Sentenza 14 febbraio 2023
Decreto presidenziale 15 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 14/02/2023, n. 2533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2533 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/02/2023
N. 02533/2023 REG.PROV.COLL.
N. 06355/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6355 del 2022, proposto da
AL AN, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo sul sostegno conseguito all'estero e segnatamente in Romania, iniziato con istanza presentata dalla ricorrente come di seguito indicato e non concluso entro il termine dalla stessa così rispettivamente fissato di 120 giorni come indicato nella tabella:
CI AL Titolo conseguito in Romania su munito del certificato di Adverentia Domanda inviata mediante il portale Istanze on Line in data 03.02.2022 nr domanda 14016 120 giorni 03/06/2022
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2023 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che, con ricorso notificato al Ministero dell’Istruzione e al Ministero dell’Università, parte ricorrente chiede l’accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione sulla istanza presentata per il riconoscimento in Italia del titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno;
Ritenuto che, per lo specifico procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti della scuola di ogni ordine e grado conseguiti in un altro Stato membro dell’Unione europea, l’art. 5 del d.lgs. 09/11/2007 n. 206, che individua l’autorità competente nel soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, va oggi interpretato alla luce del riparto di attribuzioni delineato dalla norma sopravvenuta di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. 9 gennaio 2020, n. 1 (convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12), che ha istituito il Ministero dell’Istruzione; al riguardo, l’art. 2 del D.L. 1/2020, in vigore dal 10 marzo 2020- che ha sostituito l’art. 50 del D.lgs. 30/07/1999, n. 300- attribuisce al Ministero dell’Istruzione la competenza, tra l’altro, in materia di “definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell'Università e della ricerca”; la competenza a concludere il procedimento in questione è, pertanto, attribuita dalla legge al Ministero dell’Istruzione, mentre il Ministero dell'Università e della ricerca è tenuto a rendere un parere endo-procedimentale;
Ritenuto che il termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo per l’abilitazione all’insegnamento di sostegno, fissato dalla direttiva 2005/36/CE, recepita nell’ordinamento italiano con il d.lgs. 206/2007, non può essere superiore a quattro mesi dalla data di presentazione della relativa domanda, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del D.lgs. 206/2007;
Rilevato che il suddetto termine per la conclusione del procedimento è scaduto alla data di proposizione del ricorso, per cui sussiste il silenzio-inadempimento del Ministero dell’Istruzione resistente che dovrà provvedere, entro il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, ad esaminare la documentazione specificatamente riferita alla posizione dell’odierna parte ricorrente, riferita al percorso di studi svolto all’estero ed ai titoli conseguiti in altro Paese membro della UE, al fine di verificare se essi siano coerenti con quanto richiesto dalla direttiva 2005/36/UE (e dalla normativa attuativa) al fine del riconoscimento della qualifica di docente specializzato nell’insegnamento di sostegno;
A quanto sopra consegue che l’Amministrazione sarà tenuta ad accertare- con valutazione non sostituibile da parte di questo Giudice nel presente giudizio ex art. 117 c.p.a.- la validità del percorso formativo individuale della parte richiedente, come attestato dal titolo estero prodotto in sede procedimentale, per verificare se sussistono le condizioni per accogliere la relativa istanza di riconoscimento;
Ritenuto, pertanto di dover accogliere il ricorso, disponendo, per il caso di perdurante inadempienza dell'Amministrazione, la nomina, quale Commissario ad acta, del Dirigente generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio, con facoltà di delega affinché provveda nell'ulteriore termine di 120 giorni;
Ritenuto di poter sin da ora determinare il compenso del commissario ad acta, qualora si renda necessario il suo insediamento, ponendo a carico del Ministero resistente la corresponsione della somma a tale titolo spettante, da liquidare in euro 750,00;
Ritenuto, infine, di dover porre a carico del Ministero dell’Istruzione le spese del presente giudizio, in applicazione del criterio della soccombenza e nella misura liquidata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso nel termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, se precedente.
Nomina, nel caso di inadempienza del Ministero dell’Istruzione, quale Commissario ad acta, con compenso e facoltà di delega, il Dirigente generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio, affinché provveda nell'ulteriore termine di 120 giorni.
Condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento delle spese processuali, da distarsi alla difesa della parte ricorrente, dichiaratasi antistataria, liquidate in euro 750,00 (settecentocinquanta) oltre accessori dovuti per legge e al pagamento del compenso del commissario ad acta, che liquida sin da ora a carico del Ministero dell’Istruzione in euro 750,00 (settecentocinquanta) salvo conguaglio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore
Luca De Gennaro, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Andolfi | Pierina Biancofiore |
IL SEGRETARIO