TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 12832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12832 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza dell'11 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. R.G. 20234 / 2025
TRA
con l'Avv. Claudio Zaza) Parte_1
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE – contumace
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte ricorrente deduceva e dimostrava di aver lavorato alle dipendenze della dal 13 giugno 2023, in qualità di impiegato tecnico di cantiere, con CP_1 inquadramento al 4° livello del CCNL imprese edili industriali, fino al 31 dicembre 2024, giorno in cui rassegnava le dimissioni per giusta causa per il mancato pagamento delle retribuzioni maturate. Tanto premesso, chiedeva al Giudice adito: 1. di accertare e dichiarare il mancato pagamento delle retribuzioni maturate da settembre a dicembre 2024, tra cui la 13° mensilità, i ratei del premio annuo,
l'indennità per ferie e permessi non goduti, e l'indennità di mancato preavviso;
2. Per l'effetto, condannare al pagamento in suo favore della complessiva somma di euro 22. 799,23, con vittoria di spese di CP_1 lite.
Nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo, la parte resistente non si costituiva in giudizio rimanendo contumace.
Sul contraddittorio così instauratosi, ravvisata la necessità di rendere quanto prima giustizia stante le gravi condizioni di salute in cui versava il ricorrente e la linearità della causa per la sua natura documentale, la data di udienza fissata per la trattazione della causa veniva anticipata.
Alla data odierna la causa veniva discussa e decisa.
La parte resistente restando contumace e non presentandosi neppure a rendere l'interrogatorio formale deferito, non solo non ha opposto specifiche argomentazioni in contrario ma ha tenuto un comportamento valutabile a suo pregiudizio, finanche come sostanziale ammissione delle circostanze di fatto sottoposte con l'interpello.
Preme rammentare che l'articolo 232 c.p.c. recita testualmente “se la parte non si presenta …..(il Giudice) valutato ogni altro elemento di prova può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”. Tale disposizione è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso che la mancata risposta non equivale ad una confessione ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del Giudice
(articolo 116 c.p.c.) il quale può trarre elementi di convincimento in tale senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi ma anche dalla mancata proposizione di prova in contrario (cfr. tra le tante Cass. 1812/96 e Cass. 28293/2009).
Il comportamento processuale della parte completa il quadro probatorio documentale, chiaro e lineare, che sorregge le motivazioni finora illustrate per l'accoglimento del ricorso.
Ne consegue che la pretesa fatta valere dalla ricorrente debba ritenersi fondata sia nell'an e per lo più anche relativamente al quantum con le seguenti precisazioni .
Le causali sottese alle richieste economiche formulate dal lavoratore sono ancorate correttamente alle relative disposizioni del CCNL di riferimento. Dette disposizioni indicano i parametri calcolo da applicare ai dati che emergono dalle buste paga agli atti.
Solo con riferimento alla indennità di preavviso va detto che, in base all'art. 71, lettera b) del CCNL Edili
Industria allegato, le mensilità spettanti al , impiegato di IV° livello, sono due e non tre con Pt_2 conseguente correzione della somma richiesta.
Le spese seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente al pagamento della somma di euro
20.526,23, oltre interessi e rivalutazione;
condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.400,00 oltre IVA e CPA.
Roma 11 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza dell'11 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. R.G. 20234 / 2025
TRA
con l'Avv. Claudio Zaza) Parte_1
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE – contumace
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte ricorrente deduceva e dimostrava di aver lavorato alle dipendenze della dal 13 giugno 2023, in qualità di impiegato tecnico di cantiere, con CP_1 inquadramento al 4° livello del CCNL imprese edili industriali, fino al 31 dicembre 2024, giorno in cui rassegnava le dimissioni per giusta causa per il mancato pagamento delle retribuzioni maturate. Tanto premesso, chiedeva al Giudice adito: 1. di accertare e dichiarare il mancato pagamento delle retribuzioni maturate da settembre a dicembre 2024, tra cui la 13° mensilità, i ratei del premio annuo,
l'indennità per ferie e permessi non goduti, e l'indennità di mancato preavviso;
2. Per l'effetto, condannare al pagamento in suo favore della complessiva somma di euro 22. 799,23, con vittoria di spese di CP_1 lite.
Nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo, la parte resistente non si costituiva in giudizio rimanendo contumace.
Sul contraddittorio così instauratosi, ravvisata la necessità di rendere quanto prima giustizia stante le gravi condizioni di salute in cui versava il ricorrente e la linearità della causa per la sua natura documentale, la data di udienza fissata per la trattazione della causa veniva anticipata.
Alla data odierna la causa veniva discussa e decisa.
La parte resistente restando contumace e non presentandosi neppure a rendere l'interrogatorio formale deferito, non solo non ha opposto specifiche argomentazioni in contrario ma ha tenuto un comportamento valutabile a suo pregiudizio, finanche come sostanziale ammissione delle circostanze di fatto sottoposte con l'interpello.
Preme rammentare che l'articolo 232 c.p.c. recita testualmente “se la parte non si presenta …..(il Giudice) valutato ogni altro elemento di prova può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”. Tale disposizione è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso che la mancata risposta non equivale ad una confessione ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del Giudice
(articolo 116 c.p.c.) il quale può trarre elementi di convincimento in tale senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi ma anche dalla mancata proposizione di prova in contrario (cfr. tra le tante Cass. 1812/96 e Cass. 28293/2009).
Il comportamento processuale della parte completa il quadro probatorio documentale, chiaro e lineare, che sorregge le motivazioni finora illustrate per l'accoglimento del ricorso.
Ne consegue che la pretesa fatta valere dalla ricorrente debba ritenersi fondata sia nell'an e per lo più anche relativamente al quantum con le seguenti precisazioni .
Le causali sottese alle richieste economiche formulate dal lavoratore sono ancorate correttamente alle relative disposizioni del CCNL di riferimento. Dette disposizioni indicano i parametri calcolo da applicare ai dati che emergono dalle buste paga agli atti.
Solo con riferimento alla indennità di preavviso va detto che, in base all'art. 71, lettera b) del CCNL Edili
Industria allegato, le mensilità spettanti al , impiegato di IV° livello, sono due e non tre con Pt_2 conseguente correzione della somma richiesta.
Le spese seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente al pagamento della somma di euro
20.526,23, oltre interessi e rivalutazione;
condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.400,00 oltre IVA e CPA.
Roma 11 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli