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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 26/08/2025, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice Marina Righi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 2549/2022 promosso da:
(c.f. p.iva: Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Filì Marco Agami e Alberto Assirelli, per mandato a margine dell'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliata in Venezia – Marghera (VE), Via delle
Industrie n. 19
- appellante - contro
(c.f. CP_1 CodiceFiscale_1
- appellata contumace-
e anche contro
(p. iva Controparte_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Jader Ritrovato, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel primo grado di giudizio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in
Bologna, Viale Pietramellara n. 5
- appellata- in punto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Treviso Giudice dott. Luigi Rizzo n.
1127/2021, emessa in data 13.10.2021 nel giudizio R.G. n. 4744/2021, Cron. n. 8219/2021, depositata il
19.10.2021 resa nella causa di primo grado promossa da Parte_1
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte appellante:
Nel merito
- accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo tg. DN572MV di proprietà della SI.ra
[...]
nella causazione del sinistro per cui è giudizio;
CP_1
- per l'effetto, condannare la SI.ra C.F. nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2
residente in [...], int. 1, Vicenza (VI), e la e P. IVA CP_2 PartitaIVA_3
, con sede legale in via Larga n. 8, Bologna, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido P.IVA_4
tra loro, al pagamento in favore di – nella sua qualità di concessionario e cessionario – della somma Parte_1
di € 2.734,56, ovvero di quella differente, maggiore o minore, che dovesse essere quantificata, oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di sinistro e sino al soddisfo;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie svolte nel giudizio di primo grado e riportate per esteso nell'atto di
citazione in appello del 15.04.2022.
Per parte appellata Controparte_3
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis, accogliere le seguenti
RESPINGERE il gravame proposto da in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi di Parte_1
cui in premessa e conseguentemente confermare la sentenza n. 1127/2021 emessa dal Giudice di Pace di Treviso nella persona del Dott. Luigi Rizzi.
Con vittoria di spese e competenze
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione notificato in data 24.03.2021 a e in data 8.06.2021 alla SI.ra Controparte_3
citava in giudizio la SI.ra , quale proprietaria dell'autoveicolo Parte_2 CP_1
Chevrolet targato DN572MV e quale compagnia assicuratrice, chiedendo di accertare e dichiarare CP_3
l'esclusiva responsabilità della SI.ra in qualità di conducente nonché proprietaria del CP_1
veicolo, nella causazione del sinistro e, per l'effetto, condannare la Compagnia Assicuratrice e la SI.ra in solido tra loro, al pagamento in favore di – nella sua qualità di CP_1 Parte_1
concessionario e cessionario – della somma per euro 2.734,56 ovvero di quella differente, maggiore o minore, risultante i giudizio.
A fondamento della propria domanda, deduceva di essere creditrice nei confronti Parte_1
delle parti convenute per avere realizzato opere di ripristino della sede stradale del tratto di Via Brigata
Treviso, a Casier (TV), danneggiato dal sinistro provocato dalla SI.ra , in luogo e per conto del Pt_3
ente proprietario del tratto stradale interessato dall'incidente, secondo quanto previsto Controparte_4
dalla Convenzione stipulata in data 29/03/2018, fra i Comuni di Preganziol e Casier, e parte attrice, anche rispetto al corrispettivo per il suddetto servizio prevedendo la Convenzione la cessione da parte del del credito risarcitorio relativo ai costi di ripristino della strada, Controparte_5
da porsi a carico del responsabile del sinistro, nel caso de quo, della SI.ra e della sua compagnia CP_1
di assicurazione in via solidale. CP_3
si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree, in via preliminare per carenza di CP_3
legittimazione attiva dell'attrice, e nel merito per infondatezza della domanda sia in fatto che in diritto, mentre la SI.ra , non si costituiva. CP_1
Alla prima udienza del 21/09/2021, il GdP, dichiarata la contumacia della SI.ra , rinviava le parti CP_1
all'udienza del 7/10/2021 per la precisazione delle conclusioni in esito alle quali, a definizione del procedimento, pronunciava la sentenza n. 1127/21, con la quale dichiarava la carenza di legittimazione attiva in capo a per invalidità della cessione del credito risarcitorio dall'Ente Parte_1 affidante all'attrice, oltre che per mancata notifica della predetta cessione del credito al debitore ai sensi dell'art. 1264 c.c., ritenuto requisito necessario per l'efficacia della medesima
Avverso tale sentenza, formulava appello per i seguenti motivi: Parte_1
➢ erronea valutazione da parte del Giudice di prime cure degli elementi di fatto e di diritto dedotti e provati dall'attrice con riferimento all'eccepito difetto di legittimazione attiva derivante dalla disapplicazione dell'atto amministrativo, presupposto alla convenzione stipulata fra i Comuni di
Preganziol e;
Controparte_5
➢ erronea valutazione da parte del Giudice di prime cure degli elementi di fatto e di diritto dedotti e provati dall'attrice con riferimento all'eccepito difetto di legittimazione attiva derivante dall'invalidità della cessione del credito prevista nella convenzione stipulata fra i Comuni di Preganziol e Controparte_5
[...]
➢ erronea valutazione da parte del Giudice di prime cure degli elementi di fatto e di diritto dedotti e provati dall'attrice con riferimento all'eccepito difetto di legittimazione attiva derivante dalla mancata notificazione della cessione del credito ai sensi e per gli effetti dell'art. 1264 c.c. e omessa valutazione della relativa documentazione prodotta in primo grado.
L'appellante chiedeva, quindi, al Tribunale adito, la modifica della ricostruzione della parte in fatto e delle valutazioni in diritto svolte dal primo Giudice, con specifico riferimento alla validità della cessione del credito risarcitorio da parte dei e e alla sua avvenuta Controparte_6 Controparte_5
notificazione ad opera dell'odierna appellante, con conseguente accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del credito vantato dall'appellante nei confronti di e della SI.ra , in solido CP_3 CP_1
fra loro, e condanna delle medesime, sempre in solido, al pagamento del suddetto credito accertato.
Si costituiva la contestando i motivi di appello formulati da in quanto CP_3 Parte_1
infondati in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto e la conseguente conferma della sentenza n.
1127/2021 emessa dal Giudice di Pace di Treviso, con vittoria di spese e competenze.
Insisteva infatti nell'eccepire il difetto di legittimazione attiva di a suo dire non Parte_1
rinvenibile nella Convenzione intercorsa tra il Comune di oltre alla CP_5 Parte_1 mancata notifica al debitore ceduto della cessione di credito azionato in giudizio nemmeno nell'atto di citazione del giudizio di primo grado ove non sarebbe mai stata richiamata la qualità di cessionaria di l'eccepita cessione del credito, pertanto, non avrebbe prodotto alcun effetto Parte_1
ex art. 1264 c.c. nei confronti di a cui non sarebbero mai stati indicati gli elementi essenziali CP_3
ed identificativi dell'accordo traslativo del diritto di credito.
Nessuno, invece, si costituiva per la SI.ra di cui il Giudice, in esito all'udienza del 29/09/2022, CP_1
rilevata la regolarità della notifica, dichiarava, pertanto, la contumacia e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 20/02/2025.
A tale udienza le parti precisavano le rispettive conclusioni e concordemente chiedevano la concessione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Il Giudice, pertanto, concessi alle parti i termini ex art. 190 cod. proc. civ., tratteneva la causa in decisione.
* * *
L'appello formulato dalla soc. non merita di essere accolto per le ragioni che Parte_1
seguono.
1. Della legittimazione attiva d e della titolarità del diritto. Parte_1
Va anzitutto fatta una premessa, alla luce della prospettazione dei motivi di appello e delle conseguenti difese.
Si ritiene opportuno chiarire cosa debba intendersi, alla luce dell'intervento delle Sezioni Unite nel 2016
(n. 2951), per legittimazione ad agire.
La legittimazione ad agire riguarda il diritto all'azione e cioè il diritto di agire in giudizio.
Il nostro ordinamento riconosce, e pone a suo fondamento, il diritto all'azione che viene affermato sia nel codice civile che nella Costituzione. L'art 2097 c.c. stabilisce che: “alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda della parte” e, parimenti, l'art 24 Cost. dichiara: “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”.
La legittimazione ad agire serve, quindi, ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, di conseguenza, ragionando ex art. 81 c.p.c., a norma del quale “fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”, tale titolarità spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare.
La parte è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire,
è, quindi, la domanda nella quale l'attore deve affermare di essere il titolare del diritto dedotto in giudizio.
Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile.
La giurisprudenza è chiara nel distinguere come una cosa sia la legittimazione ad agire, cosa diversa sia, invece, la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo: la legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore; la titolarità del diritto sostanziale attiene, invece, al merito della causa cioè alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi.
