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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 15/07/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
RG 440/2024
TRIBUNALE DI LARINO SEZIONE LAVORO
UDIENZA DEL 15 luglio 2025 PROC. N. 440/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro d.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 15 luglio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA (C.f. ) elettivamente domiciliato in Termoli al C.so F.lli Parte_1 C.F._1
Brigida n.29, presso e nello studio dell'Avv. Antonio Liberatore nonché rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Vinicio Nato in forza di mandato in atti. ricorrente contro
– C.F. Controparte_1
, P. IVA , in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Testa giusta procura generale alle liti del 22/03/2024, rep. 37875/7313, per notar di Roma, con il quale è elettivamente domiciliato in Persona_1
Campobasso, alla Via Zurlo, n°11. resistente
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. proponeva ricorso avverso l'avviso di pagamento n. 313240620870895783 di Parte_1 cui chiedeva l'annullamento. CP_ Si costituiva in giudizio l' contestando nel merito la domanda ed insistendo per il rigetto.
2. Il ricorso non merita accoglimento. CP_ Risulta circostanza pacifica – oltre che documentata (doc. 2 fascicolo - che abbia Pt_1 lavorato nei mesi di aprile e maggio 2022, rimanendo privo di occupazione a partire dal giugno
2022. CP_ È del pari pacifico che egli abbia omesso di comunicare all' tale occupazione, contravvenendo così al dovere impostogli dall'art. 3 co. 8 del DECRETO-LEGGE 28 gennaio
2019, n. 4 (oggi abrogato), che recitava “8. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all' per il tramite della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro di cui all'articolo 6, CP_1 comma 2, a pena di decadenza dal beneficio, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, ovvero di persona presso i centri per l'impiego”.
L'art. 7 co. 4 del medesimo d.l. prevedeva poi – in disparte le sanzioni penali – “Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Corretta si è rivelata, dunque, la condotta dell'ente previdenziale che, stante la mancata comunicazione da parte del ricorrente circa l'occupazione nei mesi di aprile e maggio 2022, a seguito di controllo disposto d'ufficio, ha revocato il beneficio con efficacia retroattiva.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai parametri minimi secondo il D.M. n. 147/2022, tenendo conto delle fasi espletate (esclusa istruttoria) e del valore della domanda di complessità non elevata.
PQM
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1. Rigetta il ricorso. CP_
2. Condanna a pagare in favore dell' in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., le spese di lite, che liquida in euro 1.865,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, iva e cpa come per legge.
Larino, 15 luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Silvia Cucchiella
TRIBUNALE DI LARINO SEZIONE LAVORO
UDIENZA DEL 15 luglio 2025 PROC. N. 440/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro d.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 15 luglio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA (C.f. ) elettivamente domiciliato in Termoli al C.so F.lli Parte_1 C.F._1
Brigida n.29, presso e nello studio dell'Avv. Antonio Liberatore nonché rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Vinicio Nato in forza di mandato in atti. ricorrente contro
– C.F. Controparte_1
, P. IVA , in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Testa giusta procura generale alle liti del 22/03/2024, rep. 37875/7313, per notar di Roma, con il quale è elettivamente domiciliato in Persona_1
Campobasso, alla Via Zurlo, n°11. resistente
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. proponeva ricorso avverso l'avviso di pagamento n. 313240620870895783 di Parte_1 cui chiedeva l'annullamento. CP_ Si costituiva in giudizio l' contestando nel merito la domanda ed insistendo per il rigetto.
2. Il ricorso non merita accoglimento. CP_ Risulta circostanza pacifica – oltre che documentata (doc. 2 fascicolo - che abbia Pt_1 lavorato nei mesi di aprile e maggio 2022, rimanendo privo di occupazione a partire dal giugno
2022. CP_ È del pari pacifico che egli abbia omesso di comunicare all' tale occupazione, contravvenendo così al dovere impostogli dall'art. 3 co. 8 del DECRETO-LEGGE 28 gennaio
2019, n. 4 (oggi abrogato), che recitava “8. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all' per il tramite della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro di cui all'articolo 6, CP_1 comma 2, a pena di decadenza dal beneficio, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, ovvero di persona presso i centri per l'impiego”.
L'art. 7 co. 4 del medesimo d.l. prevedeva poi – in disparte le sanzioni penali – “Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Corretta si è rivelata, dunque, la condotta dell'ente previdenziale che, stante la mancata comunicazione da parte del ricorrente circa l'occupazione nei mesi di aprile e maggio 2022, a seguito di controllo disposto d'ufficio, ha revocato il beneficio con efficacia retroattiva.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai parametri minimi secondo il D.M. n. 147/2022, tenendo conto delle fasi espletate (esclusa istruttoria) e del valore della domanda di complessità non elevata.
PQM
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1. Rigetta il ricorso. CP_
2. Condanna a pagare in favore dell' in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., le spese di lite, che liquida in euro 1.865,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, iva e cpa come per legge.
Larino, 15 luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Silvia Cucchiella