Rigetto
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 10/04/2025, n. 3092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3092 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03092/2025REG.PROV.COLL.
N. 04488/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4488 del 2024, proposto dall’Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, ivi domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12
contro
ZI RD, RI RD Le Streghe di RD RI e ZI S.n.c., rappresentate e difese dall'avvocato Alfredo Zaza D'Aulisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
nei confronti
Comune di Sabaudia, non costituito in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 253/2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di ZI RD, RI RD e Le Streghe di RD RI e ZI S.n.c.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2025 il Cons. Daniela Di Carlo e udito l’avvocato Alfredo Zaza D'Aulisio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Le sigg.re ZI RD e RI RD sono titolari, da oltre un ventennio, in forza di titoli concessori susseguitisi nel tempo, della concessione demaniale marittima in Sabaudia, loc. Lungomare, km 34,500, avente ad oggetto un arenile di complessivi mq 650,00 (fronte mare ml 65), destinato ad attività turistica balneare, dotato di un “supporto logistico di tipo C” (chiosco-ristoro, magazzino, pronto soccorso, servizi igienici, spogliatoio e zona d’ombra per spazi organizzati). Attualmente, in forza di autorizzazione al subingresso ex art. 46 cod.nav. (licenza n. 2 reg., n. 140 rep. datata 17/03/2022 – doc. 3), la concessione demaniale è intestata alla società “Le Streghe di RD RI e ZI s.n.c.”, di cui le appellate sono le uniche socie.
2.- Con la nota prot. 0037614/2023, trasmessa con p.e.c. inviata il 22 settembre 2023, il Comune di Sabaudia dichiarava la decadenza della sopraindicata concessione e di ogni altra licenza, concessione o autorizzazione connesse.
La decadenza veniva motivata in ragione di accertamenti svolti dall’Agenzia del Demanio (verbale prot. n. 30412 datato 28 luglio 2022 – doc. 5; e nota assunta al prot. comunale 42952/2022 –doc. 6), dai quali sarebbero emerse le seguenti difformità:
- arretramento, accertato con strumenti satellitari su base catastale, di buona parte della struttura logistica di tipo C (chiosco-ristoro, e servizi) su proprietà privata;
- modifiche interne del supporto logistico di tipo C;
- posizionamento di attrezzature non autorizzate;
- maggior fronte mare di ml 4 e millimetri 23, accertato con accurato rilievo strumentale.
Nel preavviso di decadenza (nota prot. n. 6198 datata 13 febbraio 2023 del Comune di Sabaudia), l’Amministrazione Civica, sulla scorta degli accertamenti eseguiti dall’Agenzia del Demanio, aveva altresì contestato l’abusivo frazionamento della concessione, oltre alle problematiche in ordine alla determinazione dei canoni. Dette contestazioni, tuttavia, non venivano più riproposte nel succitato provvedimento di decadenza, posto che era successivamente risultato che il frazionamento della concessione era stato espressamente autorizzato dallo stesso Comune e che i canoni erano sempre stati regolarmente pagati.
3.- Con il ricorso introduttivo del giudizio, il provvedimento di decadenza veniva impugnato per violazione di legge (violazione degli artt. 47 cod. nav., 24 reg. nav. mar., 16, reg. reg. Lazio n. 19/2016, 28 cod. nav., 822 c.c., 32 cod. nav. e 58 reg. nav. mar.), ed eccesso di potere (illogicità manifesta - apoditticità – errore nei presupposti - difetto di adeguata istruttoria – difetto di adeguata motivazione – insufficienza dell’istruttoria – violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità – violazione del principio di gradualità della sanzione).
4.- L’adito TAR del Lazio, sezione staccata di Latina, esclusa la natura plurimotivata dell’atto impugnato, ha accertato che le difformità/violazioni poste a base del provvedimento di decadenza sussistono solo in parte, e ha quindi accolto il ricorso, annullando di conseguenza il provvedimento impugnato, con assorbimento delle restanti censure proposte e salvezza delle ulteriori determinazioni dell’autorità, “ da adottare tuttavia previ gli ulteriori accertamenti occorrenti e nel rispetto di criteri di gradualità e proporzionalità, dato che le difformità esistenti – almeno singolarmente considerate - non risultano di particolare gravità e sono comunque suscettibili di sanatoria/eliminazione ”.
