Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 07/04/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
Presidente,1) dott.ssa Patrizia Morabito
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 53/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 5 febbraio 2024 e vertente
TRA
Parte_1 (C.F.: C.F. 1 ), nata a [...] il [...] (già difesa dal Prof. Avv. Angelo Riccio, che ha rinunciato al mandato, per incompatibilità, con lettera raccomandata ricevuta dall'interessata il 03.04.2023);
APPELLANTE
E
,in persona del suo legale rappresentante (C.F. P.IVA 1 Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Locri (RC), alla Via G. Marconi n. 221, dell'Avv. Andrea Codispoti (p.e.c.: presso lo studio
- fax: 09647231015), che la rappresenta e Email 1
-
difende, giusta procura in atti, unitamente all'Avv. Francesco Antonio Dimasi
( Email 2
APPELLATA
NONCHE' C.F. 2 (), nata a [...] il [...], CP 2 (C.F.: elettivamente domiciliata in Bologna, Via Farini n. 3, presso lo studio del Prof. Avv.
,che la rappresenta e Angelo Riccio (p.e.c.: Email 3 difende, giusta procura in atti;
TERZO INTERVENTORE
19.06.2018 nell'ambito del procedimento civile n. 100354/2013 R.G..
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 05.02.2024, svoltasi in modalità telematica, le parti costituite hanno precisato le conclusioni, mediante deposito di note di trattazione scritta presentate, rispettivamente, il 02.02.2024 ed il 04.02.2024, ovvero, per quanto riguarda nei seguenti termini: "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Reggio CP 2
Calabria, contrariis rejectis, riformare e revocare la sentenza impugnata n. 871 del 19 giugno 2018 il
Tribunale civile di Locri, confermando i confini indicati nel decreto di trasferimento, accogliendo in ogni caso l'appello e le relative domande, eccezioni ed istanze anche istruttorie già proposte dalla precedente proprietaria sig.r Parte 1 che qui si richiamano e si fanno proprie.
Ai fini dell'udienza del 5 febbraio 2024 si richiamano le suddette conclusioni e quelle dell'atto di appello e si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie.
Si produce: 1) decreto di trasferimento del 16 dicembre 2019, registrato a Locri il 13 marzo 2020 al n. 375, nonché atti della procedura esecutiva R.G.Es.n. 28/2012 avanti al Tribunale di Locri;
2) " rinuncia al mandato nei confronti della sig.r Parte 1
come appresso: "L'avv. Andrea Codispoti relativamente a Controparte_1 in ottemperanza al decreto del 10/03/2023, si riporta nell'interesse dell'appellata Controparte_1 integralmente al contenuto della comparsa di costituzione e risposta ed a tutte le deduzione rassegnate nei verbali di causa, il cui contenuto si abbia per riportato e trascritto.
