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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/06/2025, n. 5030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5030 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. 8675/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 8675/2021 promossa da: ed in proprio ed in qualità di genitori esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale sul figlio minore , con l'avv. MARIAGRAZIA PALA Persona_1
PARTI ATTOREE
CONTRO
, con l'AVVOCATURA dello STATO di MILANO Controparte_1
PARTE CONVENUTA con gli avv.ti RAFFAELE GAGLIARDI e STEFANO BARDELLONI Controparte_2
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI delle parti:
Per le parti attoree:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare: nel merito: in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità, ex art. 2048 C.C., della scuola primaria Nazario Sauro, Via Perti Como e, quindi, del Controparte_3
, per le lesioni personali subite dal minore a causa del sinistro scolastico di cui in
[...] Persona_1 premessa e, per l'effetto, condannare l' di via Perti Como e per esso il Controparte_4
, in persona del Ministro pro tempore, al Controparte_3 risarcimento integrale di tutti i danni alla persona subiti dal minore e dei danni Persona_1
pagina 1 di 5 patrimoniali subiti dai genitori dello stesso nella misura richiesta, pari a € 49.866,86 o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
In via subordinata: accertare e dichiarare la responsabilità, ex art. 1218 C.C., della scuola primaria
Nazario Sauro, Via Perti Como e, quindi, del , Controparte_3 per le lesioni personali subite dal minore a causa del sinistro scolastico di cui in Persona_1 premessa e, per l'effetto, condannare l' di via Perti Como e per esso il Controparte_4
, in persona del Ministro pro tempore, al Controparte_3 risarcimento integrale di tutti i danni alla persona subiti dal minore e dei danni Persona_1 patrimoniali subiti dai genitori dello stesso nella misura richiesta pari a € 49.866,86 o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
In via istruttoria: si chiede la rimessione in istruttoria della causa, nonché i seguenti mezzi istruttori:
- ammissione delle prove testimoniali relativamente ad alcuni capitoli di prova dedotti nella seconda memoria attorea ex art. 183 c.p.c. datata 2/5/2022 (ed esclusi con provvedimento del 20/5/2023) in quanto relativi al danno biologico, morale ed esistenziale patito dal minore, e necessari a dimostrare l'entità e la portata delle conseguenze lesive del fatto occorso (capitoli da 12 a 21 e 40) a , Per_1 nonché i capitoli 6, 7, 8, 14 a 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 [l'accertamento delle circostanze che ne sono oggetto è utile nonché necessario al fine di definire il contesto della classe cui apparteneva, la particolare “vivacità” della stessa e quindi la necessità di particolare Per_1 attenzione e cautela da parte del corpo docente nel sorvegliare i ragazzi, particolare attenzione che invece - stando anche alle dichiarazioni rese - appare quantomeno carente e superficiale.]
Testi:
- ammissione alla prova contraria sul capitolo C) (secondo quanto indicato nella terza memoria attorea ex art. 183 cpc., datata 23/5/2022, escluso con provvedimento del 20/5/2023);
- alla luce delle prove per testi relative all'an debetaur, ammissione di CTU MEDICO-LEGALE sulla persona del minore volta ad accertare la durata della malattia traumatica, la natura e Persona_1
l'entità dei postumi permanenti (anche psicologici) residuati allo stesso a seguito delle lesioni personali subite nell'incidente scolastico per cui è causa.
- ammissione dei testi di riferimento maestre e [che, secondo quanto Testimone_1 Testimone_2 riferisce la maestra , erano incaricate della sorveglianza della classe in questione durante Testimone_3
l'intervallo].”
Per la parte convenuta: pagina 2 di 5 “voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare:
- nel merito: respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e/o comunque non provate.
- in via subordinata e a seguito di chiamata in causa: qualora fosse accertata la fondatezza delle pretese attoree e la sussistenza di una responsabilità civile del Ministero, dichiarare la tenuta a CP_2 manlevare e a tenere indenne l'Amministrazione di quanto, per i fatti di causa, essa fosse condannata a pagare nei confronti di parte attrice;
- In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite.”
Per la terza chiamata:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e domanda, disattesa e respinta, così giudicare:
- nel merito:
- rigettare la domanda di parte attrice in quanto non provata né in fatto né in diritto;
in via gradata
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda sopra svolta, accertare e dichiarare l'esatta quantificazione dell'importo dovuto dalla concludente il tutto nei limiti e secondo le condizioni generali di polizza prodotte, al netto di importi eventualmente percepiti da parte dell' CP_5
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice rimettesse la causa in istruttoria, si reiterano le istanze già formulate in atti e ci si rimette al magistrato sull'espletamento di un'eventuale CTU medico legale, con costi da porre provvisoriamente a carico di parte attrice.
Con vittoria delle spese di lite del presente giudizio da liquidarsi secondo i parametri di cui al DM
55/2014 e successive modifiche e/o aggiornamenti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ed in proprio ed in qualità di genitori esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale sul figlio minore hanno convenuto in giudizio il Persona_1
affermando che in data 9/5/2018, durante la ricreazione presso la Controparte_1 scuola elementare che frequentava, quest'ultimo era stato spinto da un compagno Persona_1 di classe contro un banco, e che in seguito all'urto aveva riportato lesioni;
e Persona_1 chiedendo la condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni lamentati.
Il , costituitosi in giudizio, ha contrastato le domande attoree ed ha Controparte_1 chiamato in causa la propria compagnia assicuratrice la quale si è costituita in Controparte_2 giudizio.
Nel corso dell'istruttoria sono state assunte testimonianze. pagina 3 di 5 All'esito del contraddittorio il Giudice osserva quanto segue:
- la teste sentita all'udienza del 26/9/2023, ha dichiarato che nel 2018 era Tes_4 insegnante di , che nell'aula scolastica, “anche durante l'intervallo”, con Persona_1 gli alunni della classe vi era “sempre un insegnante”, e -con particolare riferimento al giorno
9/5/2018- che aveva “tenuto le ore di lezione precedenti l'intervallo”, e che, “durante
l'intervallo”, “solo dopo che la collega” l'aveva “sostituita nella sorveglianza della classe”, si era “recata presso le aule dove” doveva “fare le lezioni successive”; inoltre la medesima teste ha precisato sia di non ricordare che si fossero verificati “incidenti” il giorno 9/5/2018 “durante il periodo in cui” era “rimasta a sorvegliare gli alunni durante l'intervallo”, sia di aspettare
“sempre la collega prima di” allontanarsi dalla classe;
la teste sentita nella Testimone_5 medesima udienza, ha dichiarato che il giorno 9/5/2018 era stata “supplente presso” la classe di
, in quanto aveva sostituito “l'insegnante di sostegno”, e di essere stata Persona_1 presente “in aula per tutto il tempo dell'intervallo”, “a fare sorveglianza sui bambini della classe”, precisando che la classe aveva “fatto una ricreazione normale”, e di non ricordare né
“di avere assistito ad un sinistro in classe quel giorno”, né “episodi che abbiano visto coinvolto
”; Persona_1
- costituisce onere di chi agisce per ottenere il risarcimento fornire la prova che l'evento dannoso sia stato cagionato da un alunno nel tempo in cui quest'ultimo era sottoposto alla vigilanza dell'insegnante (art. 2048, co. 2 c.c.);
- ciò posto, poiché alla luce delle dichiarazioni testimoniali di cui sopra l'allegazione della parte attorea secondo cui durante la ricreazione del 9/5/2018 era stato spinto da Persona_1 un compagno di classe contro un banco è rimasta un assunto indimostrato, nel caso di specie non è stato assolto dalla parte attorea l'onere della prova che le lesioni lamentate fossero state cagionate da un alunno dell'istituto scolastico nel tempo in cui era sotto la vigilanza degli insegnati, con la conseguenza che non sussiste responsabilità della parte convenuta.
In considerazione di quanto sopra esposto, le domande delle parti attoree non possono essere accolte e devono essere rigettate.
Le spese di lite seguono i criteri di soccombenza e causalità e vengono liquidate, ai sensi del DM
55/14, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività difensiva svolta;
ne consegue che le parti attoree devono essere condannate alla rifusione delle spese di lite:
- in favore della parte convenuta, liquidate in Euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa;
pagina 4 di 5 - in favore della terza chiamata, liquidate in Euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza o domanda disattesa:
1. rigetta le domande delle parti attoree;
2. condanna le parti attoree alla rifusione delle spese di lite in favore della parte convenuta, liquidate in
Euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa;
3. condanna le parti attoree alla rifusione delle spese di lite in favore della terza chiamata, liquidate in
Euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa.
Milano, 18/06/2025
Il Giudice
dott. Marco Luigi Quatrida
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