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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 25/11/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
340/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del dott. Giulio Borella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 340/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Roberta Zanirato, con domicilio digitale eletto come in atti;
- attori- nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._4 dall'avv. Francesco Carricato, elettivamente domiciliato come in atti;
- convenuto -
Oggetto: proprietà
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “In via principale e nel merito: - Accertare e dichiarare che nell'asse ereditario di sono cadute in successione anche le somme di denaro Persona_1 versate nel libretto a risparmio n. 29/311877149, acceso presso l'allora Rovigo Banca, Credito Cooperativo, Filiale di Ceregnano, nonché accertare e dichiarare che nell'asse ereditario di sono cadute in successione, pro-quota, anche Persona_2 le somme di denaro versate nel libretto a risparmio n. 29/311877149 acceso presso l'allora Rovigo Banca, Credito Cooperativo, Filiale di Ceregnano;
- dichiarare aperto il giudizio divisionale;
- disporre lo scioglimento della comunione ereditaria delle somme giacenti nel deposito a risparmio n.29/311877149 acceso presso l'allora Rovigo Banca, Credito Cooperativo, Filiale di Ceregnano, con saldo di € 153.480,60, ovvero la minore e/o maggiore somma, previa indicazione delle quote appartenenti a ciascun condividente, disporre l'assegnazione/attribuzione della quota spettante a ciascun condividente, pari a 1/2 per e pari a 1/6 per ciascuno degli Controparte_1 attori, ossia € 76.740,30 per ed € 25.580,10 per ciascuno degli attori, Controparte_1 ovvero quella minore o maggiore somma risultante e/o che sarà ritenuta di giustizia;
- Dichiarare nulla la riconvenzionale svolta in comparsa di costituzione e risposta da
. Controparte_1
In subordine e nel merito: - Nella denegata ammissione di riconoscimento della validità della riconvenzionale spiegata da controparte dichiarare che nulla devono gli eredi di a favore di a titolo di spese per il Persona_2 Controparte_1 mantenimento di ed a titolo di pesi ereditari derivanti dai decessi di Persona_1
e , per i motivi esposti in narrativa, anche a seguito della Parte_4 Persona_1 prescrizione che per alcune di esse potrebbe, nel frattempo, essere intervenuta. - In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite.
Per parte convenuta: “- Nel merito, disporre lo scioglimento della comunione ereditaria delle somme giacenti nel deposito a risparmio n. 29/311877149, acceso presso l'allora Rovigo Banca, Credito Cooperativo, Filiale di Ceregnano e procedere alla divisione, con attribuzione a ciascuno degli eredi della quota ad essi spettante;
In via riconvenzionale, condannare gli attori e Parte_1 Parte_2 al rimborso di tutte le spese sostenute dal sig. per la Parte_3 Controparte_1 cura della madre sig.ra , nonché delle spese sostenute per la denuncia di Persona_1 successione, per la concessione dei loculi e per le spese funerarie, tanto in seguito al decesso del signor , quanto in seguito al decesso della signora Parte_4 Per_1
, quantificate nella misura di complessivi € 9.985,89, ovvero in quella diversa,
[...] maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia. - In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69. 1. Con atto di citazione depositato il 29.2.2024 Parte_1 [...]
e hanno convenuto in giudizio , istando per Pt_2 Parte_3 Controparte_1 la divisione delle somme depositate nel libretto di risparmio n.29/311877149 acceso presso l'allora Rovigo Banca, Credito Cooperativo, Filiale di Ceregnano, per la somma complessiva di € 153.480,60.
A sostengo della domanda, gli attori hanno esposto che, a seguito del decesso del sig. , avvenuta in data 4.8.2010, e della sig.ra avvenuto Parte_4 Persona_1 il 9.4.2017, l'eredità dei coniugi era stata devoluta ai figli e;
Per_2 Controparte_1 che in data 15.4.2019 la sig.ra aveva donato al fratello le Persona_2 CP_1 proprie quote di proprietà degli immobili ricevuti dal patrimonio ereditario, dichiarando che il valore complessivo degli stessi ammontava a 31.000,00 euro, con la conseguenza che i legittimi eredi erano rimasti cointestatari del solo deposito a risparmio n. 29/311877149, avente una giacenza di 153.480,60 euro e rimasto indiviso fra i fratelli;
che conseguentemente, all'apertura della successione di Per_2 deceduta in Adria il 26.6.2020, i legittimi erediti, odierni attori, formulavano inutilmente istanza di mediazione al convenuto, al fine di addivenire ad una suddivisione bonaria delle somme giacenti sul conto cointestato fra la de cuius e il convenuto.
In forza di quanto dedotto e allegato gli attori hanno dunque domandato la divisione delle somme giacenti nel deposito a risparmio n. 29/311877149 cadute in successione, con conseguente attribuzione/assegnazione della quota spettante a ciascun condividente, pari a ½ per e 1/6 per ciascun coerede. Controparte_1
Con comparsa di risposta depositata il 25.4.2024 non si è opposto Controparte_1 allo scioglimento della comunione ereditaria e quindi alla divisione delle somme giacenti nel deposito a risparmio n. 29/311877149, ma ha chiesto in via riconvenzionale la condanna degli attori al rimborso delle spese da lui sostenute per la cura della madre, nonché di quelle sostenute per la denuncia di successione, per la concessione dei loculi e per le spese funerarie, tanto in seguito al decesso del sig. Pt_4
, quanto della sig.ra .
[...] Persona_1
A sostegno della spiegata domanda riconvenzionale, il convenuto ha asserito di essersi fatto carico in via esclusiva delle spese funerarie e di apertura della successione del padre , nonché, di tutte le spese necessarie per la cura della madre, Parte_4 affetta da Alzheimer e bisognosa di continue cure e attenzioni sino al momento del decesso.
Del pari, il convenuto ha dedotto di essersi fatto carico di tutti gli esborsi relativi alle spese funerarie della madre, al pagamento delle spese per la redazione della dichiarazione di successione, nonché alla concessione del loculo da parte del comune di Ceregnano (RO), sicché egli ha invocato l'applicazione dell'art. 752 c.c. disciplinante la ripartizione dei debiti ereditari fra gli eredi.
Con il deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., le parti hanno reiterato le conclusioni già formulate, insistendo per l'accoglimento delle istanze istruttorie.
Con ordinanza dell'8.1.2025, il primo giudice assegnatario del fascicolo ha formulato alle parti una proposta conciliativa che, tuttavia, parte convenuta non ha accettato.
Medio tempore, la causa è stata assegnata ad altro giudice ed istruita mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio (disposta con ordinanza del 19.2.2025 emessa dal primo giudice assegnatario della causa), depositata in atti il 26.6.2025.
All'udienza di discussione del 17.9.2025, il giudice di nuova assegnazione, sulle conclusioni precisate dalle parti a mezzo note scritte, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. comma, c.p.c.
In punto di diritto si osserva quanto segue.
Innanzitutto, si ritiene che nulla osti nella presente causa alla divisione unitaria delle masse ereditarie derivanti dalla morte di e di Parte_4 Persona_1
E' stato affermato che, in linea di principio: “in presenza di beni provenienti da diversi titoli e costituenti quindi autonome masse, occorre procedere alla predisposizione di autonomi progetti di divisione in relazione ad ognuna della masse coinvolte, essendo dato riunificare le masse solo in presenza di un consenso espresso in forma scritta (quando vi siano beni immobili, ndr) e da parte di tutti condividenti” (cfr Cass. 17576/2016).
Nella specie il consenso scritto non serve, trattandosi di divisione di beni mobili (denaro), tra i quali vi è piena confusione, e la comune volontà di procedere in unica massa si ricava pacificamente non solo dal fatto che la massa stessa è costituita appunto da denaro, ma soprattutto dal fatto che la domanda è comune a tutte le parti.
Non vi è quindi contestazione sulla domanda di divisione, né sulle rispettive quote: a spetta ½ dell'importo di cui al libretto, agli attori 1/6 Controparte_1 ciascuno, il tutto in successione di prima e poi (e, quanto Parte_4 Persona_1 agli attori, anche di ). Persona_2 Il libretto, la cui provvista si chiede di dividere, porta la cifra di euro 153.480,60, sicchè al convenuto spetta in astratto la somma di euro 76.740,30 e agli attori la somma di euro 25.580.10.
Il convenuto ha eccepito che, in realtà, la sorella avrebbe rinunciato alla sua quota in suo favore (o che era sua intenzione farlo), e ciò per riconoscenza e compensazione del fatto che si sarebbe occupato interamente della madre, dalla morte Controparte_1 del padre, nel 2010, fino alla morte della madre stessa, nel 2017.
In realtà l'unica cosa documentata è la donazione in favore del fratello
[...]
da parte di , i cui eredi sono gli odierni attori, delle proprie CP_1 Persona_2 quote di proprietà su alcuni immobili ereditari (doc. 2).
In nessuna parte di tale donazione si legge però che l'intento sarebbe stato più ampio, ossia quello di rinunciare in favore del fratello ad ogni proprio diritto di successione sull'eredità paterna e materna.
D'altro canto, la rinuncia all'eredità, così come l'eventuale donazione, sono atti formali, che richiedono l'atto pubblico solenne, e non possono presumersi, né ricavarsi aliunde o perfezionarsi per facta concludentia.
Quest'eccezione va dunque disattesa.
Ancora, il convenuto ha richiesto il rimborso di plurime spese, sostenute negli anni in favore dell'anziana madre, nonché spese imputabili alla massa, quali spese funerarie, ecc.
Ebbene, quanto alla questione del mantenimento, rileva il convenuto che egli
“…si è sempre occupato in via esclusiva della madre, a partire dal 2010, anno in cui è deceduto il padre , e sino alla sua morte, avvenuta nel 2017. La sig.ra Pt_4 Per_1
era affetta da una grave forma di Alzheimer e da ulteriori patologie che l'hanno
[...] costretta a rimanere allettata sin dall'anno 2011, come comprovato dalla documentazione medica che si produce sub doc. 5 (…). La sig.ra necessitava di Per_1 assistenza continua, non essendo in grado di svolgere autonomamente alcuna attività quotidiana e, proprio in ragione della malattia dalla quale era affetta, non poteva essere lasciata sola neppure per brevi periodi. Il figlio , coadiuvato dalla moglie, CP_1 sig.ra si è dedicato completamente alla madre, rispettando la volontà Parte_5 di quest'ultima di non essere trasferita in una struttura e di rimanere presso la propria abitazione sino all'ultimo giorno, come potrà essere confermato da tutte le persone che frequentavano l'abitazione all'epoca, e che erano al corrente delle reali condizioni della sig.ra ”. Persona_1 Ebbene, si ritiene che nulla sia dovuto a tale titolo, in quanto non è stata documentata alcuna spesa, né specificato di cosa esattamente la de cuius avesse bisogno, essendo stata prodotta solo documentazione medica, attestante ricovero del 2015, utilizzo di dispositivi di supporto alla dimissione (sollevatore elettrico) e ulteriore documentazione del 2016 (doc. 5).
Ora, che le condizioni di salute della non fossero buone, con serio Per_1 aggravamento dal 2015 in poi, non è revocabile in dubbio, ma che ciò si sia tradotto in effettivi e sproporzionati esborsi con risorse proprie da parte di è del Controparte_1 tutto privo di alcun riscontro documentale, anche solo indiziario (periodico acquisto di farmaci, scontrini di farmacia, ecc.).
Peraltro, è certo, perché non contestato, che la godesse di risorse proprie, Per_1 quali pensioni e accompagnamento (cfr anche doc. 4, ove il convenuto ammette di aver gestito la pensione materna), sicchè andrebbe anche comprovato che tali risorse non erano sufficienti all'ordinaria gestione ed era quindi necessaria una integrazione delle spese da parte dei parenti prossimi, nella specie del convenuto.
Di fatto, tutto ciò che può ammettersi è che vi sia stata da parte del convenuto e della moglie, che peraltro convivevano presso l'anziana madre di lui, da sempre – anche questo non è contestato –, una assistenza molto assidua in favore della , Per_1 soprattutto negli ultimi anni di vita, ma ciò da un lato si giustifica e si compensa con il fatto appunto della convivenza e dell'ospitalità gratuita, dall'altro rientra pacificamente tra le obbligazioni naturali.
L'art. 2034 c.c. prevede infatti che non può essere chiesta la ripetizione di quanto sia stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali e sicuramente l'assistenza ai genitori da parte dei figli conviventi ben può essere fatta rientrare in quest'ambito e anche eventuali modeste spese, non essendo stata allegata e/o provata l'eventuale sproporzione delle prestazioni, in relazione alle condizioni del prestatore e del beneficiario (cfr Cass. 35738/2023, Cass. 1218/1975).
Per quanto concerne invece le ulteriori spese sostenute e documentate dal convenuto, esse sono costituite da:
a. doc.10 – mod.F23 per imposte di successione del Sig. , per un Parte_4 importo di €.1.161,30. Il modello riporta quale erede che effettua il pagamento il nominativo del convenuto;
Controparte_1
b. doc.11 – documentazione inerente la concessione a di un loculo Persona_1 per la tumulazione della salma del Sig. . Il corrispettivo di €.2.626,00, Parte_4 necessario per il perfezionamento della concessione rilasciata a nome di Persona_1
(rappresentata dal figlio , attuale convenuto), risulta essere stato Controparte_1 versato, al Comune di Ceregnano, a mezzo bollettino postale riportante, quale esecutore del pagamento, la stessa Persona_1
c. doc.7 – mod.F23 per imposte di successione della Sig.ra per un Persona_1 importo di €.593,59. Il modello riporta quale erede che effettua il pagamento il nominativo del convenuto;
d. doc.13 – fattura non quietanzata della ditta “Cipriani – Le onoranze”, per il servizio funebre della Sig.ra di importo pari ad €.3.625,00, intestata al Persona_1 convenuto;
Controparte_1
e. doc.14 - documentazione inerente la concessione di un loculo per la tumulazione della salma della Sig.ra Per il perfezionamento della Persona_1 concessione rilasciata a , lo stesso risulta aver predisposto bonifico a Controparte_1 favore del Comune di Ceregnano per un importo di €.1.980,00.
Tutte le suddette spese sono, come dianzi esposto, debitamente documentate a mezzo pezze giustificative intestate al convenuto, quanto ai doc. 7-10-13-14, sicchè non vi è motivo di dubitare che il rimborso sia dovuto, trattandosi di spese sostenute per la successione materna (dichiarazione e imposte di successione, onoranze funebri, concessione loculo) e paterna (dichiarazione e imposte di successione , Parte_4 concessione loculo).
Va detto che la spesa per l'ottenimento della concessione del loculo paterno risulta effettuata a mezzo bollettino intestato a (doc. 11), sicchè per questa non Persona_1 vi è allo stato alcuna prova che l'esborso sia in realtà imputabile all'odierno convenuto, tenuto conto che per ogni altra spesa questi ebbe cura di farsi rilasciare fattura o quietanza direttamente a sé intestata, sicchè non vi era ragione per non fare altrettanto con la concessione del loculo.
L'argomento difensivo per cui l'importo originario portato dal libretto oggetto di causa sarebbe rimasto invariato, e ciò proverebbe che non vi fu alcun prelievo e utilizzo da parte del convenuto di somme della madre, per pagare gli importi dianzi elencati, in particolare quello formalmente ad ella riferibile e di cui al doc. 11, non convince, in quanto come già esposto la aveva risorse proprie costituite da pensione e Per_1 indennità di accompagnamento, sicchè non può escludersi che ella abbia attinto appunto a risorse proprie per far fronte al pagamento della concessione del loculo per il marito. Pertanto, le spese effettivamente imputabili alla massa, ex art. 752 c.c., sono solo quelle di cui ai doc. 7-10-13-14, per un totale di euro 7.359,89, importo che va poi a gravare in proporzione alle quote dei coeredi e, quindi, per ½ in capo al convenuto e per 1/6 in capo a ciascuno degli attori.
Va rigettata infatti anche l'eccezione di prescrizione sollevata dagli attori, in quanto, da un lato, l'eccezione è stata mossa in modo generico (“anche a seguito della prescrizione che per alcune di esse potrebbe, nel frattempo, essere intervenuta”), senza specificazione di quali pretese sarebbero prescritte, lasciando al giudice di ricercarle;
dall'altro vi è diffida di pagamento del marzo 2021 (doc. 4).
Per effetto di tutto quanto sopra, la divisione va operata come segue:
= €.80.420,25 Controparte_1
= €.24.353,45 Parte_1
= €.24.353,45 Parte_2
- €.24.353,45 Parte_3
Le spese vanno compensate tra le parti, trattandosi di domanda di divisione, ove non sussiste un effettivo soccombente.
A carico di tutte le parti in solido le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, nel procedimento n. 340/2024 R.G. così provvede:
-accertato e dichiarato che le somme portate nel libretto a risparmio n. 29/311877149, acceso presso l'allora Rovigo Banca, Credito Cooperativo, Filiale di Ceregnano, fanno parte della comunione ereditaria tra e Controparte_1 Parte_1
, e quali eredi di , nelle rispettive quote di ½ al
[...] Pt_2 Pt_3 Persona_2 primo e 1/6 ciascuno agli altri, comunione formatasi a seguito del decesso di Pt_4
e
[...] Parte_6
-accertato e dichiarato il diritto di al rimborso pro quota della Controparte_1 somma di euro 7.359,89, per le causali di cui in narrativa;
-dispone farsi luogo a divisione delle somme portate nel libretto a risparmio n. 29/311877149, acceso presso l'allora Rovigo Banca, Credito Cooperativo, Filiale di Ceregnano, e per l'effetto attribuisce le seguenti somme: = €.80.420,25 Controparte_1
= €.24.353,45 Parte_1
= €.24.353,45 Parte_2
- €.24.353,45 Parte_3
Autorizza i prelievi in conformità.
Compensa le spese tra le parti.
Le spese di CTU vengono poste a carico solidale di tutte le parti.
