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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 20/11/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2006/24 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022 promossa
DA
in persona del suo legale rappresentante, difeso dagli avv.ti Paolo Sormani e Andrea Parte_1
LO LV, giusta delega allegata all'atto, elettivamente domiciliato in Frosinone, presso lo studio dell'AVV. Maria Pia Coreno, via Isonzo n. 19.
-ATTORE-
C O N T R O
, residente in [...] Alatri. CP_1
-CONVENUTO (contumace)
Oggetto: accettazione tacita d'eredità
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Parte_1 di Frosinone il sig. , chiedendo di accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita CP_1 dell'eredità della sig.ra , deceduta il 29/03/21, dei seguenti beni: quota di 1/2 Persona_1 dell'immobile sito nel Comune di Alatri, via Monte San Marino n. 18 e contraddistinto al catasto fabbricati del Comune di Alatri come segue:
foglio 52, part. 814, sub. 4, cat. A/3, classe 3, consistenza 4 vani, rendita catastale € 206,56, zona censuaria
2, via Monte San Marino n. 18, piano T;
quota di 1/2 dei terreni siti nel Comune di Alatri e contraddistinti al catasto terreni del Comune di Alatri come segue:
foglio 52, part. 151, redditi dominicale € 6,80 e agrario € 4,16, superficie 2.200 mq suddiviso in porzione AA avente superficie 1700 mq con qualità di di classe 3 con reddito dominicale € 6,15 e agrario € 3,51 Pt_2
e in porzione AB avente superficie 500 mq con qualità di di classe 4 con reddito dominicale Persona_2
€ 0,65 e agrario € 0,65;
foglio 52, part. 152, redditi dominicale € 0,54 e agrario € 0,11, particella con qualità di di CP_2 classe 2, superficie 350 mq.
Nessuno si costituiva per il sig. , per il quale deve essere dichiarata la contumacia. CP_1 All'udienza del 14/11/25 la causa veniva trattenuta in decisione.
Ritiene questo Tribunale che parte attrice abbia fornito adeguata prova circa l'accettazione d'eredità da parte del convenuto.
A tale riguardo, in punto di diritto si deve rilevare che l'accettazione d'eredità può essere espressa o tacita;
la prima, disciplinata dall'art. 475 c.c., si ha quando la volontà di accettare da parte del chiamato all'eredità
è consacrata in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata, mentre la seconda, contemplata dal successivo art. 476 c.c., è effettuata attraverso atteggiamenti e azioni che un soggetto può compiere solo in qualità di erede e che esprimono in maniera inequivocabile la sua volontà di accettare l'eredità (ad esempio: l'avvio di una causa giudiziale volta ad ottenere la divisione ereditaria, il pagamento di debiti ereditari, etc.).
Nel caso specifico, si osserva che dalla documentazione depositata da parte attrice ( creditore CP_3 surrugato ai danneggiati) per provare l'accettazione tacita dell'eredità da parte del convenuto, destinatario di una sentenza, la n. 4491/2022 della Corte d'Appello di Roma, di condanna al risarcimento del danno da sinistro, in solido con la sig.ra , seguita dall'avvio di una procedura esecutiva immobiliare n. Per_1
54/2023, avente ad oggetto i beni su citati e, in particolare, dalle volture catastali effettuate dal in CP_1 suo favore dei predetti immobili (cfr. allegato 9) si evince che il possessore degli immobili su elencati è il
Sig. . CP_1
Tale atto rientra certamente, a differenza della mera denuncia di successione per fini fiscali, tra quelli che configurano la c.d. accettazione tacita dell'eredità, cosi come pronunciato dalla Suprema Corte di
Cassazione che con l'ordinanza n. 1438/2020 ha stabilito che “…l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva sia dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile”; sulla stessa linea anche l'ordinanza Cassazione
11478/2021.
Ne consegue che la domanda deve essere accolta nei predetti termini.
L'accoglimento della domanda comporta altresì che venga ordinata la trascrizione della sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Frosinone.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.
p.q.m.
Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara e accerta l'accettazione tacita d'eredità da parte del sig.
dei seguenti beni: quota di 1/2 dell'immobile sito nel Comune di Alatri, via Monte San Marino CP_1
n. 18 e contraddistinto al catasto fabbricati del Comune di Alatri alfoglio 52, part. 814, sub. 4, cat. A/3, classe 3, consistenza 4 vani, rendita catastale € 206,56, zona censuaria 2, via Monte San Marino n. 18, piano T;
quota di 1/2 dei terreni siti nel Comune di Alatri e contraddistinti al catasto terreni del Comune di Alatri al foglio 52, part. 151, redditi dominicale € 6,80 e agrario € 4,16, superficie 2.200 mq suddiviso in porzione AA avente superficie 1700 mq con qualità di di classe 3 con reddito dominicale € 6,15 e agrario € 3,51 Pt_2
e in porzione AB avente superficie 500 mq con qualità di di classe 4 con reddito dominicale Persona_2
€ 0,65 e agrario € 0,65;
foglio 52, part. 152, redditi dominicale € 0,54 e agrario € 0,11, particella con qualità di BOSCO di CP_2 classe 2, superficie 350 mq.
Ordina la trascrizione della presente sentenza di accettazione presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Frosinone ex art. 2648 c.c., con esclusione di responsabilità del Conservatore. Condanna il sig. alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 545,00 per spese, € 2.500,00 CP_1 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sui compensi, oltre iva e cpa, come per legge, se dovuta.
Frosinone, 18/11/25
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2006/24 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022 promossa
DA
in persona del suo legale rappresentante, difeso dagli avv.ti Paolo Sormani e Andrea Parte_1
LO LV, giusta delega allegata all'atto, elettivamente domiciliato in Frosinone, presso lo studio dell'AVV. Maria Pia Coreno, via Isonzo n. 19.
-ATTORE-
C O N T R O
, residente in [...] Alatri. CP_1
-CONVENUTO (contumace)
Oggetto: accettazione tacita d'eredità
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Parte_1 di Frosinone il sig. , chiedendo di accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita CP_1 dell'eredità della sig.ra , deceduta il 29/03/21, dei seguenti beni: quota di 1/2 Persona_1 dell'immobile sito nel Comune di Alatri, via Monte San Marino n. 18 e contraddistinto al catasto fabbricati del Comune di Alatri come segue:
foglio 52, part. 814, sub. 4, cat. A/3, classe 3, consistenza 4 vani, rendita catastale € 206,56, zona censuaria
2, via Monte San Marino n. 18, piano T;
quota di 1/2 dei terreni siti nel Comune di Alatri e contraddistinti al catasto terreni del Comune di Alatri come segue:
foglio 52, part. 151, redditi dominicale € 6,80 e agrario € 4,16, superficie 2.200 mq suddiviso in porzione AA avente superficie 1700 mq con qualità di di classe 3 con reddito dominicale € 6,15 e agrario € 3,51 Pt_2
e in porzione AB avente superficie 500 mq con qualità di di classe 4 con reddito dominicale Persona_2
€ 0,65 e agrario € 0,65;
foglio 52, part. 152, redditi dominicale € 0,54 e agrario € 0,11, particella con qualità di di CP_2 classe 2, superficie 350 mq.
Nessuno si costituiva per il sig. , per il quale deve essere dichiarata la contumacia. CP_1 All'udienza del 14/11/25 la causa veniva trattenuta in decisione.
Ritiene questo Tribunale che parte attrice abbia fornito adeguata prova circa l'accettazione d'eredità da parte del convenuto.
A tale riguardo, in punto di diritto si deve rilevare che l'accettazione d'eredità può essere espressa o tacita;
la prima, disciplinata dall'art. 475 c.c., si ha quando la volontà di accettare da parte del chiamato all'eredità
è consacrata in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata, mentre la seconda, contemplata dal successivo art. 476 c.c., è effettuata attraverso atteggiamenti e azioni che un soggetto può compiere solo in qualità di erede e che esprimono in maniera inequivocabile la sua volontà di accettare l'eredità (ad esempio: l'avvio di una causa giudiziale volta ad ottenere la divisione ereditaria, il pagamento di debiti ereditari, etc.).
Nel caso specifico, si osserva che dalla documentazione depositata da parte attrice ( creditore CP_3 surrugato ai danneggiati) per provare l'accettazione tacita dell'eredità da parte del convenuto, destinatario di una sentenza, la n. 4491/2022 della Corte d'Appello di Roma, di condanna al risarcimento del danno da sinistro, in solido con la sig.ra , seguita dall'avvio di una procedura esecutiva immobiliare n. Per_1
54/2023, avente ad oggetto i beni su citati e, in particolare, dalle volture catastali effettuate dal in CP_1 suo favore dei predetti immobili (cfr. allegato 9) si evince che il possessore degli immobili su elencati è il
Sig. . CP_1
Tale atto rientra certamente, a differenza della mera denuncia di successione per fini fiscali, tra quelli che configurano la c.d. accettazione tacita dell'eredità, cosi come pronunciato dalla Suprema Corte di
Cassazione che con l'ordinanza n. 1438/2020 ha stabilito che “…l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva sia dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile”; sulla stessa linea anche l'ordinanza Cassazione
11478/2021.
Ne consegue che la domanda deve essere accolta nei predetti termini.
L'accoglimento della domanda comporta altresì che venga ordinata la trascrizione della sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Frosinone.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.
p.q.m.
Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara e accerta l'accettazione tacita d'eredità da parte del sig.
dei seguenti beni: quota di 1/2 dell'immobile sito nel Comune di Alatri, via Monte San Marino CP_1
n. 18 e contraddistinto al catasto fabbricati del Comune di Alatri alfoglio 52, part. 814, sub. 4, cat. A/3, classe 3, consistenza 4 vani, rendita catastale € 206,56, zona censuaria 2, via Monte San Marino n. 18, piano T;
quota di 1/2 dei terreni siti nel Comune di Alatri e contraddistinti al catasto terreni del Comune di Alatri al foglio 52, part. 151, redditi dominicale € 6,80 e agrario € 4,16, superficie 2.200 mq suddiviso in porzione AA avente superficie 1700 mq con qualità di di classe 3 con reddito dominicale € 6,15 e agrario € 3,51 Pt_2
e in porzione AB avente superficie 500 mq con qualità di di classe 4 con reddito dominicale Persona_2
€ 0,65 e agrario € 0,65;
foglio 52, part. 152, redditi dominicale € 0,54 e agrario € 0,11, particella con qualità di BOSCO di CP_2 classe 2, superficie 350 mq.
Ordina la trascrizione della presente sentenza di accettazione presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Frosinone ex art. 2648 c.c., con esclusione di responsabilità del Conservatore. Condanna il sig. alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 545,00 per spese, € 2.500,00 CP_1 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sui compensi, oltre iva e cpa, come per legge, se dovuta.
Frosinone, 18/11/25
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani