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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/01/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lisa MICOCHERO Presidente est.
Dott. Alessandro CABIANCA Giudice
Dott. Carlo AZZOLINI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3423/2023 R.G. promossa da
C.F. , con l'Avv. SCANFERLA Parte_1 C.F._1
MARCO
RICORRENTE contro
, C.F. , con l'Avv. GASPARINI CP_1 C.F._2
VALENTINA
RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti congiuntamente:
Dichiarare la separazione dei coniugi con rimessione della causa in istruttoria.
Per il P.M. intervenuto:
Voglia il Tribunale dichiarare la separazione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.2.2023 Parte_1 esponeva di aver contratto matrimonio civile a Venezia con in data 7 giugno 2014 (atto n. CP_1 90/p.1/uff.8/2014 del Comune di Venezia); che dal matrimonio non erano nati figli;
che da diverso tempo il rapporto dei coniugi si era logorato irrimediabilmente per colpa del sig. il quale si era allontanato CP_1 dalla casa coniugale senza dare più notizie di sé, senza dare motivazioni;
che la signora aveva quindi Pt_1 passato un periodo di grave difficoltà economica ed indigenza, in quanto aveva da poco perso il lavoro e non riusciva nemmeno a fare fronte alle esigenze quotidiane;
che il sig. intratteneva pubblicamente una CP_1 relazione con la sig.ra con la quale Persona_1 conviveva;
che egli era titolare dell'attività denominata
“D.r. di ON RE E C. S.n.c.”, corrente in Mestre alla via Torre Belfredo n. 110/112, conosciuta più con il nome commerciale di “Dining Room”. Ciò premesso così concludeva: “1. pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi per fatti addebitabili al sig. CP_1
per grave violazione dei doveri assunti e nascenti
[...] dal matrimonio;
2. autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza;
3. assegnare la casa coniugale con i relativi accessori, alla signora e ordinare al sig. di Parte_1 CP_1 lasciare definitivamente la casa coniugale, entro e non oltre dieci giorni a far data dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi, asportando e portando con sé i propri effetti personali e tutto quanto di sua esclusiva proprietà;
4. ordinare al sig. di trasferire la sua CP_1 residenza ove effettivamente ora risiede senza ritardo;
5. porre a carico del sig. la rifusione delle spese CP_1 vive relative al mutuo sulla casa sostenute dalla sig.ra in sua assenza pari al 50% della somma di Euro Pt_1
Pag. 2 di 5 3.837,12, corrispondenti alle rate di mutuo non pagate pro quota dal sig. per i mesi da gennaio ad ottobre CP_1
2020, come comprovato dalla comunicazione di Banca
Nazionale del Lavoro che si allega (doc. 12) oltre al 50% di quanto anticipato dai genitori della signora ex Pt_1 docs di cui al n.
3.2 e /o altra somma maggiore che il sottoscritto difensore si riserva di quantificare in corso di procedimento;
6. la signora che oggi ha Parte_1 impiego secondo il suddetto contratto di lavoro non ha intenzione di chiedere una somma a titolo di mantenimento,
e/o alimenti, al sig. almeno sino a quando il detto CP_1 rapporto di lavoro sarà in essere;
7. la signora
[...]
chiede all'Ill.mo Tribunale intestato che il sig. Pt_1
sia condannato a pagarle una somma, calcolata in CP_1 via equitativa, per i mesi intercorrenti da novembre 2019, da quando ha perso il lavoro, fino a giugno 2022, quando ha trovato il nuovo impiego, per il supporto che Egli avrebbe dovuto fornirle ex art. 143 C.c.; 8. Inoltre, la sig.ra chiede, per quanto esposto supra in Parte_1 narrativa, il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione di diritti protetti, come: il dovere di fedeltà, il diritto all'onore e alla integrità personale, quantificabili in una somma pari a 323.621,10 € o somma maggiore o minore che l'Ill.mo Tribunale intestato vorrà riconoscere”.
Si costituiva il quale contestava quanto CP_1 dedotto e precisava che l'unione spirituale tra i coniugi era venuta meno a causa del periodo di profonda crisi attraversato dalla moglie. Chiedeva pertanto solo la pronuncia della separazione tra i coniugi. Contestava sussistessero i presupposti per il richiesto risarcimento
Pag. 3 di 5 del danno.
Espletata l'udienza presidenziale, alla quale comparivano entrambi i coniugi, atteso il fallimento del tentativo di conciliazione il procedimento proseguiva per l'ulteriore trattazione. All'udienza del 8.2.2024 le parti rassegnavano concordemente le conclusioni epigrafate e la causa era rimessa al collegio per la decisione, previa rinuncia dei difensori al deposito degli atti ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente nel processo, ha concluso come in epigrafe.
Sussistono nel caso di specie tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione personale proposta.
Risulta infatti acclarata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 c.c., dalla volontà di entrambe le parti di addivenire alla pronuncia di separazione, più volte reiterata. Deve dunque farsi luogo alla pronuncia di separazione dei coniugi.
Le parti, nel chiedere la pronuncia della sentenza parziale sullo status, hanno altresì insistito per la concessione dei termini di cui all'art. 183 previgente c.p.c. per cui la causa deve essere rimessa sul ruolo come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, non definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale tra i coniugi Pt_1
e ;
[...] CP_1
Pag. 4 di 5 2) Ordina all'ufficiale dello Stato civile del Comune di
Venezia di procedere all'annotazione della presente pronuncia;
5) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
6) spese al definitivo.
Così deciso in Venezia il 23 gennaio 2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 5 di 5
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lisa MICOCHERO Presidente est.
Dott. Alessandro CABIANCA Giudice
Dott. Carlo AZZOLINI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3423/2023 R.G. promossa da
C.F. , con l'Avv. SCANFERLA Parte_1 C.F._1
MARCO
RICORRENTE contro
, C.F. , con l'Avv. GASPARINI CP_1 C.F._2
VALENTINA
RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti congiuntamente:
Dichiarare la separazione dei coniugi con rimessione della causa in istruttoria.
Per il P.M. intervenuto:
Voglia il Tribunale dichiarare la separazione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.2.2023 Parte_1 esponeva di aver contratto matrimonio civile a Venezia con in data 7 giugno 2014 (atto n. CP_1 90/p.1/uff.8/2014 del Comune di Venezia); che dal matrimonio non erano nati figli;
che da diverso tempo il rapporto dei coniugi si era logorato irrimediabilmente per colpa del sig. il quale si era allontanato CP_1 dalla casa coniugale senza dare più notizie di sé, senza dare motivazioni;
che la signora aveva quindi Pt_1 passato un periodo di grave difficoltà economica ed indigenza, in quanto aveva da poco perso il lavoro e non riusciva nemmeno a fare fronte alle esigenze quotidiane;
che il sig. intratteneva pubblicamente una CP_1 relazione con la sig.ra con la quale Persona_1 conviveva;
che egli era titolare dell'attività denominata
“D.r. di ON RE E C. S.n.c.”, corrente in Mestre alla via Torre Belfredo n. 110/112, conosciuta più con il nome commerciale di “Dining Room”. Ciò premesso così concludeva: “1. pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi per fatti addebitabili al sig. CP_1
per grave violazione dei doveri assunti e nascenti
[...] dal matrimonio;
2. autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza;
3. assegnare la casa coniugale con i relativi accessori, alla signora e ordinare al sig. di Parte_1 CP_1 lasciare definitivamente la casa coniugale, entro e non oltre dieci giorni a far data dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi, asportando e portando con sé i propri effetti personali e tutto quanto di sua esclusiva proprietà;
4. ordinare al sig. di trasferire la sua CP_1 residenza ove effettivamente ora risiede senza ritardo;
5. porre a carico del sig. la rifusione delle spese CP_1 vive relative al mutuo sulla casa sostenute dalla sig.ra in sua assenza pari al 50% della somma di Euro Pt_1
Pag. 2 di 5 3.837,12, corrispondenti alle rate di mutuo non pagate pro quota dal sig. per i mesi da gennaio ad ottobre CP_1
2020, come comprovato dalla comunicazione di Banca
Nazionale del Lavoro che si allega (doc. 12) oltre al 50% di quanto anticipato dai genitori della signora ex Pt_1 docs di cui al n.
3.2 e /o altra somma maggiore che il sottoscritto difensore si riserva di quantificare in corso di procedimento;
6. la signora che oggi ha Parte_1 impiego secondo il suddetto contratto di lavoro non ha intenzione di chiedere una somma a titolo di mantenimento,
e/o alimenti, al sig. almeno sino a quando il detto CP_1 rapporto di lavoro sarà in essere;
7. la signora
[...]
chiede all'Ill.mo Tribunale intestato che il sig. Pt_1
sia condannato a pagarle una somma, calcolata in CP_1 via equitativa, per i mesi intercorrenti da novembre 2019, da quando ha perso il lavoro, fino a giugno 2022, quando ha trovato il nuovo impiego, per il supporto che Egli avrebbe dovuto fornirle ex art. 143 C.c.; 8. Inoltre, la sig.ra chiede, per quanto esposto supra in Parte_1 narrativa, il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione di diritti protetti, come: il dovere di fedeltà, il diritto all'onore e alla integrità personale, quantificabili in una somma pari a 323.621,10 € o somma maggiore o minore che l'Ill.mo Tribunale intestato vorrà riconoscere”.
Si costituiva il quale contestava quanto CP_1 dedotto e precisava che l'unione spirituale tra i coniugi era venuta meno a causa del periodo di profonda crisi attraversato dalla moglie. Chiedeva pertanto solo la pronuncia della separazione tra i coniugi. Contestava sussistessero i presupposti per il richiesto risarcimento
Pag. 3 di 5 del danno.
Espletata l'udienza presidenziale, alla quale comparivano entrambi i coniugi, atteso il fallimento del tentativo di conciliazione il procedimento proseguiva per l'ulteriore trattazione. All'udienza del 8.2.2024 le parti rassegnavano concordemente le conclusioni epigrafate e la causa era rimessa al collegio per la decisione, previa rinuncia dei difensori al deposito degli atti ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente nel processo, ha concluso come in epigrafe.
Sussistono nel caso di specie tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione personale proposta.
Risulta infatti acclarata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 c.c., dalla volontà di entrambe le parti di addivenire alla pronuncia di separazione, più volte reiterata. Deve dunque farsi luogo alla pronuncia di separazione dei coniugi.
Le parti, nel chiedere la pronuncia della sentenza parziale sullo status, hanno altresì insistito per la concessione dei termini di cui all'art. 183 previgente c.p.c. per cui la causa deve essere rimessa sul ruolo come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, non definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale tra i coniugi Pt_1
e ;
[...] CP_1
Pag. 4 di 5 2) Ordina all'ufficiale dello Stato civile del Comune di
Venezia di procedere all'annotazione della presente pronuncia;
5) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
6) spese al definitivo.
Così deciso in Venezia il 23 gennaio 2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 5 di 5