Pertanto, si insiste nell'accoglimento di tutte le conclusioni, sia preliminari che di merito, rassegnate negli scritti defensionali, con rigetto dell'appello e con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata:
< (...) §2 Parte_1 ha convenuto Controparte 1 dinanzi a questo Tribunale (sez. distaccata di Siderno, oggi soppressa), chiedendo di: a) determinare il confine tra l'immobile di proprietà di essa istante, individuato nel NCEU del Comune di Caulonia al foglio di mappa n. 115, particella n. 194 sub. n. 3, 4, 5, 6 ed i terreni di proprietà della società convenuta, individuati nel NCT del Comune di
Caulonia al foglio di mappa 115, particelle n. 691, 693, 695 e per l'effetto ordinare all CP 1 la remissione in pristino dello stato dei luoghi attraverso la rimozione dei muri realizzati e condannare la società al rilascio della porzione di terreno con annessa strada indebitamente occupata;
b) accertare e dichiarare che la Controparte_1 è l'unica ed esclusiva responsabile nella produzione di tutti i danni subiti e subendi dall'istante e per l'effetto condannare la stessa società al pagamento della somma di €
50.000,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti per i danneggiamenti alla proprietà, per le spese sostenute per perizie tecniche, per il mancato guadagno derivante dalla risoluzione della promessa di vendita degli appartamenti e per il mancato godimento della proprietà, ovvero al pagamento della maggiore o minore somma da accertare in corso di causa, il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali e con sentenza provvisoriamente esecutiva;
c) di condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite da distrarsi a favore del procuratore antistatario. $3. La Controparte 1 si è costituita in giudizio, resistendo alle domande di parte attrice, di cui ha invocato il rigetto, e chiedendo, in via riconvenzionale: a) di dichiarare che la linea di confine tra la part.lla 691 (ex. 191 e 193) di proprietà CP 1 e la part. 194 (di proprietà Pt 1 ) è rappresentata dall'allineamento fornito dal picchetto in ferro n. 1 e dal picchetto in ferro n. 2 (identificati nella planimetria allegata alla scrittura del 13 agosto 2008) ed oggi sostituito dal muro di cinta di metri 3 circa di altezza, e di mt. 22,00 circa di lunghezza, eseguito dalla Controparte 1 nei mesi di maggio-giugno 2009; b) di dichiarare che la linea di confine tra le part. 692, 693, e 695 (ex. 171) e la part. 191 e 194 (di proprietà Pt 1 ) è rappresentata dall'allineamento fornito dal vertice di confine n. 2 e n. 3 (identificati e quotati nella planimetria allegata alla scrittura del 13 agosto 2008) e dalla linea immaginaria generata dall'allineamento dei predetti vertici con il vecchio paletto in cemento attualmente esistente ed affisso anteriormente al 1986; linea di confine oggi parzialmente sostituita dal muro di cinta dell'altezza di metri 3 circa, lunghezza mt. 30,40 eseguito dall CP 1 nel maggio giugno 2009 e dall'allineamento di tale muro con il predetto paletto in cemento;
c) di accertare e dichiarare che la Controparte_1 è proprietaria, a titolo originario per effetto dell'intervenuta usucapione ultraventennale, della porzione di mq. 358,00 circa della corte annessa al fabbricato identificato al NCEU particella n. 194 sub 3, 4, 5 e 6 catastalmente intestata all'attrice e per l'effetto ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di effettuare le dovute trascrizioni;
d) di condannare Parte 1 al pagamento dell'importo complessivo di €275.000,00
a titolo di risarcimento dei danni cagionati alla società, ovvero al pagamento della maggiore o minore somma da accertare nel corso del giudizio, o da determinare in via equitativa dal Tribunale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del dovuto fino all'integrale soddisfo;
e) di condannare l'attrice al risarcimento dei danni non patrimoniali arrecati nella misura da accertare nel corso del giudizio, ovvero da determinare in via equitativa;
e) di condannare la controparte al pagamento delle spese e competenze di lite.
§4. La causa, istruita con la documentazione in atti e con l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 22 marzo 2018, sulle conclusioni delle parti, è stata riservata per la decisione, previa concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.>>. 66Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Locri così statuiva: “Il Tribunale, disattesa ogni contraria, istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
a) rigetta le domande di parte attrice;
b) in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta sub 3, dichiara che le linee di confine tra la particella 194 di proprietà dell'attrice e la particella 691 (ex 191 e 193) di proprietà della convenuta, nonché tra la particella 194 di proprietà di Parte 1 e le particelle
692, 693 e 695 (ex 171) di proprietà della CP 1 sono quelle risultanti dalla scrittura del 13 agosto 2008 e dalla planimetria ad essa allegata;
c) dichiara assorbita dalla statuizione che precede la domanda riconvenzionale spiegata sub 4;
d) rigetta le altre domande riconvenzionali;
e) condanna l'attrice, a carico della quale si pongono in via definitiva per metà le spese di CTU, liquidate come da decreto del 9 dicembre 2016, e per intero le spese del supplemento di CTU, liquidate come da separato decreto, a rifondere alla controparte la metà delle ulteriori spese di lite, che si liquidano nell'intero in complessivi €10.343,00 per compensi (di cui €2.025,00 per la fase di studio, €1.349,00 per la fase introduttiva, €3.560,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed €3.409,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
compensa tra le parti la restante metà.".
