CA
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai sig.ri Magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel. riunita in camera di consiglio il giorno 16 gennaio 2025, all'esito della trattazione scritta del procedimento, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a n. 2552/2023 r. g. sez. lav., vertente
TRA
, (CF-P.IVA , con sede legale in alla Via Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Comunale del Principe n.13/A, in persona del Direttore Generale p.t. Dott. Ing. , Parte_2
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Luigia Mandes (CF
) e Isabella Selvaggi (C.F. ) giusta procura C.F._1 C.F._2
speciale per notaio del 5.9.2019 Rep. 42728 Racc 16316 Registrato al n 3926 Persona_1
che si allega, le quali hanno dichiarato che, ai sensi degli artt. 125, comma 1 c.p.c. ed art.16 comma 1 bis del D.Lgs. n. 546/1992, le comunicazioni di Cancelleria devono essere inviate alla pec ed Email_1
ed al numero di fax 081 2544528 - tutti Email_2
elettivamente domiciliati in alla Via Comunale del Principe 13/a, presso il Servizio Pt_1
Parte Affari Legali della predetta
APPELLANTE
CONTRO
, -non costituite CP_1 CP_2
- appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5827/23 pubblicata il giorno
11.10.2023.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il giorno 23.10.2023 l' ha Parte_3
proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, accolse il ricorso proposto dalle odierne appellate così disponendo: Part
“Accoglie il ricorso e condanna l' , per la causale di cui in motivazione, al pagamento in favore di parte ricorrente della complessiva somma di € 317,92 alla e di € 488,23 alla CP_1
Part
, oltre interessi legali dalle scadenze mensili al saldo;
condanna l' al pagamento CP_2 delle spese di lite liquidate in favore delle ricorrenti in complessivi € 2.250,55 comprensive di spese generali, oltre IVA e CPA con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Ferrara Piero”
L'appellante, in particolare, ha censurato la valutazione effettuata dal primo giudice circa la normativa pattizia di cui all'art. 9 del CCNL 20.09.2001 comma 1 del personale del comparto sanità in relazione al diritto al pagamento dell'attività lavorativa in giornate festive infrasettimanali da parte del personale turnista. Ha, inoltre, lamentato l'erronea valutazione del materiale probatorio circa la fruizione dei riposi compensativi ed ha censurato la liquidazione delle spese effettuata dal giudice di prima istanza.
La parte appellata non si è costituita in giudizio.
Nel corso del giudizio, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal D.Lgs. n.
149/2022), si è disposta la trattazione cartolare del procedimento, sostituendosi dapprima l'udienza del 16.01.2025 con lo scambio di note scritte. Indi, preso atto dell'inerzia di parte, la causa è stata rinviata in prosieguo al 16 gennaio 2025. Quindi, è stata riservata in decisione e, all'esito della camera di consiglio, era decisa nei termini di seguito espressi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348, 1° comma,
c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso in cui l'appellante, pur costituito in giudizio, non compaia né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione.
La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale. Si applica, inoltre, anche in caso di trattazione cartolare del procedimento ove, a seguito di regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, non sia stata fatta espressa istanza di trattazione orale e l'appellante abbia serbato una condotta inerte.
2 Poiché parte appellante - che ha ricevuto comunicazione all'indirizzo pec indicato in ricorso sia del decreto ai sensi dell'art. 435 c.p.c. in data 2.11.2023 (in tempo utile rispetto all'udienza fissata in data 11.07.2024); sia del decreto che ha disposto la trattazione scritta del procedimento
(ex art. 127 ter c.p.c.), sia del rinvio ex art. 348 c.p.c. disposto all'esito dell'udienza dell'11.07.2024
(comunicato il 15.07.2024) per mancato deposito delle note di parte appellante (effettuato con ordinanza con cui si faceva espresso avvertimento della possibilità di adottare i provvedimenti conseguenti all'inerzia di parte appellante)- non ha depositato l'appello notificato e le note di trattazione scritta, condotta che equivale all'assenza della parte nella prima udienza di discussione e che manifesta il disinteresse a coltivare l'azione, deve essere adottata la pronuncia di improcedibilità dell'appello.
Nulla sulle spese tenuto conto della mancata costituzione di parte appellata.
Deve, infine, evidenziarsi che nella specie è applicabile "ratione temporis"
l'art.1 comma 17 legge n.228/2012, il quale ha modificato il DPR n.115/2002 (inserendo all'art.13, dopo il comma 1 ter, il comma 1 quater ) in ordine al versamento del doppio del contributo unificato, dovuto nel caso in cui
''l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile".
Deve, quindi, darsi atto dell'applicabilità della norma citata, salve eventuali cause di esenzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) Dichiara l'appello improcedibile;
2) nulla sulle spese del grado;
3) dà atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002, salva la sussistenza di eventuali ragioni di esenzione, per entrambe le parti.
Napoli, così deliberato all'esito della camera di consiglio del 16 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai sig.ri Magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel. riunita in camera di consiglio il giorno 16 gennaio 2025, all'esito della trattazione scritta del procedimento, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a n. 2552/2023 r. g. sez. lav., vertente
TRA
, (CF-P.IVA , con sede legale in alla Via Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Comunale del Principe n.13/A, in persona del Direttore Generale p.t. Dott. Ing. , Parte_2
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Luigia Mandes (CF
) e Isabella Selvaggi (C.F. ) giusta procura C.F._1 C.F._2
speciale per notaio del 5.9.2019 Rep. 42728 Racc 16316 Registrato al n 3926 Persona_1
che si allega, le quali hanno dichiarato che, ai sensi degli artt. 125, comma 1 c.p.c. ed art.16 comma 1 bis del D.Lgs. n. 546/1992, le comunicazioni di Cancelleria devono essere inviate alla pec ed Email_1
ed al numero di fax 081 2544528 - tutti Email_2
elettivamente domiciliati in alla Via Comunale del Principe 13/a, presso il Servizio Pt_1
Parte Affari Legali della predetta
APPELLANTE
CONTRO
, -non costituite CP_1 CP_2
- appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5827/23 pubblicata il giorno
11.10.2023.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il giorno 23.10.2023 l' ha Parte_3
proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, accolse il ricorso proposto dalle odierne appellate così disponendo: Part
“Accoglie il ricorso e condanna l' , per la causale di cui in motivazione, al pagamento in favore di parte ricorrente della complessiva somma di € 317,92 alla e di € 488,23 alla CP_1
Part
, oltre interessi legali dalle scadenze mensili al saldo;
condanna l' al pagamento CP_2 delle spese di lite liquidate in favore delle ricorrenti in complessivi € 2.250,55 comprensive di spese generali, oltre IVA e CPA con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Ferrara Piero”
L'appellante, in particolare, ha censurato la valutazione effettuata dal primo giudice circa la normativa pattizia di cui all'art. 9 del CCNL 20.09.2001 comma 1 del personale del comparto sanità in relazione al diritto al pagamento dell'attività lavorativa in giornate festive infrasettimanali da parte del personale turnista. Ha, inoltre, lamentato l'erronea valutazione del materiale probatorio circa la fruizione dei riposi compensativi ed ha censurato la liquidazione delle spese effettuata dal giudice di prima istanza.
La parte appellata non si è costituita in giudizio.
Nel corso del giudizio, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal D.Lgs. n.
149/2022), si è disposta la trattazione cartolare del procedimento, sostituendosi dapprima l'udienza del 16.01.2025 con lo scambio di note scritte. Indi, preso atto dell'inerzia di parte, la causa è stata rinviata in prosieguo al 16 gennaio 2025. Quindi, è stata riservata in decisione e, all'esito della camera di consiglio, era decisa nei termini di seguito espressi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348, 1° comma,
c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso in cui l'appellante, pur costituito in giudizio, non compaia né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione.
La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale. Si applica, inoltre, anche in caso di trattazione cartolare del procedimento ove, a seguito di regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, non sia stata fatta espressa istanza di trattazione orale e l'appellante abbia serbato una condotta inerte.
2 Poiché parte appellante - che ha ricevuto comunicazione all'indirizzo pec indicato in ricorso sia del decreto ai sensi dell'art. 435 c.p.c. in data 2.11.2023 (in tempo utile rispetto all'udienza fissata in data 11.07.2024); sia del decreto che ha disposto la trattazione scritta del procedimento
(ex art. 127 ter c.p.c.), sia del rinvio ex art. 348 c.p.c. disposto all'esito dell'udienza dell'11.07.2024
(comunicato il 15.07.2024) per mancato deposito delle note di parte appellante (effettuato con ordinanza con cui si faceva espresso avvertimento della possibilità di adottare i provvedimenti conseguenti all'inerzia di parte appellante)- non ha depositato l'appello notificato e le note di trattazione scritta, condotta che equivale all'assenza della parte nella prima udienza di discussione e che manifesta il disinteresse a coltivare l'azione, deve essere adottata la pronuncia di improcedibilità dell'appello.
Nulla sulle spese tenuto conto della mancata costituzione di parte appellata.
Deve, infine, evidenziarsi che nella specie è applicabile "ratione temporis"
l'art.1 comma 17 legge n.228/2012, il quale ha modificato il DPR n.115/2002 (inserendo all'art.13, dopo il comma 1 ter, il comma 1 quater ) in ordine al versamento del doppio del contributo unificato, dovuto nel caso in cui
''l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile".
Deve, quindi, darsi atto dell'applicabilità della norma citata, salve eventuali cause di esenzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) Dichiara l'appello improcedibile;
2) nulla sulle spese del grado;
3) dà atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002, salva la sussistenza di eventuali ragioni di esenzione, per entrambe le parti.
Napoli, così deliberato all'esito della camera di consiglio del 16 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
3