La titolarità del diritto fatto valere in giudizio, che attiene al merito della causa, infatti non riguarda la prospettazione ma la fondatezza della domanda, ed è un elemento costitutivo della domanda trattandosi di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio ne sia effettivamente il titolare. La parte che promuove un giudizio deve, quindi, prospettare di esser parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire)
e deve, poi, provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte. La titolarità del diritto, come sostiene la Corte, può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità.
Tuttavia, il convenuto, qualora non condivida l'assunto dell'attore in ordine alla titolarità del diritto, potrebbe anche limitarsi a negarla. Tale semplice negazione è una mera difesa, una posizione assunta dal convenuto per contrapporsi alla domanda. Diversamente, qualora il convenuto opponga altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi o modificano o estinguono il diritto, introduce delle eccezioni. L'art 2697, co. 2, c.c. definisce questa seconda modalità difensiva introducendo il termine “eccezione” e pone l'onere della prova nei fatti impeditivi, modificativi o estintivi, oggetto delle eccezioni, a carico del convenuto.
Tanto detto, appare chiaro come sia legittimata ad agire;
ella ha correttamente Parte_1
prospettato, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, di essere titolare di un diritto di credito nei confronti di e in ragione della prestazione eseguita sulla base della Controparte_3 CP_1
convenzione prodotta in giudizio.
Diversamente, la prova dell'effettiva titolarità del diritto attiene al merito e deve essere oggetto di indagine in ragione delle eccezioni sollevate dalla convenuta.
2. Della mancanza della delibera del conSIlio comunale prodromica alla stipula della convenzionetra Sicurezza e Ambiente S.r.l. e i Comuni di Casier e Preganziol.
I motivi di appello relativi al difetto di legittimazione attiva ed alla validità della convenzione possono essere trattati congiuntamente, almeno con riferimento alla prodromica ed assorbente questione della titolarità, in capo all'appellante, del diritto di credito nei confronti delle convenute.
Pur affermata la legittimazione ad agire di Sicurezza e Ambiente S.r.l. per le ragioni già esposte, non può, infatti, ritenersi sussistente, nel merito ed in capo a il diritto dalla stessa vantato. Parte_1
Replicando alla tesi dell'odierna appellante (nonché attrice nel procedimento di primo grado), che ravvisa il proprio titolo legittimante nella Convenzione sottoscritta in data 29/03/2018 fra i Comuni di
Preganziol e e che tale Convenzione è stata oggetto di Deliberazione n. 53 Controparte_5
del 12/03/2018 della Giunta Comunale, la convenuta eccepisce che la mancata delibera da parte del renderebbe inefficace la Convenzione, in quanto assunta da parte di soggetto Controparte_7
incompetente, e, in quanto inidonea a produrre effetti vincolanti nei confronti di terzi, non consentirebbe a di chiedere il pagamento della prestazione a Parte_1 CP_3
Rispetto a tale eccezione, che si fonda sull'allegazione di un fatto negativo, Sicurezza e Ambiente si è difesa declinando, a vario titolo, il principio di buona amministrazione e quello di conservazione degli atti negoziali, senza però superare, in fatto, l'eccezione stessa.
Nessuna delibera dell'organo consiliare è stata depositata.
Dovendo quindi ritenersi provata la mancanza della delibera del ConSIlio dei Comuni di Casier e di
Preganziol di affidamento in concessione il servizio oggetto di causa ex art. 42/2 lett. e) TUEL, la delibera giuntale, assunta a fondamento della concessione e della convenzione, in quanto adottata da un organo incompetente, è quindi inidonea a realizzare la concessione del servizio e gli effetti obbligatori nascenti dalla collaterale Convenzione.
La norma richiamata, infatti, riserva la competenza rispetto agli atti di indirizzo politico inerenti alla
“organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni ed aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione” al ConSIlio
Comunale.
Nell'ambito del riparto di poteri nell'ente locale, va infatti distinta la delibera dalla determinazione dirigenziale.
