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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XII, sentenza 15/01/2026, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 209/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RUOCCO CARLO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3412/2025 depositato il 29/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ricigliano
elettivamente domiciliato presso Comune Di Ricigliano Comune 84020 Ricigliano SA
ET S.p.a. - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 416763 TARI 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6412/2025 depositato il 23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullamento intimazione, con vittoria di spese
Resistente: rigetto ricorso, con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnata l'intimazione in epigrafe, notificata in data 6.06.2025 e riferita a n. 6 ingiunzioni di pagamento, di cui n. 3 riferite a tassa smaltimento rifiuti Comune di Ricignano per gli anni dal 2004 al
2012, qui impugnate, le restanti n. 3 a canone acqua. Ha contestato:
1) L'omessa notifica degli atti presupposti, in quanto gli atti che all'interno dell'intimazione impugnata si assumevano già notificati all'odierna ricorrente, non risultavano mai pervenuti nella sfera di conoscenza della stessa, spettando pertanto alle parti resistenti la dimostrazione dell'avvenuta notifica
2) Violazione del contenuto minimo dell'atto impugnato, come descritto per le cartelle di pagamento dall'art. 6 del d.m. n. 321/1999, e integrato dall'art. 7, commi 2 e 3 della l. n. 212/2000
3) Nullità dell'atto per mancata indicazione del calcolo degli interessi
5) Intervenuta prescrizione quinquennale, essendo state le ingiunzioni notificate nelle date 15.06.2015,
9.09.2015, e 16.03.2016, ed essendo pertanto decorso il termine previsto per la prescrizione dei tributi locali tra tali notifiche e quella della intimazione impugnata.
Nel costituirsi in giudizio la ET SP ha evidenziato la regolare notifica delle ingiunzioni a mani di familiare convivente (figlia) o per compiuta giacenza, seguite da numerosi avvisi di pagamento aventi valore interruttivo della prescrizione.
Ha quindi replicato sul difetto di motivazione e evidenziato la mancata impugnazione degli atti presupposti nonchè il mancato decorso della prescrizione.
Acquisita memoria illustrativa di parte ricorrente, all'odierna udienza la Corte, in composizione monocratica, decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riguardo alla omessa notifica degli atti presupposti, la soget SP ha fornito documentazione relativa alla notifica delle seguenti ingiunzioni relative al mancato pagamento dello "smaltimento rifiuti e tributo provinciale": n. 209689 del 15/05/2015, notificata in data 15/06/2015 per l'anno 2009; n. 321161 notificata in data 09/09/2015 per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008; e n. 52786 del 19/02/2016, notificata in data
16/03/2016 per gli anni 2010, 2011 e 2012, le cui notifiche risultano effettuate a mani di familiare convivente
(figlia) o per compiuta giacenza.
Non essendo state tali notifiche oggetto di espressa contestazione da parte della contribuente, le stesse sono da ritenersi valide. Per quanto riguarda quindi le contestazioni mosse dalla ricorrente alla regolarità formale dell'atto impugnato,
è da ritenersi che l'intimazione contenesse tutti gli elementi sufficienti per chiarire le ragioni della pretesa, riferita nel caso di specie ad atti precedentemente notificati, nonchè per validamente difendersi in giudizio, come peraltro avvenuto, mentre non appariva necessaria l'indicazione dettagliata del calcolo degli interessi, calcolati nei termini di legge e spettando eventualmente a chi li contestava, di fornirne una ricostruzione diversa.
Occorre quindi verificare l'eventuale verificarsi della prescrizione tra la notifica delle ingiunzioni di pagamento, notificate negli anni 2015-2016 e la notifica della intimazione impugnata in data 6.06.2025, considerando che, in assenza di atti interruttivi, sarebbe ampiamente decorso il termine di prescrizione quinquennale applicabile in materia di tributi locali.
Al riguardo, non essendo stato prodotto in giudizio alcun atto interruttivo dalla concessionaria resistente, nel caso in esame è da ritenersi si sia verificata la prescrizione della pretesa, con conseguente annullamento della intimazione impugnata relativamente alle ingiunzioni di pagamento aventi per oggetto la tassa smaltimento rifiuti dovuta al Comune di Ricignano.