Avverso la predetta sentenza proponeva appello, con atto di citazione notificato il 19.01.2019, esponendo cinque motivi di gravame.Parte 1
Con il primo motivo deduceva l'erroneità dell'impugnato provvedimento nella parte in cui fondava il rigetto delle istanze proposte in prime cure e l'accoglimento della domanda riconvenzionale della società convenuta sulla base di una scrittura privata del
13.08.2008 e della planimetria ad essa allegata, in quanto non trascritta e pertanto non opponibile all'attrice quale terza parte.
La seconda censura atteneva all'inciso in cui la sentenza non si era pronunciata sulla nullità della scrittura privata del 13.08.2008, e quindi per mancanza di causa in concreto.
La terza doglianza riguardava quella parte della sentenza con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento danni.
Il quarto motivo deduceva l'erroneità e l'illegittimità della sentenza nella parte in cui non era stata ammessa la rinnovazione della CTU integrativa, pur non avendo il CTU effettuato indagini geologiche e tecniche.
Con il quinto ed ultimo punto si criticava infine la parte in cui non era stata ammessa la prova testimoniale.
Chiedeva, pertanto, la totale riforma della sentenza impugnata con la condanna della società convenuta alla rifusione delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 16.05.2019, la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, la quale deduceva l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, la sua infondatezza in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado.
Si costituiva altresì in giudizio, quale terzo interventore, con atto di intervento con opposizione di terzo ex artt. 105, 111, 344, 404, comma 1°, c.p.c. e contestuali note di trattazione scritta, depositato telematicamente il 02.02.2024, CP 2 la quale, essendo subentrata nella proprietà dell'immobile già in testa a Parte 1
[...] in virtù di aggiudicazione all'asta nel pignoramento immobiliare R.G. Es. n.
28/2012 avanti al Tribunale di Locri, come da decreto di trasferimento del 16.12.2019, registrato a Locri il 13.03.2020 al n. 375, faceva proprie le istanze già avanzate da nel proprio atto di appello, riportandosi integralmente alleParte 1 medesime conclusioni.
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 05.02.2024
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta dei procuratori delle parti, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per pretesa violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., sollevata dalla società appellata.
La stessa è priva di fondamento.
Ed infatti, a parte il primario e pleonastico rilievo che il filtro di ammissibilità del gravame è stato tacitamente superato in ragione del fatto che, allo stato, il giudizio de quo è in fase decisoria, va inoltre evidenziato che, per costante interpretazione della
Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 27199/2017; in senso conforme, Cass. Civ. nn. 7675/2019; 13535/2018): “Gli artt. 342 e 434 del codice di rito civile (nel testo formulato dal DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello - il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata - che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.".
Nel caso in esame la forma/contenuto dell'atto di appello risulta pienamente conforme ai superiori dettami, essendo stati chiaramente enucleati in esso le questioni e i punti della sentenza impugnata oggetto di contestazione, nonché espressamente indicate le assunte violazioni di legge, così che questo Giudice è stato posto sufficientemente in condizione di comprendere con chiarezza quale sia il tenore delle proposte censure, nonché le ragioni della loro stessa proposizione, a nulla rilevando - in tale contesto - la mancata formale predisposizione di un progetto alternativo di sentenza, né il mancato uso di particolari formule sacramentali.
In via altrettanto preliminare va rilevata l'impossibilità di dichiarare l'estromissione dal presente giudizio di la quale, in base al certificato catastale Parte 1 prodotto in atti da parte appellata, risulta ancora essere proprietaria esclusiva di parte dell'immobile realizzato sul fondo confinante di cui al presente giudizio, ovvero dell'unità immobiliare distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Caulonia, Foglio
115, part. 785, sub 6, (ex Foglio 115, part. 194 sub. 6), di talché si è verificata solo una parziale successione nella posizione processuale dell'originaria attrice.
