quelle della CTP Medica Dott. pari ad € 480,00, Per_1 calcolate secondo tariffa e per il valore della causa”.
Per la convenuta: “
2. In tesi: respingere la domanda avanzata dal ricorrente nei confronti di poiché infondata in fatto e diritto;
3. In ipotesi: Controparte_1
nella denegata ipotesi che questo Tribunale accerti la responsabilità di
[...]
nella provocazione del danno che sarà accertato nella misura di Controparte_1
giustizia, dichiarare tenuta a manlevare la Parte_2
resistente per tutte quelle somme oggetto di condanna;
4. In via riconvenzionale, accertare la responsabilità del sig. per Parte_1
l'incidente occorsogli in data 10/07/2021 e la distruzione dell'auto aziendale
FIAT Panda Van, targata FX635JC e condannare il lavoratore a risarcire il danno ed a pagare a la somma di euro 5.912,56 Controparte_1
(considerate le trattenute effettuate fino alla busta paga di Febbraio 2022) o quella diversa di giustizia;
5. vittoria di spese e competenze professionali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1. Con ricorso depositato il 2.3.2022 , dipendente di Parte_1 CP_1
con mansioni di guardia giurata, premesso che alle 2:30
[...] dell'11.7.2021, mentre era in servizio alla guida di un'autovettura aziendale, colto da un colpo di sonno era uscito di strada e che la datrice di lavoro gli aveva addebitato il danno all'autovettura, quantificandolo in € 8.592,00, procedendo al recupero mediante addebito in busta paga di un quinto dello stipendio, ha esposto che la perdita di controllo dell'autovettura era stata causata dai ritmi di lavoro imposti dalla Società e ha pertanto chiesto il risarcimento del danno biologico differenziale (dando atto di aver ricevuto da la somma di € 8.721,12) e la restituzione delle somme trattenute;
in Org_1 subordine, esponendo che il danno non poteva essere superiore a € 3.500,00, ha chiesto la ripetizione delle maggiori somme trattenute.
La Società, assumendo che l'incidente fosse interamente dovuto a colpa del lavoratore, ha chiesto il rigetto e in via riconvenzionale (peraltro senza proporre istanza di spostamento di udienza) la condanna del ricorrente al risarcimento del danno;
in subordine ha chiesto la condanna alla manleva del proprio assicuratore , che ha chiamato di terzo. CP_3
è contumace. CP_3
1.1. All'udienza del 17.6.2022 la convenuta ha rinunciato alla riconvenzionale e da ultimo ha dichiarato anche di non insistere nella domanda di manleva.
Su tali domande è quindi cessata la materia del contendere.
2. I fatti di causa, in sé, non sono stati contestati (le prove orali erano state assunte sul presupposto che, nei confronti della terza chiamata contumace, non si potesse apprezzare un fenomeno di non contestazione e la loro necessità viene meno con la cessazione della materia del contendere nei confronti della medesima terza chiamata).
In ogni caso, il teste , intervenuto dopo il sinistro, ha riferito: “La Tes_1
macchina era su un fianco, al centro della corsia, era sceso e stava in Parte_1 piedi, mezzo sanguinante mi sembra dalla fronte. Più o meno erano le tre – quattro del mattino, l'orario preciso non lo ricordo. mi ha detto in Parte_1 quell'occasione che gli si erano chiusi gli occhi. Da come mi ha detto aveva preso una radice sporgente che era proprio a bordo della carreggiata, aveva perso il controllo e gli si era ribaltata la macchina”.
3 2.1. Il consulente dell'ufficio ha riferito: “Il lavoro notturno è considerato un rischio lavorativo che prevede la sorveglianza sanitaria da parte del medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Il turno di notte sappiamo che altera
l'esposizione al fotoperiodo (alternanza luce/oscurità), interferisce sui ritmi circadiani, perturba il ciclo naturale del sonno e della veglia e modifica i modelli di attività e riposo (es. ora dei pasti, vita sociale). Stare svegli di notte e cercare di dormire durante il giorno non è una condizione fisiologica per creature
“diurne” come gli umani. La melatonina, ormone secreto dalla ghiandola pineale, è il principale sincronizzatore dell'orologio biologico in grado di regolare il ritmo circadiano. La secrezione di melatonina aumenta con l'oscurità ed anche pochi minuti di esposizione alla luce durante le ore di oscurità naturale ne possono alterare (sopprimere) la secrezione interferendo sui ritmi circadiani.
Recentemente, anche sulla base di studi effettuati sugli animali, lo ha Org_2 classificato i turni di notte come possibili cancerogeni per l'uomo (gruppo 2A). I meccanismi di cancerogenesi possono essere diversi e andranno studiati meglio ma coinvolgono certamente gli squilibri ormonali, l'alterazione dei naturali cicli circadiani può aumentare lo stress, indebolire l'organismo, favorire infiammazioni croniche e diminuire l'efficienza del sistema immunitario. Non è pensabile l'eliminazione dei turni di notte ma è auspicabile un loro attento utilizzo limitandone ad esempio il numero e non per più di qualche anno consecutivo. Per il procrastinarsi dell'età pensionabile e per le carenze di personale, accade, purtroppo, attualmente l'esatto contrario, pensiamo ad esempio agli ambienti ospedalieri, dove contrariamente a quanto accadeva in passato, anche medici prossimi alla pensione sono inseriti nei turni di guardia notturna. Il Sig. , svolgendo costantemente per tutto l'anno attività di Parte_1
servizio dalle 23.00 alle 6 del mattino, indubbiamente rientra nella definizione di lavoratore notturno. Per tale rischio l'azienda aveva attivato regolarmente la sorveglianza sanitaria, mi sono stati prodotti gli ultimi due giudizi di idoneità del
27.05.2020 e del 26.05.2021 Quindi il periziando presenta, di fatto, per mansione, un maggiore rischio rispetto ad altri lavoratori di settori diversi di avere alterazioni del ritmo sonno veglia. Se poi consideriamo che all'epoca dell'incidente aveva 59 anni, che era adibito a turni notturni da circa sette anni, che l'infortunio è occorso all'ottava giornata lavorativa consecutiva (sarebbero
4 10 se fosse provato, come riferito, che aveva lavorato anche nei giorni 1 e 2 luglio segnati come ferie) senza il previsto riposo compensativo, appare più probabile che non che il carico lavorativo abbia avuto un ruolo concausale nell'incidente”.
Il consulente ha già riscontrato le osservazioni del consulente di parte convenuta osservando: “Il fatto che il Sig. venisse da un periodo di Parte_1
ferie di sette giorni prima della ripresa del suo lavoro, non mi sembra possa giustificare la mancata concessione del giorno di riposo dopo i 5 lavorativi. Un riposo prolungato migliora, presumibilmente, la capacità di adattamento al turno notturno nelle prime giornate ma non in ottava giornata come nel caso in esame. Non si mette in dubbio l'operato del medico competente, io stesso ho sottolineato che il lavoratore non presentava patologie o effettuava terapie farmacologiche che potessero controindicare l'idoneità al turno notturno. Come detto, però, l'aumento degli anni di attività e l'aumento dell'età anagrafica incrementa il rischio d'infortunio. Il non aver avuto mai incidenti negli anni precedenti, a mio parere, è un fattore a vantaggio del lavoratore in quanto indicativo di una vita regolare e di una guida direi sempre attenta… Per quanto riguarda l'orario di accadimento dell'incidente, non sempre i dati confermano quanto sembrerebbe scontato, cioè che all'aumentare delle ore di lavoro ed al sopraggiungere della stanchezza si debba rilevare un maggior numero di infortuni. Da un lavoro pubblicato dall' emerge… che vi è stata una CP_4
elevata concentrazione di eventi nella prima ora (12,9%); la concentrazione massima l'abbiamo avuta, come atteso, dopo otto ore (37,6%); in quarta ora, come nel nostro caso, la percentuale è del 8,9%, percentuale superiore a quella che troviamo in quinta, sesta, settima e ottava ora”.
