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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 28/05/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
n. 44/2025 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di ConIGlio ha pronunciato la seguente
Oggetto: separazione S E N T E N Z A consensuale nella causa civile iscritta al n. 44/2025 promossa con ricorso depositato in data 07/01/2025
da
(C.F. )
Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. TIANO ROBERTA
elettivamente domiciliati presso il difensore avv. TIANO
ROBERTA
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale ai sensi dell'art. 473
1 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso visto il ricorso congiunto depositato dai coniugi, in cui risultano formulate le condizioni della separazione consensuale;
vista la richiesta di omologazione della separazione;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
vista la dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e dei figli nata a [...], il Persona_1
11/09/1992, nato a [...] il CP_1
07/02/1995 e nata a [...] il Parte_3
16.06.1999, maggiorenni ed economicamente indipendenti;
ritenuto che nulla osta all'omologazione della separazione consensuale poiché risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 omologa, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni formulate nel ricorso, di seguito
[...]
richiamate, ed autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto:
I Sig.ri e si dichiarano economicamente Pt_1 Pt_2
autosufficienti, indipendenti e dichiarano, altresì, di disporre di mezzi economici adeguati al proprio mantenimento.
Gli stessi rinunciano, quindi, a qualsivoglia mantenimento in proprio favore da parte del coniuge, dichiarando che nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo, ragione o causa.
La casa coniugale sita in Calalzo di Cadore (BL), via Carlo Alberto
dalla Chiesa, 55, rimane assegnata, nella proprietà oltre che nella piena disponibilità della IG.ra la quale continuerà Parte_1
ad abitarvi, con gli arredi ivi esistenti, anche in ragione dell'accordo di seguito espresso circa la proprietà della abitazione.
I coniugi, nell'ambito della regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali, stabiliscono e pattuiscono lo scioglimento della comunione indivisa in pari quote di ½ ciascuno mantenuta sulla casa familiare in Calalzo di Cadore (BL) Via Gen. Carlo Alberto
Dalla Chiesa n. 55, mediante l'assegnazione esclusiva alla Sig.ra dell'integrale proprietà. Parte_1
Con l'assegnazione dell'immobile, il IG. verrà Parte_2
liberato integralmente e sullo stesso non graverà più alcun onere relativo all'abitazione adibita a casa familiare.
3 Art 1 Consenso ed oggetto - Il IGnor Parte_4
alla IGnora che accetta, la QUOTA di 1/2
[...] Parte_1
(UN MEZZO) in COMPROPRIETA' sui seguenti beni immobili facenti parte dei fabbricati siti in Comune di Calalzo di Cadore, Via
Gen. Carlo Alberto Dalla chiesa n. 55 e Via Marmarole, adibiti ad uso di civile abitazione, iscritti nel Catasto dei Fabbricati del
Comune di Calalzo di Cadore (BL) come segue:
N.C.E.U. - Comune di Calalzo di Cadore (BL)
Catasto dei Fabbricati del Comune di Calalzo di Cadore (Belluno)
** Foglio 27, mappale 151, sub 5 – 387, sub 47, Via Gen. Carlo
Alberto Dalla Chiesa n. 55, piano S1-1-2, categoria A/2/3, classe
3, vani 5, consistenza catastale metri quadri 84, totale escluse aree scoperte metri quadri 76, rendita catastale euro 529,37;
** Foglio 27, mappale 387, sub. 8, garage, Cat. C/6, consistenza catastale metri quadri 12, rendita catastale Euro 17,35.
- sedime: Particelle corrispondenti al Catasto terreni Comune di
CALALZO DI CADORE (B375) (BL),
* Foglio 27 Particella 151, 387, ente urbano, è edificato su area censita al Catasto dei Terreni del Comune di CALALZO DI
CADORE (Belluno), di are 5 (cinque) e centiare 0 (zero),
complessivi 500 m²;
- confinante con le particelle 152, 386 e 387, salvo altri e più
precisi;
Ai fini catastali le parti precisano:
4 - che l'intero fabbricato in oggetto insiste sull'area descritta al
Catasto Terreni di detto Comune;
- che le suddette unità sono meglio individuate nelle planimetrie presentate all'U.T.E. di Belluno;
- l'immobile ceduto ha un valore di mercato € 120.000,00, ma il trasferimento avviene nell'ambito degli accordi di separazione,
senza versamento di alcun corrispettivo in denaro.
Il presente trasferimento viene fatto ed accettato a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui quanto trasferito si trova, con tutti gli annessi, connessi, usi e diritti, azioni, ragioni,
dipendenze e pertinenze, accessioni, servitù attive e passive, e la quota degli enti e degli spazi condominiali in ragione dei millesimi inerenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza,
conosciuto ed accettato da parte cessionaria.
Art 2 Allineamento catastale - Ai sensi e per gli effetti della L.
27 febbraio 1985 n. 52:
- si precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare raffigurata nelle planimetrie depositate in catasto Prot. 3234/87, già allegata al rogito e, per le parti comuni, prot. BL0093771 e BL0093774 del 13.12.2023,
visionata ed approvata dalle parti stesse, che si allega al presente verbale con la lettera “A”, unitamente alla mappa catastale che si allega con la lettera “B”;
- la parte cedente dichiara e la parte cessionaria ne prende atto,
che i dati catastali e la planimetria depositata in catasto sono
5 conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
Art 3 Dichiarazioni ulteriori delle parti – parte cedente dichiara e parte cessionaria ne prende atto, che i beni non sono sottoposti a vincoli culturali o paesaggistici, per i quali occorre rispettare la disciplina di cui al D. Lgs. 42/2004.
La parte cedente dichiara altresì di aver edotto la parte cessionaria circa lo stato degli impianti elettrici, gas e riscaldamento, in relazione alle disposizioni contenute nelle Leggi
46/90 e 10/91 e successive modificazioni.
Con riferimento agli impianti di cui all'articolo 1, DM 22 gennaio
2008, n. 37, che corredano i beni oggetto del presente atto, la parte cessionaria è a perfetta conoscenza dello stato in cui gli stessi si trovano.
Le parti contraenti convengono che sulla parte cedente non grava alcun obbligo di adeguamento dei predetti impianti e che pertanto grava sulla parte cessionaria ogni onere e spesa occorra sostenere per adeguare gli impianti alla vigente normativa.
Con riferimento al disposto dell'art.3, comma 13 ter della Legge 26
giugno 1990, n. 165, la parte cedente, previo richiamo alle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ed ai sensi del D.P.R. 445 in data 28
dicembre 2000, artt. 3 e 76, dichiara che il reddito dell'immobile oggetto del presente atto è stato dichiarato nell'ultima
6 dichiarazione dei redditi, relativamente alla quale, alla data odierna, è scaduto il termine di presentazione.
Art 4 Accessori, servitù, precisazioni - La cessione, convenuta a corpo, si riferisce allo stato di fatto e di diritto attuale dei beni in oggetto, noti alle parti, ed è comprensiva di ogni eventuale accessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, diritto accessorio od onere comunque inerente allo stesso, se e come esistono e così come posseduto dalla parte alienante, nulla escluso od eccettuato, ivi compresi i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni dell'intero fabbricato di cui fa parte la porzione immobiliare in oggetto, quali indicate e disciplinate dagli articoli
1117 e seguenti del codice civile e quali risultanti dai titoli di provenienza di seguito citati.
Art 5 Possesso - Gli effetti giuridici utili ed onerosi del presente atto e l'immissione nel possesso giuridico di quanto dedotto in contratto hanno origine da oggi.
Art 6 Garanzie - La parte cedente, nel fornire garanzia per l'evizione a norma di legge, garantisce altresì che quanto col presente atto dalla stessa ceduto, è libero e franco da pesi,
canoni, oneri reali, privilegi fiscali, trascrizioni pregiudizievoli, diritti di prelazione a qualsiasi titolo competenti a terzi e efficienze ipotecarie.
La parte cedente garantisce, inoltre, di essere in regola con il pagamento di qualsiasi onere, spesa, imposta diretta o indiretta e tassa comunque afferente i cespiti in oggetto e si impegna a
7 corrispondere quelle eventualmente dovute fino ad oggi, anche se accertate o iscritte a ruolo in epoca successiva al presente atto.
Art 7 Prestazione energetica - Si allega al presente atto sotto la lettera “C” l'attestato di prestazione energetica a firma del Tecnico
geom. codice identificativo , valido Persona_2 NumeroDi_1
fino al 29.11.2034 relativo al cespite oggetto di accordo, dando atto la parte cessionaria di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, ivi compreso il suddetto attestato, inerente la prestazione energetica dell'edificio, resi edotti i comparenti delle sanzioni legislative in materia. La parte alienante dichiara che il suddetto attestato è a tutt'oggi valido, non essendosi verificata nessuna delle condizioni incidenti sulla validità dell'attestato prodotto in relazione a quanto prescritto dal D.Lgs. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Art 8 Provenienza - La parte cedente dichiara che quanto ceduto con il presente atto è ad esso pervenuto in virtù dell'atto di compravendita Notaio di Belluno (BL), in data Persona_3
17.12.1990, repertorio n. 129934, registrazione n. 2172 registrato in data 28.12.1990, Voltura n. 2172.1/1991 in atti dall'11.03.1992.
Art 9 Valore - Mediazione – Dichiarazione ai fini dell'art. 19
Legge 6 marzo 1987 n. 74 e sent. 154/1999 Corte
costituzionale
Le parti dichiarano di non essersi avvalse, per l'avvio e conclusione del presente accordo, dell'intervento di un mediatore immobiliare.
8 Le parti convengono altresì che in considerazione dei complessivi rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma di denaro.
La IGnora in relazione al trasferimento immobiliare Parte_1
qui contemplato, chiede di poter beneficiare delle esenzioni e degli esoneri previsti dalla Legge 898/70 così come modificata dalla
Legge 74/1987 (e successive integrazioni) e per l'effetto cedente e cessionario chiedono, in relazione all'attribuzione patrimoniale,
l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 della l. n.
74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999.
Le parti, preso atto di quanto statuito dalla sentenza n. 3110/2016
Corte di Cassazione – Sez. Tributaria, dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni imposta fiscale.
Art 10 Rinuncia all'ipoteca legale - La parte cedente rinuncia all'ipoteca legale, dispensando il Conservatore dei Registri
Immobiliari dall'effettuare iscrizioni d'ufficio, con esonero da ogni responsabilità al riguardo.
Art 11 Dichiarazioni sulla disciplina urbanistica - Ai sensi della vigente normativa edilizio urbanistica, la parte cedente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445, consapevole delle responsabilità penali cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che i titoli costruttivi e abilitativi del fabbricato sono i seguenti:
- Comune di Calalzo, concessione per esecuzione opere edili n.
709/84 del 17.7.1984;
9 - Comune di Calalzo, variante n. 868/86 del 18.3.1986;
- Comune di Calalzo, rilascio abitabilità 24.9.1987.
Ai sensi della vigente normativa urbanistica, la parte cedente dichiara e garantisce la piena regolarità dell'immobile in questione sotto il profilo delle norme urbanistiche ed edilizie e ai sensi dell'art. 40 della Legge 28.2.1985 n. 47.
La costruzione del fabbricato di cui fanno parte le unità in oggetto
è avvenuta in conformità alle leggi urbanistiche, alle norme del regolamento edilizio e del progetto autorizzato con concessione n.
709/84 del 17.07.1984 variante n. 868/86 del 18.03.1986 e abitabilità rilasciata dal Comune di Calalzo di Cadore del
24.09.1987 e successivamente il cedente non ha effettuato sull'immobile alcun intervento edilizio o di mutamento di destinazione che avrebbero richiesto licenza o concessione o autorizzazioni e che non sono stati irrogati provvedimenti sanzionatori per opere abusive, per cui la commerciabilità degli immobili non è soggetta a limitazioni.
La parte venditrice dichiara che l'area circostante il fabbricato in oggetto ha natura strettamente pertinenziale e superficie inferiore a mq. 5.000, omettendosi pertanto l'allegazione del certificato di destinazione urbanistica relativo a detta area.
In ogni caso, il cedente IG. , manleva la Parte_2
cessionaria IG.ra da qualsivoglia responsabilità. Parte_1
Art 12 Dichiarazioni sul regime coniugale - Con riferimento alle leggi 19 maggio 1975 n. 151 e 27 febbraio 1985 n. 52 la IG.ra
10 dichiara di essere in regime di separazione legale Parte_1
dei beni.
Art 13 Pubblicità immobiliare - Le parti, preso atto di quanto statuito dalla sentenza a S.U. della Corte di Cassazione n. 21761
del 29.7.2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale d'udienza, assume forma di atto pubblico, valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657
cod. civ., prendono atto che l'Ausiliario nominato dal Giudice con ordinanza 31.1/5.2.2025 curerà la trascrizione nel più breve tempo possibile e successivamente depositerà presso la Cancelleria del
Tribunale il duplo della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità. In caso di rifiuto della trascrizione da parte del
Conservatore, le parti si impegnano a rinnovare l'accordo davanti a notaio scelto di comune accordo, con spese a carico della IG.ra
. Parte_1
Le parti, nel chiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il
Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo.
Art 14 Spese e dichiarazioni fiscali - Le parti dichiarano che:
- eventuali spese del presente atto e sue conseguenti sono a carico della IG.ra ; Parte_1
- eventuali detrazioni IRPEF per lavori effettuati sugli immobili oggetto dell'atto continuano a spettare alla parte alienante ai sensi del comma 8 dell'art. 16-bis, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917
(T.U.I.R.).
11 Art 15 Ulteriori accordi - A definizione dei rapporti reciproci, le parti stabiliscono che:
a) la IG.ra si accolla in via esclusiva l'intero debito residuo Pt_1
in linea capitale di euro 31.545,84 che i coniugi hanno verso la finanziaria Agos Ducato spa per un finanziamento di originari €
38.370,90, di cui al contratto n. 069171767 di data 15.09.2022.
A tali effetti la IG.ra riconosce di subentrare al IG. Pt_1 Pt_2
nei confronti della Agos Ducato spa finanziatrice e si obbliga a pagare puntualmente le singole rate residue in linea capitale,
interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito e si dichiara perfettamente edotta di tutte le clausole contrattuali che regolano il finanziamento in parola;
b) i cani di famiglia di cui sono comproprietari i IG.ri e Pt_1
verranno accuditi dalle parti in tempi paritetici: in Pt_2
particolare staranno per una settimana con il IG. per una Pt_2
settimana con la IG.ra Nelle settimane di sua spettanza, il Pt_1
IG. otrà recarsi a prendere i cani in luogo ed orario da Pt_2
concordare con la IG.ra ed ivi si recherà la IG.ra il Pt_1 Pt_1
giovedì successivo per prenderli, sempre ad orario da concordare;
c) le spese per il "mantenimento ordinario" dei cani saranno a carico di ciascun coniuge nel periodo di spettanza;
saranno invece suddivise in ragione del 50% ciascuno le "spese straordinarie"
quali, a titolo esemplificativo, quelle per le visite veterinarie, i vaccini, le fialette antiparassitarie ecc.;
12 d) l'automobile Jeep Renegade FF674MH, in esclusivo uso della
IG.ra ma attualmente di proprietà del IG. sarà Pt_1 Pt_2
trasferita alla IG.ra la quale si impegna sin d'ora a versare Pt_1
il residuo importo di € 10.000,00 alla IG.ra er il CP_2
prestito personale con questa contratto nel 2022 per l'acquisto del veicolo secondo le seguenti scadenze:
. € 2.500,00 entro il 31.12.2024;
. € 2.500,00 entro il 20.04.2025;
. € 2.500,00 entro il 31.08.2025;
. € 2.500,00 entro il 31.12.2025.
Il passaggio di proprietà del veicolo sarà a carico della IG.ra e tali incombenti dovranno essere effettuati entro e non Pt_1
oltre il 31.12.2025; nelle more, la IG.ra avrà l'esclusiva Pt_1
disponibilità del veicolo medesimo.
Il IG. manterrà l'esclusiva proprietà degli altri veicoli a lui Pt_2
intestati.
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza di omologa all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 07/05/2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
13
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di ConIGlio ha pronunciato la seguente
Oggetto: separazione S E N T E N Z A consensuale nella causa civile iscritta al n. 44/2025 promossa con ricorso depositato in data 07/01/2025
da
(C.F. )
Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. TIANO ROBERTA
elettivamente domiciliati presso il difensore avv. TIANO
ROBERTA
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale ai sensi dell'art. 473
1 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso visto il ricorso congiunto depositato dai coniugi, in cui risultano formulate le condizioni della separazione consensuale;
vista la richiesta di omologazione della separazione;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
vista la dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e dei figli nata a [...], il Persona_1
11/09/1992, nato a [...] il CP_1
07/02/1995 e nata a [...] il Parte_3
16.06.1999, maggiorenni ed economicamente indipendenti;
ritenuto che nulla osta all'omologazione della separazione consensuale poiché risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 omologa, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni formulate nel ricorso, di seguito
[...]
richiamate, ed autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto:
I Sig.ri e si dichiarano economicamente Pt_1 Pt_2
autosufficienti, indipendenti e dichiarano, altresì, di disporre di mezzi economici adeguati al proprio mantenimento.
Gli stessi rinunciano, quindi, a qualsivoglia mantenimento in proprio favore da parte del coniuge, dichiarando che nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo, ragione o causa.
La casa coniugale sita in Calalzo di Cadore (BL), via Carlo Alberto
dalla Chiesa, 55, rimane assegnata, nella proprietà oltre che nella piena disponibilità della IG.ra la quale continuerà Parte_1
ad abitarvi, con gli arredi ivi esistenti, anche in ragione dell'accordo di seguito espresso circa la proprietà della abitazione.
I coniugi, nell'ambito della regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali, stabiliscono e pattuiscono lo scioglimento della comunione indivisa in pari quote di ½ ciascuno mantenuta sulla casa familiare in Calalzo di Cadore (BL) Via Gen. Carlo Alberto
Dalla Chiesa n. 55, mediante l'assegnazione esclusiva alla Sig.ra dell'integrale proprietà. Parte_1
Con l'assegnazione dell'immobile, il IG. verrà Parte_2
liberato integralmente e sullo stesso non graverà più alcun onere relativo all'abitazione adibita a casa familiare.
3 Art 1 Consenso ed oggetto - Il IGnor Parte_4
alla IGnora che accetta, la QUOTA di 1/2
[...] Parte_1
(UN MEZZO) in COMPROPRIETA' sui seguenti beni immobili facenti parte dei fabbricati siti in Comune di Calalzo di Cadore, Via
Gen. Carlo Alberto Dalla chiesa n. 55 e Via Marmarole, adibiti ad uso di civile abitazione, iscritti nel Catasto dei Fabbricati del
Comune di Calalzo di Cadore (BL) come segue:
N.C.E.U. - Comune di Calalzo di Cadore (BL)
Catasto dei Fabbricati del Comune di Calalzo di Cadore (Belluno)
** Foglio 27, mappale 151, sub 5 – 387, sub 47, Via Gen. Carlo
Alberto Dalla Chiesa n. 55, piano S1-1-2, categoria A/2/3, classe
3, vani 5, consistenza catastale metri quadri 84, totale escluse aree scoperte metri quadri 76, rendita catastale euro 529,37;
** Foglio 27, mappale 387, sub. 8, garage, Cat. C/6, consistenza catastale metri quadri 12, rendita catastale Euro 17,35.
- sedime: Particelle corrispondenti al Catasto terreni Comune di
CALALZO DI CADORE (B375) (BL),
* Foglio 27 Particella 151, 387, ente urbano, è edificato su area censita al Catasto dei Terreni del Comune di CALALZO DI
CADORE (Belluno), di are 5 (cinque) e centiare 0 (zero),
complessivi 500 m²;
- confinante con le particelle 152, 386 e 387, salvo altri e più
precisi;
Ai fini catastali le parti precisano:
4 - che l'intero fabbricato in oggetto insiste sull'area descritta al
Catasto Terreni di detto Comune;
- che le suddette unità sono meglio individuate nelle planimetrie presentate all'U.T.E. di Belluno;
- l'immobile ceduto ha un valore di mercato € 120.000,00, ma il trasferimento avviene nell'ambito degli accordi di separazione,
senza versamento di alcun corrispettivo in denaro.
Il presente trasferimento viene fatto ed accettato a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui quanto trasferito si trova, con tutti gli annessi, connessi, usi e diritti, azioni, ragioni,
dipendenze e pertinenze, accessioni, servitù attive e passive, e la quota degli enti e degli spazi condominiali in ragione dei millesimi inerenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza,
conosciuto ed accettato da parte cessionaria.
Art 2 Allineamento catastale - Ai sensi e per gli effetti della L.
27 febbraio 1985 n. 52:
- si precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare raffigurata nelle planimetrie depositate in catasto Prot. 3234/87, già allegata al rogito e, per le parti comuni, prot. BL0093771 e BL0093774 del 13.12.2023,
visionata ed approvata dalle parti stesse, che si allega al presente verbale con la lettera “A”, unitamente alla mappa catastale che si allega con la lettera “B”;
- la parte cedente dichiara e la parte cessionaria ne prende atto,
che i dati catastali e la planimetria depositata in catasto sono
5 conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
Art 3 Dichiarazioni ulteriori delle parti – parte cedente dichiara e parte cessionaria ne prende atto, che i beni non sono sottoposti a vincoli culturali o paesaggistici, per i quali occorre rispettare la disciplina di cui al D. Lgs. 42/2004.
La parte cedente dichiara altresì di aver edotto la parte cessionaria circa lo stato degli impianti elettrici, gas e riscaldamento, in relazione alle disposizioni contenute nelle Leggi
46/90 e 10/91 e successive modificazioni.
Con riferimento agli impianti di cui all'articolo 1, DM 22 gennaio
2008, n. 37, che corredano i beni oggetto del presente atto, la parte cessionaria è a perfetta conoscenza dello stato in cui gli stessi si trovano.
Le parti contraenti convengono che sulla parte cedente non grava alcun obbligo di adeguamento dei predetti impianti e che pertanto grava sulla parte cessionaria ogni onere e spesa occorra sostenere per adeguare gli impianti alla vigente normativa.
Con riferimento al disposto dell'art.3, comma 13 ter della Legge 26
giugno 1990, n. 165, la parte cedente, previo richiamo alle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ed ai sensi del D.P.R. 445 in data 28
dicembre 2000, artt. 3 e 76, dichiara che il reddito dell'immobile oggetto del presente atto è stato dichiarato nell'ultima
6 dichiarazione dei redditi, relativamente alla quale, alla data odierna, è scaduto il termine di presentazione.
Art 4 Accessori, servitù, precisazioni - La cessione, convenuta a corpo, si riferisce allo stato di fatto e di diritto attuale dei beni in oggetto, noti alle parti, ed è comprensiva di ogni eventuale accessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, diritto accessorio od onere comunque inerente allo stesso, se e come esistono e così come posseduto dalla parte alienante, nulla escluso od eccettuato, ivi compresi i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni dell'intero fabbricato di cui fa parte la porzione immobiliare in oggetto, quali indicate e disciplinate dagli articoli
1117 e seguenti del codice civile e quali risultanti dai titoli di provenienza di seguito citati.
Art 5 Possesso - Gli effetti giuridici utili ed onerosi del presente atto e l'immissione nel possesso giuridico di quanto dedotto in contratto hanno origine da oggi.
Art 6 Garanzie - La parte cedente, nel fornire garanzia per l'evizione a norma di legge, garantisce altresì che quanto col presente atto dalla stessa ceduto, è libero e franco da pesi,
canoni, oneri reali, privilegi fiscali, trascrizioni pregiudizievoli, diritti di prelazione a qualsiasi titolo competenti a terzi e efficienze ipotecarie.
La parte cedente garantisce, inoltre, di essere in regola con il pagamento di qualsiasi onere, spesa, imposta diretta o indiretta e tassa comunque afferente i cespiti in oggetto e si impegna a
7 corrispondere quelle eventualmente dovute fino ad oggi, anche se accertate o iscritte a ruolo in epoca successiva al presente atto.
Art 7 Prestazione energetica - Si allega al presente atto sotto la lettera “C” l'attestato di prestazione energetica a firma del Tecnico
geom. codice identificativo , valido Persona_2 NumeroDi_1
fino al 29.11.2034 relativo al cespite oggetto di accordo, dando atto la parte cessionaria di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, ivi compreso il suddetto attestato, inerente la prestazione energetica dell'edificio, resi edotti i comparenti delle sanzioni legislative in materia. La parte alienante dichiara che il suddetto attestato è a tutt'oggi valido, non essendosi verificata nessuna delle condizioni incidenti sulla validità dell'attestato prodotto in relazione a quanto prescritto dal D.Lgs. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Art 8 Provenienza - La parte cedente dichiara che quanto ceduto con il presente atto è ad esso pervenuto in virtù dell'atto di compravendita Notaio di Belluno (BL), in data Persona_3
17.12.1990, repertorio n. 129934, registrazione n. 2172 registrato in data 28.12.1990, Voltura n. 2172.1/1991 in atti dall'11.03.1992.
Art 9 Valore - Mediazione – Dichiarazione ai fini dell'art. 19
Legge 6 marzo 1987 n. 74 e sent. 154/1999 Corte
costituzionale
Le parti dichiarano di non essersi avvalse, per l'avvio e conclusione del presente accordo, dell'intervento di un mediatore immobiliare.
8 Le parti convengono altresì che in considerazione dei complessivi rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma di denaro.
La IGnora in relazione al trasferimento immobiliare Parte_1
qui contemplato, chiede di poter beneficiare delle esenzioni e degli esoneri previsti dalla Legge 898/70 così come modificata dalla
Legge 74/1987 (e successive integrazioni) e per l'effetto cedente e cessionario chiedono, in relazione all'attribuzione patrimoniale,
l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 della l. n.
74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999.
Le parti, preso atto di quanto statuito dalla sentenza n. 3110/2016
Corte di Cassazione – Sez. Tributaria, dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni imposta fiscale.
Art 10 Rinuncia all'ipoteca legale - La parte cedente rinuncia all'ipoteca legale, dispensando il Conservatore dei Registri
Immobiliari dall'effettuare iscrizioni d'ufficio, con esonero da ogni responsabilità al riguardo.
Art 11 Dichiarazioni sulla disciplina urbanistica - Ai sensi della vigente normativa edilizio urbanistica, la parte cedente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445, consapevole delle responsabilità penali cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che i titoli costruttivi e abilitativi del fabbricato sono i seguenti:
- Comune di Calalzo, concessione per esecuzione opere edili n.
709/84 del 17.7.1984;
9 - Comune di Calalzo, variante n. 868/86 del 18.3.1986;
- Comune di Calalzo, rilascio abitabilità 24.9.1987.
Ai sensi della vigente normativa urbanistica, la parte cedente dichiara e garantisce la piena regolarità dell'immobile in questione sotto il profilo delle norme urbanistiche ed edilizie e ai sensi dell'art. 40 della Legge 28.2.1985 n. 47.
La costruzione del fabbricato di cui fanno parte le unità in oggetto
è avvenuta in conformità alle leggi urbanistiche, alle norme del regolamento edilizio e del progetto autorizzato con concessione n.
709/84 del 17.07.1984 variante n. 868/86 del 18.03.1986 e abitabilità rilasciata dal Comune di Calalzo di Cadore del
24.09.1987 e successivamente il cedente non ha effettuato sull'immobile alcun intervento edilizio o di mutamento di destinazione che avrebbero richiesto licenza o concessione o autorizzazioni e che non sono stati irrogati provvedimenti sanzionatori per opere abusive, per cui la commerciabilità degli immobili non è soggetta a limitazioni.
La parte venditrice dichiara che l'area circostante il fabbricato in oggetto ha natura strettamente pertinenziale e superficie inferiore a mq. 5.000, omettendosi pertanto l'allegazione del certificato di destinazione urbanistica relativo a detta area.
In ogni caso, il cedente IG. , manleva la Parte_2
cessionaria IG.ra da qualsivoglia responsabilità. Parte_1
Art 12 Dichiarazioni sul regime coniugale - Con riferimento alle leggi 19 maggio 1975 n. 151 e 27 febbraio 1985 n. 52 la IG.ra
10 dichiara di essere in regime di separazione legale Parte_1
dei beni.
Art 13 Pubblicità immobiliare - Le parti, preso atto di quanto statuito dalla sentenza a S.U. della Corte di Cassazione n. 21761
del 29.7.2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale d'udienza, assume forma di atto pubblico, valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657
cod. civ., prendono atto che l'Ausiliario nominato dal Giudice con ordinanza 31.1/5.2.2025 curerà la trascrizione nel più breve tempo possibile e successivamente depositerà presso la Cancelleria del
Tribunale il duplo della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità. In caso di rifiuto della trascrizione da parte del
Conservatore, le parti si impegnano a rinnovare l'accordo davanti a notaio scelto di comune accordo, con spese a carico della IG.ra
. Parte_1
Le parti, nel chiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il
Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo.
Art 14 Spese e dichiarazioni fiscali - Le parti dichiarano che:
- eventuali spese del presente atto e sue conseguenti sono a carico della IG.ra ; Parte_1
- eventuali detrazioni IRPEF per lavori effettuati sugli immobili oggetto dell'atto continuano a spettare alla parte alienante ai sensi del comma 8 dell'art. 16-bis, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917
(T.U.I.R.).
11 Art 15 Ulteriori accordi - A definizione dei rapporti reciproci, le parti stabiliscono che:
a) la IG.ra si accolla in via esclusiva l'intero debito residuo Pt_1
in linea capitale di euro 31.545,84 che i coniugi hanno verso la finanziaria Agos Ducato spa per un finanziamento di originari €
38.370,90, di cui al contratto n. 069171767 di data 15.09.2022.
A tali effetti la IG.ra riconosce di subentrare al IG. Pt_1 Pt_2
nei confronti della Agos Ducato spa finanziatrice e si obbliga a pagare puntualmente le singole rate residue in linea capitale,
interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito e si dichiara perfettamente edotta di tutte le clausole contrattuali che regolano il finanziamento in parola;
b) i cani di famiglia di cui sono comproprietari i IG.ri e Pt_1
verranno accuditi dalle parti in tempi paritetici: in Pt_2
particolare staranno per una settimana con il IG. per una Pt_2
settimana con la IG.ra Nelle settimane di sua spettanza, il Pt_1
IG. otrà recarsi a prendere i cani in luogo ed orario da Pt_2
concordare con la IG.ra ed ivi si recherà la IG.ra il Pt_1 Pt_1
giovedì successivo per prenderli, sempre ad orario da concordare;
c) le spese per il "mantenimento ordinario" dei cani saranno a carico di ciascun coniuge nel periodo di spettanza;
saranno invece suddivise in ragione del 50% ciascuno le "spese straordinarie"
quali, a titolo esemplificativo, quelle per le visite veterinarie, i vaccini, le fialette antiparassitarie ecc.;
12 d) l'automobile Jeep Renegade FF674MH, in esclusivo uso della
IG.ra ma attualmente di proprietà del IG. sarà Pt_1 Pt_2
trasferita alla IG.ra la quale si impegna sin d'ora a versare Pt_1
il residuo importo di € 10.000,00 alla IG.ra er il CP_2
prestito personale con questa contratto nel 2022 per l'acquisto del veicolo secondo le seguenti scadenze:
. € 2.500,00 entro il 31.12.2024;
. € 2.500,00 entro il 20.04.2025;
. € 2.500,00 entro il 31.08.2025;
. € 2.500,00 entro il 31.12.2025.
Il passaggio di proprietà del veicolo sarà a carico della IG.ra e tali incombenti dovranno essere effettuati entro e non Pt_1
oltre il 31.12.2025; nelle more, la IG.ra avrà l'esclusiva Pt_1
disponibilità del veicolo medesimo.
Il IG. manterrà l'esclusiva proprietà degli altri veicoli a lui Pt_2
intestati.
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza di omologa all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 07/05/2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
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