Nel merito l'appello è infondato. La sentenza impugnata è ineccepibile sotto l'aspetto motivazionale logico-giuridico seguito dal Giudice di prime cure e, pertanto, esente da vizi e da qualsivoglia censura.
I primi due motivi - che possono essere trattati congiuntamente, stante la loro intima connessione sono privi di pregio giuridico.
-
L'appellante - così come la terza interveniente - sostiene che i confini controversi tra le due proprietà dovrebbero essere stabiliti in base al frazionamento eseguito dall'Ing. allegato all'atto di donazione a rogito Notaio Persona 2 del 22 Persona 1 و
gennaio 1992, n. rep. 9895, effettuata dal dante causa dei fratelli Parte 2 e
Controparte_3
La società convenuta, d'altro canto, asserisce che la determinazione dell'esatto confine tra i fondi contigui, oggetto del presente giudizio, vada piuttosto individuata nel negozio di accertamento sottoscritto tra gli alienanti e Controparte_3 ed il Parte 2
legale rappresentante della. in data 13.08.2008, registrato il Controparte_1 successivo 11.09.2008 al n. 1474 Serie 3, mediante il quale gli stessi hanno sostanzialmente convenuto di eliminare la situazione di incertezza delle linee di demarcazione dei terreni in parola, causata dai frazionamenti allegati nella fase della loro divisione, poiché non corrispondevano a quelle realmente esistenti da tempo immemorabile (da oltre venti anni e comunque da epoca anteriore anche rispetto al frazionamento del 1992) e materialmente ricavabili attraverso la presenza di punti fissi presenti in loco da prima della realizzazione del muro di confine da parte della società appellata.
Va inoltre aggiunto, per completezza, che in tale scrittura privata le parti si sono anche impegnate a mantenere inalterati i confini stabiliti di comune accordo nonché a portare la relativa planimetria a conoscenza dei successivi acquirenti o successori.
Il Tribunale, con un ragionamento scevro da vizi, partendo dalla qualificazione giuridica dell'azione proposta, individuata nell' actio finium regundorum, e dopo aver ricordato che incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, ha precisato, in linea con costante ed univoca giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 7 febbraio 2008, n. 2857; Cass. 5 luglio 2006, n. 15304; Cass. 15 luglio 2002 n. 10234;
Cass. 17 maggio 2001 n. 6770; conforme, da ultimo, Cass. Civ, Sez. II, ord. n. 21227 del 30 luglio 2024), che in tema di azione di regolamento di confini, nell'indagine diretta a delimitare il confine tra due fondi limitrofi costituenti lotti separati di un appezzamento originariamente unico, rivestono importanza decisiva i tipi di frazionamento allegati ai singoli atti di acquisto ed in essi richiamati con valore negozialmente vincolante, aggiungendo, poi, che solo la mancanza o l'insufficienza di indicazioni specifiche, desumibili dai rispettivi titoli di provenienza, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, tra cui, ad esempio, i dati catastali, che hanno tuttavia un valore puramente indicativo e costituiscono un sistema di accertamento solo sussidiario, giustificato dall'assoluta mancanza di elementi di prova o della loro inidoneità ai fini di una determinazione certa del confine (cfr., exmultis, Cass. Civ., sez. II, ord. 30 aprile
2024 n. 11557); Cass. n. 14993/2012.).
Proseguendo nella sua disamina, il Giudice di prime cure ha anche correttamente rilevato che "...nel titolo di acquisto dell Pt_1 (atto per notai Persona 3 del 26 settembre 2008, rep. n. 70027) si menziona l'atto di donazione a rogito notai Per 2
[...] del 22 gennaio 1992 rep. n. 9895, in forza del quale il terreno su cui sorge il fabbricato di cui fanno parte gli immobili compravenduti è pervenuto alla parte alienante, ma non vengono espressamente recepiti i confini indicati nel tipo di frazionamento (redatto dall'ing ) allegato all'atto di donazione. Persona 1
Non può quindi ritenersi, in ossequio all'insegnamento giurisprudenziale summenzionato, che detto frazionamento, per l'appunto non menzionato nel contratto del 26 settembre 2008, costituisca il dato primario per l'esatta identificazione del bene trasferito.".
