Sentenza breve 23 febbraio 2026
Decreto presidenziale 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 23/02/2026, n. 3358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3358 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03358/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15849/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15849 del 2025, proposto da IA Albanese, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco De Filippis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Bari, in via Andrea da Bari, n. 35;
contro
il Ministero della Giustizia, la Commissione Interministeriale Ripam, OR Pa e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- dell'esito della prova scritta del 21.10.2025, pubblicata il 28.10.2025, del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia (codice 02)”;
- di ogni altro atto o provvedimento lesivo, ancorché non noto, comunque connesso, preordinato o conseguente, in particolare della graduatoria finale del concorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale Ripam, di OR Pa e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 il dott. RI LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- il presente giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;
- sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.;
Premesso che:
- la ricorrente ha partecipato al concorso in oggetto, risultando inidonea, avendo conseguito un punteggio nella prova scritta pari a 20,00 (con soglia di idoneità fissata dalla lex specialis a 21);
- in questa sede, la candidata contesta la legittimità della valutazione ricevuta riguardo ai quiz n. 29, n. 30 e n. 32, sostenendo di aver fornito la risposta corretta, diversa da quella indicata come esatta dalla commissione;
Rilevato che:
- si sono costituite in giudizio le amministrazioni resistenti, eccependo il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Giustizia, concludendo nel merito per il rigetto del ricorso;
- alla camera di consiglio del 20 gennaio 2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare, dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- preliminarmente, sussiste la legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, beneficiario degli effetti della graduatoria dei soggetti vincitori, destinati ad instaurare con esso il rapporto di servizio;
- è, invece, fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, soggetto del tutto estraneo all’ iter concorsuale di cui è causa, il quale coinvolge esclusivamente la Commissione Ripam, cui risultano imputabili gli atti della procedura selettiva (cfr. T.A.R. Lazio, sez. IV ter, n. 14185/24);
Ritenuto, nel merito, che
- preliminarmente, occorre dare atto della parziale cessazione della materia del contendere con riferimento allo scrutinio del quiz n. 29 ( Individuare, tra i seguenti, un sinonimo di “propedeutico”: scolastico; introduttivo; preliminare ), avendo l’amministrazione rettificato in autotutela, in aumento, il punteggio in parte qua , come documentato dalla difesa erariale;
- quanto al quiz n. 30, (“ Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione verbale? Titanic: X = Italia: Y ; a) X = CE IO, Y = MA b) X = nave, Y = dirigibile c) X = film, Y = commedia ), va premesso che una proporzione verbale è un esercizio di logica che stabilisce una relazione analoga tra due coppie di termini, ove il legame tra i primi due deve essere identico a quello dei termini che seguono (causalità; continenza ecc.);
- per tale ragione, la risposta sub a), fornita dalla candidata, è sicuramente invalida, giacché non vi è alcuna relazione di omogeneità tra l’esecutore della colonna sonora di un lungometraggio e l’autore di un canto risorgimentale;
- diversamente, ammettendo che il termine Italia non si riferisca allo Stato italiano, la risposta indicata come corretta dall’amministrazione (quella sub b) soddisfa le condizioni di validità della proporzione verbale, essendo le due coppie concettuali evidentemente riferite ad incidenti che hanno coinvolto il transatlantico Titanic nel 1912, da un lato, e il dirigibile Italia nel 1928, dall’altro, entrambi mezzi di trasporto;
- anche la censura relativa al quiz n. 32 (“ In base alla Costituzione italiana, i magistrati: a) sono al servizio esclusivo del popolo ; b) non sono al servizio di nessuno ; c) sono al servizio esclusivo della Nazione è destituita di fondamento ”);
- la candidata ha scelto l’opzione a), laddove la commissione ha indicato come esatta l’opzione c), da ritenersi indubbiamente corretta, sia sul piano sistematico (l’art. 98 Cost., nel prevedere che i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione, menziona anche i magistrati tra i soggetti che possono subire limitazioni nell’iscrizione a partiti politici), sia in quanto i magistrati sono organi dello Stato apparato e non dello Stato comunità, le cui prerogative e funzioni sono regolate da norme di ordinamento giudiziario dettate dal legislatore ordinario;
- in virtù del riconoscimento in autotutela del maggior punteggio, la ricorrente raggiunge la soglia di idoneità e, pertanto, soddisfa la prova di resistenza, sicché il ricorso deve essere parzialmente accolto, con compensazione integrale delle spese tra le parti, stante la soccombenza reciproca e tenuto conto del tempestivo intervento in autotutela dell’Amministrazione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente nei termini indicati in motivazione.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TA IC, Presidente
Luca Biffaro, Primo Referendario
RI LO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI LO | TA IC |
IL SEGRETARIO