La delibera può avere una natura diversa a seconda dell'organo collegiale dal quale è emanata. Essa può essere un provvedimento, un atto normativo, endoprocedimentale o di diritto privato;
la delibera del conSIlio comunale ha carattere pubblico ed esprime la volontà della pluralità di soggetti che l'ha emanata ed è proprio a questa pluralità che è imputata, piuttosto che alle singole persone che compongono l'organo. È proprio tale aspetto che la differenzia dalla convenzione, che è, invece, quell'atto imputato ai singoli individui che l'hanno conclusa. Per poter deliberare occorre il consenso di solo una parte della pluralità dei soggetti del collegio;
questa percentuale varia a seconda delle maggioranze previste dalla legge per ciascun caso. Contrariamente, per la conclusione di una convenzione è, invece, necessario il consenso di tutte le parti che la sottoscrivono. La determinazione dirigenziale è un provvedimento di un dirigente o funzionario preposto a specifiche funzioni. Con essa i responsabili dei servizi manifestano e dichiarano la propria volontà nell'esercizio della potestà di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa. Attraverso la determina, la quale può avere o meno rilevanza contabile, i dirigenti impegnano l'amministrazione verso l'esterno. In virtù di quanto esposto, dunque, si deduce che le deliberazioni sono atti normativi che indicano un indirizzo, una programmazione, mentre le determinazioni sono atti amministrativi mediante i quali si esplica la volontà del dirigente responsabile del servizio dell'ente.
Mentre con la deliberazione vengono fornite delle disposizioni, la determinazione ha una valenza esecutiva.
Dal combinato disposto delle previsioni normative contenute negli artt. 48 e 107 TUEL si ricava, dunque, che la giunta è l'organo politico esecutivo al quale sono attribuite competenze generali e residuali per dare attuazione alle linee programmatiche definite dal conSIlio, « mentre ai dirigenti compete l'attività digestione tecnica-finanziaria contabile e l'assunzione di tutti i provvedimenti amministrativi, o atti di diritto privato, necessari per conseguire gli obiettivi stabiliti dagli organi di indirizzo”.
Gli atti di indirizzo e le direttive, per risultare coerenti con la ratio che ispira il sistema, devono essere dirette a svolgere nei confronti dei dirigenti una funzione di alta direzione, di indirizzo e di coordinamento, nonché ad assicurare gli strumenti per la verifica della rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite, senza vincolare le scelte amministrative, tecniche e gestionali degli apparati, rientranti nell'autonomia professionale dei funzionari e nella loro sfera di responsabilità.
È in questo che si sostanzia la distinzione tra indirizzo politico e di gestione negli enti locali: gli organi politici, di indirizzo (conSIlio, giunta, sindaco) svolgono una funzione di direzione, di coordinamento, mentre i dirigenti svolgono una funzione di gestione.
I Dirigenti pubblici sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. Spettano quindi ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.
Alla luce della descritta distinzione funzionale e della norma richiamata, non può dunque riconoscersi efficacia alla convenzione stipulata da con i Comuni di Casier e Preganziol prodotta Parte_1
al documento 2 del fascicolo di primo grado di parte attrice. La Convenzione, in assenza di delibera consiliare, risulta formalizzata tra la società appellante ed i Comuni rappresentati “nel presente atto” da “ in qualità di Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Parte_4
Locale tra i Comune di Preganziol e Casier, …”.
In difetto della delibera di concessione del servizio da parte del ConSIlio Comunale come previsto dall'art. 42 TUEL, la convenzione è stata sottoscritta dal SI. Comandante del Corpo Parte_4
Intercomunale di Polizia Locale, che neppure riveste la qualifica di Dirigente, e per ciò munito del potere di adottare atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno ex art. 107 TUEL (o almeno tale prova non è stata offerta).
Alla luce di tali considerazioni, non può ritenersi la convenzione valida fonte della pretesa creditoria dell'appellante, che, comunque, conserva il proprio diritto di credito in ragione della prestazione svolta.
Tanto, per il principio della ragione più liquida, rende inutile l'analisi delle ulteriori questioni.
La domanda di parte appellante va pertanto respinta con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
3. Delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in applicazione del DM 55/14, valori minimi, alla luce della natura documentale della causa e della riproposizione delle questioni già trattate in primo grado;
nulla deve essere liquidato per la fase istruttoria, che non si è celebrata.
A fronte del rigetto dell'appello, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, l'appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da Sicurezza e Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
e, per l'effetto, conferma la sentenza del Giudice di Pace di Treviso n. 1127/21 del 13/10/2021, depositata in data 19/10/2021 (4744/21 R.G.); - condanna l'appellante alla rifusione, in favore di delle spese processuali che Controparte_2
liquida in euro 852,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge
Così deciso in Treviso, 25 agosto 2025.
