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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/05/2025, n. 1438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1438 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, all'udienza del 6 maggio
2025, tenuta a trattazione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2942/2023 R.G., avente ad oggetto ”Risarcimento danni” e vertente tra
e rappresentati e difesi dall'Avv. Donato Parte_1 Parte_2
De Mitri,
- Attori - contro
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1
dall'Avv. Sigismondo Meyer von Schauensee,
- Convenuta -
Fatto e Diritto
Con atto di citazione del 3.04.2023, ritualmente notificato, e Parte_1
evocavano in giudizio, dinanzi a codesto Tribunale, la Parte_2 CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., onde sentir accogliere le seguenti conclusioni: “A) Accertare e dichiarare che i fili e gli ancoraggi posti sul prospetto sono abusivi;
B) Per l'effetto condannare la alla rimozione;
C) Pt_3
Condannare la stessa al risarcimento danni nella misura di 2.000,00 euro o in quella maggiore o minore che il giudice riterrà di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari di lite.”.
Gli attori deducevano di essere proprietari di un'abitazione sita in Porto
1 Cesareo Lapillo alla via litoranea Porto cesareo -Torre Lapillo, al primo piano, nel
N.C.E.U al foglio 16, part. 1576 sub 5, p.1, categ. A/3, cl.
2.a, vani 4.
Assumevano che sul prospetto di detta abitazione, dove vi sono porte e finestre, la aveva realizzato fili e ancoraggi che passano, in parte, sul terrazzo della Pt_3
stessa, rendendolo quasi impraticabile;
dette strutture erano state realizzate senza alcun permesso da parte dei proprietari, i quali, peraltro, non sono utenti della
. Pt_3
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 6.06.2023, si costituiva la nella persona del procuratore speciale, al fine di impugnare e CP_1 contestare in toto l'atto introduttivo e chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare: rigettare il ricorso per la mancanza di titolarità Co del rapporto sostanziale controverso in capo alla . - In subordine, sempre in via preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e CP_1
conseguentemente estromettere la società dal presente giudizio, ovvero dichiarare Co inammissibile la domanda nei confronti della - In ogni caso, in via principale: rigettare la domanda in quanto inammissibile e/o infondata e comunque non provata anche alla luce dell'eccezione di usucapione. Con il favore delle spese di lite.”.
La causa veniva istruita mediante la produzione documentale e la prova testimoniale;
quindi, all'odierna udienza, previa precisazione delle conclusioni ed a seguito di trattazione scritta, si perveniva alla definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
§§§§§§§§§§§
La domanda attorea può essere accolta nei seguenti termini.
L'azione oggetto del presente giudizio è fondata, senza ombra di dubbio, su un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., che sorge quando un soggetto subisce un danno dalla condotta di altri e tra di essi manca un rapporto obbligatorio.
Ai sensi dell'art. 92 decreto legislativo n. 259 del 2003 cd. Codice delle
Telecomunicazioni, la posa di cavi telefonici sulla proprietà altrui deve essere preceduta dalla stipula di un apposito contratto o comunque dal preventivo assenso del proprietario dell'immobile che viene ad essere interessato
2 dal passaggio di un cavo con appoggio, con necessaria corresponsione di un'indennità a favore della parte privata per la diminuzione del valore del bene;
pertanto, la servitù di telefonia può essere imposta «soltanto per contratto o per atto amministrativo autoritativo, mentre resta esclusa la possibilità che la società di telefonia possa invocare l'applicazione dell'articolo 1032 c.c. in materia di servitù coattive la cui tipicità non ammette l'applicazione fuori dai casi espressamente previsti.
Quindi, se il proprietario chiede lo spostamento dei cavi, il gestore non può opporsi. Egli deve provvedere e non può pretendere, sempre e comunque, un'indennità. Quest'ultima, infatti, presuppone una servitù e deve essere, esplicitamente, prevista nel patto o nel provvedimento autorizzativo che l'ha disposta.
Nel caso in esame è emerso che alcuna servitù di passaggio dei cavi telefonici era stata, legittimamente, costituita sul fabbricato degli attori.
In materia si condivide il consolidato principio giurisprudenziale, secondo cui:
“In tema di apposizione su fondi privati di pali della rete telefonica, il proprietario ha l'obbligo di concedere gratuitamente il passaggio e l'appoggio delle condutture necessarie per la propria utenza, ma non ha alcun obbligo quando il collegamento riguardi utenze telefoniche al servizio di terzi. In quest'ultimo caso, in assenza del requisito della predialità (e dunque a causa della mancanza di un fondo dominante), è indispensabile il consenso del proprietario del bene su cui grava
l'installazione oppure un'autorizzazione amministrativa all'esito dell'espletamento di apposita procedura espropriativa. Pertanto se la società concessionaria del servizio telefonico installa un proprio impianto sul fondo altrui senza che siano intervenuti provvedimenti ablatori o atti negoziali, deve riconoscersi la facoltà del proprietario del fondo di adire l'autorità giudiziaria per la rimozione di dette opere, senza alcun obbligo del proprietario del fondo di rimborsare alla società le spese per lo spostamento di cavi e fili telefonici.” (ex multis, Tribunale Bari sez.
I, 27/04/2023, n.1572).
Per di più, per quanto riguarda i prospetti dove vi sono porte e finestre, l'art. 91 d.lgs 259/03 precisa che: “
1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'art. 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche
3 senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche e private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto”. Quindi davanti al prospetto di un'abitazione con aperture
i fili e gli ancoraggi non possono mai passare e tanto meno poggiare.”.
L'art. 92 recita: “fuori dai casi previsti dall'art.91 le servitù occorrenti al passaggio con appoggio e fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dall'art. 90 sul suolo, nel sottosuolo e nell'area sovrastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 de della legge 1 agosto 2002 n. 166.”.
Orbene, accertata, alla luce di quanto innanzi, la fondatezza della domanda attorea nell'an, si osserva quanto segue.
Come si evince dall'atto Notarile di Trasferimento di Ramo d'Azienda del
29/03/2021, Rep. n° 16086, Racc. n°8643, registrato il 07/04/2021 n. 28793, Con stipulato tra e FiberCop, in particolare al punto 1., la piena titolarità della rete viene acquisita libera da pesi, vincoli e diritti di terzi.
Inoltre, si osserva che il predetto trasferimento è divenuto efficace dal Con 31.03.2021, mentre l'opera illecita per cui è causa è stata realizzata da precedentemente a quella data che da sola risponde dell'obbligazione nascente da illecito, ex art. 2043 c.c..
Orbene, nel caso di specie, considerato che, ad oggi e a far data dal 31.03.2021,
non è più proprietaria dei cavi /pali in questione, ubicati in via Litoranea CP_1
Porto Cesareo-Torre Lapillo nel comune di Porto Cesareo (LE) Catasto Fabbricati al foglio 16, part. 1576 sub 5, p.1., appartenenti alla rete Secondaria, i quali sono stati conferiti a FiberCop, come si evince dalla nota a firma del Responsabile
[...]
, Ing. del 29.08.2023 (cfr. doc. in atti), a parere di questo CP_2 CP_3
giudice, la società convenuta non può essere condannata alla rimozione degli stessi, bensì al solo risarcimento del danno.
Si tratta di un danno che, seppur certo nella sua esistenza e certamente in nesso di causalità con la condotta illecita posta in essere da non può essere CP_1
dimostrato in modo compiuto posto che riguarda il turbamento dei proprietari per il sacrificato utilizzo della struttura.
4 Pertanto, stante tutto quanto innanzi, la scrivente ritiene che, sulla base dei criteri di cui all'art. 1226 c.c., il danno subito dagli odierni attori in conseguenza della illecita condotta della può essere quantificato in complessivi € CP_1
1.500,00, oltre interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo.
Stante la peculiarità della materia trattata, appare opportuno compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. Accoglie in parte la domanda attorea;
2. per l'effetto, condanna la in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., al risarcimento del danno subito da e Parte_1 Parte_2
quantificato, ex art. 1226 c.c., in complessivi € 1.500,00, oltre interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo;
3. compensa le spese di lite tra le parti;
4. dichiara la presente sentenza esecutiva ex lege
Lecce, 7 maggio 2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Elena Di Noi
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