Venendo quindi a mancare in concreto un elemento di sicura affidabilità nella determinazione degli esatti confini dei fondi dedotti in giudizio non potendosi
-
considerare tale, si ribadisce, l'impreciso frazionamento redatto dall'Ing. Per 1
[...] allegato all'atto di donazione a rogito Notaio Persona_2 del 22 gennaio
1992, n. rep. 9895 - né potendosi far ricorso, nel caso di specie, alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario, né, tanto meno, alla prova per testimoni, della quale può tenersi conto solo in via residuale, qualora sulla base degli oggettivi elementi forniti dai titoli e dal frazionamento in essi richiamati, sia risultato comunque incerto il confine (cfr. Cass. n. 23500/2007), l'unico dato a cui attribuire efficacia dirimente è rappresentato, allo stato, dalla scrittura privata redatta il 13.08.2008 e registrata in data
11.09.2008 al n. 1474 Serie 3.
Tale scrittura privata, alla quale correttamente il Tribunale - in linea con unanime ed autorevole giurisprudenza di legittimità - ha attribuito la qualificazione di negozio di accertamento, ovvero di "negozio giuridico con cui le parti attribuiscono certezza giuridica a situazioni e rapporti preesistenti, in modo da escludere ogni successiva contestazione al riguardo", è stata correttamente valutata al fine di eliminare
l'incertezza della situazione giuridica preesistente, rappresentata dalla precarietà nell'esatta determinazione della linea di confine tra le proprietà, e di precis arne definitivamente contenuto ed essenza.
Peraltro, secondo la Suprema Corte, il negozio di accertamento è libero da forme e non richiede la forma scritta "ad substantiam" (cfr. Cass. 3.5.01, n. 6189; Cass. 9.5.78,
n. 2241) e non è soggetto a trascrizione, se non nelle ipotesi previste dall'art. 2643, n.
12 bis, c.c. ed infine, dal momento che la sua funzione è quella di eliminare l'incertezza di una situazione giuridica preesistente o di precisarne definitivamente contenuto ed essenza, “la nullità per mancanza di causa è ipotizzabile solo quando le parti, per errore o volutamente, abbiano accertato una situazione inesistente, oppure quando la situazione esisteva, ma era certa" (cfr. Cass. civ., sez. II, 24 agosto 2012, n.
14618).
In tale contesto il Tribunale ha anche correttamente statuito che il negozio di accertamento, così come pattuito, vieta alle parti di chiedere in via giudiziale il regolamento dei confini (cfr., ex plurimis, cfr. Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 33777 del 04.12.2023; Cass. Civ. Sez. II, Sent. n. 1636 del 22.01.2019; Cass. Civ. sent. n. 4994 del 05.06.1997).
In proposito va rilevato come l'odierna appellante si sia limitata, in prime cure, a dedurre unicamente l'inopponibilità della predetta scrittura privata nei propri confronti sul presupposto della sua mancata trascrizione, mentre, solo in fase di deposito di memorie scritte ex art. 183 comma 1 c.p.c., avvenuto in data 09.12.2013, ha evidenziato di non essere stata portata a conoscenza dell'esistenza della stessa da parte
Parte 2 al momento in cui aveva effettuato l'acquisto dell'immobile. di
Correttamente, inoltre, il Tribunale ha dato atto della mancata contestazione, da parte di essa del fatto dedotto dalla società convenuta - che i vertici Parte 1 erano stati precedentemente apposti sui terreni oggetto di causa al fine di delinearne i limiti in data anteriore alla realizzazione del muro di confine da parte della società convenuta, avvenuta nei mesi di aprile-maggio 2009.