Rovigo, 24.11.2025
Il Giudice
Dott. Giulio Borella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del dott. Giulio Borella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 340/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Roberta Zanirato, con domicilio digitale eletto come in atti;
- attori- nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._4 dall'avv. Francesco Carricato, elettivamente domiciliato come in atti;
- convenuto -
Oggetto: proprietà
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “In via principale e nel merito: - Accertare e dichiarare che nell'asse ereditario di sono cadute in successione anche le somme di denaro Persona_1 versate nel libretto a risparmio n. 29/311877149, acceso presso l'allora Rovigo Banca, Credito Cooperativo, Filiale di Ceregnano, nonché accertare e dichiarare che nell'asse ereditario di sono cadute in successione, pro-quota, anche Persona_2 le somme di denaro versate nel libretto a risparmio n. 29/311877149 acceso presso l'allora Rovigo Banca, Credito Cooperativo, Filiale di Ceregnano;
- dichiarare aperto il giudizio divisionale;
- disporre lo scioglimento della comunione ereditaria delle somme giacenti nel deposito a risparmio n.29/311877149 acceso presso l'allora Rovigo Banca, Credito Cooperativo, Filiale di Ceregnano, con saldo di € 153.480,60, ovvero la minore e/o maggiore somma, previa indicazione delle quote appartenenti a ciascun condividente, disporre l'assegnazione/attribuzione della quota spettante a ciascun condividente, pari a 1/2 per e pari a 1/6 per ciascuno degli Controparte_1 attori, ossia € 76.740,30 per ed € 25.580,10 per ciascuno degli attori, Controparte_1 ovvero quella minore o maggiore somma risultante e/o che sarà ritenuta di giustizia;
- Dichiarare nulla la riconvenzionale svolta in comparsa di costituzione e risposta da
. Controparte_1
In subordine e nel merito: - Nella denegata ammissione di riconoscimento della validità della riconvenzionale spiegata da controparte dichiarare che nulla devono gli eredi di a favore di a titolo di spese per il Persona_2 Controparte_1 mantenimento di ed a titolo di pesi ereditari derivanti dai decessi di Persona_1
e , per i motivi esposti in narrativa, anche a seguito della Parte_4 Persona_1 prescrizione che per alcune di esse potrebbe, nel frattempo, essere intervenuta. - In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite.
Per parte convenuta: “- Nel merito, disporre lo scioglimento della comunione ereditaria delle somme giacenti nel deposito a risparmio n. 29/311877149, acceso presso l'allora Rovigo Banca, Credito Cooperativo, Filiale di Ceregnano e procedere alla divisione, con attribuzione a ciascuno degli eredi della quota ad essi spettante;
In via riconvenzionale, condannare gli attori e Parte_1 Parte_2 al rimborso di tutte le spese sostenute dal sig. per la Parte_3 Controparte_1 cura della madre sig.ra , nonché delle spese sostenute per la denuncia di Persona_1 successione, per la concessione dei loculi e per le spese funerarie, tanto in seguito al decesso del signor , quanto in seguito al decesso della signora Parte_4 Per_1
, quantificate nella misura di complessivi € 9.985,89, ovvero in quella diversa,
[...] maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia. - In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69. 1. Con atto di citazione depositato il 29.2.2024 Parte_1 [...]
e hanno convenuto in giudizio , istando per Pt_2 Parte_3 Controparte_1 la divisione delle somme depositate nel libretto di risparmio n.29/311877149 acceso presso l'allora Rovigo Banca, Credito Cooperativo, Filiale di Ceregnano, per la somma complessiva di € 153.480,60.
A sostengo della domanda, gli attori hanno esposto che, a seguito del decesso del sig. , avvenuta in data 4.8.2010, e della sig.ra avvenuto Parte_4 Persona_1 il 9.4.2017, l'eredità dei coniugi era stata devoluta ai figli e;
Per_2 Controparte_1 che in data 15.4.2019 la sig.ra aveva donato al fratello le Persona_2 CP_1 proprie quote di proprietà degli immobili ricevuti dal patrimonio ereditario, dichiarando che il valore complessivo degli stessi ammontava a 31.000,00 euro, con la conseguenza che i legittimi eredi erano rimasti cointestatari del solo deposito a risparmio n. 29/311877149, avente una giacenza di 153.480,60 euro e rimasto indiviso fra i fratelli;
che conseguentemente, all'apertura della successione di Per_2 deceduta in Adria il 26.6.2020, i legittimi erediti, odierni attori, formulavano inutilmente istanza di mediazione al convenuto, al fine di addivenire ad una suddivisione bonaria delle somme giacenti sul conto cointestato fra la de cuius e il convenuto.
