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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/09/2025, n. 1354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1354 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Dr. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dr. Rossana Guzzo Consigliera rel. est.
3) Dr. Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 251/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
nato ad [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'Avv. C.F._1
Salvatore Crimi, appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'Avv. Michele Guitta, appellato
Conclusioni dell'appellante: “ “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Palermo, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in via principale e nel merito, in accoglimento dell'appello per i motivi sopra esposti,
[...]
la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trapani, in data 7 CP_2 2
gennaio 2022, depositata il 10/01/2022, resa nella causa iscritta al n. 2296/16
R.G. nella parte in cui prevede “al rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento formulata dall'attore ed alla declaratoria di inammissibilità della medesima domanda formulata dal convenuto, segue però la declaratoria di risoluzione per mutuo dissenso del contratto inter partes dell'1.5.2013” (Sent. p.
9, primo periodo) ed in ogni caso annullare il dispositivo per cui “Consegue poi … la condanna alla restituzione, da parte del convenuto, dell'importo di € 7.800,00 versato dall'attore per l'acquisto del 50% del software/dominio gbooking.it e dei portali realizzati attraverso lo stesso;
a sua volta, il va condannato a CP_1 restituire al la porzione acquistata con il predetto contratto del software Parte_1 gbooking.it ed i portali realizzati attraverso di esso” (Sent. p. 10, primo periodo).
Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio con distrazione al sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.”
Conclusioni dell'appellato: “chiede All'Ecc.ma Corte d'Appello adita che Voglia - rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , premettendo di aver Controparte_1 acquistato con scrittura privata dell'1.5.2013 da per il prezzo di Parte_1 euro 7.800,00 il 50 % del software/dominio denominato “gbooking.it”, destinato ad essere utilizzato per la prenotazione di strutture ricettive turistiche, propose innanzi al Tribunale di Trapani domanda di risoluzione del predetto contratto adducendo il grave inadempimento del venditore, chiedendone la condanna anche al risarcimento del danno patito. Più in particolare, dedusse che il Parte_1 in violazione di quanto espressamente stabilito nell'accordo, che prevedeva pure 3
una collaborazione reciproca dei due comproprietari per lo sviluppo tecnico e la diffusione commerciale dell'anzidetto prodotto MA, era stato negligente nella implementazione tecnica dello stesso, non aveva contribuito agli oneri per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 13 del regolamento negoziale e non aveva rispettato l'obbligo di non divulgazione e il patto di non concorrenza.
Si costituì tardivamente il contestando gli addebiti e chiedendo, in via Parte_1 riconvenzionale, la condanna dell'attore al pagamento della penale prevista dagli articoli 19 e 21 del regolamento contrattuale nonché al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito.
Il Tribunale di Trapani, istruita la causa documentalmente e attraverso prova per testi, con sentenza n. 30/2022 pubblicata il 10/1/2022, rigettò, ritenendola non provata, la domande attorea di risoluzione per inadempimento e quelle ad essa correlate e dichiarò inammissibili quelle riconvenzionali, in quanto proposte oltre il termine di cui all'art.166 c.p.c.; dichiarò, in aggiunta, “risolto per mutuo dissenso” il contratto del 15.1.2013 condannando, “per l'effetto”, a Parte_1 restituire a l'importo di € 7.800,00, oltre interessi legali dalla Controparte_1 data della domanda al saldo, e a restituire a sua volta alla Controparte_1 controparte “la porzione acquistata del software gbooking.it e dei portali realizzati attraverso lo stesso”; compensò integralmente tra le parti le spese di lite.
Ha proposto appello chiedendo, in parziale riforma della Parte_1 predetta pronuncia, la revoca delle statuizioni afferenti alla risoluzione
“consensuale” del contratto e ai conseguenti reciproci obblighi restitutori nonché la modifica della regolamentazione delle spese di lite, invocandone la liquidazione in proprio favore per entrambi i gradi del giudizio. Ha resistito istando per il rigetto dell'impugnazione. Controparte_1
La causa è stata posta in decisione in data 19 marzo 2025, a seguito di trattazione scritta, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 4
***
Con un unitario e articolato motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'insussistenza dei presupposti sulla scorta dei quali il giudice di primo grado ha,
“motu proprio”, dichiarato la risoluzione del contratto per mutuo dissenso dei contraenti adottando, a cascata, statuizioni restitutorie sostanzialmente ineseguibili o comunque prive di effettivo contenuto con riferimento a quella posta a carico dell'appellato. A suffragio di tale doglianza ha sostenuto che il contratto era già di fatto venuto meno allorché lui e il , come già emerso nel CP_1 primo grado del giudizio, avevano siglato, in data 9.4.2014, un accordo con la società in forza del quale il software gbooking era transitato, CP_3 unitamente ai domini ad esso collegati, sulla piattaforma (“server farm”) di tale società; aggiungeva che, in ogni caso, come dimostrato sia dagli atti, depositati in primo grado, del procedimento penale promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo a carico della controparte e di altri soggetti per i delitti perpetrati in suo danno di cui agli artt. 640 ter e 615 ter c.p. sia dalla deposizione del teste , il lo aveva estromesso dalla Tes_1 CP_1 disponibilità del software, che aveva indebitamente utilizzato per la realizzazione di un altro analogo programma MA, cosicché nessun effettivo valore economico, vieppiù a distanza di anni e in assenza di qualsivoglia recente implementazione, avrebbe potuto ad esso attribuirsi;
domandava, al fine di provare tali ultime circostanze, il deferimento di giuramento decisorio e l'espletamento di c.t.u..
Va da subito rilevato che la richiesta di giuramento decisorio, peraltro non reiterata in sede di note di precisazione delle conclusioni, non può trovare accoglimento in quanto il mezzo di prova è stato dedotto senza il rispetto delle condizioni richieste dall'art.233 c.p.c.. 5
Devono poi ritenersi coperte da giudicato interno le statuizioni di rigetto (delle domande principali) e di inammissibilità (delle domande riconvenzionali) contenute nel provvedimento impugnato.
Ciò posto, il gravame va ritenuto ammissibile in quanto, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell'appellato, non solleva questioni di natura meramente
“esecutiva” ma mira a contestare la sussistenza dei presupposti della risoluzione pronunciata di ufficio dal giudice di primo grado e, comunque, la effettiva reciprocità delle obbligazioni restitutorie.
La doglianza risulta poi fondata nella misura in cui il giudice di primo grado, richiamando impropriamente una giurisprudenza afferente al caso in cui i contraenti avessero reciprocamente proposto domande di risoluzione del contratto – mentre le domande riconvenzionali avanzate dal non Parte_1 contenevano un tale petitum e, peraltro, la declaratoria di inammissibilità ne avrebbe consentito la riproposizione in un successivo giudizio – ha mostrato di non avere adeguatamente valutato il materiale probatorio.
Infatti, da un lato, come rilevato nello stesso provvedimento impugnato, l'accordo dell'1.5.2013 aveva un contenuto “misto”, non prevedendo solo la vendita del
50% della proprietà del software ma anche l'obbligazione delle parti ad attivarsi per la sua implementazione e commercializzazione - tanto che il contratto veniva espressamente indicato come avente “durata illimitata” - e le emergenze del giudizio di primo grado dimostrano che tali obblighi, almeno per un certo tempo, vennero adempiuti.
Contr In tale prospettiva l'accordo con la pur non incidendo sull'assetto proprietario – essendo prevista solo in una fase successiva la costituzione di una
“NEWCO” alla cui compagine societaria avrebbero partecipato tutti gli stipulanti
Contr (in misura del 50% in capo alla e del 50% in capo a lui e al ) – CP_1 6
costituiva certamente un “superamento” concordato, in fase esecutiva, dell'originario programma negoziale.
Sotto altro aspetto, sebbene nessun rilievo possa attribuirsi di per sé all'avvio del menzionato processo penale, non essendone stato documentato l'esito, non può negarsi valenza probatoria alla deposizione del programmatore MA
, escusso in primo grado alla udienza del 12.3.2019. Testimone_2
Costui, rispondendo sugli articolati di prova contraria articolati dalla difesa del confermava di avere lavorato alle dipendenze di quest'ultimo nella Parte_1 implementazione del software per cui è causa e che, dopo la cessazione di tale rapporto per dissidi di natura economica, si era incontrato col che gli CP_1 aveva proposto di lavorare per lui e che la prestazione aveva avuto per oggetto la implementazione di un programma, denominato “moreitaly”, che aveva oggetto analogo a quello di “gbooking” e di cui utilizzava circa il 30% della impalcatura informatica.
Anche sotto tale aspetto può dunque ritenersi effettivamente dimostrato, ai fini e nei limiti del presente giudizio e senza necessità di disporre alcun accertamento tecnico, che il software oggetto del contratto del 2013, non più implementato e
“depredato” del suo contenuto, sia divenuto, come efficacemente descritto nell'atto di appello, un “contenitore vuoto”, avuto riguardo alle peculiari caratteristiche di tale categoria di prodotti, con la conseguenza che delle due reciproche obbligazioni restitutorie disposte ai sensi dell'art.1458 c.c. l'unica dotata di effettiva valenza economica verrebbe ad essere quella posta a carico dell'appellante.
In conclusione, in parziale riforma della sentenza impugnata, vanno revocate le statuizioni emesse di ufficio dal giudice di prime cure.
Nella parte finale dell'atto di impugnazione l'appellante si è doluto anche della statuizione di compensazione delle spese di lite sostenendo che, essendo stata 7
in primo grado rigettata ogni domanda dell'attore, quest'ultimo avrebbe dovuto essere condannato al loro pagamento.
Tale doglianza si presenta infondata tenuto conto che le spese vanno imputate secondo il principio di causalità e che la pronuncia di inammissibilità delle domande riconvenzionali, rispetto alle quali l'attore aveva dovuto comunque spiegare una propria difesa, ha integrato una condizione di “soccombenza reciproca” che rientra espressamente tra i casi che giustificano la compensazione.
Anche in relazione al presente grado si ravvisano i presupposti per provvedere in senso analogo, in considerazione della parziale soccombenza dell'appellante (in relazione a tale ultima doglianza) e della circostanza che il gravame ha avuto sostanzialmente per oggetto statuizioni rese di ufficio dal giudicante.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.ro 30/2022 del Tribunale di Trapani pubblicata il 10/1/2022, appellata da Parte_1
- revoca la statuizione che ha accertato e dichiarato risolto per mutuo dissenso il contratto inter partes del 15.1.2013 e quella consequenziale afferente alle obbligazioni restitutorie;
- rigetta nel resto l'appello.
Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Palermo, 19.9.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Dr. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dr. Rossana Guzzo Consigliera rel. est.
3) Dr. Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 251/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
nato ad [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'Avv. C.F._1
Salvatore Crimi, appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'Avv. Michele Guitta, appellato
Conclusioni dell'appellante: “ “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Palermo, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in via principale e nel merito, in accoglimento dell'appello per i motivi sopra esposti,
[...]
la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trapani, in data 7 CP_2 2
gennaio 2022, depositata il 10/01/2022, resa nella causa iscritta al n. 2296/16
R.G. nella parte in cui prevede “al rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento formulata dall'attore ed alla declaratoria di inammissibilità della medesima domanda formulata dal convenuto, segue però la declaratoria di risoluzione per mutuo dissenso del contratto inter partes dell'1.5.2013” (Sent. p.
9, primo periodo) ed in ogni caso annullare il dispositivo per cui “Consegue poi … la condanna alla restituzione, da parte del convenuto, dell'importo di € 7.800,00 versato dall'attore per l'acquisto del 50% del software/dominio gbooking.it e dei portali realizzati attraverso lo stesso;
a sua volta, il va condannato a CP_1 restituire al la porzione acquistata con il predetto contratto del software Parte_1 gbooking.it ed i portali realizzati attraverso di esso” (Sent. p. 10, primo periodo).
Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio con distrazione al sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.”
Conclusioni dell'appellato: “chiede All'Ecc.ma Corte d'Appello adita che Voglia - rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , premettendo di aver Controparte_1 acquistato con scrittura privata dell'1.5.2013 da per il prezzo di Parte_1 euro 7.800,00 il 50 % del software/dominio denominato “gbooking.it”, destinato ad essere utilizzato per la prenotazione di strutture ricettive turistiche, propose innanzi al Tribunale di Trapani domanda di risoluzione del predetto contratto adducendo il grave inadempimento del venditore, chiedendone la condanna anche al risarcimento del danno patito. Più in particolare, dedusse che il Parte_1 in violazione di quanto espressamente stabilito nell'accordo, che prevedeva pure 3
una collaborazione reciproca dei due comproprietari per lo sviluppo tecnico e la diffusione commerciale dell'anzidetto prodotto MA, era stato negligente nella implementazione tecnica dello stesso, non aveva contribuito agli oneri per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 13 del regolamento negoziale e non aveva rispettato l'obbligo di non divulgazione e il patto di non concorrenza.
