Articolo 1 della Legge 8 agosto 1980, n. 441
Versione
20 agosto 1980
Art. 1. "Art. 10-bis. - Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i trattamenti economici del personale dipendente dagli enti ospedalieri e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalita' giuridica di diritto pubblico, deliberati in difformita' da quanto disposto dall' articolo 7 della legge 17 agosto 1974, n. 386 , anche se approvati dai rispettivi organi di controllo, sono revocati.
I trattamenti di cui al comma precedente, gia' corrisposti alla data del 1 luglio 1980, non sono soggetti a recupero e non comportano responsabilita' per chi li ha disposti, sempreche' le amministrazioni interessate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvedano con decorrenza dalla data di entrata in vigore della medesima, a rideterminare i trattamenti stessi come previsto dall'accordo nazionale di lavoro 30 giugno 1979-31 dicembre 1982";
All'articolo 11, il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Ai fini della prosecuzione delle operazioni di liquidazione degli enti, casse, servizi e gestioni autonome soppresse, l'ufficio liquidazione puo' anche utilizzare il personale di cui al primo e secondo comma del precedente articolo 5, nonche' quello di cui all' articolo 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 .";
All'articolo 15:
il secondo alinea e' sostituito dal seguente:
"il terzo comma e' sostituito dai seguenti: ";
il secondo dei commi sostitutivi del terzo comma dell'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e' sostituito dal seguente: "Il contributo dovuto dai cittadini italiani all'estero anche se non soggetti all'obbligo della predetta dichiarazione dei redditi e' disciplinato dal decreto di cui all'articolo 37 della presente legge.";
Dopo l'articolo 16, e' inserito il seguente articolo aggiuntivo:
"Art. 16-bis. - In deroga all' articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 , i comuni e le province sono autorizzati ad apportare le variazioni ai propri bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1980 con l'iscrizione dell'intero ammontare delle spese per la assistenza sanitaria, ivi comprese le spese di personale, per le funzioni di fatto esercitate, quale risulta dai bilanci di previsione esecutivi per legge per l'esercizio finanziario 1979; contestualmente deve essere iscritto in via provvisoria apposito stanziamento di entrata di pari ammontare in relazione ai finanziamenti che dovranno essere stanziati dalle regioni a valere sulle quote del Fondo sanitario nazionale loro assegnate.
Il termine del 30 aprile 1980 previsto dal terzo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 , e' prorogato al 31 ottobre 1980.
La mancata osservanza di detto termine da parte delle regioni, comportera' la definizione con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del tesoro, dell'ammontare delle spese per l'assistenza sanitaria da iscrivere definitivamente nei bilanci di previsione con il contestuale integrale finanziamento, con imputazione sulla quota del Fondo sanitario nazionale attribuita alle regioni interessate".

Entrata in vigore il 20 agosto 1980