In forza di quanto dedotto e allegato gli attori hanno dunque domandato la divisione delle somme giacenti nel deposito a risparmio n. 29/311877149 cadute in successione, con conseguente attribuzione/assegnazione della quota spettante a ciascun condividente, pari a ½ per e 1/6 per ciascun coerede. Controparte_1
Con comparsa di risposta depositata il 25.4.2024 non si è opposto Controparte_1 allo scioglimento della comunione ereditaria e quindi alla divisione delle somme giacenti nel deposito a risparmio n. 29/311877149, ma ha chiesto in via riconvenzionale la condanna degli attori al rimborso delle spese da lui sostenute per la cura della madre, nonché di quelle sostenute per la denuncia di successione, per la concessione dei loculi e per le spese funerarie, tanto in seguito al decesso del sig. Pt_4
, quanto della sig.ra .
[...] Persona_1
A sostegno della spiegata domanda riconvenzionale, il convenuto ha asserito di essersi fatto carico in via esclusiva delle spese funerarie e di apertura della successione del padre , nonché, di tutte le spese necessarie per la cura della madre, Parte_4 affetta da Alzheimer e bisognosa di continue cure e attenzioni sino al momento del decesso.
Del pari, il convenuto ha dedotto di essersi fatto carico di tutti gli esborsi relativi alle spese funerarie della madre, al pagamento delle spese per la redazione della dichiarazione di successione, nonché alla concessione del loculo da parte del comune di Ceregnano (RO), sicché egli ha invocato l'applicazione dell'art. 752 c.c. disciplinante la ripartizione dei debiti ereditari fra gli eredi.
Con il deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., le parti hanno reiterato le conclusioni già formulate, insistendo per l'accoglimento delle istanze istruttorie.
Con ordinanza dell'8.1.2025, il primo giudice assegnatario del fascicolo ha formulato alle parti una proposta conciliativa che, tuttavia, parte convenuta non ha accettato.
Medio tempore, la causa è stata assegnata ad altro giudice ed istruita mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio (disposta con ordinanza del 19.2.2025 emessa dal primo giudice assegnatario della causa), depositata in atti il 26.6.2025.
All'udienza di discussione del 17.9.2025, il giudice di nuova assegnazione, sulle conclusioni precisate dalle parti a mezzo note scritte, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. comma, c.p.c.
In punto di diritto si osserva quanto segue.
Innanzitutto, si ritiene che nulla osti nella presente causa alla divisione unitaria delle masse ereditarie derivanti dalla morte di e di Parte_4 Persona_1
E' stato affermato che, in linea di principio: “in presenza di beni provenienti da diversi titoli e costituenti quindi autonome masse, occorre procedere alla predisposizione di autonomi progetti di divisione in relazione ad ognuna della masse coinvolte, essendo dato riunificare le masse solo in presenza di un consenso espresso in forma scritta (quando vi siano beni immobili, ndr) e da parte di tutti condividenti” (cfr Cass. 17576/2016).
Nella specie il consenso scritto non serve, trattandosi di divisione di beni mobili (denaro), tra i quali vi è piena confusione, e la comune volontà di procedere in unica massa si ricava pacificamente non solo dal fatto che la massa stessa è costituita appunto da denaro, ma soprattutto dal fatto che la domanda è comune a tutte le parti.
Non vi è quindi contestazione sulla domanda di divisione, né sulle rispettive quote: a spetta ½ dell'importo di cui al libretto, agli attori 1/6 Controparte_1 ciascuno, il tutto in successione di prima e poi (e, quanto Parte_4 Persona_1 agli attori, anche di ). Persona_2 Il libretto, la cui provvista si chiede di dividere, porta la cifra di euro 153.480,60, sicchè al convenuto spetta in astratto la somma di euro 76.740,30 e agli attori la somma di euro 25.580.10.
Il convenuto ha eccepito che, in realtà, la sorella avrebbe rinunciato alla sua quota in suo favore (o che era sua intenzione farlo), e ciò per riconoscenza e compensazione del fatto che si sarebbe occupato interamente della madre, dalla morte Controparte_1 del padre, nel 2010, fino alla morte della madre stessa, nel 2017.
In realtà l'unica cosa documentata è la donazione in favore del fratello
[...]
da parte di , i cui eredi sono gli odierni attori, delle proprie CP_1 Persona_2 quote di proprietà su alcuni immobili ereditari (doc. 2).
In nessuna parte di tale donazione si legge però che l'intento sarebbe stato più ampio, ossia quello di rinunciare in favore del fratello ad ogni proprio diritto di successione sull'eredità paterna e materna.
D'altro canto, la rinuncia all'eredità, così come l'eventuale donazione, sono atti formali, che richiedono l'atto pubblico solenne, e non possono presumersi, né ricavarsi aliunde o perfezionarsi per facta concludentia.
Quest'eccezione va dunque disattesa.
Ancora, il convenuto ha richiesto il rimborso di plurime spese, sostenute negli anni in favore dell'anziana madre, nonché spese imputabili alla massa, quali spese funerarie, ecc.
Ebbene, quanto alla questione del mantenimento, rileva il convenuto che egli
“…si è sempre occupato in via esclusiva della madre, a partire dal 2010, anno in cui è deceduto il padre , e sino alla sua morte, avvenuta nel 2017. La sig.ra Pt_4 Per_1
era affetta da una grave forma di Alzheimer e da ulteriori patologie che l'hanno
[...] costretta a rimanere allettata sin dall'anno 2011, come comprovato dalla documentazione medica che si produce sub doc. 5 (…). La sig.ra necessitava di Per_1 assistenza continua, non essendo in grado di svolgere autonomamente alcuna attività quotidiana e, proprio in ragione della malattia dalla quale era affetta, non poteva essere lasciata sola neppure per brevi periodi. Il figlio , coadiuvato dalla moglie, CP_1 sig.ra si è dedicato completamente alla madre, rispettando la volontà Parte_5 di quest'ultima di non essere trasferita in una struttura e di rimanere presso la propria abitazione sino all'ultimo giorno, come potrà essere confermato da tutte le persone che frequentavano l'abitazione all'epoca, e che erano al corrente delle reali condizioni della sig.ra ”. Persona_1 Ebbene, si ritiene che nulla sia dovuto a tale titolo, in quanto non è stata documentata alcuna spesa, né specificato di cosa esattamente la de cuius avesse bisogno, essendo stata prodotta solo documentazione medica, attestante ricovero del 2015, utilizzo di dispositivi di supporto alla dimissione (sollevatore elettrico) e ulteriore documentazione del 2016 (doc. 5).
Ora, che le condizioni di salute della non fossero buone, con serio Per_1 aggravamento dal 2015 in poi, non è revocabile in dubbio, ma che ciò si sia tradotto in effettivi e sproporzionati esborsi con risorse proprie da parte di è del Controparte_1 tutto privo di alcun riscontro documentale, anche solo indiziario (periodico acquisto di farmaci, scontrini di farmacia, ecc.).
Peraltro, è certo, perché non contestato, che la godesse di risorse proprie, Per_1 quali pensioni e accompagnamento (cfr anche doc. 4, ove il convenuto ammette di aver gestito la pensione materna), sicchè andrebbe anche comprovato che tali risorse non erano sufficienti all'ordinaria gestione ed era quindi necessaria una integrazione delle spese da parte dei parenti prossimi, nella specie del convenuto.
Di fatto, tutto ciò che può ammettersi è che vi sia stata da parte del convenuto e della moglie, che peraltro convivevano presso l'anziana madre di lui, da sempre – anche questo non è contestato –, una assistenza molto assidua in favore della , Per_1 soprattutto negli ultimi anni di vita, ma ciò da un lato si giustifica e si compensa con il fatto appunto della convivenza e dell'ospitalità gratuita, dall'altro rientra pacificamente tra le obbligazioni naturali.
L'art. 2034 c.c. prevede infatti che non può essere chiesta la ripetizione di quanto sia stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali e sicuramente l'assistenza ai genitori da parte dei figli conviventi ben può essere fatta rientrare in quest'ambito e anche eventuali modeste spese, non essendo stata allegata e/o provata l'eventuale sproporzione delle prestazioni, in relazione alle condizioni del prestatore e del beneficiario (cfr Cass. 35738/2023, Cass. 1218/1975).
Per quanto concerne invece le ulteriori spese sostenute e documentate dal convenuto, esse sono costituite da:
a. doc.10 – mod.F23 per imposte di successione del Sig. , per un Parte_4 importo di €.1.161,30. Il modello riporta quale erede che effettua il pagamento il nominativo del convenuto;
Controparte_1
b. doc.11 – documentazione inerente la concessione a di un loculo Persona_1 per la tumulazione della salma del Sig. . Il corrispettivo di €.2.626,00, Parte_4 necessario per il perfezionamento della concessione rilasciata a nome di Persona_1
(rappresentata dal figlio , attuale convenuto), risulta essere stato Controparte_1 versato, al Comune di Ceregnano, a mezzo bollettino postale riportante, quale esecutore del pagamento, la stessa Persona_1
c. doc.7 – mod.F23 per imposte di successione della Sig.ra per un Persona_1 importo di €.593,59. Il modello riporta quale erede che effettua il pagamento il nominativo del convenuto;
d. doc.13 – fattura non quietanzata della ditta “Cipriani – Le onoranze”, per il servizio funebre della Sig.ra di importo pari ad €.3.625,00, intestata al Persona_1 convenuto;
Controparte_1
e. doc.14 - documentazione inerente la concessione di un loculo per la tumulazione della salma della Sig.ra Per il perfezionamento della Persona_1 concessione rilasciata a , lo stesso risulta aver predisposto bonifico a Controparte_1 favore del Comune di Ceregnano per un importo di €.1.980,00.
Tutte le suddette spese sono, come dianzi esposto, debitamente documentate a mezzo pezze giustificative intestate al convenuto, quanto ai doc. 7-10-13-14, sicchè non vi è motivo di dubitare che il rimborso sia dovuto, trattandosi di spese sostenute per la successione materna (dichiarazione e imposte di successione, onoranze funebri, concessione loculo) e paterna (dichiarazione e imposte di successione , Parte_4 concessione loculo).
Va detto che la spesa per l'ottenimento della concessione del loculo paterno risulta effettuata a mezzo bollettino intestato a (doc. 11), sicchè per questa non Persona_1 vi è allo stato alcuna prova che l'esborso sia in realtà imputabile all'odierno convenuto, tenuto conto che per ogni altra spesa questi ebbe cura di farsi rilasciare fattura o quietanza direttamente a sé intestata, sicchè non vi era ragione per non fare altrettanto con la concessione del loculo.
L'argomento difensivo per cui l'importo originario portato dal libretto oggetto di causa sarebbe rimasto invariato, e ciò proverebbe che non vi fu alcun prelievo e utilizzo da parte del convenuto di somme della madre, per pagare gli importi dianzi elencati, in particolare quello formalmente ad ella riferibile e di cui al doc. 11, non convince, in quanto come già esposto la aveva risorse proprie costituite da pensione e Per_1 indennità di accompagnamento, sicchè non può escludersi che ella abbia attinto appunto a risorse proprie per far fronte al pagamento della concessione del loculo per il marito. Pertanto, le spese effettivamente imputabili alla massa, ex art. 752 c.c., sono solo quelle di cui ai doc. 7-10-13-14, per un totale di euro 7.359,89, importo che va poi a gravare in proporzione alle quote dei coeredi e, quindi, per ½ in capo al convenuto e per 1/6 in capo a ciascuno degli attori.
Va rigettata infatti anche l'eccezione di prescrizione sollevata dagli attori, in quanto, da un lato, l'eccezione è stata mossa in modo generico (“anche a seguito della prescrizione che per alcune di esse potrebbe, nel frattempo, essere intervenuta”), senza specificazione di quali pretese sarebbero prescritte, lasciando al giudice di ricercarle;
dall'altro vi è diffida di pagamento del marzo 2021 (doc. 4).
Per effetto di tutto quanto sopra, la divisione va operata come segue:
= €.80.420,25 Controparte_1
= €.24.353,45 Parte_1
= €.24.353,45 Parte_2
- €.24.353,45 Parte_3
Le spese vanno compensate tra le parti, trattandosi di domanda di divisione, ove non sussiste un effettivo soccombente.
A carico di tutte le parti in solido le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, nel procedimento n. 340/2024 R.G. così provvede:
-accertato e dichiarato che le somme portate nel libretto a risparmio n. 29/311877149, acceso presso l'allora Rovigo Banca, Credito Cooperativo, Filiale di Ceregnano, fanno parte della comunione ereditaria tra e Controparte_1 Parte_1
, e quali eredi di , nelle rispettive quote di ½ al
[...] Pt_2 Pt_3 Persona_2 primo e 1/6 ciascuno agli altri, comunione formatasi a seguito del decesso di Pt_4
e
[...] Parte_6
-accertato e dichiarato il diritto di al rimborso pro quota della Controparte_1 somma di euro 7.359,89, per le causali di cui in narrativa;
-dispone farsi luogo a divisione delle somme portate nel libretto a risparmio n. 29/311877149, acceso presso l'allora Rovigo Banca, Credito Cooperativo, Filiale di Ceregnano, e per l'effetto attribuisce le seguenti somme: = €.80.420,25 Controparte_1
= €.24.353,45 Parte_1
= €.24.353,45 Parte_2
- €.24.353,45 Parte_3
Autorizza i prelievi in conformità.
Compensa le spese tra le parti.
Le spese di CTU vengono poste a carico solidale di tutte le parti.
Rovigo, 24.11.2025
Il Giudice
Dott. Giulio Borella