Art. 1.
Ai sensi dell' art. 17, comma 11, della legge 1 marzo 1986, n. 64 , il contributo per la spesa del trasporto ferroviario, a titolo di parziale rimborso della tratta marittima, e' stabilito nella misura del 15 per cento ed il contributo per le spese dei trasporti marittimo, postale ed aereo e' pari al 30 per cento del rispettivo trasporto.
Il contributo concerne il trasporto di materie prime, semilavorati, impianti e macchinari destinati alle imprese industriali localizzate in Sardegna.
NOTE
Nota alle premesse:
Il testo dell' art. 17, commi undicesimo e dodicesimo, della legge 1 marzo 1986, n. 64 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), e' il seguente:
"11. E' autorizzata per un triennio la concessione a favore delle imprese ubicate in Sardegna, a carico dei fondi di cui alla presente legge, di un contributo nella misura massima del 30 per cento sulle tariffe di trasporto ferroviario, marittimo e aereo delle materie prime, semilavorati, impianti e macchinari destinati alle imprese industriali localizzate in Sardegna.
12. Lo stesso contributo e' concesso per il trasporto verso il restante territorio nazionale dei beni e prodotti finiti provenienti da imprese ubicate in Sardegna. Le modalita', le condizioni e le procedure per l'applicazione delle predette agevolazioni tariffarie sono determinate con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti".
Nota all'art. 1:
Per il testo dell' art. 17, comma 11, della legge n. 64/1986 v. nota alle premesse.
Ai sensi dell' art. 17, comma 11, della legge 1 marzo 1986, n. 64 , il contributo per la spesa del trasporto ferroviario, a titolo di parziale rimborso della tratta marittima, e' stabilito nella misura del 15 per cento ed il contributo per le spese dei trasporti marittimo, postale ed aereo e' pari al 30 per cento del rispettivo trasporto.
Il contributo concerne il trasporto di materie prime, semilavorati, impianti e macchinari destinati alle imprese industriali localizzate in Sardegna.
NOTE
Nota alle premesse:
Il testo dell' art. 17, commi undicesimo e dodicesimo, della legge 1 marzo 1986, n. 64 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), e' il seguente:
"11. E' autorizzata per un triennio la concessione a favore delle imprese ubicate in Sardegna, a carico dei fondi di cui alla presente legge, di un contributo nella misura massima del 30 per cento sulle tariffe di trasporto ferroviario, marittimo e aereo delle materie prime, semilavorati, impianti e macchinari destinati alle imprese industriali localizzate in Sardegna.
12. Lo stesso contributo e' concesso per il trasporto verso il restante territorio nazionale dei beni e prodotti finiti provenienti da imprese ubicate in Sardegna. Le modalita', le condizioni e le procedure per l'applicazione delle predette agevolazioni tariffarie sono determinate con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti".
Nota all'art. 1:
Per il testo dell' art. 17, comma 11, della legge n. 64/1986 v. nota alle premesse.