TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 10294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10294 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI - QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 18302 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto "opposizione ex art. 615 cpc", vertente
TRA
(C.F. ) , rappresentato e difeso dall'Avv. Oronzo Vizzi Parte_1 C.F._1
( C.F. , in virtù di procura in calce all'atto di citazione C.F._2
-attore opponente-
E
(C.F. ) , rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Vitamore, Controparte_1 C.F._3
( ) e NP AG (C.F. ) , in virtù di procura in calce CodiceFiscale_4 C.F._5
all'atto di citazione
- convenuta opposta-
CONCLUSIONI COME IN ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 24.06.2021, notificava a precetto sulla base della sentenza n. Controparte_1 Parte_1
4584/2020 del Tribunale di Napoli, con cui quest'ultimo era stato condannato a pagare l'importo totale di euro 48.352,01, a titolo di risarcimento del danno causato in qualità di conduttore all'immobile a lui locato.
si opponeva al predetto precetto, deducendo: Parte_1
- l'illegittimità del precetto per nullità del titolo sotteso, atteso che il contratto di locazione da cui sarebbero derivati i danni all'immobile per cui la lite di cui alla sentenza 4584/2020, vede come conduttore e non , (avendo quest'ultimo riconsegnato Controparte_2 Parte_1
l'immobile alla proprietaria in data 15.09.2017, peraltro, privo di danni) e dunque persona CP_1
diversa dall'odierno opponente;
- la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio che ha dato luogo alla contestata sentenza, poiché avvenuta presso un indirizzo dal quale la parte non avrebbe potuto prenderne conoscenza, nonché la conseguente nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio.
Concludeva pertanto come segue: “IN VIA PRELIMINARE, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo sul quale si fonda il precetto notificato in data 24/06/2021 ad istanza del sig.ra , per i motivi indicati in parte narrativa: Controparte_3
NEL MERITO, accertare l'illegittimità ed inefficacia del precetto notificato il 24/06/21 perché nullo è il titolo presupposto: la sentenza del Tribunale di Napoli n°4584/20, essendo nulla la notifica dell'atto introduttivo del procedimento sotteso e, inoltre, perché il conduttore del contratto di locazione da cui sarebbero derivati i lamentarti danni non è , bensì dichiarando che la sig.ra Parte_1 Controparte_2
non ha diritto procedere ad esecuzione nei confronti dell'odierno opponente. Controparte_3
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Si costituiva altresì , che chiedeva il rigetto della domanda in quanto inammissibile, infondata Controparte_1 in fatto ed in diritto, con condanna della parte opponente al pagamento delle spese di lite nonché al pagamento di ulteriore somma ai sensi dell'art. 96 cpc, per lite temeraria.
La causa veniva riservata per scadenza termini per le note scritte all'udienza del 9.09.2025.
MOTIVI DI DIRITTO
2. L'opposizione è inammissibile per i motivi di seguito esposti.
Atteso che il titolo posto alla base dell'impugnato precetto è una sentenza, deve tenersi conto dei limiti posti dalla giurisprudenza alle questioni che possono essere proposte in sede di opposizione all'esecuzione, in caso di titolo giudiziale.
Si richiamano sul punto in tal senso anche le sentenze della Cass. n. 24027/2009 e n. 4505/2011 “Quando
l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale, le ragioni di nullità del titolo stesso, ovvero gli errori in cui sia incorso il giudice nell'assumere la decisione, debbono essere fatti valere non con
l'opposizione a precetto (con cui si può dedurre la mancanza del titolo esecutivo), bensì con gli ordinari mezzi di impugnazione del titolo stesso”, ovvero nel caso di specie impugnando la sentenza dinanzi alla Corte
d'Appello.
In altri termini, secondo il consolidato orientamento sopra riportato, qualora l'esecuzione sia promossa in forza di un titolo di formazione giudiziale, la cognizione del Giudice in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c. p. c. è limitata all'accertamento della esistenza del titolo esecutivo e delle eventuali cause, successive alla sua formazione, che ne abbiano determinato la sua invalidità o inefficacia.
Alla luce di quanto finora illustrato circa i limiti di cognizione del Giudice dell'opposizione all'esecuzione, appare evidente che parte opponente avrebbe potuto eccepire con l'opposizione all'esecuzione solo i fatti successivi alla formazione del titolo azionato, mentre invece appare evidente che i motivi di opposizione di cui si è detto sopra attengono proprio al merito della pretesa creditoria accertata con sentenza posta a base del precetto o alla formazione del titolo.
In conclusione, sulla base di quanto finora argomentato deve, dunque, essere dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione.
3.Circa il governo delle spese di lite, esse vengono poste a carico di parte opponente in considerazione della sua soccombenza e sono liquidate in favore di parte opposta in complessivi euro 2.906 (di cui euro 851,00 fase studio, euro 602,00 fase introduttiva, euro 1453,00 fase decisionale), tenuto conto dell'attività processuale svolta. In proposito va osservato che, in applicazione del D.M. 147/2022, il compenso professionale va liquidato in base alle disposizioni di tale ultimo decreto, prendendo quale riferimento gli importi indicati in relazione alle cause di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00 , ridotti al minimo per tutte le fasi, dovendosi tener conto sia della natura della decisione che dell'assenza di attività istruttoria in senso stretto.
Va precisato in proposito che, poiché l'attività professionale difensiva si è esaurita successivamente all'entrata in vigore del DM 147 del 13.08.2022 (cioè posteriormente al 23.10.22), sono state applicate le nuove tabelle.
La domanda di condanna al risarcimento del danno avanzata da parte opposta, perché Parte_1
avrebbe agito con mala fede o colpa grave ex art. 96 cpc non può essere accolta.
In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass 9080/2013)
Nel caso di specie, non può ritenersi fornita da parte opposta la prova del danno ex art. 96 c.p.c. né è desumibile dagli atti di causa.
La parte che invoca il risarcimento per responsabilità aggravata non ha allegato né provato l'esistenza di un danno non suscettibile di ristoro con la condanna alla refusione delle spese di lite, sicché la relativa richiesta deve essere rigettata.
Inoltre, non si può ritenere che tale danno sia determinabile equitativamente non emergendo dagli atti alcun danno in capo a parte opposta.
Va, poi, precisato che il risarcimento del danno, quale conseguenza del reato di calunnia (comunque da provare) dovrà essere richiesto con separato giudizio, trattandosi di una domanda nuova.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli – sez. V civile - nella persona della dott. ssa Maria Luisa Buono, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. dichiara inammissibile la domanda;
2. condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.906,00
a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA, in favore di parte opposta.
Così deciso in Napoli il 9.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Luisa Buono