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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 05/11/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
RGL 80/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E C I V I L E D I L O C R I
C o n t r o v e r s i e l a v o r o e p r e v i d e n z a
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
04/11/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. di RG 80/2022 avente ad oggetto opposizione ad avviso di intimazione– promossa
tra
, con l'avv. C. Spagnolo;
Parte_1
-ricorrente–
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. A. Fuochi CP_1
-resistente –
e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. G. Bifulco
-resistente-
conclusioni dalle parti: come rassegnate nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/01/2022 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420219002512970000, notificata il 17.12.2021 con la quale l'agente di riscossione sollecitava il pagamento, tra le altre,
della seguente cartella di pagamento avente ad oggetto contributi previdenziali e CP_1
precisamente:
- cartella di pagamento n. 09420040019288469000, presuntivamente notificata il
15/07/2004 e relativa a contributi IVS per l'anno 2000 per la somma totale di euro
9.408,76.
Parte ricorrente eccepiva, tra le altre cose, la prescrizione del diritto a procedere alla riscossione delle somme in ragione dell'intervenuta prescrizione maturata in conseguenza della mancata notifica di atti interruttivi.
Il concessionario, nel costituirsi in giudizio deduceva la intervenuta corretta notifica della cartella di pagamento nonché successivi atti interruttivi (intimazione n.
09420099000229842000 notificata il 24 marzo 2009, intimazione n.
09420159017771754000 notificata il 2 novembre 2015, intimazione n.
09420209004140487000 notificata il 31 gennaio 2020) e la conseguente inammissibilità del ricorso per tardività. Concludeva per il rigetto del ricorso poiché
infondato in fatto e diritto.
Si costituiva l chiedendo il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e CP_1
diritto ed in subordine la condanna alle spese dell'agente di riscossione poiché nessuna responsabilità poteva essere addebitata all . CP_3
Preliminarmente va verificata la effettiva regolare notifica della cartella di pagamento e di successivi atti interruttivi.
Sul punto si osserva che dai documenti prodotti in atti si evince che la cartella di pagamento de quo risulta, senza contestazione alcuna, notificata nella data indicata nell'atto impugnato.
Quanto agli atti interruttivi dedotti dal concessionario, solo per l'intimazione di pagamento intimazione n. 09420159017771754000 notificata il 2 novembre 2015 vi è
prova della notifica.
Tuttavia, si osserva che il succitato atto interruttivo costituisce il primo atto, di cui vi è
prova, intervenuto dopo oltre dieci anni dalla notifica della cartella (15/07/20204). Ciò posto è di tutta evidenza che la predetta intimazione non possa costituire interruzione della prescrizione essendo la stessa già maturata all'atto della notifica..
Orbene, il ricorrente eccependo la prescrizione ha inteso formulare, per tale verso,
un'opposizione all'esecuzione.
In proposito giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Orbene, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, L. 335/95, le contribuzioni di pertinenza del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie,
compreso il contributo di solidarietà, a decorrere dal 1° gennaio 1996 si prescrivono in
5 anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o suoi superstiti, mentre tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge (cfr Cass S.U. 23397/2016)
Pertanto, si ribadisce, posto che nella fattispecie che ci occupa non emerge dagli atti la prova di eventi interruttivi successivi alla data della notifica della cartella indicata e ritenuto applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9 l. n 335 del
1995, i crediti oggetto degli atti opposti devono dichiararsi estinti per prescrizione.
Considerato che elemento costitutivo della eccezione di prescrizione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, con la conseguenza che la parte ha solo l'onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di voler profittare di quell'effetto, sufficiente deve ritenersi per l'accoglimento della spiegata eccezione il dato che non risulta siano stati compiuti atti idonei ad interrompere la prescrizione - nessuna prova avendo fornito l'agente della riscossione in ordine al compimento di atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione - sicché devono ritenersi verificati i presupposti costitutivi dell'eccepita sopravvenuta estinzione del diritto a riscuotere i contributi nella stessa indicati.
Per quanto detto il ricorso va accolto e l'atto di intimazione va annullato con riferimento alla cartella impugnata per la quale va dunque dichiarata l'intervenuta prescrizione dei crediti.
Le spese vanno poste seguono il principio della soccombenza e vanno poste esclusivamente a carico della resistente che non Controparte_2
ha dato idonea prova di eventi interruttivi della prescrizione successivamente alla notifica delle cartelle (dalla stessa curata).
PQM
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n. 09420219002512970000, in relazione alla cartella di pagamento n. 09420040019288469000 per l'intervenuta prescrizione dei crediti asseritamente vantati dall e dagli stessi portati;
CP_1
- condanna la resistente al pagamento, in favore Controparte_4
dell'opponente, delle spese di lite, che vengono liquidate nella somma di euro
1.300,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie, da distrarsi in favore dei procuratori del ricorrente costituitisi e dichiaratisi antistatario.
Provvedimento redatto con l'ausilio del Funzionario AUPP Dott. Alessandro Acri e depositato
telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 05/11/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E C I V I L E D I L O C R I
C o n t r o v e r s i e l a v o r o e p r e v i d e n z a
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
04/11/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. di RG 80/2022 avente ad oggetto opposizione ad avviso di intimazione– promossa
tra
, con l'avv. C. Spagnolo;
Parte_1
-ricorrente–
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. A. Fuochi CP_1
-resistente –
e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. G. Bifulco
-resistente-
conclusioni dalle parti: come rassegnate nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/01/2022 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420219002512970000, notificata il 17.12.2021 con la quale l'agente di riscossione sollecitava il pagamento, tra le altre,
della seguente cartella di pagamento avente ad oggetto contributi previdenziali e CP_1
precisamente:
- cartella di pagamento n. 09420040019288469000, presuntivamente notificata il
15/07/2004 e relativa a contributi IVS per l'anno 2000 per la somma totale di euro
9.408,76.
Parte ricorrente eccepiva, tra le altre cose, la prescrizione del diritto a procedere alla riscossione delle somme in ragione dell'intervenuta prescrizione maturata in conseguenza della mancata notifica di atti interruttivi.
Il concessionario, nel costituirsi in giudizio deduceva la intervenuta corretta notifica della cartella di pagamento nonché successivi atti interruttivi (intimazione n.
09420099000229842000 notificata il 24 marzo 2009, intimazione n.
09420159017771754000 notificata il 2 novembre 2015, intimazione n.
09420209004140487000 notificata il 31 gennaio 2020) e la conseguente inammissibilità del ricorso per tardività. Concludeva per il rigetto del ricorso poiché
infondato in fatto e diritto.
Si costituiva l chiedendo il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e CP_1
diritto ed in subordine la condanna alle spese dell'agente di riscossione poiché nessuna responsabilità poteva essere addebitata all . CP_3
Preliminarmente va verificata la effettiva regolare notifica della cartella di pagamento e di successivi atti interruttivi.
Sul punto si osserva che dai documenti prodotti in atti si evince che la cartella di pagamento de quo risulta, senza contestazione alcuna, notificata nella data indicata nell'atto impugnato.
Quanto agli atti interruttivi dedotti dal concessionario, solo per l'intimazione di pagamento intimazione n. 09420159017771754000 notificata il 2 novembre 2015 vi è
prova della notifica.
Tuttavia, si osserva che il succitato atto interruttivo costituisce il primo atto, di cui vi è
prova, intervenuto dopo oltre dieci anni dalla notifica della cartella (15/07/20204). Ciò posto è di tutta evidenza che la predetta intimazione non possa costituire interruzione della prescrizione essendo la stessa già maturata all'atto della notifica..
Orbene, il ricorrente eccependo la prescrizione ha inteso formulare, per tale verso,
un'opposizione all'esecuzione.
In proposito giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Orbene, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, L. 335/95, le contribuzioni di pertinenza del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie,
compreso il contributo di solidarietà, a decorrere dal 1° gennaio 1996 si prescrivono in
5 anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o suoi superstiti, mentre tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge (cfr Cass S.U. 23397/2016)
Pertanto, si ribadisce, posto che nella fattispecie che ci occupa non emerge dagli atti la prova di eventi interruttivi successivi alla data della notifica della cartella indicata e ritenuto applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9 l. n 335 del
1995, i crediti oggetto degli atti opposti devono dichiararsi estinti per prescrizione.
Considerato che elemento costitutivo della eccezione di prescrizione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, con la conseguenza che la parte ha solo l'onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di voler profittare di quell'effetto, sufficiente deve ritenersi per l'accoglimento della spiegata eccezione il dato che non risulta siano stati compiuti atti idonei ad interrompere la prescrizione - nessuna prova avendo fornito l'agente della riscossione in ordine al compimento di atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione - sicché devono ritenersi verificati i presupposti costitutivi dell'eccepita sopravvenuta estinzione del diritto a riscuotere i contributi nella stessa indicati.
Per quanto detto il ricorso va accolto e l'atto di intimazione va annullato con riferimento alla cartella impugnata per la quale va dunque dichiarata l'intervenuta prescrizione dei crediti.
Le spese vanno poste seguono il principio della soccombenza e vanno poste esclusivamente a carico della resistente che non Controparte_2
ha dato idonea prova di eventi interruttivi della prescrizione successivamente alla notifica delle cartelle (dalla stessa curata).
PQM
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n. 09420219002512970000, in relazione alla cartella di pagamento n. 09420040019288469000 per l'intervenuta prescrizione dei crediti asseritamente vantati dall e dagli stessi portati;
CP_1
- condanna la resistente al pagamento, in favore Controparte_4
dell'opponente, delle spese di lite, che vengono liquidate nella somma di euro
1.300,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie, da distrarsi in favore dei procuratori del ricorrente costituitisi e dichiaratisi antistatario.
Provvedimento redatto con l'ausilio del Funzionario AUPP Dott. Alessandro Acri e depositato
telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 05/11/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo