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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/05/2025, n. 2668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2668 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott. ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12330/2024 R.G., avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e 337 ter c..c.
PROMOSSA DA
, nata ad [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Deborah INCOGNITO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Rossella DANILE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha apposto il proprio visto, nulla opponendo in ordine
1 all'accordo raggiunto dalle parti.
Rimessa in decisione in esito all'udienza del 14/04/2025, fissata per la comparizione personale delle parti, stante l'accordo raggiunto in quella sede tra le parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente il 26/11/2024, ha chiesto a questo Tribunale Parte_1
la regolamentazione dei diritti afferenti al figlio minore , nato il [...] dalla relazione Per_1
con Controparte_1
Segnatamente, essendosi interrotto il rapporto di convivenza tra le parti nel mese di maggio dell'anno 2020, la ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso del figlio con Per_1
collocazione prevalente presso l'abitazione della madre (ove vive stabilmente), fissarsi le modalità
di frequentazione del genitore non collocatario, porsi a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere in favore della ricorrente la somma mensile di euro 300,00 (trecento/00) quale contributo al mantenimento del minore, oltre 50% delle spese straordinarie come indicato in ricorso,
porsi a carico di il 50% delle spese relative alle cure dentistiche per il figlio Controparte_1
come da prospetto allegato al ricorso. Per_1
Costituendosi, con memoria difensiva depositata il 14/03/2025, il ha chiesto disporsi CP_1
l'affidamento condiviso del minore con collocamento presso l'abitazione della madre, Per_1
regolamentarsi gli incontri padre-figlio come ivi indicato, disporsi l'audizione del minore Per_1
ove ritenuto necessario;
quanto al contributo economico per il mantenimento del figlio si è dichiarato disponibile a versare la somma di euro 150,00 a decorrere dalla conclusione del procedimento
(considerato la ricorrente percepisce per intero l'assegno unico, che esso resistente guadagna euro
860,00 al mese, ha un altro figlio a carico e si occupa da solo del ménage familiare in quanto la compagna non svolge alcuna attività lavorativa).
All'udienza di comparizione del 14/04/2025, sentite le parti separatamente, ciascuna assistita dal suo difensore, il si è dichiarato disponibile a versare 200,00 euro al mese per il CP_1
mantenimento del figlio, prestando il proprio consenso affinché la signora continui a Pt_1
2 percepire integralmente l'importo dell'assegno unico.
Quindi le parti, sollecitate in tal senso dal Giudice, si sono dichiarate disposte a definire la causa sulla base della seguente concordata regolamentazione dei diritti afferenti al figlio (come da verbale dell'udienza del 14/04/2025 in atti), della quale unitamente ai loro difensori hanno chiesto il recepimento:
“
1. resterà affidato ad entrambi i genitori e collocato presso il domicilio materno. Per_1
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé per tre pomeriggi alla settimana, che in difetto di Per_1
accordi diversi si indicano nei giorni di lunedì, il mercoledì ed il venerdì, dall'uscita da scuola fino
alle ore 20.00, e, a settimane alterne, dalle ore 20,00 del venerdì sera sino alle ore 20.00 della
domenica sera;
nel periodo natalizio, per sette giorni consecutivi, comprensivi, ad anni alterni, del
giorno di Natale o di quello di Capodanno;
nel periodo pasquale, per tre giorni consecutivi,
comprensivi ad anni alterni, del giorno di Pasqua o di quello del Lunedì dell'Angelo; per venti
giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo.
3. contribuirà al mantenimento del figlio versando alla signora Controparte_1 Per_1 Pt_1
un assegno mensile di € 200,00, da rivalutarsi annualmente e da corrispondere entro il giorno
[...]
5 di ogni mese, e, ciò, sul presupposto che la signora continui a percepire integralmente Pt_1
l'importo dell'assegno unico, oltre al 50% delle spese straordinarie.”.
Trattasi di condizioni che non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e che appaiono atte a garantire al figlio minorenne l'accesso a una effettiva bigenitorialità, anche per quanto riguarda le previsioni d'ordine economico, le quali risultano idonee,
nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, ad assicurare al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
In considerazione dell'esito concordato del giudizio le spese tra le parti vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 12330/2024 R.G.:
3 prende atto degli accordi tra le parti e dispone la regolamentazione dei diritti afferenti al figlio minorenne alle condizioni riportate in parte motiva.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 23.04.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Lidia Greco
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