Le spese seguono la soccombenza nei confronti della ET SP, competente per la fase di riscossione, nulla risultando addebitabiole al Comune di Ricignano.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso e condanna la ET SP alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 500,00 oltre esborsi e accessori di legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RUOCCO CARLO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3412/2025 depositato il 29/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ricigliano
elettivamente domiciliato presso Comune Di Ricigliano Comune 84020 Ricigliano SA
ET S.p.a. - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 416763 TARI 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6412/2025 depositato il 23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullamento intimazione, con vittoria di spese
Resistente: rigetto ricorso, con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnata l'intimazione in epigrafe, notificata in data 6.06.2025 e riferita a n. 6 ingiunzioni di pagamento, di cui n. 3 riferite a tassa smaltimento rifiuti Comune di Ricignano per gli anni dal 2004 al
2012, qui impugnate, le restanti n. 3 a canone acqua. Ha contestato:
1) L'omessa notifica degli atti presupposti, in quanto gli atti che all'interno dell'intimazione impugnata si assumevano già notificati all'odierna ricorrente, non risultavano mai pervenuti nella sfera di conoscenza della stessa, spettando pertanto alle parti resistenti la dimostrazione dell'avvenuta notifica
2) Violazione del contenuto minimo dell'atto impugnato, come descritto per le cartelle di pagamento dall'art. 6 del d.m. n. 321/1999, e integrato dall'art. 7, commi 2 e 3 della l. n. 212/2000
3) Nullità dell'atto per mancata indicazione del calcolo degli interessi
5) Intervenuta prescrizione quinquennale, essendo state le ingiunzioni notificate nelle date 15.06.2015,
9.09.2015, e 16.03.2016, ed essendo pertanto decorso il termine previsto per la prescrizione dei tributi locali tra tali notifiche e quella della intimazione impugnata.
Nel costituirsi in giudizio la ET SP ha evidenziato la regolare notifica delle ingiunzioni a mani di familiare convivente (figlia) o per compiuta giacenza, seguite da numerosi avvisi di pagamento aventi valore interruttivo della prescrizione.
Ha quindi replicato sul difetto di motivazione e evidenziato la mancata impugnazione degli atti presupposti nonchè il mancato decorso della prescrizione.
Acquisita memoria illustrativa di parte ricorrente, all'odierna udienza la Corte, in composizione monocratica, decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riguardo alla omessa notifica degli atti presupposti, la soget SP ha fornito documentazione relativa alla notifica delle seguenti ingiunzioni relative al mancato pagamento dello "smaltimento rifiuti e tributo provinciale": n. 209689 del 15/05/2015, notificata in data 15/06/2015 per l'anno 2009; n. 321161 notificata in data 09/09/2015 per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008; e n. 52786 del 19/02/2016, notificata in data
16/03/2016 per gli anni 2010, 2011 e 2012, le cui notifiche risultano effettuate a mani di familiare convivente
(figlia) o per compiuta giacenza.
Non essendo state tali notifiche oggetto di espressa contestazione da parte della contribuente, le stesse sono da ritenersi valide. Per quanto riguarda quindi le contestazioni mosse dalla ricorrente alla regolarità formale dell'atto impugnato,
è da ritenersi che l'intimazione contenesse tutti gli elementi sufficienti per chiarire le ragioni della pretesa, riferita nel caso di specie ad atti precedentemente notificati, nonchè per validamente difendersi in giudizio, come peraltro avvenuto, mentre non appariva necessaria l'indicazione dettagliata del calcolo degli interessi, calcolati nei termini di legge e spettando eventualmente a chi li contestava, di fornirne una ricostruzione diversa.
Occorre quindi verificare l'eventuale verificarsi della prescrizione tra la notifica delle ingiunzioni di pagamento, notificate negli anni 2015-2016 e la notifica della intimazione impugnata in data 6.06.2025, considerando che, in assenza di atti interruttivi, sarebbe ampiamente decorso il termine di prescrizione quinquennale applicabile in materia di tributi locali.
Al riguardo, non essendo stato prodotto in giudizio alcun atto interruttivo dalla concessionaria resistente, nel caso in esame è da ritenersi si sia verificata la prescrizione della pretesa, con conseguente annullamento della intimazione impugnata relativamente alle ingiunzioni di pagamento aventi per oggetto la tassa smaltimento rifiuti dovuta al Comune di Ricignano.
Le spese seguono la soccombenza nei confronti della ET SP, competente per la fase di riscossione, nulla risultando addebitabiole al Comune di Ricignano.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso e condanna la ET SP alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 500,00 oltre esborsi e accessori di legge, con attribuzione al procuratore antistatario.