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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 18/02/2026, n. 1458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1458 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1458/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente
UR EA AR MASSIMO, Relatore
NO GIORGIO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5466/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scordia
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore2 - CF Difensore2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 2025/299 IMU 2017
- INTIMAZIONE n. 2025/299 IMU 2018
- INTIMAZIONE n. 2025/299 TARI 2014 - INTIMAZIONE n. 2025/299 TARI 2015
- INTIMAZIONE n. 2025/299 TARI 2017
- INTIMAZIONE n. 2025/299 TARI 2018
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato a mezzo PEC il 21/8/2025 e depositato nella segreteria di questa Corte il 30/9/2025, Ricorrente1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 2025/299 del 01.04.2025 emessa dalla SOGERT Spa, asseritamente notificatagli in data 3/6/2025, relativa al mancato pagamento da parte della Sig.ra Nominativo_1, madre del ricorrente deceduta in data 26/1/2024, della TARI per l'anno 2014, 2015, 2017 e 2018 e dell'IMU per gli anni 2017 e 2018 in favore del Comune di Scordia, di importo pari a complessivi € 5.191,15, comprensivi di sanzioni, interessi e spese di notifica;
adduceva i seguenti motivi:
1) carenza di legittimazione passiva (< impugnata, veniva notificata nella presunta qualità di unico erede di Nominativo_1, nata a [...] il [...] ed ivi deceduta. In effetti, come risulta dalla documentazione che si allega, il Sig. Ricorrente1 non è erede della Liggieri, stante che la de cuius ha nominato quale unica erede con testamento olografo, pubblicato in data 03.05.2024, la Sig.ra Nominativo_2>>);
2) carenza di motivazione sul merito della pretesa;
3) carenza di motivazione quanto al calcolo degli interessi;
4) mancata indicazione del responsabile del procedimento;
5) decadenza e prescrizione.
Con note depositate il 10/2/2026 la Sogert s.p.a. si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.
In data 17/2/2026, udienza originariamente fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, la causa veniva trattenuta immediatamente in decisione sussistendo i presupposti per l'adozione di sentenza semplificata. Il primo motivo di doglianza risulta fondato;
ed invero, è stato prodotto il verbale notarile di pubblicazione del testamento olografo con il quale la de cuius nominava erede universale tale
Nominativo_2; gli avvisi di accertamento richiamati in intimazione erano stati notificati a mani della de cuius nell'anno 2023, e la intimazione è stata notificata al ricorrente dopo la morte di lei, avvenuta nel gennaio 2024.
La Sogert ha evidenziato che parte ricorrente non ha documentato la data di ricezione dell'atto impugnato, con conseguente inammissibilità del ricorso;
tuttavia la società resistente avrebbe agevolmente potuto smentire per via documentale l'assunto del ricorrente (che dichiara di aver ricevuto l'intimazione il 3/6/2025), trattandosi del mittente del plico.
Sulla base di tali considerazioni, ed assorbite le ulteriori doglianze, la Corte accoglie il ricorso e compensa le spese in quanto il Comune e la società concessionaria non erano stati evidentemente messi a conoscenza della pubblicazione del testamento sopra citato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese del giudizio.
- Così deciso in Catania, il 17/2/2026
- Il Giudice Estensore
AN NO
(firmato digitalmente)
- Il Presidente
LA AM
(firmato digitalmente)
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente
UR EA AR MASSIMO, Relatore
NO GIORGIO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5466/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scordia
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore2 - CF Difensore2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 2025/299 IMU 2017
- INTIMAZIONE n. 2025/299 IMU 2018
- INTIMAZIONE n. 2025/299 TARI 2014 - INTIMAZIONE n. 2025/299 TARI 2015
- INTIMAZIONE n. 2025/299 TARI 2017
- INTIMAZIONE n. 2025/299 TARI 2018
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato a mezzo PEC il 21/8/2025 e depositato nella segreteria di questa Corte il 30/9/2025, Ricorrente1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 2025/299 del 01.04.2025 emessa dalla SOGERT Spa, asseritamente notificatagli in data 3/6/2025, relativa al mancato pagamento da parte della Sig.ra Nominativo_1, madre del ricorrente deceduta in data 26/1/2024, della TARI per l'anno 2014, 2015, 2017 e 2018 e dell'IMU per gli anni 2017 e 2018 in favore del Comune di Scordia, di importo pari a complessivi € 5.191,15, comprensivi di sanzioni, interessi e spese di notifica;
adduceva i seguenti motivi:
1) carenza di legittimazione passiva (< impugnata, veniva notificata nella presunta qualità di unico erede di Nominativo_1, nata a [...] il [...] ed ivi deceduta. In effetti, come risulta dalla documentazione che si allega, il Sig. Ricorrente1 non è erede della Liggieri, stante che la de cuius ha nominato quale unica erede con testamento olografo, pubblicato in data 03.05.2024, la Sig.ra Nominativo_2>>);
2) carenza di motivazione sul merito della pretesa;
3) carenza di motivazione quanto al calcolo degli interessi;
4) mancata indicazione del responsabile del procedimento;
5) decadenza e prescrizione.
Con note depositate il 10/2/2026 la Sogert s.p.a. si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.
In data 17/2/2026, udienza originariamente fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, la causa veniva trattenuta immediatamente in decisione sussistendo i presupposti per l'adozione di sentenza semplificata. Il primo motivo di doglianza risulta fondato;
ed invero, è stato prodotto il verbale notarile di pubblicazione del testamento olografo con il quale la de cuius nominava erede universale tale
Nominativo_2; gli avvisi di accertamento richiamati in intimazione erano stati notificati a mani della de cuius nell'anno 2023, e la intimazione è stata notificata al ricorrente dopo la morte di lei, avvenuta nel gennaio 2024.
La Sogert ha evidenziato che parte ricorrente non ha documentato la data di ricezione dell'atto impugnato, con conseguente inammissibilità del ricorso;
tuttavia la società resistente avrebbe agevolmente potuto smentire per via documentale l'assunto del ricorrente (che dichiara di aver ricevuto l'intimazione il 3/6/2025), trattandosi del mittente del plico.
Sulla base di tali considerazioni, ed assorbite le ulteriori doglianze, la Corte accoglie il ricorso e compensa le spese in quanto il Comune e la società concessionaria non erano stati evidentemente messi a conoscenza della pubblicazione del testamento sopra citato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese del giudizio.
- Così deciso in Catania, il 17/2/2026
- Il Giudice Estensore
AN NO
(firmato digitalmente)
- Il Presidente
LA AM
(firmato digitalmente)