Art. 9.
All'onere di lire 50 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvedera' a carico del fondo iscritto al capitolo n. 3523 d allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1966, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 50 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvedera' a carico del fondo iscritto al capitolo n. 3523 d allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1966, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.