CASS
Sentenza 9 agosto 2024
Sentenza 9 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/08/2024, n. 32380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32380 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OT IO RU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore IO BALSAMO che ha concluso chiedendo Il PG conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato MICHELI MARCO conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 32380 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: MA RAFFAELLO Data Udienza: 26/03/2024 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con decisione emessa in data 25 maggio 2022 la V Sezione di questa Corte di Cassazione, decidendo sul ricorso allora proposto da PE NT GE avverso la sentenza emessa il 20 aprile 2021 dalla Corte di Appello di Bologna, ha annullato la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio. In sintesi, va ricordato che : a) la penale responsabilità del PE era stata affermata (capo G della rubrica) in riferimento alla contestazione di bancarotta fraudolenta documentale (in riferimento alla società Logica 96 srl); b) il PE aveva ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società in questione. Nell'esaminare i motivi di ricorso, la V Sezione di questa Corte - nella decisione rescindente - ha ritenuto ampiamente e congruamente sostenuto, in sede di merito, il profilo oggettivo del reato contestato (nel senso che effettivamente la tenuta delle scritture contabili era tale da non consentire la attendibile ricostruzione della consistenza patrimoniale e delle movimentazioni finanziarie della società) ma ha ritenuto fondate le doglianze in punto di motivazione della sussistenza dell'elemento psicologico. In particolare si evidenzia la necessità della ricostruzione e congrua motivazione - quantomeno - del dolo generico, inteso quale coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore. 2. Il giudice del rinvio, la Corte di Appello di Bologna, con sentenza emessa in data 30 marzo 2023 ha ribadito la responsabilità penale del PE (per quanto qui rileva) in riferimento al reato di cui al capo H), con rideterminazione della pena in anni due di reclusione (con le circostanze attenuanti generiche). In motivazione si è affermato, in sintesi, che - in rapporto all'unico oggetto del giudizio di rinvio - vi sono precisi indicatori del dolo generico, rappresentati da: a) la importanza e consistenza delle lacune nella documentazione contabile consegnata;
b) la riferibilità di dette lacune ad un consistente lasso di tempo;
c) la gravità degli effetti di tali mancanze. 3. Avverso la sentenza da ultimo menzionata ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - PE NT GE. Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge. 3.1 Secondo il ricorrente gli indicatori da cui è stata desunta la ricorrenza del dolo non avevano alcuna reale forza dimostrativa degli intenti fraudolenti. In particolare, quanto alla posizione del ricorrente, si evidenzia che manca la ricostruzione della specifica volontà di recare pregiudizio ai creditori . La condotta non sarebbe unibile A 2 a titolo di dolo generico ma di dolo specifico. Si contesta in fatto la valenza dei pretesi indicatori. 4. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 4.1 La decisione impugnata - emessa in sede di rinvio - ha correttamente realizzato la verifica, in punto di ricorrenza dell'elemento psicologico, richiesta dalla decisione rescindente. I profili di critica introdotti dal ricorrente - per converso - non inquadrano correttamente la sequenza processuale e finiscono con evitare il confronto con i contenuti della decisione rescindente, vincolanti in sede di rinvio. In particolare, va rilevato che la sufficienza del dolo generico ad integrare il reato oggetto di contestazione era stata espressamente affermata nella decisione rescindente e non può essere oggetto di ridiscussione. 4.2 Ciò posto, in modo del tutto logico il giudice del rinvio ha ritenuto validi indicatori del dolo generico (coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza di rendere impossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali) gli aspetti evidenziati in motivazione, con particolare riferimento alla gravità delle omissioni ed al lungo arco temporale interessato, aspetti del tutto idonei a determinare, secondo canoni di ragionevolezza, la prova logica dell'intento di danno sotteso alla impossibile ricostruzione dei movimenti contabili. Circa tale profilo il ricorso introduce, peraltro, censure in fatto, estranee al perimetro del giudizio di legittimità.,, ct n , „ k( 5 , (1 Al rigetto, nel suo complesso, del ricorso, segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 26 marzo 2024 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore IO BALSAMO che ha concluso chiedendo Il PG conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato MICHELI MARCO conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 32380 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: MA RAFFAELLO Data Udienza: 26/03/2024 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con decisione emessa in data 25 maggio 2022 la V Sezione di questa Corte di Cassazione, decidendo sul ricorso allora proposto da PE NT GE avverso la sentenza emessa il 20 aprile 2021 dalla Corte di Appello di Bologna, ha annullato la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio. In sintesi, va ricordato che : a) la penale responsabilità del PE era stata affermata (capo G della rubrica) in riferimento alla contestazione di bancarotta fraudolenta documentale (in riferimento alla società Logica 96 srl); b) il PE aveva ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società in questione. Nell'esaminare i motivi di ricorso, la V Sezione di questa Corte - nella decisione rescindente - ha ritenuto ampiamente e congruamente sostenuto, in sede di merito, il profilo oggettivo del reato contestato (nel senso che effettivamente la tenuta delle scritture contabili era tale da non consentire la attendibile ricostruzione della consistenza patrimoniale e delle movimentazioni finanziarie della società) ma ha ritenuto fondate le doglianze in punto di motivazione della sussistenza dell'elemento psicologico. In particolare si evidenzia la necessità della ricostruzione e congrua motivazione - quantomeno - del dolo generico, inteso quale coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore. 2. Il giudice del rinvio, la Corte di Appello di Bologna, con sentenza emessa in data 30 marzo 2023 ha ribadito la responsabilità penale del PE (per quanto qui rileva) in riferimento al reato di cui al capo H), con rideterminazione della pena in anni due di reclusione (con le circostanze attenuanti generiche). In motivazione si è affermato, in sintesi, che - in rapporto all'unico oggetto del giudizio di rinvio - vi sono precisi indicatori del dolo generico, rappresentati da: a) la importanza e consistenza delle lacune nella documentazione contabile consegnata;
b) la riferibilità di dette lacune ad un consistente lasso di tempo;
c) la gravità degli effetti di tali mancanze. 3. Avverso la sentenza da ultimo menzionata ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - PE NT GE. Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge. 3.1 Secondo il ricorrente gli indicatori da cui è stata desunta la ricorrenza del dolo non avevano alcuna reale forza dimostrativa degli intenti fraudolenti. In particolare, quanto alla posizione del ricorrente, si evidenzia che manca la ricostruzione della specifica volontà di recare pregiudizio ai creditori . La condotta non sarebbe unibile A 2 a titolo di dolo generico ma di dolo specifico. Si contesta in fatto la valenza dei pretesi indicatori. 4. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 4.1 La decisione impugnata - emessa in sede di rinvio - ha correttamente realizzato la verifica, in punto di ricorrenza dell'elemento psicologico, richiesta dalla decisione rescindente. I profili di critica introdotti dal ricorrente - per converso - non inquadrano correttamente la sequenza processuale e finiscono con evitare il confronto con i contenuti della decisione rescindente, vincolanti in sede di rinvio. In particolare, va rilevato che la sufficienza del dolo generico ad integrare il reato oggetto di contestazione era stata espressamente affermata nella decisione rescindente e non può essere oggetto di ridiscussione. 4.2 Ciò posto, in modo del tutto logico il giudice del rinvio ha ritenuto validi indicatori del dolo generico (coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza di rendere impossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali) gli aspetti evidenziati in motivazione, con particolare riferimento alla gravità delle omissioni ed al lungo arco temporale interessato, aspetti del tutto idonei a determinare, secondo canoni di ragionevolezza, la prova logica dell'intento di danno sotteso alla impossibile ricostruzione dei movimenti contabili. Circa tale profilo il ricorso introduce, peraltro, censure in fatto, estranee al perimetro del giudizio di legittimità.,, ct n , „ k( 5 , (1 Al rigetto, nel suo complesso, del ricorso, segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 26 marzo 2024 Il Consigliere estensore