Su tali premesse, il consulente ha concluso: “Ritengo più probabile che non, per le soprariportate considerazioni, un nesso causale tra il carico di lavoro e la perdita di controllo del mezzo da lui guidato”.
2.1.1. Va precisato che il consulente ha ricavato il dato dei giorni lavorati dal ricorrente dalla documentazione prodotta dalla convenuta;
sul punto, in ogni caso, non c'è contestazione della medesima convenuta.
3. Grava sul datore di lavoro l'obbligo di garantire la sicurezza dei propri dipendenti e la protezione della loro salute nell'ambito dell'attività di lavoro.
5 Grava, quindi, sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adempiuto a tale obbligo.
3.1. Nel caso di specie, è pacifico che la notte dell'incidente il ricorrente prestava la propria attività per l'ottava giornata consecutiva.
La convenuta ha osservato che il CCNL applicabile prevede all'art. 73 che il lavoratore possa essere chiamato a lavorare anche nel giorno di riposo settimanale, traendone la conclusione di non aver compiuto alcun inadempimento.
Per la verità, l'art. 73, nel testo prodotto in atti, dispone: “Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 72, in materia di riposo giornaliero, il dipendente chiamato a prestare la propria opera nel giorno di riposo settimanale avrà diritto oltre al recupero della giornata di riposo, ad un compenso pari al 30% della quota giornaliera della normale retribuzione di cui all'art. 105 c.c.n.l. nel caso in cui il recupero del riposo avvenga entro il settimo giorno. Qualora il recupero di cui sopra avvenga dopo sette giorni consecutivi di effettivo lavoro, in sostituzione dell'indennità di cui al comma precedente, verrà corrisposto una somma anche a titolo di risarcimento danni pari al 40% della normale retribuzione giornaliera e/o oraria, di cui ad art. 105 del presente
c.c.n.l.”.
Le parti collettive hanno quindi previsto espressamente che, se il riposo viene recuperato dopo sette giorni consecutivi di effettivo lavoro, il dipendente ha diritto a un “risarcimento danni”: il risarcimento presuppone un illecito, e se ne desume allora che adibire il dipendente ad attività lavorativa per sette giorni consecutivi costituisce un illecito contrattuale.
3.1.1. In ogni caso, va osservato che il contratto individuale pone una disciplina ancora più favorevole al lavoratore, perché prevede che il dipendente abbia diritto a un giorno di riposo dopo cinque giorni di lavoro senza prevedere la possibilità di deroghe: a maggior ragione, quindi, ne risulta l'inadempimento del datore di lavoro.
È appena il caso di osservare che il contratto individuale può derogare in melius
a quello collettivo.
3.2. La convenuta ha poi osservato che il consulente ha richiamato il D. Lgs.
66/2003 che non si applica però ai dipendenti della vigilanza privata.
6 L'osservazione in sé è esatta.
Tuttavia, il consulente ha richiamato il D. Lgs. 66/2003 solo per trarne la nozione di lavoro notturno.
Il richiamo può considerarsi superfluo, perché, nel momento in cui afferma che il lavoro notturno è considerato un rischio lavorativo, il consulente ne assume evidentemente una nozione “naturalistica” che prescinde dalla definizione legale;
che il ricorrente, svolgendo l'orario di lavoro 23-6, fosse un lavoratore notturno appare francamente innegabile.
4. Assumendo le conclusioni del consulente, si deve ritenere che la perdita di controllo del veicolo sia causalmente riconducibile al sovraccarico di lavoro e quindi, per i motivi che si sono esposti, all'inadempimento del datore di lavoro.
Questo inadempimento assorbe eventuali profili di apporto causale della condotta del dipendente, anche sotto il profilo del concorso del fatto colposo del danneggiato.
Sarebbe infatti contraddittorio concludere da un lato che la perdita del controllo del mezzo è causalmente connessa al mancato riposo e dall'altro che si ravvisa una colpa del lavoratore nel fatto di aver perduto il controllo del mezzo.
Sotto questo profilo, si assumono le conclusioni del consulente (rese, come si è visto, in termini di nesso causale) e non il riferimento a una concausalità che si rinviene invece nella parte analitica della relazione.
5. Il ricorrente, quindi, non è tenuto al risarcimento del danno al mezzo, perché il sinistro è ascrivibile semmai a colpa del datore di lavoro.
Le somme trattenute a tale titolo gli devono quindi essere restituite, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal giorno della trattenuta, secondo quanto previsto dall'art. 429 c.p.c..
Nelle note difensive, senza contestazione, il ricorrente quantifica la somma trattenuta in € 8.592,00.
6. La convenuta è tenuta al risarcimento del danno alla salute del lavoratore, nei limiti del danno differenziale.
6.1. La convenuta (che neppure l'aveva invocato) non può valersi dell'esonero previsto dall'art. 10 dPR 1124/65.
Secondo quella disposizione, nel testo risultante dopo la sentenza 118/86 della
Corte costituzionale, il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità civile
7 per gli infortuni sul lavoro salvo che abbia riportato condanna penale o, in assenza di azione penale, il giudice civile accerti incidentalmente che il fatto dannoso integra un reato procedibile d'ufficio, nel qual caso risponde dei danni non indennizzati (o indennizzabili) dall' e, nei limiti del differenziale, anche Org_1
di quelli indennizzati (o indennizzabili).
6.1.1. In linea di principio, va premesso che, diversamente da quanto argomentato dal ricorrente, l'operatività del meccanismo di esonero è stata implicitamente riconosciuta dal giudice di legittimità anche in relazione a fattispecie in cui si discuta di una fattispecie riconducibile alla mancanza di serenità nell'ambiente di lavoro come il mobbing (cfr. Cass., 15.11.2023 n.
33639, in motiv.)
6.1.2. Ora, come non è contestato, il sinistro di luglio ha provocato al ricorrente una malattia guarita dopo oltre 40 giorni, dato che il rientro al lavoro è avvenuto a ottobre.
Nel fatto della società si può quindi riscontrare l'elemento oggettivo di un reato procedibile d'ufficio (lesioni gravi colpose con violazione di norme relative all'igiene del lavoro: art. 590 c.p.).
In effetti, per “igiene del lavoro” si deve intendere genericamente la prevenzione dei pericoli per la salute e l'integrità fisica dei lavoratori che possono sorgere dall'attività lavorativa o dal luogo di lavoro, mentre le “norme” non sono solamente quelle di legge.
La mancata concessione del dovuto riposo rientra quindi in quella categoria.
6.1.3. Per quanto riguarda l'elemento psicologico, va ricordato che "In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disciplina prevista dagli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124 del
1965 deve essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del c.d. danno differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall' , deve Org_1
essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale tra fatto ed evento dannoso" (Cass., 19.6.2020 n. 12041).
8 Alla stregua di questi principi, il mancato riconoscimento del dovuto riposo costituisce una violazione di specifiche regole di condotta sufficiente per identificare la colpa della convenuta.
6.2. Con tale premessa, il consulente ha stimato il danno biologico nel 7%. In ricorso non è stata chiesto il risarcimento dell'invalidità temporanea.
Tenuto conto dell'età del danneggiato (59 anni compiuti al momento del fatto) e facendo uso per la liquidazione delle tabelle formate dall'Osservatorio per la
Giustizia civile presso il Tribunale di Milano, in ossequio alla prassi dell'ufficio e alla loro vocazione nazionale riconosciuta dalla Corte di Cassazione, si perviene alla somma di € 11.171,00 (e non € 8.937,00 come si legge nelle note difensive della convenuta).
6.2.1. Si applicano le tabelle di Milano, e non il decreto ministeriale sulle c.d. micropermanenti, perché quest'ultimo viene in considerazione laddove la fonte di responsabilità sia il sinistro stradale in sé considerato. Il riferimento che si legge nell'art. 139 cod. ass. private a “danno biologico per di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti” deve intendersi riferito, secondo la finalità propria del provvedimento e tenuto conto della collocazione nel titolo X (“Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti”), al titolo della responsabilità.
Sul punto si veda Cass., 11.2.2022 n. 4509: “…là dove si faccia questione di danni asseritamente derivanti dalla circolazione stradale, la circostanza dell'avvenuto danneggiamento di un soggetto impegnato in detta circolazione non assuma di per sé alcun rilievo determinante, occorrendo, ai fini della qualificazione della causa del danno (come segnatamente derivante dalla circolazione stradale), che nella ridetta circolazione stradale sia piuttosto impegnato il danneggiante, sì che possa senza alcun dubbio ricondursi la causa efficiente del pregiudizio denunciato a quella specifica fonte di danno (cfr. l'art.
139 cit., là dove sottolinea l'applicabilità delle tabelle ivi previste ai soli "danni derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione stradale")…”.
Nel caso di specie, il datore di lavoro non era impegnato nella circolazione stradale e la condotta che gli si imputa non è connessa alla circolazione stradale.
9 6.2.2. Non si ravvisano motivi per procedere ad alcuna personalizzazione in aumento.
In particolare, va rammentato che la personalizzazione presuppone, come si legge nei criteri orientativi per la liquidazione a cui le tabelle sono allegate, che vengano allegate e provate peculiarità concrete della fattispecie in relazione agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali o agli aspetti di sofferenza soggettiva.
Nel caso di specie, nulla è stato dedotto al riguardo.
6.3. Tenuto conto del fatto che il ricorrente ha già ricevuto da la somma di Org_1
€ 8.721,12, residuano quindi a suo favore € 2.449,88 a titolo di danno differenziale.
Questa somma è espressa in valuta del giorno delle tabelle (marzo 2021).
Trattandosi di obbligazione di valore, da marzo 2021 si applica la rivalutazione monetaria;
dal giorno del sinistro decorrono poi gli interessi legali, previa devalutazione a tale data e successiva rivalutazione anno per anno.
6.4. Si deve poi considerare risarcibile a titolo di danno emergente anche la somma di € 480,00 spesa dalla parte per la perizia medica stragiudiziale, quale normale conseguenza del sinistro e in assenza di elementi che inducano a ritenerla inutile o sovrabbondante.
Questa somma è espressa in valuta del giorno della fattura (20 gennaio 2022).
Trattandosi di obbligazione di valore, da tale data si applica la rivalutazione monetaria e decorrono gli interessi legali, previa rivalutazione anno per anno.
Complessivamente, quindi, è dovuta la somma di € 2.929,88 oltre gli accessori calcolati come si è sopra illustrato.
7. Le spese di lite si liquidano come da dispositivo (DM 55/14, tabella lavoro, scaglione 5201/26000 corrispondente agli importi oggetto della pronuncia, equa riduzione sui valori medi in relazione all'effettiva complessità della causa) e seguono la soccombenza.
Nei rapporti interni, anche le spese di consulenza seguono la soccombenza.
Nulla sulle spese nei confronti della terza chiamata, che non ne ha sostenute.
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definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa;
dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di e sulla Controparte_1 Parte_1
10 domanda di manleva proposta da nei confronti di Controparte_1 [...]
Controparte_3
dichiara che non è tenuto a risarcire a Parte_1 Controparte_1
il danno al veicolo FIAT Panda Van meglio identificato in atti e
[...]
conseguentemente condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a restituire a la somma di € Parte_1
8.592,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno delle singole trattenute;
dichiara tenuta e condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a pagare a , a titolo di Parte_1
risarcimento del danno e per le causali di cui in motivazione, la complessiva somma di € 2.929,88 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali da calcolarsi come in motivazione;
condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a rifondere a le spese di lite che liquida in € Parte_1
2.695,00 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense,
IVA se dovuta e successive occorrende;
[. nei rapporti interni, pone le spese di consulenza tecnica a carico definitivo di
Controparte_1
La Spezia, 3.5.2024
Il giudice
Marco Viani
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