Il TAR ha infine compensato le spese di giudizio.
5.- Ha proposto appello l’Agenzia del Demanio censurando l’ Error in iudicando - Violazione e falsa applicazione dell’art. 47, lettere c) e f) del cod. nav. - Errata valutazione dei fatti di causa - Motivazione contraddittoria, erronea ed illegittima - Erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti in cui sarebbe caduto il primo giudice.
In particolare, la motivazione della sentenza sarebbe erronea nella parte in cui ha ritenuto “ condivisibile l’assunto della infondatezza del primo e fondamentale addebito, cioè l’insistenza del chiosco su area in larga parte privata. A parte il rilievo che non è contestato che il chiosco sia stato realizzato in quella posizione da praticamente vent’anni, va osservato che: a) dalle fotografie che sono state depositate risulta incontestabile che la struttura è collocata sulla spiaggia; b) questa circostanza è del resto confermata dagli stessi accertatori dato che nel verbale del 28 luglio 2022 si afferma testualmente che “le aree su cui insistono i manufatti hanno le caratteristiche per essere considerate … come aree di pertinenza del demanio marittimo ”, quando invece la gravi violazioni commesse dal concessionario giustificherebbero appieno la dichiarata decadenza.
6.- Hanno resistito le originarie ricorrenti eccependo il difetto di legittimazione attiva e ad processum dell’Agenzia del Demanio e in ogni caso nel merito instando per la reiezione dell’appello.
7.- Alla udienza pubblica del 4 febbraio 2025, la causa è passata in decisione.
8.- L’appello va dichiarato inammissibile, oltre ad essere, in ogni caso, infondato nel merito.
9.- Trattandosi di decadenza di una concessione demaniale marittima, l’Agenzia del Demanio (unica appellante) è carente della legittimazione attiva per proporre il ricorso di appello, non avendo la titolarità della relativa potestà.
Infatti, a seguito dell’attribuzione delle potestà demaniali marittime alle Regioni (art. 59, d.P.R. n. 616/1977; art. 105, 2°comma, lett. l, D.lgs. n. 112/1998) e della sub delega da queste conferite ai Comuni (nel Lazio, ai sensi dell’art. 77, l. reg. Lazio, n. 14/1999), l’unico ente dotato in via esclusiva di tutte le potestà in ordine all’amministrazione dei beni demaniali marittimi aventi, come nella specie, finalità turistiche ricreative (art. 1, d.l. 5/10/1993, n. 400, conv. con mod, dalla l. 494/1993) è il Comune.
Nel caso all’esame il Comune di Sabaudia non ha proposto appello e non si è nemmeno costituito, benché intimato.
Le suddette considerazioni sono decisive per dichiarare l’appello inammissibile per difetto di legittimazione attiva dell’Agenzia del Demanio.
10.- Per completezza, fa osservare comunque il Collegio che l’appello sarebbe stato infondato nel merito, posto che va condivisa la motivazione del TAR nella parte in cui, accogliendo parte del primo motivo, ha ritenuto illegittima la decadenza dichiarata in relazione alla violazione dell’art. 47 del Codice della Navigazione, ossia con riferimento al mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale era stata rilasciata la concessione, in quanto l’area di sedime, sulla base della documentazione versata in giudizio, appare ictu oculi demaniale per le caratteristiche dell’area di sedime. Inoltre, la motivazione del TAR va condivisa anche nella parte in cui ha ravvisato il difetto di proporzionalità con riferimento a piccole violazioni del titolo (ad esempio, il lieve scostamento nel posizionamento degli ombrelloni), facendo salvo il potere dell’amministrazione comunale di rivalutare i fatti e di conseguenza rieditare in misura più congrua e proporzionata il potere.
11.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e condanna l’Agenzia del Demanio a rifondere in favore delle parti appellate le spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Di Carlo | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO