Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 5367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5367 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 26393/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli 12 SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. RG.26393/2020 promossa da:
, P. Iva: , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Giugliano in Campania (NA) alla via Arco S. Antonio n. 23, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. , nato a [...] Controparte_1
(CE), il 12/11/1986, (C.F.: ), rappresentata e difesa C.F._1 dall'Avv. Luigi Riccardo, (C.F.: ), elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo Studio Legale Riccardo, in Giugliano in Campania (NA) al Corso Campano n. 131, giusta procura in atto separato
PARTE OPPONENTE contro
C.F. e P. IVA: in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t. Dott. , con sede legale in Napoli al C.so CP_3
Umberto I n. 174, iscritta nel Registro delle Imprese di Napoli con il n.
77455/99, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Francesco Cilea n. 281 presso lo studio degli Avv.ti Alessia Lubrano ( CodiceFiscale_3
e Francesco Pages ( Email_1 CodiceFiscale_4
che la rappresentano e difendono giusta procura in Email_2 calce al ricorso per decreto ingiuntivo recante Rg.N. 15895/2020
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
La causa, con ordinanza del 06/02/2025, veniva assegnata a sentenza con termini ex art.190 cpc .
MOTIVI DELLA DECISIONE con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 30.11.2020 avverso decreto ingiuntivo n. 5993/2020, il citava in giudizio innanzi CP_1 all'intestato Ufficio Giudiziario la per ivi sentirsi Controparte_2
accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare: I. accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 5993/2020 per intervenuta prescrizione delle relative richieste di pagamento e, per l'effetto revocare, l'opposto decreto ingiuntivo, adottando, nel contempo, ogni altro provvedimento del caso. In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della sollevata eccezione di prescrizione del termine biennale: II. Accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta avanzata dalla
[...]
per quanto esposto nella parte motivazionale della presente CP_2 comparsa e, per l'effetto di quanto innanzi, revocare l'opposto decreto ingiuntivo. III. Condannare la al pagamento delle spese e Controparte_2 competenze del Giudizio, con attribuzione allo scrivente procuratore anticipatario.” Nello specifico, parte opponente contestava le esorbitanti richieste economiche relative alle fatture depositate, sia per gli importi lontani dal prezzo unitario contrattualmente fissato sia per carenza dei criteri di proporzionalità tra gli importi corrispondenti e quelli mediamente versati per gli stessi consumi dalla società opponente. Altresì lamentava la mancata ricezione sia di richiesta stragiudiziale, a mezzo raccomandata a.r. e/o pec che delle stesse fatture esibite in fase monitoria.
Si costituiva la società opposta la quale deduceva l'infondatezza della opposizione in merito alla prescrizione del credito, alla contestazione sul quantum debeatur e alla mancata ricezione delle fatture contestate da controparte. Rappresentava che si trattava di un credito relativo alla somministrazione a favore della parte opponente sia del servizio di energia elettrica dal mese di dicembre 2017 al mese di febbraio 2018 sul POD n. IT001E87597753 e sia per la fornitura di telefonia (voce e internet) regolarmente somministrata dal mese di dicembre 2017 al mese di maggio
2018, unitamente ai costi di attivazione previsti da contratto, in favore della parte opponente, non corrisposti per la complessiva somma di €. 11.029,86 oltre interessi e spese di giustizia. Rilevava che in data 20/07/2016, l'opponente, sottoscriveva una proposta di contratto avente ad oggetto la fornitura del servizio di energia elettrica sul POD n. IT001E87597753 e il servizio di telefonia (VOCE E ADSL), che venivano accettate dalla opposta mediante l'attivazione dei servizi come previsto dall'art. 2 delle Condizioni generali di contratto. Le condizioni economiche del servizio CP_2 prevedevano, il pagamento di un canone di abbonamento mensile unico e fisso, salvo conguaglio alla data di scadenza del contratto o di risoluzione anticipata, pari ad € 711,00 + Iva per un consumo massimo mensile di 2605 Kwh (per il servizio energia) e di 300 minuti – 7 mega (per il servizio di telefonia) nonché di un costo di attivazione una tantum di €. 235,00 oltre al servizio aggiuntivo denominato “Conto Relax”, richiamato nelle singole fatture allegate con la funzione di assorbire, nel periodo contrattuale, la quantità di energia, che la cliente consuma in eccedenza (“consumo oltre soglia”), rispetto alla taglia mensile indicata nell'Offerta commerciale nonché
ad accumulare la quantità di energia non utilizzata dalla Cliente nel mese di competenza (“consumo sotto soglia”), allo scopo di consentire al Cliente di pagare mensilmente sempre lo stesso importo nonostante il verificarsi di variazioni delle sue abitudini di consumo.