Si costituì tardivamente il contestando gli addebiti e chiedendo, in via Parte_1 riconvenzionale, la condanna dell'attore al pagamento della penale prevista dagli articoli 19 e 21 del regolamento contrattuale nonché al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito.
Il Tribunale di Trapani, istruita la causa documentalmente e attraverso prova per testi, con sentenza n. 30/2022 pubblicata il 10/1/2022, rigettò, ritenendola non provata, la domande attorea di risoluzione per inadempimento e quelle ad essa correlate e dichiarò inammissibili quelle riconvenzionali, in quanto proposte oltre il termine di cui all'art.166 c.p.c.; dichiarò, in aggiunta, “risolto per mutuo dissenso” il contratto del 15.1.2013 condannando, “per l'effetto”, a Parte_1 restituire a l'importo di € 7.800,00, oltre interessi legali dalla Controparte_1 data della domanda al saldo, e a restituire a sua volta alla Controparte_1 controparte “la porzione acquistata del software gbooking.it e dei portali realizzati attraverso lo stesso”; compensò integralmente tra le parti le spese di lite.
Ha proposto appello chiedendo, in parziale riforma della Parte_1 predetta pronuncia, la revoca delle statuizioni afferenti alla risoluzione
“consensuale” del contratto e ai conseguenti reciproci obblighi restitutori nonché la modifica della regolamentazione delle spese di lite, invocandone la liquidazione in proprio favore per entrambi i gradi del giudizio. Ha resistito istando per il rigetto dell'impugnazione. Controparte_1
La causa è stata posta in decisione in data 19 marzo 2025, a seguito di trattazione scritta, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 4
***
Con un unitario e articolato motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'insussistenza dei presupposti sulla scorta dei quali il giudice di primo grado ha,
“motu proprio”, dichiarato la risoluzione del contratto per mutuo dissenso dei contraenti adottando, a cascata, statuizioni restitutorie sostanzialmente ineseguibili o comunque prive di effettivo contenuto con riferimento a quella posta a carico dell'appellato. A suffragio di tale doglianza ha sostenuto che il contratto era già di fatto venuto meno allorché lui e il , come già emerso nel CP_1 primo grado del giudizio, avevano siglato, in data 9.4.2014, un accordo con la società in forza del quale il software gbooking era transitato, CP_3 unitamente ai domini ad esso collegati, sulla piattaforma (“server farm”) di tale società; aggiungeva che, in ogni caso, come dimostrato sia dagli atti, depositati in primo grado, del procedimento penale promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo a carico della controparte e di altri soggetti per i delitti perpetrati in suo danno di cui agli artt. 640 ter e 615 ter c.p. sia dalla deposizione del teste , il lo aveva estromesso dalla Tes_1 CP_1 disponibilità del software, che aveva indebitamente utilizzato per la realizzazione di un altro analogo programma MA, cosicché nessun effettivo valore economico, vieppiù a distanza di anni e in assenza di qualsivoglia recente implementazione, avrebbe potuto ad esso attribuirsi;
domandava, al fine di provare tali ultime circostanze, il deferimento di giuramento decisorio e l'espletamento di c.t.u..
Va da subito rilevato che la richiesta di giuramento decisorio, peraltro non reiterata in sede di note di precisazione delle conclusioni, non può trovare accoglimento in quanto il mezzo di prova è stato dedotto senza il rispetto delle condizioni richieste dall'art.233 c.p.c.. 5
Devono poi ritenersi coperte da giudicato interno le statuizioni di rigetto (delle domande principali) e di inammissibilità (delle domande riconvenzionali) contenute nel provvedimento impugnato.
Ciò posto, il gravame va ritenuto ammissibile in quanto, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell'appellato, non solleva questioni di natura meramente
“esecutiva” ma mira a contestare la sussistenza dei presupposti della risoluzione pronunciata di ufficio dal giudice di primo grado e, comunque, la effettiva reciprocità delle obbligazioni restitutorie.
La doglianza risulta poi fondata nella misura in cui il giudice di primo grado, richiamando impropriamente una giurisprudenza afferente al caso in cui i contraenti avessero reciprocamente proposto domande di risoluzione del contratto – mentre le domande riconvenzionali avanzate dal non Parte_1 contenevano un tale petitum e, peraltro, la declaratoria di inammissibilità ne avrebbe consentito la riproposizione in un successivo giudizio – ha mostrato di non avere adeguatamente valutato il materiale probatorio.
Infatti, da un lato, come rilevato nello stesso provvedimento impugnato, l'accordo dell'1.5.2013 aveva un contenuto “misto”, non prevedendo solo la vendita del
50% della proprietà del software ma anche l'obbligazione delle parti ad attivarsi per la sua implementazione e commercializzazione - tanto che il contratto veniva espressamente indicato come avente “durata illimitata” - e le emergenze del giudizio di primo grado dimostrano che tali obblighi, almeno per un certo tempo, vennero adempiuti.
Contr In tale prospettiva l'accordo con la pur non incidendo sull'assetto proprietario – essendo prevista solo in una fase successiva la costituzione di una
“NEWCO” alla cui compagine societaria avrebbero partecipato tutti gli stipulanti
Contr (in misura del 50% in capo alla e del 50% in capo a lui e al ) – CP_1 6
costituiva certamente un “superamento” concordato, in fase esecutiva, dell'originario programma negoziale.
Sotto altro aspetto, sebbene nessun rilievo possa attribuirsi di per sé all'avvio del menzionato processo penale, non essendone stato documentato l'esito, non può negarsi valenza probatoria alla deposizione del programmatore MA
, escusso in primo grado alla udienza del 12.3.2019. Testimone_2
Costui, rispondendo sugli articolati di prova contraria articolati dalla difesa del confermava di avere lavorato alle dipendenze di quest'ultimo nella Parte_1 implementazione del software per cui è causa e che, dopo la cessazione di tale rapporto per dissidi di natura economica, si era incontrato col che gli CP_1 aveva proposto di lavorare per lui e che la prestazione aveva avuto per oggetto la implementazione di un programma, denominato “moreitaly”, che aveva oggetto analogo a quello di “gbooking” e di cui utilizzava circa il 30% della impalcatura informatica.
Anche sotto tale aspetto può dunque ritenersi effettivamente dimostrato, ai fini e nei limiti del presente giudizio e senza necessità di disporre alcun accertamento tecnico, che il software oggetto del contratto del 2013, non più implementato e
“depredato” del suo contenuto, sia divenuto, come efficacemente descritto nell'atto di appello, un “contenitore vuoto”, avuto riguardo alle peculiari caratteristiche di tale categoria di prodotti, con la conseguenza che delle due reciproche obbligazioni restitutorie disposte ai sensi dell'art.1458 c.c. l'unica dotata di effettiva valenza economica verrebbe ad essere quella posta a carico dell'appellante.
In conclusione, in parziale riforma della sentenza impugnata, vanno revocate le statuizioni emesse di ufficio dal giudice di prime cure.
Nella parte finale dell'atto di impugnazione l'appellante si è doluto anche della statuizione di compensazione delle spese di lite sostenendo che, essendo stata 7
in primo grado rigettata ogni domanda dell'attore, quest'ultimo avrebbe dovuto essere condannato al loro pagamento.
Tale doglianza si presenta infondata tenuto conto che le spese vanno imputate secondo il principio di causalità e che la pronuncia di inammissibilità delle domande riconvenzionali, rispetto alle quali l'attore aveva dovuto comunque spiegare una propria difesa, ha integrato una condizione di “soccombenza reciproca” che rientra espressamente tra i casi che giustificano la compensazione.
Anche in relazione al presente grado si ravvisano i presupposti per provvedere in senso analogo, in considerazione della parziale soccombenza dell'appellante (in relazione a tale ultima doglianza) e della circostanza che il gravame ha avuto sostanzialmente per oggetto statuizioni rese di ufficio dal giudicante.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.ro 30/2022 del Tribunale di Trapani pubblicata il 10/1/2022, appellata da Parte_1
- revoca la statuizione che ha accertato e dichiarato risolto per mutuo dissenso il contratto inter partes del 15.1.2013 e quella consequenziale afferente alle obbligazioni restitutorie;
- rigetta nel resto l'appello.
Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Palermo, 19.9.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo