CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVI, sentenza 12/02/2026, n. 2151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2151 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2151/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
NATALE GIGLIOLA, CE monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9248/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pomezia - Piazza Indipendenza 8 00071 Pomezia RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZ PAGAMEN n. 20-2025-31 TARSU/TIA 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1410/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti processuali. Resistente/Appellato: come in atti processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 residente in [...], Indirizzo_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio di quest'ultimo alla Indirizzo_2
ricorre avverso l'ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910 N. ING/20-2025- 31 del 03/02/2025
a richiesta del Comune Città di Pomezia richiedente un residuo versamento per imposta TARSU relativo all'anno di imposta 2009 2010 per un totale ingiunto di € 736,41.
Lamenta la totale estraneità al rapporto tributario richiesto non essendo stato mai proprietario dell'immobile oggetto della pretesa neanche in quota ereditaria immobile sito nel Comune di Pomezia, Luogo 1 – alla Indirizzo_3 (già Indirizzo_4) distinto al Comune di Pomezia (G811) Foglio particella;
evidenzia che l'immobile in data 30/12/1991 l'immobile predetto veniva alienato per la sola nuda proprietà alla Signora Nominativo_1 dalla Signora Nominativo_2, giusto rogito del Notaio Nominativo_3 in Roma, Rep. n. 138561/17441- Atto Registrato a Roma 1 il 20/01/1992 n. 12542 serie 1/V e poi trascritto presso la competente Conservatoria;
- detto immobile, poi, risulta essere divenuto di piena proprietà della Signora Nominativo_1 a far data dal 14/05/1994;
per tale motivo il ricorrente Sig. Ricorrente_1, non ha mai ereditato - neppure pro quota – alcun diritto reale sull'immobile de quo, poiché la madre dello stesso
(Nominativo_2) aveva alienato la nuda proprietà dello stesso alla figlia (Nominativo_1 Nominativo_1) nel 1992. Deduce inoltre la nullità della notifica del titolo esecutivo e la prescrizione di ogni diritto. Conclude per la declaratoria di illegittimità, nullità ed infondatezza dell'atto impugnato per i motivi rassegnati, in ogni caso prescritto il diritto alla riscossione delle imposte, con vittoria di spese di giudizio e distrazione a favore del difensore. Evidenzia di aver formula istanza di autotutela in data 15.5.2025.
In data 15.1.2026 il Comune di Pomezia deposita le controdeduzioni nelle quali evidenzia che, nelle more del ricorso, l'Ente, a seguito di ulteriore riesame della posizione in disamina, ha emesso il provvedimento di annullamento dell'atto n. Ing/20-2025-31 del 03.02.2025 con integrale discarico del tributo intimato e delle relative sanzioni . Conclude pertanto invocando declaratoria di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di giudizio.
All'udienza del 6 febbraio 2026 la causa è trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado, sez. 16, in composizione monocratica, alla luce della documentazione prodotta in atti dall'Ente impositore, non può che dichiarare l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere a seguito dell'annullamento integrale dell'atto impugnato disposto dal Comune di Pomezia intervenuto in data 3.2.2025 come documentato in atti.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di giudizio, atteso l'intervenuto discarico totale dell'atto impugnato svolto dall'Ente comunale effettuato già in data 3.2.2025.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Roma, sez. 16, definitivamente pronunciando sul ricorso, ogni contraria istanza disattesa, dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Roma, 6 febbraio 2026 Il Presidente
CE NO
Dott.ssa Gigliola Natale
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
NATALE GIGLIOLA, CE monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9248/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pomezia - Piazza Indipendenza 8 00071 Pomezia RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZ PAGAMEN n. 20-2025-31 TARSU/TIA 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1410/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti processuali. Resistente/Appellato: come in atti processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 residente in [...], Indirizzo_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio di quest'ultimo alla Indirizzo_2
ricorre avverso l'ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910 N. ING/20-2025- 31 del 03/02/2025
a richiesta del Comune Città di Pomezia richiedente un residuo versamento per imposta TARSU relativo all'anno di imposta 2009 2010 per un totale ingiunto di € 736,41.
Lamenta la totale estraneità al rapporto tributario richiesto non essendo stato mai proprietario dell'immobile oggetto della pretesa neanche in quota ereditaria immobile sito nel Comune di Pomezia, Luogo 1 – alla Indirizzo_3 (già Indirizzo_4) distinto al Comune di Pomezia (G811) Foglio particella;
evidenzia che l'immobile in data 30/12/1991 l'immobile predetto veniva alienato per la sola nuda proprietà alla Signora Nominativo_1 dalla Signora Nominativo_2, giusto rogito del Notaio Nominativo_3 in Roma, Rep. n. 138561/17441- Atto Registrato a Roma 1 il 20/01/1992 n. 12542 serie 1/V e poi trascritto presso la competente Conservatoria;
- detto immobile, poi, risulta essere divenuto di piena proprietà della Signora Nominativo_1 a far data dal 14/05/1994;
per tale motivo il ricorrente Sig. Ricorrente_1, non ha mai ereditato - neppure pro quota – alcun diritto reale sull'immobile de quo, poiché la madre dello stesso
(Nominativo_2) aveva alienato la nuda proprietà dello stesso alla figlia (Nominativo_1 Nominativo_1) nel 1992. Deduce inoltre la nullità della notifica del titolo esecutivo e la prescrizione di ogni diritto. Conclude per la declaratoria di illegittimità, nullità ed infondatezza dell'atto impugnato per i motivi rassegnati, in ogni caso prescritto il diritto alla riscossione delle imposte, con vittoria di spese di giudizio e distrazione a favore del difensore. Evidenzia di aver formula istanza di autotutela in data 15.5.2025.
In data 15.1.2026 il Comune di Pomezia deposita le controdeduzioni nelle quali evidenzia che, nelle more del ricorso, l'Ente, a seguito di ulteriore riesame della posizione in disamina, ha emesso il provvedimento di annullamento dell'atto n. Ing/20-2025-31 del 03.02.2025 con integrale discarico del tributo intimato e delle relative sanzioni . Conclude pertanto invocando declaratoria di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di giudizio.
All'udienza del 6 febbraio 2026 la causa è trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado, sez. 16, in composizione monocratica, alla luce della documentazione prodotta in atti dall'Ente impositore, non può che dichiarare l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere a seguito dell'annullamento integrale dell'atto impugnato disposto dal Comune di Pomezia intervenuto in data 3.2.2025 come documentato in atti.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di giudizio, atteso l'intervenuto discarico totale dell'atto impugnato svolto dall'Ente comunale effettuato già in data 3.2.2025.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Roma, sez. 16, definitivamente pronunciando sul ricorso, ogni contraria istanza disattesa, dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Roma, 6 febbraio 2026 Il Presidente
CE NO
Dott.ssa Gigliola Natale