Il Giudice
Marina Righi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice Marina Righi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 2549/2022 promosso da:
(c.f. p.iva: Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Filì Marco Agami e Alberto Assirelli, per mandato a margine dell'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliata in Venezia – Marghera (VE), Via delle
Industrie n. 19
- appellante - contro
(c.f. CP_1 CodiceFiscale_1
- appellata contumace-
e anche contro
(p. iva Controparte_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Jader Ritrovato, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel primo grado di giudizio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in
Bologna, Viale Pietramellara n. 5
- appellata- in punto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Treviso Giudice dott. Luigi Rizzo n.
1127/2021, emessa in data 13.10.2021 nel giudizio R.G. n. 4744/2021, Cron. n. 8219/2021, depositata il
19.10.2021 resa nella causa di primo grado promossa da Parte_1
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte appellante:
Nel merito
- accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo tg. DN572MV di proprietà della SI.ra
[...]
nella causazione del sinistro per cui è giudizio;
CP_1
- per l'effetto, condannare la SI.ra C.F. nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2
residente in [...], int. 1, Vicenza (VI), e la e P. IVA CP_2 PartitaIVA_3
, con sede legale in via Larga n. 8, Bologna, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido P.IVA_4
tra loro, al pagamento in favore di – nella sua qualità di concessionario e cessionario – della somma Parte_1
di € 2.734,56, ovvero di quella differente, maggiore o minore, che dovesse essere quantificata, oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di sinistro e sino al soddisfo;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie svolte nel giudizio di primo grado e riportate per esteso nell'atto di
citazione in appello del 15.04.2022.
Per parte appellata Controparte_3
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis, accogliere le seguenti
RESPINGERE il gravame proposto da in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi di Parte_1
cui in premessa e conseguentemente confermare la sentenza n. 1127/2021 emessa dal Giudice di Pace di Treviso nella persona del Dott. Luigi Rizzi.
Con vittoria di spese e competenze
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione notificato in data 24.03.2021 a e in data 8.06.2021 alla SI.ra Controparte_3
citava in giudizio la SI.ra , quale proprietaria dell'autoveicolo Parte_2 CP_1
Chevrolet targato DN572MV e quale compagnia assicuratrice, chiedendo di accertare e dichiarare CP_3
l'esclusiva responsabilità della SI.ra in qualità di conducente nonché proprietaria del CP_1
veicolo, nella causazione del sinistro e, per l'effetto, condannare la Compagnia Assicuratrice e la SI.ra in solido tra loro, al pagamento in favore di – nella sua qualità di CP_1 Parte_1
concessionario e cessionario – della somma per euro 2.734,56 ovvero di quella differente, maggiore o minore, risultante i giudizio.
A fondamento della propria domanda, deduceva di essere creditrice nei confronti Parte_1
delle parti convenute per avere realizzato opere di ripristino della sede stradale del tratto di Via Brigata
Treviso, a Casier (TV), danneggiato dal sinistro provocato dalla SI.ra , in luogo e per conto del Pt_3
ente proprietario del tratto stradale interessato dall'incidente, secondo quanto previsto Controparte_4
dalla Convenzione stipulata in data 29/03/2018, fra i Comuni di Preganziol e Casier, e parte attrice, anche rispetto al corrispettivo per il suddetto servizio prevedendo la Convenzione la cessione da parte del del credito risarcitorio relativo ai costi di ripristino della strada, Controparte_5
da porsi a carico del responsabile del sinistro, nel caso de quo, della SI.ra e della sua compagnia CP_1
di assicurazione in via solidale. CP_3
si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree, in via preliminare per carenza di CP_3
legittimazione attiva dell'attrice, e nel merito per infondatezza della domanda sia in fatto che in diritto, mentre la SI.ra , non si costituiva. CP_1
Alla prima udienza del 21/09/2021, il GdP, dichiarata la contumacia della SI.ra , rinviava le parti CP_1
all'udienza del 7/10/2021 per la precisazione delle conclusioni in esito alle quali, a definizione del procedimento, pronunciava la sentenza n. 1127/21, con la quale dichiarava la carenza di legittimazione attiva in capo a per invalidità della cessione del credito risarcitorio dall'Ente Parte_1 affidante all'attrice, oltre che per mancata notifica della predetta cessione del credito al debitore ai sensi dell'art. 1264 c.c., ritenuto requisito necessario per l'efficacia della medesima
Avverso tale sentenza, formulava appello per i seguenti motivi: Parte_1
➢ erronea valutazione da parte del Giudice di prime cure degli elementi di fatto e di diritto dedotti e provati dall'attrice con riferimento all'eccepito difetto di legittimazione attiva derivante dalla disapplicazione dell'atto amministrativo, presupposto alla convenzione stipulata fra i Comuni di
Preganziol e;
Controparte_5
➢ erronea valutazione da parte del Giudice di prime cure degli elementi di fatto e di diritto dedotti e provati dall'attrice con riferimento all'eccepito difetto di legittimazione attiva derivante dall'invalidità della cessione del credito prevista nella convenzione stipulata fra i Comuni di Preganziol e Controparte_5
[...]
➢ erronea valutazione da parte del Giudice di prime cure degli elementi di fatto e di diritto dedotti e provati dall'attrice con riferimento all'eccepito difetto di legittimazione attiva derivante dalla mancata notificazione della cessione del credito ai sensi e per gli effetti dell'art. 1264 c.c. e omessa valutazione della relativa documentazione prodotta in primo grado.
L'appellante chiedeva, quindi, al Tribunale adito, la modifica della ricostruzione della parte in fatto e delle valutazioni in diritto svolte dal primo Giudice, con specifico riferimento alla validità della cessione del credito risarcitorio da parte dei e e alla sua avvenuta Controparte_6 Controparte_5
notificazione ad opera dell'odierna appellante, con conseguente accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del credito vantato dall'appellante nei confronti di e della SI.ra , in solido CP_3 CP_1
fra loro, e condanna delle medesime, sempre in solido, al pagamento del suddetto credito accertato.
Si costituiva la contestando i motivi di appello formulati da in quanto CP_3 Parte_1
infondati in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto e la conseguente conferma della sentenza n.
1127/2021 emessa dal Giudice di Pace di Treviso, con vittoria di spese e competenze.
Insisteva infatti nell'eccepire il difetto di legittimazione attiva di a suo dire non Parte_1
rinvenibile nella Convenzione intercorsa tra il Comune di oltre alla CP_5 Parte_1 mancata notifica al debitore ceduto della cessione di credito azionato in giudizio nemmeno nell'atto di citazione del giudizio di primo grado ove non sarebbe mai stata richiamata la qualità di cessionaria di l'eccepita cessione del credito, pertanto, non avrebbe prodotto alcun effetto Parte_1
ex art. 1264 c.c. nei confronti di a cui non sarebbero mai stati indicati gli elementi essenziali CP_3
ed identificativi dell'accordo traslativo del diritto di credito.
Nessuno, invece, si costituiva per la SI.ra di cui il Giudice, in esito all'udienza del 29/09/2022, CP_1
rilevata la regolarità della notifica, dichiarava, pertanto, la contumacia e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 20/02/2025.
A tale udienza le parti precisavano le rispettive conclusioni e concordemente chiedevano la concessione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Il Giudice, pertanto, concessi alle parti i termini ex art. 190 cod. proc. civ., tratteneva la causa in decisione.
* * *
L'appello formulato dalla soc. non merita di essere accolto per le ragioni che Parte_1
seguono.
1. Della legittimazione attiva d e della titolarità del diritto. Parte_1
Va anzitutto fatta una premessa, alla luce della prospettazione dei motivi di appello e delle conseguenti difese.
Si ritiene opportuno chiarire cosa debba intendersi, alla luce dell'intervento delle Sezioni Unite nel 2016
(n. 2951), per legittimazione ad agire.
La legittimazione ad agire riguarda il diritto all'azione e cioè il diritto di agire in giudizio.
Il nostro ordinamento riconosce, e pone a suo fondamento, il diritto all'azione che viene affermato sia nel codice civile che nella Costituzione. L'art 2097 c.c. stabilisce che: “alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda della parte” e, parimenti, l'art 24 Cost. dichiara: “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”.
La legittimazione ad agire serve, quindi, ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, di conseguenza, ragionando ex art. 81 c.p.c., a norma del quale “fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”, tale titolarità spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare.
La parte è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire,
è, quindi, la domanda nella quale l'attore deve affermare di essere il titolare del diritto dedotto in giudizio.
Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile.
La giurisprudenza è chiara nel distinguere come una cosa sia la legittimazione ad agire, cosa diversa sia, invece, la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo: la legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore; la titolarità del diritto sostanziale attiene, invece, al merito della causa cioè alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi.