Adduceva, parte opposta altresì, il recesso anticipato dal contratto del
[...]
e la conseguente cessazione dei servizi, con relativa emissione CP_1 della fattura n. 2158201/IB del 15.06.2018, con la quale si addebitava alla stessa opponente, come previsto dal contratto, sia il saldo negativo delle 6 rate residue del Conto Relax concluso nel primo anno contrattuale pari ad Euro
5.906,11 per il servizio energia e sia gli oneri di disattivazione del servizio di telefonia. All'uopo in sede di conclusioni chiedeva, “in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nel merito, rigettare l'avversa opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n.5993/2020 del 12/10/2020; nel merito ed in via subordinata, nella denegata ipotesi che venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque l'opponente al pagamento della somma complessiva di euro 11.029,86 così come risultante dagli allegati prodotti, o di quella diversa, maggiore o minore, somma che risultasse, comunque dovuta, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione fino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese e competenze professionali relativamente ad entrambi i giudizi, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore avv. Francesco pages antistatario”. Il G.I., stante la prova scritta del pagamento parziale del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto e considerato la contestazione specifica, da parte dell'opponente, sull'intero credito, rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto concedendo i termini ex art.183-
6°comma cpc. La causa, all'esito della sciolta riserva, con ordinanza del 06/02/25 veniva ritenuta matura per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVAZIONE IN DIRITTO
La domanda svolta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo non è meritevole di accoglimento per le ragioni che saranno di seguito espresse.
Tanto premesso, si deve osservare come la parte opposta abbia adempiuto al proprio onere probatorio.
Va premesso che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui il contraddittorio è eventuale e posticipato (instaurandosi solo per effetto dell'opposizione), non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti: all'opponente compete la posizione tipica del convenuto mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, con ogni conseguenza in tema di onere della prova (inter alia: Cass., sez. I, 27 giugno 2000, n.
8718; Cass., 5 marzo 1994, n. 2124). Poichè incombe a chi fa valere il diritto in giudizio di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa
(Cass., sez. III, 3 marzo 2009, n. 5071; Cass. sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807),
è il creditore opposto, da ritenersi attore in senso sostanziale, onerato di fornire adeguata prova della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, mentre sull'opponente, convenuto in senso sostanziale, grava l'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni
((Cass. Sez. II, Sentenza n. 19750 del 2011). (ex multis: Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; conf.: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n.
11629).Cass., sez. I, 22 aprile 2003 n. 6421).
In via preliminare, quanto alla prescrizione, si osserva che, secondo giurisprudenza consolidata, quando la somministrazione ha ad oggetto una fornitura di merce con prestazioni periodiche o continuative, da pagarsi ad anno o in termini più brevi, come nel presente caso, al diritto di credito per corrispettivi derivanti dalla somministrazione è applicabile il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 co. 4 cc (ex multis: Cass. civ., sez. 3, 27.01.2015 n. 1442; Cass. civ., sez. 2, 21.06.2009 n. 6209). Circa il dies a quo del termine di prescrizione, a mente dell'art. 2935 cc, la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Nel caso di specie, posto che la fatturazione ha avuto cadenza periodica mensile, il dies a quo decorre, per ogni mese di fornitura, dal primo giorno del mese successivo a quello di erogazione dell'energia, atteso che da tale data la somministrante aveva il diritto (e pure l'obbligo) di emettere fattura, in assenza di consumi effettivi anche in acconto, salvo conguaglio.
Ulteriormente, nella fattispecie, parte opposta ha allegato la messa in mora del
12.03.2018 e il sollecito a firma del procuratore del 21.01.2020. (doc. 5, 7 e 8 del fascicolo di parte opposta), atti interruttivi del termine di prescrizione.
Nel merito, occorre rappresentare che ci troviamo nell'ambito della cosiddetta offerta a "pacchetto" che permette di utilizzare un tot di minuti di traffico, superati i quali il gestore telefonico comincerà a fatturare "a consumo" i singoli minuti di traffico cd. “extra soglia”. Infatti, nel caso in cui i consumi extra soglia siano superiori rispetto a quelli sotto soglia, come risulta dalla condizioni contrattuali, addebita al CP_2 Cliente il saldo risultante dall'operazione contabile. Diversamente, nel caso in cui il risparmio del cliente sia stato maggiore rispetto al consumo (e quindi i consumi sotto soglia siano superiori rispetto a quelli extra soglia) Optima accredita al Cliente, a titolo di sconto, la differenza risultante dall'operazione contabile.
In caso di recesso anticipato, come nella fattispecie, prima della scadenza del periodo contrattuale di dodici mesi, qualsiasi agevolazione e/o sconto applicato al cliente durante il periodo di vigenza contrattuale, non verrà riconosciuto e sarà quindi addebitato il costo dei consumi oltre soglia generati in corso di fornitura fino alla data di effettiva cessazione del servizio.
Tanto premesso, spetta alla parte opposta, secondo una corretta distribuzione dello “onus probandi", dimostrare l'esistenza dell'obbligazione di pagamento e il relativo ammontare, gravando invece sulla parte opponente il compito di fornire la prova della esistenza di fatti modificativi ovvero estintivi della medesima obbligazione di pagamento.
Applicando i suesposti principi alla fattispecie in esame, deve ritenersi che parte opposta ha dato prova del suo credito sula base della documentazione allegata.
Infatti il contratto dedotto in giudizio è documentalmente e pacificamente un contratto di somministrazione di energia, con pagamento del corrispettivo a consumo, ma stante contestazione della debenza del credito con riferimento al quantum dei consumi incombe, ai sensi dell'art. 2697 cc, al preteso creditore anche dare evidenza del quantum dei kwh erogati ai fini della prova della debenza del preteso corrispettivo.
Le fatture prodotte sono dettagliate nei consumi e pertanto, spetta allora al somministrato, che intenda contestare le misure di parte opposta, fornire elementi idonei ad inficiare l'attendibilità delle misure registrate , ad esempio per anomalie accertate del contatore, o perché recanti dati tra loro obiettivamente incoerenti, o incoerenti con la potenza della fornitura, o con altri elementi (ad esempio con i consumi antecedenti e successivi al periodo contestato) o producendo reclami da parte dell'opponente in merito alla mancata fatturazione e/o errata applicazione tariffaria o da cui si possa ricavare l'obiettiva inattendibilità dei dati di misura registrati dal distributore.
Parte opposta, nulla ha prodotto in tal senso, non supportando in alcun modo la genericità delle contestazioni addotte.
Pertanto nella fattispecie non vi sono, in relazione alla richiesta creditoria, né prove, né sono emersi, dagli atti allegati, elementi sufficienti per fondare un percorso argomentativo logico deduttivo, che attraverso presunzioni, consenta di ritenere non dovute le somme richieste né allegata, documentalmente, alcun supporto a dimostrazione del pagamento delle fatture oggetto del provvedimento monitorio.
Ulteriormente, non può trovare alcun spazio giuridico la contestazione mossa in sede di comparsa conclusionale dalla parte opponente di carenza di interesse ad agire in capo all'opponente alla luce della notifica alla
[...]
duplice e consecutivo atto di cessione del Parte_1 credito, con contestuale sollecito di pagamento da parte di CP_4
e di
[...] Controparte_5
In tal senso si specifica che l'art 1264 c.c., secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'abbia accettata o quando gli è stata notificata, è norma dettata per salvaguardare l'interesse del debitore stesso, al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al creditore cedente anziché al cessionario, nonché per determinare la prevalenza fra più cessioni. Tuttavia tale disposizione non esclude che la cessione perfezionatasi con l'accordo fra cedente e cessionario operi il trasferimento della titolarità del diritto ceduto e conseguentemente attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore per conseguire la prestazione dovuta. Circostanze frutto di accordi tra cedente e cessionario in relazione ai quali, parte opposta, risulta estranea. Pertanto, non vi sono elementi perché si evidenzi una carenza dell'interesse ad agire della parte opposta e d alla luce delle motivazioni addotte, la domanda si intende rigettata. In considerazione degli esiti del procedimento le spese di lite vanno poste a carico della tenuto conto delle indicazioni e prescrizioni della CP_1
Tariffa Forense DM. 55/2014 come modif. dal DM 147/22 si liquidano
(scaglione 5.201,00-26.000,00, determinato ai sensi dell'art. 5 comma 1del
D.M. 55/14 valori medi per tutte le fasi) in € 5.077,00 per compensi di avvocato oltre r.s.f. al 15% ed oltre Iva e Cap ex lege ed ai sensi dell'art. 93 cpc ne va disposta l'attribuzione all'avvocato costituito dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di Controparte_1 Controparte_2 disattesa ogni altra eccezione, così provvede: 1) RIGETTA l'opposizione a decreto ingiuntivo formulata da
[...]
, per quanto di ragione e quanto si Controparte_1 motiva;
2) CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto n. 5993/2020 del 12/10/2020 emesso dal Tribunale di Napoli XII Sezione civile Giudice Dott.
Giovanni Scotto di Carlo nel procedimento R.G. n. 15895/2020, notificato in data 15 ottobre 2020, ad istanza della società opposta per l'importo di euro 11.029,86 oltre interessi moratori dalla data di maturazione fino all'effettivo soddisfo;
3) Condanna l'opponente al pagamento delle spese a favore della
[...]
in p.l.r.p.t., di importo pari ad euro 5077,00 oltre IVA e CP_2
CPA nonché r.s.f. al 15% con attribuzione al procuratore avv. Francesco Pages dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli il 29/05/2025
Il giudice on.
Dott. Francesco Russo