Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DECIMA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Daniela Gaetano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 29752 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA con sede in Roma, Via Col di Lana n. 10, partita I.v.a e codice fiscale Parte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante, Dott. rappresentata e P.IVA_2 Parte_2 difesa dall'Avv. Raffaele Mario Vavalà, presso il quale è elettivamente domiciliata per procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
c.f. , e c.f. , CP_1 C.F._1 CP_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Giudo Ascenzi, presso il quale sono elettivamente domiciliati per procura allegata all'atto di comparsa e costituzione e risposta
APPELLATI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 3161-2022, resa a definizione della causa civile iscritta al n. 39556-2021 R.G.
Conclusioni precisate dalle parti in vista dell'udienza del 11.6.2024 svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Per la parte appellante:
“[…] Ad ogni buon conto la concludente difesa precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quelle rassegnate nell'atto di appello, qui di seguito ritrascritte: Piaccia al Tribunale adito, contrariis rejectis in accoglimento del formulato appello, ritenuta la fondatezza dei motivi di doglianza espressi nell'atto di impugnazione, annullare e/o revocare in ogni caso la sentenza gravata ed in accoglimento, in tutto od in parte, oggetto del presente gravame, accertare e dichiarare il diritto della a trattenere la caparra versata dagli appellati sigg.ri D' in data 20.02.2020 Parte_1 CP_3
in ogni caso, rigettando tutte le domande proposte in primo grado dagli odierni appellati, dichiarando risolto il contratto di servizi di cui è causa per loro esclusivo inadempimento e colpa in virtù di maturata autonoma ed illegittima decisione di non eseguire il contratto che risultava di fatto eseguibile, con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese e onorari di lite di entrambi i gradi
di giudizio, oltre refusione del Contributo Unificato che si dichiara versato nella misura di legge stante il valore della presente controversia pari a € 3.300,00, il tutto in favore all'Avv. Raffaele
Mario Vavalà che si dichiara antistatario.
In via istruttoria si chiede ammettere interrogatorio formale degli appellati sui seguenti capitoli:
A) Vero che la preso atto della impossibilità di celebrare le nozze nella data del Parte_1
5.12.2020, a seguito dei provvedimenti sanitari governativi anti pandemia, nel luglio 2020 proponeva alla coppia di differire l'evento all'estate dell'anno 2021 segnatamente il 25.06.2021. data che la coppia, nella circostanza manifestava di gradire e proponeva per iscritto le di modificare condizioni economiche del contratto riportate nella e-mail.
B) Vero che dal 20 luglio 2020 in poi tra l'agosto 2020, il settembre 2020 ed Testimone_1
ottobre 2020 ha più volte sollecitato al telefono gli attori di fissare un appuntamento presso la villa al fine di chiudere l'accordo di differimento della data dell'evento ma in tentativi rimanevano privi di esito.
C) Vero che gli attori omettevano di confermare la data del 25.06.2021 ed a richiesta e sollecito della effettuata sin dal maggio 2021, di accettare espressamente lo svolgimento del detto Pt_1
evento, per la data del 25.06.2021 gli attori formulavano la loro decisione di risolvere il contratto chiedere la restituzione della caparra confirmatoria inizialmente versata.
Si chiede inoltre la ammissione di prova diretta per testi sulle medesime circostanze testi
[...]
, residenti in [...]con espressa esclusione delle eventuali Testimone_2 Testimone_1
valutazioni inserite nella capitolazione probatoria Si chiede ancora ammissione di prova contraria a quella che articolata dagli attori con i testi di parte attrice ed i sopra indicati propri testi, istanze istruttorie tutte formulate nell'atto di appello di cui la concludente difesa non ha avuto modo di avvalersi in primo grado e di cui non si è potuta avvalere in ragione della innegabile ed evidente grave patita violazione del principio del contraddittorio, in cui è incorso il giudice di Pace di Roma, il quale, con la impugnata sentenza, ha gravemente violato il diritto di difesa della concludente ostacolando ogni attività difensiva ed impedendole di esprimere, in una dettagliata difesa finale
'conclusionale' a cui aveva assolutamente diritto, le ragioni poste a sostegno del suo buon diritto e delle ragioni di rigetto della domanda attrice formulata dagli odierni appellati.
La difesa concludente chiede che il giudice voglia ammettere le parti in causa alla discussione orale ex art.281 sexies, ed all'esito della discussione rimettere la causa sul ruolo ai fini dell'espletamento dell'istruttoria.
In subordine la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche”. 3
Per la parte appellata:
“Le parti convenute si riportano alle difese, alle eccezioni ed alle deduzioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta in appello ed alle note di trattazione scritta del 27/9/2022 e precisano le conclusioni richiamando quelle già prese nella comparsa di costituzione e risposta.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 23.7.2021 e convenivano la CP_1 CP_2 Pt_1
davanti al Giudice di Pace di Roma e proponevano la domanda:
[...]
“Piaccia all'Ill.mo Giudice di pace adito, contrariis rejectis,
Accertare e dichiarare che a causa della nota pandemia da Covid e dei conseguenti provvedimenti normativi emessi dal governo, restrittivi della libertà di movimento delle persone ed impositivi del divieto di organizzare matrimoni ed eventi, non è stato possibile organizzare sia il matrimonio degli attori del 5 dicembre 2020 sia il ricevimento presso la Casina di Macchia Madama.
Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1463 c.c., l'impossibilità totale della di rendere Parte_1
la propria prestazione nei confronti degli attori, e cioè organizzare il ricevimento con 130 invitati presso la Casina di Macchia Madama.
Accertare e dichiarare l'impossibilità sopravvenuta per gli attori di organizzare, per gli stessi motivi, il matrimonio e l'evento presso la Casina di Macchia Madama del 5 dicembre 2020.
Per l'effetto, condannare la ex art. 1463 c.c. alla restituzione in favore degli attori della Parte_1 somma di € 3.300,00, ricevuta a titolo di caparra confirmatoria in data 20/2/2020, oltre agli accessori di legge;
Con vittoria di spese legali, competenze ed onorari del presente giudizio, IVA e CPA”.
A sostegno della domanda, gli attori esponevano che avevano concluso con un contratto Parte_1
per svolgere il 5.12.2020 un banchetto nuziale con centotrenta invitati nel locale denominato
“Casina Macchia Madama”, con e-mail del 12.2.2020, e che il 20.2.2020 le avevano corrisposto la somma di € 3.300, a titolo di caparra confirmatoria (documenti n. 1 e 2);
che, stante l'emergenza sanitaria da Covid-19, non era stato possibile celebrare il matrimonio il
5.12.2020, né avevano potuto programmare di nuovo la cerimonia nuziale e il ricevimento, stanti le restrizioni imposte per ridurre i contagi e limitative di simili eventi e della mobilità interregionale, situazione tale da precludere la partecipazione a molti invitati;
che, in ragione delle ulteriori restrizioni introdotte con D.P.C.M. del 7.10.2020, che precludevano di organizzare l'evento nei termini previsti, il 10.10.2020 avevano comunicato a la volontà Parte_1 di risolvere il contratto, chiedendo la restituzione della caparra confirmatoria di € 3.300,00
(documento n. 7), che non avevano conseguito. 4
Gli attori deducevano che avevano agito in buona fede, avendo tentato invano di riorganizzare l'evento, ostacolato dalla persistenza dell'emergenza sanitaria, e che, a norma dell'art. 1463 c.c., era stata liberata dall'obbligazione, per sopravvenuta impossibilità della prestazione, ed Parte_1 era tenuta a restituire la caparra ricevuta, secondo le norme sulla ripetizione dell'indebito. si costituiva in giudizio e proponeva la domanda: Parte_1
“Piaccia al giudice adìto, preliminarmente, rigettare la domanda attrice poiché infondata in fatto e diritto per le ragioni un supra esplicitate, nel merito statuire e dichiarare l'inadempimento contrattuale degli attori al mandato conferito alla concludente di esecuzione dell'evento, inadempimento imputabile alla loro esclusiva condotta e mala fede contrattuale, statuire che nulla
è dovuto dalla convenuta agli attori per le causali dedotte in citazione, con diritto della a Pt_1
trattenere la caparra incassata, statuire che la dedotta impossibilità sopravvenuta non presenta, nel caso in esame, né i caratterini della assolutezza né quelli della obbiettività, che l'evento si sarebbe potuto regolarmente svolgere con il buon senso, buona fede e disponibilità degli attori e previo concorde differimento conservativo ad degli attori è stata l'unica causa del mancato svolgimento del ricevimento nuziale;
statuire il rigetto totale della domanda attrice con condanna degli stessi attori, in solido tra loro, al pagamento delle competenze professionali ed accessori di legge distratte al procuratore antistatario avv. Vavala'.”
In particolare, contestava la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 1463 c.c.; deduceva di aver prospettato ai contraenti il differimento della prestazione all'estate 2021, assumendo che i D.P.C.M. avevano previsto strumenti di salvaguardia dei rapporti negoziali, sicché la loro volontà di risolvere unilateralmente il contratto, senza proporre o accettare una nuova data, era ingiustificata e contrastava con i principi di buona fede negoziale ex art. 1375 c.c.
Con la sentenza n. 3161-2022, il Giudice di Pace di Roma rendeva la seguente decisione:
“[…] Considerato che agli atti risulta la procura alle liti conferita dagli attori in data 6.7.2021, ossia prima della consegna in data in data 22.7.2021 dell'atto di citazione all'agente notificatore,
l'eccezione di carenza totale della procura ad litem si rivela infondata.
Nel merito, rilevato che dalla documentazione in atti, si evince, la conferma della prenotazione in data 12.2.2020 da parte degli attori della per la sera del 5.12.2020 e Parte_3
la consegna/ricevuta con conseguente fattura della caparra confirmatoria in data 20.2.2020 di
€3.300,00, nonché una serie di tentativi per la rinegoziazione dell'accordo e differimento dell'evento a causa delle restrizioni imposte dal governo a seguito della emergenza sanitaria che non consentiva lo svolgimento della cena concordata con i 130 invitati e infine la richiesta in data
10.10.2020 di risoluzione del contratto e restituzione della caparra confirmatoria. 5
Ne consegue che ai sensi degli artt. 1256 e 1463 c.c., stante l'impossibilità sopravvenuta di celebrare il matrimonio e di conseguenza la cena in data 5.12.2020, nei modi e nei termini concordati tra le parti sin dal mese di febbraio 2020, a causa delle restrizioni e dei limiti governativi posti dal governo con i noti DPCM a seguito della emergenza sanitaria "Covid 19", gli attori hanno diritto alla risoluzione del contratto e alla restituzione della caparra a meno che in alternativa abbiano rinegoziato l'accordo con la convenuta per un'altra data, ipotesi che costituisce una possibilità e non un obbligo.
Considerato che dalla documentazione in atti si evince il mancato raggiungimento di un accordo sulla rinegoziazione dell'evento, spetta agli attori la restituzione della caparra corrisposta alla convenuta in data 20.2.2020.
Pertanto, la società convenuta va condannata al pagamento in favore degli attori della somma di
€3.300,00, oltre interessi legali dalla data del 20.2.2020 al soddisfo.
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando sulla controversia tra le parti di cui in epigrafe:
- dichiara risolto per impossibilità sopravvenuta il contratto intercorso tra le parti e condanna la società convenuta al pagamento in favore degli attori della somma di €3.300,00, oltre interessi legali dal 20.2.2020 all'effettivo soddisfo;
- condanna, altresì, la società convenuta alla refusione delle spese di giudizio in favore degli attori che, stante la natura documentale del giudizio vengono liquidate in €1.000,00 per compensi professionali ed €125,00 per spese anche esenti, oltre spese generali, c.a. e iva come per legge.”
Con atto di citazione notificato il 27.4.2022, ha proposto appello avverso la precitata Parte_1
sentenza e ha chiesto:
“Piaccia al Tribunale adito Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Roma, contrariis rejectis, previa sospensione cautelare della provvisoria esecutività gravata sentenza e previa statuizione preliminare e/o pregiudiziale di nullità della gravata sentenza a fronte della contestata, eccepita e impugnata violazione del contraddittorio ai sensi dell'art.161 c.p.c. in relazione all'art.101 , nel merito in accoglimento del formulato appello, ritenuta la fondatezza dei motivi di doglianza espressi nel presente atto di impugnazione, annullare e/o revocare in ogni caso la sentenza gravata ed in accoglimento, in tutto od in parte del presente gravame accertare e dichiarare il diritto della
a trattenere la caparra versata dagli appellati sigg.ri in data 20.02.2020 in Parte_1 CP_4
ogni caso, rigettando tutte le domande proposte in primo grado dagli odierni appellati, dichiarando 6
risolto il contratto di servizi di cui è causa per loro esclusivo inadempimento e colpa in virtù di maturata autonoma ed illegittima decisione di non eseguire il contratto che risultava di fatto eseguibile, con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese e onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre refusione del Contributo Unificato che si dichiara versato nella misura di legge stante il valore della presente controversia pari a € 3.300,00, il tutto in favore all'Avv.
Raffaele Mario Vavalà che si dichiara antistatario.”
Anzitutto, l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 161 c.p.c., per violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., in relazione all'omessa comunicazione dell'ordinanza riservata del 28.12.2021, con cui il primo giudice aveva disatteso le istanze istruttorie formulate dagli attori, fissando l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Nel merito, l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza, assumendo che la prestazione non era divenuta impossibile, materialmente o giuridicamente, poiché la normativa emergenziale, all'estate
2020 e per l'anno 2021, aveva consentito lo svolgimento di simili eventi nel rispetto di misure sanitarie, sicché la decisione dei contraenti di risolvere unilateralmente il contratto costituiva una scelta discrezionale, non riconducibile a cause oggettive di impossibilità della prestazione, né comportante la restituzione della caparra.
e si sono costituiti in giudizio il 16.9.2022, hanno contestato la CP_1 CP_2 fondatezza dell'appello, chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, rigettare ogni domanda ed eccezione avversarie e per l'effetto confermare in toto la sentenza di primo grado, con condanna della società appellante al pagamento delle spese di giudizio.
Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, voglia l'adito tribunale accertare e dichiarare che a causa della nota pandemia da Covid e dei conseguenti provvedimenti normativi emessi dal governo, restrittivi della libertà di movimento delle persone ed impositivi del divieto di organizzare matrimoni ed eventi, non era stato possibile organizzare sia il matrimonio degli attori del 5 dicembre 2020 sia il ricevimento presso la Casina di Macchia Madama.
Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1463 c.c., l'impossibilità totale della di rendere Parte_1
la propria prestazione nei confronti dei sig.ri e , e cioè organizzare il CP_1 CP_2
ricevimento con 130 invitati presso la Casina di Macchia Madama.
Accertare e dichiarare l'impossibilità sopravvenuta per i sig.ri e di CP_1 CP_2
organizzare, per gli stessi motivi, il matrimonio e l'evento presso la Casina di Macchia Madama del
5 dicembre 2020. 7
Per l'effetto, condannare la ex art. 1463 c.c. alla restituzione in favore dei convenuti della Parte_1 somma di € 3.300,00, ricevuta a titolo di caparra confirmatoria in data 20/2/2020, oltre agli accessori di legge;
Con vittoria di spese legali, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre IVA e
CPA”.
Con ordinanza resa il 7.10.2022, non era accolta l'istanza proposta ai sensi dell'art. 283 c.p.c.; prodotta documentazione, acquisito il fascicolo d'ufficio della causa di primo grado, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa passava in decisione all'udienza del
11.6.2024, con i termini ex art.190 c.p.c., indicati in complessivi ottanta giorni.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare il seguente principio di diritto “l'omessa comunicazione al procuratore costituito di una delle parti dello spostamento d'ufficio dell'udienza già fissata ad altra non immediatamente successiva determina la nullità di tutti gli atti successivi del processo e della sentenza che lo conclude, per violazione del principio del contraddittorio, ex art. 101 c.p.c., riferibile ad ogni atto o provvedimento ordinatorio dello svolgimento del processo.
(Fattispecie in tema di anticipazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni non comunicata al procuratore costituito, con conseguente preclusione del deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica)” (Cass., Sez. VI – 2 civ., ordinanza n. 17847 del 19.7.2017, Rv. 645065-
01; cfr. Cass., Sez. III civ., ordinanza n. 25861 del 16.11.2020).
L'eccezione di nullità della sentenza è fondata, poiché non si rinviene in atti l'avviso di cancelleria attestante la comunicazione alle parti costituite dell'ordinanza riservata resa il 28.12.2021 con cui il
Giudice di Pace, “ritenuta la natura documentale del giudizio”, ha rinviato la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 11.2.2022, alle ore 9.30, in cui è comparso unicamente il difensore degli attori, il quale ha precisato le conclusioni.
L'omessa comunicazione di tale ordinanza alla parte convenuta ha costituito violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. e ha determinato la nullità di tutti i successivi atti del processo, compresa la sentenza che lo ha definito, ma non ricorre alcuna ipotesi prevista dagli artt.
353 e 354 c.p.c. per la rimessione al primo giudice e la decisione della controversia va resa in grado di appello.
In relazione alle istanze istruttorie proposte da con l'atto di citazione introduttivo del Parte_1
presente grado del giudizio e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, si richiamano i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “La confessione deve avere ad oggetto fatti obiettivi - la cui qualificazione giuridica spetta al giudice del merito - e non già opinioni o giudizi […] (Cass. civ., sez. III, 18-10-2011, n. 21509, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv.
619381-01; conf. Cass. civ., Sez. 1, sentenza n. 3453 del 26.11.1971) e che “In tema di 8
interrogatorio formale, la parte richiedente può soltanto invocare il potere discrezionale del giudice di merito di ammettere tale mezzo di prova in relazione alla sua indispensabilità ai fini della decisione (nella specie la suprema corte ha rigettato il motivo prospettato dal ricorrente secondo cui il giudice di merito non si sarebbe potuto esimere, in ogni caso, dall'ammettere il mezzo istruttorio volto a provocare la confessione della controparte).” (Cass. civ., Sez. 3, sentenza n. 20104 del
18.9.2009, ivi, Rv. 609677); è stato affermato che “La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa.
È, pertanto, inammissibile il capitolo di prova per testimoni volto a dimostrare il compimento di un atto unilaterale (nella specie, revoca dell'incarico di mediazione), qualora non siano indicati il luogo in cui l'atto venne compiuto, la data e le relative modalità.” (Cass., Sez. 3, sentenza n. 9547 del
22.4.2009, C.E.D. della Corte di Cassazione, Rv. 608333; conf. Cass., Sez. 2, sentenza n. 8620 del
2.10.1996; Cass., ordinanza n. 20997 del 12.10.2011), né sono ammissibili “[…] apprezzamenti e valutazioni del teste, cui il giudice non può legare il suo convincimento.” (Cass., Sez.
6-L, ordinanza n. 1808 del 2.2.2015, ivi, Rv. 6342290-01).
Considerati questi principi, le istanze istruttorie contenute nelle precitate conclusioni e volte all'ammissione della prova per interpello e testimoniale articolate dalla parte appellante non vanno accolte, poiché la prima parte del capitolo A, come il capitolo B, non indica alcuna concreta circostanza di fatto e l'altra parte riguarda circostanze suscettibili di prova documentale, al pari del capitolo C.
Nel merito, si osserva che, in base alla documentazione versata in atti e alle deduzioni delle parti, è incontroverso che il 12.2.2020 le parti avevano pattuito lo svolgimento del ricevimento nuziale nel locale denominato , nel corso della serata del 5.12.2020; che il Parte_3
20.2.2020 l'attuale parte appellata aveva corrisposto a la caparra confirmatoria Parte_1 dell'importo di € 3.300, in base alla coeva fattura (documento n. 2 del fascicolo di parte attrice in primo grado); che l'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19 aveva reso impossibile la celebrazione delle nozze con ricevimento nella data prevista del 5.12.2020; che il 10.10.2020
l'attuale parte appellata aveva manifestato la volontà di risolvere il contratto, chiedendo a Pt_1 la restituzione di € 3.300 (documento n. 7 del predetto fascicolo).
[...]
La parte appellante sostiene che, sebbene lo svolgimento del ricevimento matrimoniale programmato per il 5.12.2020 fosse divenuto impossibile a causa dei divieti imposti dal D.P.C.M. del 7.10.2020, le parti avevano concordato di celebrare l'evento in una successiva data, il
25.6.2021; secondo le deduzione della stessa parte, la normativa emergenziale in vigore nell'intero 9
anno 2021 avrebbe consentito lo svolgimento di ricevimenti nuziali, ancorché nel rispettato di semplici misure di cautela sanitaria, sicché la decisione di risolvere il contratto, manifestata dalla controparte non era sostenuta da causa oggettiva d'impossibilità della prestazione, rappresentando una scelta discrezionale, tale da condurre allo svincolo dall'accordo senza l'indicazione di una nuova data per lo svolgimento dell'evento e senza alcuna rinegoziazione.
La ricostruzione prospettata dall'appellante non trova riscontro nella documentazione prodotta in giudizio, dalla corrispondenza tra le parti emerge chiaramente che, a seguito delle restrizioni imposte dal Governo, che impedivano lo svolgimento della cena con centotrenta invitati, era stato tentata invano la rinegoziazione dell'accordo con il differimento dell'evento (doc. 3 fascicolo di primo grado appellante).
In particolare, l'assenza di un nuovo accordo è stata provata con la produzione della comunicazione inviata in data 8.8.2020, con cui aveva manifestato in modo espresso il dissenso rispetto Parte_1
alla proposta avanzata dagli attori con e-mail del 22.7.2020.
La proposta formulata da con e-mail del 22.7.2020 (documento n. 5 del suo CP_1
fascicolo di primo grado) recava il testo:
“Buongiorno , Tes_1
Considerando che un venerdì ha dei costi inferiori rispetto al sabato, la nostra proposta è: minimo garantito sempre 130 pax, ma 17.000 € IVA compresa per gli stessi servizi inclusi nel preventivo precedente: tableau e stampa menù; confettata 10 kg;
open bar 2 ore;
bambini inclusi;
al posto della fontana (essendo estate eviterei) centro tavola con fiori;
1-2 ore extra;
equipe 5 persone;
prova menù.
Resto in attesa di vostro gentile riscontro.”
A questa proposta, aveva risposto con e-mail del 8.8.2020, esprimendo, in modo Parte_1
inequivocabile, il proprio rifiuto:
, , mi scusi, ma la proposta non la fate voi, ma noi. Pertanto, la prego di CP_1 Per_1
considerare che il venerdì per noi è sacro e non so da dove sia uscito che costa di meno. Vi ho già fatto la cortesia pura di non farvi perdere la caparra, visto che per dicembre non ci sono 10
restrizioni, e invece di dirmi grazie mi fate una proposta per me assolutamente inaccettabile? Mi scusi, ma non comprendo il vostro atteggiamento.
Attendiamo un cortese riscontro.” (documento n. 6 del fascicolo di primo grado della parte appellata).
Da ciò emerge che le parti non hanno concluso un nuovo contratto, nonostante il tentativo di rinegoziazione dell'evento che non è andato a buon fine per il mancato accordo sulle condizioni proposte, né alcuna disposizione di legge ne prevedeva l'obbligo; per conseguenza, stante la sopraggiunta impossibilità di svolgimento del banchetto programmato per il 5.12.2020 e in difetto della conclusione di un altro contratto, gli attuali appellati hanno richiesto la risoluzione del contratto e la restituzione della caparra confirmatoria.
Risulta inconferente il richiamo effettuato da ai D.P.C.M. successivi al 10.10.2020, Parte_1
quando è stata formulata la lettera di risoluzione del contratto, poiché in quel periodo era vigente il
D.P.C.M. del 7.10.2020, che, in linea con l'art. 1 del DPCM del 9.3.2020, prevedeva non solo il generale divieto di assembramento in ambienti chiusi e all'aperto, ma anche la sospensione, tra l'altro, di cerimonie civili e religiose, nonché dei festeggiamenti ad esse connessi.
In conclusione, va accolta la domanda proposta a norma dell'art. 1463 c.c. nel primo grado del giudizio da e l'impossibilità sopravvenuta della prestazione comporta CP_1 CP_2
la risoluzione del contratto e l'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta a titolo di caparra o di acconto, oltre gli interessi al saggio legale dalla data della domanda e va condannata Parte_1
a pagare agli attori la somma di € 3.300, oltre interessi legali dal 20.2.2020 al saldo.
Sussistono i presupposti di legge per il pagamento a carico di parte appellante dell'importo, previsto per legge e di seguito indicato.
Le spese processuali dei due gradi del giudizio vanno poste a carico della parte appellante e si liquidano come in dispositivo a favore della parte appellata, in base al D.M. 55/2014, aggiornato al
D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, dichiara la nullità della sentenza n. 3161-2022 resa dal Giudice di Pace di Roma a definizione della causa civile iscritta al n. 39556-2021 R.G; accoglie la domanda proposta con l'atto di citazione introduttivo del primo grado del giudizio da e nei confronti di dichiara risolto per impossibilità CP_1 CP_2 Parte_1 sopravvenuta il contratto intercorso tra le parti e, per l'effetto, condanna in persona del Parte_1 legale rappresentante, a pagare loro la somma di €3.300, oltre interessi legali dal 20.2.2020 al saldo;
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condanna a rifondere ad e le spese processuali dei due Pt_1 Pt_1 CP_1 CP_2 gradi del giudizio, che liquida che, per il primo grado, liquida nel complessivo importo di €
1.165,00 di cui € 150 per anticipazioni, oltre I.v.a., C.p.a. e rimborso spese generali come per legge e, per il presente grado del giudizio, liquida in complessivi € 2.127, oltre I.v.a, C.p.a. e rimborso spese generali come per legge;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di Parte_1 appello dell'art. 1 bis del citato art. 13.
Roma, 3.1.2025
Il Giudice
Daniela Gaetano