Va pertanto confermata la statuizione assunta in prime cure in basa alla quale le linee di confine tra la particella 194 di proprietà dell'attrice e la particella 691 (ex 191 e 193) di proprietà della convenuta, nonché tra la particella 194 di proprietà Parte 1
[...] e le particelle 692, 693 e 695 (ex 171) di proprietà della Controparte_1 sono quelle risultanti dalla scrittura privata del 13.08.2008 e dalla planimetria ad essa allegata, confini perfettamente recepiti anche dalla C.T.U. redatta dall'Ing.
[...]
Per 4 a cui si rimanda.
,
Va parimenti respinta l'istanza avanzata da con la propria comparsa CP 2 di intervento volontario, con opposizione di terzo ex artt. 105, 111, 344, 404, comma
1°, c.p.c., depositata telematicamente il 02.02.2024, con la quale, deducendo in via preliminare che “...il bene oggetto di lite, nella sua integrale estensione e consistenza di 66
per effetto della 1110 mq, è divenuto di esclusiva proprietà della sig.r CP 2 aggiudicazione all'asta nel pignoramento immobiliare R.G. Es. n. 28/2012 avanti al
Tribunale di Locri, come da decreto di trasferimento del 16 dicembre 2019, registrato a Locri il 13 marzo 2020 al n. 375.
CP 2La sig.ra dunque, in forza di autonomo titolo esecutivo trascritto ed opponibile in questa sede anche nei confronti dell Controparte_1 è diventata piena proprietà del lotto 1, come decritto nell'ordinanza di vendita del 7 marzo 2019 e nella perizia di stima della CTU arch Persona 5 vale a dire della piena proprietà del 9 terreno sito in Marina di Caulonia, c.da Vasì, al foglio 115, part. 194, con sovrastante edificio abusivo censito al NCEU foglio 155, part. 194, sub. 3, 4, 5, di complessivi 1110 mq.", sostiene che tale aggiudicazione valga erga omnes e che, quindi, i confini in contestazione tra le due proprietà debbano essere necessariamente quelli rivendicati dalla in quanto confermati dalla perizia di stima redatta dal C.T.U. Parte 1
Arch. Persona 5
Tale assunto va infatti respinto per le medesime ragioni sopra esposte, anche in considerazione del fatto che la C.T.U. Persona 5 nella redazione della perizia di
,
stima dell'immobile oggetto della procedura di esecuzione immobiliare, aggiudicato all'asta dalla possa aver tenuto conto, ai fini della delimitazione dei CP 2
confini, dell'originario frazionamento effettuato dall'Ing. ed Persona 1 allegato all'atto di donazione a rogito Notaio Persona 2 del 22 gennaio 1992, n. rep.
9895, che, come si è già avuto modo di dire, è incompleto e non in grado di aiutare a stabilire con certezza il confine tra i due fondi oggetto di giudizio.
I motivi sopra scrutinati vanno quindi respinti.
Anche la terza censura è priva di fondamento.
Il Tribunale, nel corso della sua compiuta ed accurata disamina di tutta la documentazione allegata in atti, ha regolarmente dato atto dell'esistenza di una scrittura privata, recante la data del 24.09.2008 (che precede di due giorni l'atto notarile di compravendita), prodotta dalla società convenuta e sottoscritta da Pt 2 66
[...] e Testimone 1 'che acquista mediante procura notarile, per conto della
,
signor Parte 1 ", l'immobile identificato in catasto con la particella 194 sub 3-4-
5-6, nella quale l'acquirente dichiara “di aver visionato l'immobile e di essere pienamente consapevole dello stato di fatto e di diritto in cui lo stesso si trova, compresi i vizi che la struttura rustica presenta".
La predetta dichiarazione - secondo quanto legittimamente sostenuto dal Giudice di prime cure in sentenza, che ha confrontato la documentazione fotografica in atti con lo stato degli immobili compravenduti indicato sia nell'atto notarile del 26.09.2008, sia nella perizia di stima funzionale alla domanda di mutuo - in effetti smentisce l'assunto di parte attrice secondo cui il fabbricato compravenduto si trovasse in buono stato di conservazione all'atto dell'acquisto.
Per tale fondata ragione è stata respinta la prova per testi articolata dall'attrice al capitolo 1 nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c., volta a dimostrare il nesso di causalità tra i presunti danni riportati dal proprio immobile e l'attività di realizzazione del muro divisorio da parte di Controparte_1 (compito obiettivamente non delegabile ad una prova testimoniale), ritenuto a ragione anche inammissibile così come formulato, in quanto teso a far esprimere ai testi una manifestazione di giudizio. Pertanto, ferme restando le considerazioni già effettuate dal Tribunale in ordine alla valenza probatoria della copia della perizia di stima prodotta in atti dalla
[...]
CP_1 e delle fotografie dell'immobile in essa contenute - la cui asserita mancanza di conformità all'originale avrebbe peraltro dovuto essere contestata tempestivamente dall'attrice, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento da contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differente dall'originale, cosa che, in effetti l'attrice non ha mai dedotto nella successiva memoria difensiva è innegabile, dall'esame delle predette fotografie, la presenza di lesioni strutturali nel fabbricato acquistato da già esistenti nel mese Parte 1 di agosto 2008.
Tali circostanze di fatto sono anche confermate dal supplemento della C.T.U., versata in atti, dalla quale, a pag. 7, emerge che tutte le parti del fabbricato versano “in uno stato di fatiscenza e di abbandono, più che decennale, privi di pavimenti, infissi esterni ed interni, intonaci interni, impianti, impermeabilizzazione, finiture di vario tipo, con una grande quantità di balconi mancanti rispetto all'anno 2008, segno che, dopo la compravendita, sono stati fatti oggetto di lavori di metodica demolizione mentre quelli esistenti sono privi di ringhiere. Analogamente i fondelli dei laterizi di tutti i solai
(nessuno escluso), risultano volontariamente divelti, con le armature dei relativi travetti, oltre che ossidate, prive del necessario ricoprimento di calcestruzzo e prive di qualsivoglia funzionalità statica;
identica situazione si è riscontrata negli altri due piani”.
In detta relazione di perizia - e precisamente alla pagina 9 - è stato finanche riportato che il piano terra dell'immobile in questione, alla data del 27.06.2008, appariva difforme dal progetto approvato, nel volume e nella destinazione d'uso e che l'odierna appellante avesse effettuato una serie di lavori (specificatamente individuati a pag. 13 del supplemento di perizianella: demolizione di tutti i muri perimetrali e dei tramezzi del piano terra;
demolizione di una parte dei muri e dei tramezzi del piano primo;
demolizione di una parte dei tramezzi del piano secondo;
demolizione di una consistente quantità di balconi al primo piano e di cui si vedono ancora i ferri ossidati ed inservibili incastrati alle travi perimetrali;
demolizione di tutti i fondelli dei laterizi di tutti i solai dei vari piani, lasciando scoperti e privi di funzionalità i relativi travetti in cemento armato), che hanno alterato lo stato complessivo del fabbricato, impedendo di stabilire con certezza la riconducibilità delle lesioni strutturali lamentate dalla Parte 1 alla realizzazione dei lavori di scavo e sbancamento eseguiti dalla Controparte 1 urante l'edificazione del muro delimitante le due proprietà.
Neanche le conclusioni a cui sono giunte le consulenze dei tecnici di parte della conducono a risultati differenti.Parte 1
Nel ricordare, primariamente, che, secondo costante ed uniforme giurisprudenza di legittimità (cfr., di recente, Cass. 1 febbraio 2023, n. 2980) “La perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito.
Alla parte che ha prodotto la perizia è riconosciuta la facoltà di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione", al di là della considerazione che non è mai intervenuta la conferma delle circostanze di fatto affermate dai C.T.P. nelle predette relazioni, non essendo stati neanche sentiti in qualità di testimoni, le conclusioni di cui al sopra richiamato supplemento di C.T.U. escludono categoricamente che le lesioni strutturali del fabbricato in testa a Parte 1
possano essere attribuite ai lavori eseguiti dalla società convenuta, in quanto quelli effettuati dalla nell'anno 2010 e relativi alla demolizione dei Parte 1
fondelli in laterizio di tutti i solai, all'abbattimento di alcuni balconi e delle residue murature esterne nonché agli scavi realizzati intorno all'immobile de quo per verificarne lo stato delle fondamenta, potrebbero avere in qualche modo inciso sulla loro determinazione.
Non risulta, infine, neanche dimostrato l'assunto sostenuto dall'appellante secondo cui sul lato nord tra la particella 194 di sua proprietà e la particella 691 di proprietà della società convenuta sarebbe esistita una strada interpoderale che collegava la particella
194 con la strada comunale Vasì, successivamente eliminata a seguito dei lavori di scavo e sbancamento eseguiti dalla società convenuta.
Tale asserzione è stata infatti infirmata dalla documentazione fotografica prodotta dalla società convenuta con le memorie difensive ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c., le cui risultanze hanno dimostrato l'inesistenza della predetta strada.
Sotto tale aspetto, tra l'altro, come correttamente rilevato dal Tribunale, l'attrice non ha né dedotto né comprovato l'eventuale esistenza dell'esercizio di una servitù di passaggio sulla strada di che trattasi.
Va infine confermata la statuizione adottata dal primo Giudice relativamente al rigetto della prova testimoniale, articolata ai punti nn. 6 e 7 delle memorie difensive attoree, per i pretesi danni subiti ai tubi dell'acqua ed agli scarichi fognari posti a servizio dell'immobile, sia per l'estrema genericità dei capitoli di prova formulati dalla nel tentativo di ricondurre la genesi di tali danni asseritamente Parte 1 subiti a fatto esclusivo della Controparte_1 sia per la mancanza di adeguata documentazione a sostegno dell'avvenuta esecuzione dei lavori di ripristino.
La quarta doglianza non può trovare neanche accoglimento anche perché, per quanto già abbondantemente argomentato in ordine all'estrema efficacia delle prove documentali versate in atti (scrittura privata del 24.09.2008 e fotografie allegate al supplemento di C.T.U.), non era necessario disporre un'ulteriore indagine geologica sull'immobile di proprietà dell'attrice, che sarebbe risultata inutile oltreché dispendiosa per ambo le parti.
Ogni ulteriore motivo è da considerarsi assorbito.
L'appello va quindi integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, in base al disposto dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal successivo
D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo i parametri minimi per i giudizi contenziosi, attesa la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute in questa fase, ed in rapporto al valore della causa, ricompreso, per dichiarazione di parte appellante, nello scaglione indeterminabile, in complessivi €. 4.996,00, in favore di [...] in persona del legale rappresentante pro-tempore, di cui €. 1.029,00 CP 1
per la fase di studio, €. 709,00 per la fase introduttiva, €. 1.523,00 per la fase istruttoria ed €. 1.735,00 per la fase decisionale, oltre accessori come per legge, da porre in solido a carico dell'appellante e della terza intervenuta.
Sussistono, altresì, i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, in quanto l'impugnazione è stata respinta integralmente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, Parte 1 con atto di definitivamente pronunciando sull'appello proposto da citazione notificato telematicamente in data 19.01.2019 e sulla comparsa di intervento volontario depositata telematicamente da in data 02.02.2024, CP 2 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello; in solido tra di esse,alla
2) Condanna Parte 1 e CP 2
Controparte_1 inrifusione delle spese relative al presente giudizio in favore di persona del legale rappresentante pro-tempore, che liquida in complessivi €. 4.996,00, oltre IVA e CAP ed oltre accessori;
3) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, attesta che l'impugnazione è stata respinta integralmente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 5 dicembre 2024.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)