La titolarità del diritto fatto valere in giudizio, che attiene al merito della causa, infatti non riguarda la prospettazione ma la fondatezza della domanda, ed è un elemento costitutivo della domanda trattandosi di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio ne sia effettivamente il titolare. La parte che promuove un giudizio deve, quindi, prospettare di esser parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire)
e deve, poi, provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte. La titolarità del diritto, come sostiene la Corte, può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità.
Tuttavia, il convenuto, qualora non condivida l'assunto dell'attore in ordine alla titolarità del diritto, potrebbe anche limitarsi a negarla. Tale semplice negazione è una mera difesa, una posizione assunta dal convenuto per contrapporsi alla domanda. Diversamente, qualora il convenuto opponga altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi o modificano o estinguono il diritto, introduce delle eccezioni. L'art 2697, co. 2, c.c. definisce questa seconda modalità difensiva introducendo il termine “eccezione” e pone l'onere della prova nei fatti impeditivi, modificativi o estintivi, oggetto delle eccezioni, a carico del convenuto.
Tanto detto, appare chiaro come sia legittimata ad agire;
ella ha correttamente Parte_1
prospettato, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, di essere titolare di un diritto di credito nei confronti di e in ragione della prestazione eseguita sulla base della Controparte_3 CP_1
convenzione prodotta in giudizio.
Diversamente, la prova dell'effettiva titolarità del diritto attiene al merito e deve essere oggetto di indagine in ragione delle eccezioni sollevate dalla convenuta.
2. Della mancanza della delibera del conSIlio comunale prodromica alla stipula della convenzionetra Sicurezza e Ambiente S.r.l. e i Comuni di Casier e Preganziol.
I motivi di appello relativi al difetto di legittimazione attiva ed alla validità della convenzione possono essere trattati congiuntamente, almeno con riferimento alla prodromica ed assorbente questione della titolarità, in capo all'appellante, del diritto di credito nei confronti delle convenute.
Pur affermata la legittimazione ad agire di Sicurezza e Ambiente S.r.l. per le ragioni già esposte, non può, infatti, ritenersi sussistente, nel merito ed in capo a il diritto dalla stessa vantato. Parte_1
Replicando alla tesi dell'odierna appellante (nonché attrice nel procedimento di primo grado), che ravvisa il proprio titolo legittimante nella Convenzione sottoscritta in data 29/03/2018 fra i Comuni di
Preganziol e e che tale Convenzione è stata oggetto di Deliberazione n. 53 Controparte_5
del 12/03/2018 della Giunta Comunale, la convenuta eccepisce che la mancata delibera da parte del renderebbe inefficace la Convenzione, in quanto assunta da parte di soggetto Controparte_7
incompetente, e, in quanto inidonea a produrre effetti vincolanti nei confronti di terzi, non consentirebbe a di chiedere il pagamento della prestazione a Parte_1 CP_3
Rispetto a tale eccezione, che si fonda sull'allegazione di un fatto negativo, Sicurezza e Ambiente si è difesa declinando, a vario titolo, il principio di buona amministrazione e quello di conservazione degli atti negoziali, senza però superare, in fatto, l'eccezione stessa.
Nessuna delibera dell'organo consiliare è stata depositata.
Dovendo quindi ritenersi provata la mancanza della delibera del ConSIlio dei Comuni di Casier e di
Preganziol di affidamento in concessione il servizio oggetto di causa ex art. 42/2 lett. e) TUEL, la delibera giuntale, assunta a fondamento della concessione e della convenzione, in quanto adottata da un organo incompetente, è quindi inidonea a realizzare la concessione del servizio e gli effetti obbligatori nascenti dalla collaterale Convenzione.
La norma richiamata, infatti, riserva la competenza rispetto agli atti di indirizzo politico inerenti alla
“organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni ed aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione” al ConSIlio
Comunale.
Nell'ambito del riparto di poteri nell'ente locale, va infatti distinta la delibera dalla determinazione dirigenziale.
La delibera può avere una natura diversa a seconda dell'organo collegiale dal quale è emanata. Essa può essere un provvedimento, un atto normativo, endoprocedimentale o di diritto privato;
la delibera del conSIlio comunale ha carattere pubblico ed esprime la volontà della pluralità di soggetti che l'ha emanata ed è proprio a questa pluralità che è imputata, piuttosto che alle singole persone che compongono l'organo. È proprio tale aspetto che la differenzia dalla convenzione, che è, invece, quell'atto imputato ai singoli individui che l'hanno conclusa. Per poter deliberare occorre il consenso di solo una parte della pluralità dei soggetti del collegio;
questa percentuale varia a seconda delle maggioranze previste dalla legge per ciascun caso. Contrariamente, per la conclusione di una convenzione è, invece, necessario il consenso di tutte le parti che la sottoscrivono. La determinazione dirigenziale è un provvedimento di un dirigente o funzionario preposto a specifiche funzioni. Con essa i responsabili dei servizi manifestano e dichiarano la propria volontà nell'esercizio della potestà di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa. Attraverso la determina, la quale può avere o meno rilevanza contabile, i dirigenti impegnano l'amministrazione verso l'esterno. In virtù di quanto esposto, dunque, si deduce che le deliberazioni sono atti normativi che indicano un indirizzo, una programmazione, mentre le determinazioni sono atti amministrativi mediante i quali si esplica la volontà del dirigente responsabile del servizio dell'ente.
Mentre con la deliberazione vengono fornite delle disposizioni, la determinazione ha una valenza esecutiva.
Dal combinato disposto delle previsioni normative contenute negli artt. 48 e 107 TUEL si ricava, dunque, che la giunta è l'organo politico esecutivo al quale sono attribuite competenze generali e residuali per dare attuazione alle linee programmatiche definite dal conSIlio, « mentre ai dirigenti compete l'attività digestione tecnica-finanziaria contabile e l'assunzione di tutti i provvedimenti amministrativi, o atti di diritto privato, necessari per conseguire gli obiettivi stabiliti dagli organi di indirizzo”.
Gli atti di indirizzo e le direttive, per risultare coerenti con la ratio che ispira il sistema, devono essere dirette a svolgere nei confronti dei dirigenti una funzione di alta direzione, di indirizzo e di coordinamento, nonché ad assicurare gli strumenti per la verifica della rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite, senza vincolare le scelte amministrative, tecniche e gestionali degli apparati, rientranti nell'autonomia professionale dei funzionari e nella loro sfera di responsabilità.
È in questo che si sostanzia la distinzione tra indirizzo politico e di gestione negli enti locali: gli organi politici, di indirizzo (conSIlio, giunta, sindaco) svolgono una funzione di direzione, di coordinamento, mentre i dirigenti svolgono una funzione di gestione.
I Dirigenti pubblici sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. Spettano quindi ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.
Alla luce della descritta distinzione funzionale e della norma richiamata, non può dunque riconoscersi efficacia alla convenzione stipulata da con i Comuni di Casier e Preganziol prodotta Parte_1
al documento 2 del fascicolo di primo grado di parte attrice. La Convenzione, in assenza di delibera consiliare, risulta formalizzata tra la società appellante ed i Comuni rappresentati “nel presente atto” da “ in qualità di Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Parte_4
Locale tra i Comune di Preganziol e Casier, …”.
In difetto della delibera di concessione del servizio da parte del ConSIlio Comunale come previsto dall'art. 42 TUEL, la convenzione è stata sottoscritta dal SI. Comandante del Corpo Parte_4
Intercomunale di Polizia Locale, che neppure riveste la qualifica di Dirigente, e per ciò munito del potere di adottare atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno ex art. 107 TUEL (o almeno tale prova non è stata offerta).
Alla luce di tali considerazioni, non può ritenersi la convenzione valida fonte della pretesa creditoria dell'appellante, che, comunque, conserva il proprio diritto di credito in ragione della prestazione svolta.
Tanto, per il principio della ragione più liquida, rende inutile l'analisi delle ulteriori questioni.
La domanda di parte appellante va pertanto respinta con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
3. Delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in applicazione del DM 55/14, valori minimi, alla luce della natura documentale della causa e della riproposizione delle questioni già trattate in primo grado;
nulla deve essere liquidato per la fase istruttoria, che non si è celebrata.
A fronte del rigetto dell'appello, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, l'appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da Sicurezza e Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
e, per l'effetto, conferma la sentenza del Giudice di Pace di Treviso n. 1127/21 del 13/10/2021, depositata in data 19/10/2021 (4744/21 R.G.); - condanna l'appellante alla rifusione, in favore di delle spese processuali che Controparte_2
liquida in euro 852,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge
Così deciso in Treviso, 25 agosto 2025.
Il Giudice
Marina Righi